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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 giugno 2025
505.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 60

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260.

PARERE APPROVATO

  La XII Commissione (Affari sociali),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 260);

   tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la XII Commissione e delle memorie scritte acquisite;

   preso atto del parere espresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2025;

   ritenuto che il provvedimento in oggetto, in generale, apporti miglioramenti alla regolamentazione della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di rafforzare la tutela della salute pubblica, ma anche di garantire un accesso equo e sostenibile all'acqua potabile per tutti i cittadini;

   evidenziati, in particolare, alcuni aspetti salienti del provvedimento quali: l'avanzamento nella classificazione e gestione dei materiali a contatto con l'acqua potabile, nonché nelle procedure di valutazione del rischio nell'ambito dei Piani di sicurezza dell'acqua (PSA); la creazione del nuovo sistema di valutazione e autorizzazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) utilizzabili nei trattamenti delle acque e nei processi connessi alla produzione e distribuzione delle acque, anche in ambito domestico; le modifiche apportate al sistema sanzionatorio, volte a garantire che le violazioni delle disposizioni siano affrontate in modo proporzionato e dissuasivo, rafforzando ulteriormente la credibilità e l'efficacia delle normative; il miglioramento della comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, nonché un'informazione più adeguata e aggiornata per il pubblico; l'attenzione rafforzata al controllo dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) nelle acque, attraverso l'introduzione di protocolli di monitoraggio più stringenti e di limiti più severi per la concentrazione di PFAS nelle acque potabili;

   considerata, altresì, l'opportunità di introdurre una disposizione volta a prevedere un Piano delle misure di prevenzione della legionella, che comprenda anche gli edifici residenziali, in attesa della pubblicazione delle nuove linee guida sulla materia;

   rilevata, inoltre, l'esigenza, manifestata dagli operatori del settore, di stabilire una forma di comunicazione costante ed efficiente tra le autorità di regolazione e valutazione nazionali e quelle facenti capo alla Commissione europea, affinché il quadro normativo predisposto permanga il più possibile omogeneo e coerente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) all'articolo 1, lettera i), nell'ambito della novella di cui alla lettera cc) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 2023, rivedere la definizionePag. 61 di «punto di consegna», in quanto, fatta salva la corrispondenza del punto di consegna al «contatore», occorre definire in modo univoco il limite di responsabilità del gestore, senza riferimento a cause di forza maggiore o altri impedimenti;

    b) alla novella di cui all'articolo 21 inserire, in relazione ai nuovi parametri «TFA», «somma di 4 PFAS» e «somma di PFAS», limitatamente alle sei nuove molecole introdotte, una norma transitoria fino al 12 gennaio 2027;

    c) all'Allegato A, lettera b), capoverso, prevedere la possibilità di utilizzare, nel rispetto dei termini di legge, anche altri disinfettanti oltre al diossido di cloro.

Pag. 62

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DALLA DEPUTATA ZANELLA

  La XII Commissione (Affari sociali),

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 260);

   premesso che:

    l'Atto del Governo n. 260, recante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, dispone modifiche e correttivi del decreto legislativo n. 18 del 2023 rispetto a contaminati come i composti per e polifluoroalchidici (PFAS) e l'acido trifluoroacetico (TFA);

    si tratta di un intervento doveroso e improcrastinabile vista la diffusione di composti per e polifluoroalchidici (PFAS), inquinanti nelle acque potabili di tutto il territorio nazionale, come recentemente evidenziato anche dall'indagine di Greenpeace Italia «Acque senza veleni»;

    seppur condivisibile il tentativo di adeguare i limiti della presenza di queste sostanze nelle acque potabili allo stato delle conoscenze attuali rispetto ai requisiti sanitari, il Governo ha perso l'occasione per adottare limiti più severi e in grado di tutelare efficacemente la salute umana;

    vi è la necessità di migliorare la disposizione in materia di Pfas al fine di tutelare la salute umana e un bene comune indispensabile quali sono le acque destinate al consumo umano;

    appare positiva la previsione di un nuovo parametro nell'Allegato I parte B, «somma di 4 PFAS», un sottoinsieme del parametro «somma di PFAS», ottenuto dalla somma delle concentrazioni di quattro molecole (PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS), appare positiva, tuttavia il valore di parametro indicato in tabella pari 0,02 microgrammi per litro (ovvero 20 nanogrammi per litro), non risulta adeguato a proteggere la salute umana, in particolare quella dei neonati fino ad un anno di età;

    l'impatto sui neonati fino ad un anno di età portò l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nel 2020, per la categoria della popolazione ritenuta più vulnerabile, aveva individuato una soglia massima di assunzione settimanale per le suddette quattro molecole pari a 4,4 nanogrammi per chilo di peso corporeo, soglia calcolata sulla esposizione materna in gravidanza a lungo termine con effetti sul feto e definita per tutelare la salute umana da effetti avversi;

    a partire da queste evidenze a livello internazionale numerosi Paesi hanno introdotto negli anni scorsi valori molto più restrittivi per il parametro addirittura fino a 10 volte inferiori al limite contenuto nell'atto del Governo n. 260;

    in particolare la Danimarca 0,002 microgrammi per litro (ovvero 2 nanogrammi per litro); la Svezia 0,004 microgrammi per litro (ovvero 4 nanogrammi per litro); i Paesi Bassi 0,0044 microgrammi per litro (ovvero 4,4 nanogrammi Pag. 63per litro), segnalando, altresì che i citati valori limite, potrebbero essere ulteriormente rivisti al ribasso alla luce della recente valutazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha classificato il PFOA come cancerogeno certo per gli esseri umani (Gruppo 1) e il PFOS come possibile cancerogeno (Gruppo 2B);

    persino gli Stati Uniti hanno introdotto nuovi valori limite per i PFAS, infatti per le acque potabili l'Environmental Protection Agency (EPA) ha individuato come soglia di sicurezza per PFOA e PFOS un valore limite pari allo zero virtuale, ovvero la quantità più piccola che le attuali strumentazioni analitiche riescono a misurare;

    per tutelare adeguatamente la salute umana il parametro «somma di 4 PFAS» previsto dall'atto del Governo 260, non deve superare il valore limite di 0,002 microgrammi per litro (ovvero 2 nanogrammi per litro), considerando che per un bambino di 10 kg la dose tollerabile giornaliera per la somma 4 PFAS è pari a 1,3 no/L (stante consumo giornaliero di 1L, dato OMS9 e per adulto di circa 70 kg pari a 3,5 no/L (consumo medio giornaliero di acqua pari a 2,5L), con particolare attenzione alle donne gravide e considerato che l'acqua concorre con il solo 20 per cento all'esposizione (OMS Guidedlines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda, pag. 176). Parametri di sicurezza che dovranno essere costantemente adeguati in relazione ai progressi tecnico-scientifici che permetteranno di monitorare quantità sempre più basse delle singole molecole e aggiorneranno le indicazioni di sicurezza sanitarie alle nuove evidenze;

    pur condividendo favorevolmente l'inserimento di numero 6 ulteriori molecole nel computo delle sostanze che concorrono a determinare il parametro «somma di PFAS» il valore limite pari a 0,1 microgrammi per litro (ovvero 100 nanogrammi per litro) non tiene conto di alcuni aspetti legati all'effetto sinergico dell'assunzione di queste molecole;

    queste molecole, laddove presenti nelle acque destinate al consumo umano, non si ritrovano singolarmente ma, spesse volte, in contemporanea, appare quindi opportuno ridurre il parametro «somma di PFAS» a un valore non superiore a 0,02 microgrammi per litro (ovvero 20 nanogrammi per litro);

    in relazione al nuovo parametro Acido Trifluoroacetico (TFA), Allegato I parte B A, oggi non esiste un quadro esaustivo circa i possibili effetti sanitari derivanti dall'esposizione al TFA, questa è una molecola a cui la popolazione è continuamente esposta attraverso varie matrici e che è già stata individuata nelle urine e nel sangue umano, con concentrazioni medie paragonabili a quelle dei PFAS a catena lunga più studiati e noti per essere bioaccumulabili;

    l'introduzione del nuovo parametro TFA si è reso necessario data l'evidenza della diffusione universale di questa molecola in tutte le acque potabili, incluse anche quelle minerali imbottigliate alla sorgente, a causa delle sue caratteristiche estreme di mobilità e persistenza. Alla crescente mole di evidenze analitiche della presenza ambientale di questa molecola, si contrappone però una limitata conoscenza degli effetti tossicologici ed ecotossicologici di questa sostanza;

    indagini recenti indicano come il TFA possa essere tossica per lo sviluppo embrionale, in base a queste evidenze, la Germania ha richiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di verificare se sussistono le condizioni per classificare il TFA nella categoria 1B (tossico per la riproduzione umana);

    nel 2020, in un quadro di conoscenze meno aggiornato, la Germania ha stabilito un valore guida per la salute umana circa la presenza di TFA nelle acque potabili pari a 60 microgrammi per litro (60 mila nanogrammi per litro). Nel 2023, i Paesi Bassi hanno stabilito un valore soglia pari a 2,2 microgrammi per litro (2200 nanogrammi per litro);

    il valore di parametro introdotto dal Governo con l'atto n. 260 (pari a 10 Pag. 64microgrammi per litro ovvero 10 mila nanogrammi per litro) deve necessariamente essere rivisto al ribasso e, nella logica del rispetto del principio di precauzione, dovrebbe essere incluso nel parametro limite «somma PFAS totale» di 0,5 microgrammi per litro (ovvero 500 nanogrammi per litro). Si tratta del valore limite stabilito dall'Unione Europea per il parametro «PFAS – totale» nell'ambito della Direttiva Europea 2020/2184. Tale valore di parametro deve essere considerato «ad interim» in attesa delle prossime valutazioni da parte dell'ECHA e di EFSA;

    alla luce di quanto disposto dal decreto nr. 260 siamo di fronte di un atto doveroso ma non sufficiente a tutelare adeguatamente la salute umana, le acque potabili, infatti, non rappresentano l'unica via di esposizione della popolazione ai PFAS, compreso l'Acido Trifluoroacetico;

   più in generale per un approccio strutturale per la tutela integrale della salute, appare necessario che all'intervento normativo in esame si dia seguito ad una serie di azioni legislative urgenti quali: a) varare un provvedimento che vieti l'uso e la produzione di tutti i PFAS in Italia che parta da «I sette capisaldi di una legge nazionale che vieti l'uso e la produzione di PFAS»; b) fissare per le industrie un valore limite allo scarico di queste sostanze in ogni matrice (acqua di falda e superficiale, aria, suoli), oltre a limiti restrittivi nei depuratori civili e industriali e nei fanghi di depurazione; c) supportare i comparti produttivi nazionali in un piano di riconversione industriale che faccia a meno dei PFAS; d) garantire che le informazioni fornite al pubblico sulla qualità delle acque destinate al consumo umano che i gestori idropotabili e le Aziende Sanitarie Locali sono tenuti ad assicurare, siano appropriate e facilmente accessibili; e) l'indicazione come esplicitato nel considerando n. 38 della direttiva (UE) 2020/2184, dei risultati dei programmi di monitoraggio, dei superamenti riscontrati pertinenti per la salute umana e informazioni per la valutazione e gestione del rischio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  a condizione che:

   a) il parametro «somma di PFAS» sia fissato a un valore non superiore a 0,02 microgrammi per litro (20 nanogrammi per litro), includendo il TFA;

   b) i parametri somma PFAS – 4 siano adeguati alle indicazioni di sicurezza sanitarie fornite da EFSA, in particolare per neonati, donne gravide e bambini, considerato l'apporto dell'acqua pari al 20 per cento (OMS GUIDELINES cit.) e il valore TWI pari a 4,4 ng per kg di peso corporeo.

Pag. 65

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI SPORTIELLO, QUARTINI, DI LAURO, MARIANNA RICCIARDI

  La Commissione XII,

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 260);

   premesso che:

    l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano rappresenta un importante passo avanti nella direzione della protezione del consumatore e della corretta gestione della filiera idro-potabile in tutte le sue fasi e appare condivisibile l'adozione di misure di controllo e gestione per ogni fase della filiera di fornitura dell'acqua e appare altresì rilevante, in quest'ambito, l'estensione esplicita alle reti interne degli edifici;

    l'atto del Governo n. 260 introduce diverse modifiche e correttivi al decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, con riguardo a contaminati come i composti poli e perfluoroalchilici (PFAS), tra cui l'acido trifluoroacetico (TFA);

    si tratta senza dubbio di un atto doveroso e non più rinviabile vista la diffusa presenza di questi inquinanti nelle acque potabili di tutte le Regioni e province italiane, come recentemente evidenziato anche dall'indagine di Greenpeace Italia «Acque Senza Veleni»;

   considerato che, secondo quanto evidenziato da Greenpeace Italia:

    l'introduzione del nuovo parametro «somma di 4 PFAS», un sottoinsieme del parametro «somma di PFAS», ottenuto dalla somma delle concentrazioni di quattro molecole (PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS), è senza dubbio positiva ma il valore di parametro indicato in tabella pari 0,02 microgrammi per litro (ovvero 20 nanogrammi per litro), non risulta adeguato a proteggere la salute umana;

    nel 2020 l'EFSA2, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, per la categoria della popolazione ritenuta più vulnerabile, ovvero i neonati di un anno di età, aveva individuato una soglia massima di assunzione giornaliera per le suddette quattro molecole pari a 0,63 nanogrammi per chilo di peso corporeo;

    è facile quindi intuire che, per un infante, tale parametro viene di gran lunga superato se si consuma meno di solo bicchiere d'acqua con livelli di contaminazione pari a 20 nanogrammi per litro (0,02 microgrammi per litro) per il parametro «somma di 4 PFAS»;

    partendo dalle predette evidenze, numerose nazioni hanno introdotto negli anni scorsi valori molto più restrittivi per il parametro «somma di 4 addirittura fino a 10 volte inferiori al limite contenuto nell'atto all'esame» (Danimarca 3: 0,002 microgrammi per litro (ovvero 2 nanogrammi per litro); Svezia 4: 0,004 microgrammi per litro (ovvero 4 nanogrammi per litro); Paesi Bassi 5: 0,0044 microgrammi per litro (ovvero 4,4 nanogrammi per litro);

    i valori limite dovrebbero pertanto essere ulteriormente rivisti al ribasso alla luce anche della recente valutazione dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Pag. 66Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha classificato il PFOA come cancerogeno certo per gli esseri umani (Gruppo 1) e il PFOS come possibile cancerogeno (Gruppo 2B);

    una delle ultime nazioni ad aver introdotto nuovi valori limite per i PFAS sono gli Stati Uniti; nelle acque potabili l'Environmental Protection Agency (EPA) ha individuato come soglia di sicurezza per PFOA e PFOS un valore limite pari allo zero tecnico, ovvero la quantità più piccola che le attuali strumentazioni analitiche riescono a misurare;

    per tutelare adeguatamente la salute umana il parametro «somma di 4 PFAS» non dovrebbe superare il valore limite di 0,002 microgrammi per litro (ovvero 2 nanogrammi per litro), con la necessità di essere ulteriormente rivisto al ribasso nei prossimi anni seguendo i progressi tecnico-scientifici che permetteranno di monitorare quantità sempre più basse delle singole molecole;

    pur accogliendo con favore l'inserimento di nr. 6 ulteriori molecole nel computo delle sostanze che concorrono a determinare il parametro «somma di PFAS», il valore limite pari a 0,1 microgrammi per litro (ovvero 100 nanogrammi per litro) non tiene conto di alcuni aspetti legati all'effetto sinergico dell'assunzione di queste molecole; sarebbe tuttavia opportuno ridurre il parametro «somma di PFAS» a un valore non superiore a 0,02 microgrammi per litro (ovvero 20 nanogrammi per litro);

    a oggi non esiste un quadro esaustivo circa i possibili effetti sanitari derivanti dall'esposizione al TFA poiché si tratta di una molecola a cui tutta la popolazione è continuamente esposta attraverso varie matrici e che è già stata individuata nelle urine e nel sangue umano, con concentrazioni medie paragonabili a quelle dei PFAS a catena lunga più studiati e noti per essere bioaccumulabili;

    alcune indagini recenti indicano come questa sostanza possa essere tossica per lo sviluppo embrionale e proprio in base a queste evidenze, la Germania ha richiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di verificare se sussistono le condizioni per classificare il TFA nella categoria 1B (tossico per la riproduzione umana); nel 2020, in un quadro di conoscenze molto differente, la Germania ha stabilito un valore guida per la salute umana circa la presenza di TFA nelle acque potabili pari a 60 microgrammi per litro (60 mila nanogrammi per litro); nel 2023, i Paesi Bassi hanno stabilito un valore soglia pari a 2,2 microgrammi per litro (2200 nanogrammi per litro);

    in un quadro di conoscenze ancora in via di definizione, il valore di parametro introdotto nel provvedimento all'esame, pari a 10 microgrammi per litro ovvero 10 mila nanogrammi per litro, debba necessariamente essere rivisto al ribasso e, nella logica del rispetto del principio di precauzione, debba essere definita una concentrazione massima consentita tale da non superare il limite di 0,5 microgrammi per litro (ovvero 500 nanogrammi per litro);

   ritenuto inoltre che:

    il provvedimento all'esame è un atto doveroso ma non sufficiente e il tentativo di adeguare i limiti della presenza di queste sostanze nelle acque potabili allo stato delle conoscenze attuali rispetto ai requisiti sanitari, non è idoneo a tutelare adeguatamente la salute umana;

   le acque potabili, peraltro, non rappresentano l'unica via di esposizione della popolazione ai PFAS e all'Acido Trifluoroacetico e tale intervento legislativo dovrebbe essere accompagnato da ulteriori ed urgenti interventi finalizzati a:

    varare un provvedimento che vieti l'uso e la produzione di tutti i PFAS in Italia;

    a dare piena attuazione al principio di precauzione promuovendo l'introduzione dello «zero virtuale» come limite totale dei PFAS per le acque destinate all'uso potabile, per le acque destinate all'irrigazione e per le acque di falda cui attingono pozzi privati;

Pag. 67

    fissare per le industrie un valore limite allo scarico di queste sostanze in ogni matrice (acqua, aria, suoli), oltre a limiti restrittivi nei depuratori civili e industriali e nei fanghi di depurazione;

    vietare ogni impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione e delle acque di trattamento o meteoriche derivanti da impianti che utilizzano PFAS;

    supportare i comparti produttivi nazionali in un piano di riconversione industriale che faccia a meno dei PFAS o ne preveda la sostituzione con sostanze certificate sicure per la salute umana e per l'ambiente;

    garantire che le informazioni fornite al pubblico sulla qualità delle acque destinate al consumo umano che i gestori idropotabili e le aziende sanitarie locali sono tenuti ad assicurare, siano appropriate, esaurienti e facilmente accessibili;

   tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 68

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Atto n. 267.

PARERE APPROVATO

  La XII Commissione (Affari sociali),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Atto n. 267);

   rilevata la conformità dello schema di decreto legislativo in esame con la disciplina di delega di cui all'articolo 3 della legge n. 70 del 2024, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» e, in particolare, con i princìpi e criteri direttivi enunciati dal comma 1 della predetta disposizione;

   ritenuto che le misure introdotte dal provvedimento in oggetto siano idonee al fine di contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.