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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2025
522.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 124

ALLEGATO 1

5-04179 D'Orso e altri: Iniziative di competenza in relazione alla carenza di istituti a custodia attenuata per detenute madri, con particolare riferimento alla regione Sicilia, e iniziative normative per consentire l'esecuzione della pena in strutture più adeguate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  Innanzitutto, sulla vicenda specifica è bene subito precisare che la detenuta, di nazionalità nigeriana, è stata associata con il figlio presso la Casa circondariale di Palermo Pagliarelli dal 26 maggio al 3 giugno 2025, per poi essere trasferita presso la Casa circondariale di Agrigento, istituto che prevede la Sezione «donne con prole».
  Qui è rimasta fino al 5 giugno, data in cui le è stata concessa la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, presso il Convento di Santa Maria degli Angeli a Palermo.
  Quindi non c'è stato alcun «sradicamento territoriale» per citare l'Onorevole interrogante – le esigenze della madre e del figlio sono state adeguatamente e immediatamente tutelate mediante la loro collocazione in un istituto idoneo dove è prevista un'apposita sezione dedicata alle madri con prole.
  Ciò posto, gli ICAM attualmente attivi sono quelli annessi alla Casa circondariale di Milano San Vittore, alla Casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca e alla Casa circondariale di Torino Lorusso e Cutugno; vi sono, poi, l'ICAM di Cagliari e l'ICAM di Lauro.
  Allo stesso tempo è bene anche ricordare che, sulla base dell'ultima rilevazione alla data del 30 giugno 2025, le donne con prole presenti presso gli ICAM sono solo 8 distribuite come segue:

   presso l'ICAM di Torino, 1 madre e 1 bambino;

   presso l'ICAM di Venezia, 4 madri e 4 bambini;

   presso l'ICAM di Lauro, 3 madri e 5 bambini.

  Appare così evidente che la questione delle detenute madri con prole sia particolarmente contenuta.
  E in ogni caso, in assenza di ICAM, le tutele vengono ugualmente riconosciute attraverso gli istituti penitenziarie dotati di specifiche Sezioni «per donne con prole».
  Questo avviene anche nella Regione Sicilia, dove le citate sezioni sono presenti presso la Casa circondariale di Agrigento e quella di Messina, dove, allo stato, non si rileva la presenza di alcuna donna con prole al seguito.
  Ricordo che in queste Sezioni l'Amministrazione penitenziaria assicura asili nido per la cura e l'assistenza dei bambini; le detenute e la prole usufruiscono di tutte le risorse di personale medico-infermieristico e tecnico presenti nell'istituto, oltre che di operatori specialisti in pediatria, ginecologia e psicologia dell'età evolutiva; il tutto nella consapevolezza che il minore ha diritto a spazi idonei e servizi educativi che, per quanti interni all'istituto penitenziario, sono dotati di culle, aree gioco e ambienti comuni per la socialità.
  Concludo evidenziando un ulteriore dato che dimostra la costante attenzione del Governo sulla delicata problematica della custodia attenuata per le detenute madri.
  Invero, al fine di dare continuità e potenziare le risorse, già destinate fino all'anno 2023 all'accoglienza delle detenute madri con figli minori, è stato finanziato dal Ministero della giustizia l'apposito Fondo per l'anno 2025 con 1 milione di euro, nelle more di un intervento a regime che assicuri stabilmente le ulteriori risorse a tale scopo necessarie.

Pag. 125

ALLEGATO 2

5-04180 Dori: Chiarimenti in ordine all'omogenea applicazione del cosiddetto «protocollo ILA», con particolare riferimento alle vicende che hanno riguardato il decesso di Oumar Dia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  Sulla specifica vicenda giudiziaria, già oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo richiamati dallo stesso interrogante, mi limito a rappresentare che, dalla nota trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano, la richiesta di archiviazione è stata rigettata dal Gip che ha disposto nuove indagini ex articolo 409 del codice di procedura penale.
  Ciò posto, in ordine alle modalità applicative del cosiddetto Protocollo ILA (Intensificazione dei livelli di attenzione e vigilanza) presso la Casa circondariale di Milano «Opera», dalle notizie rese dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ci risulta che, con ordine di servizio 14 dicembre 2023, n. 320, la Direzione della Casa di reclusione di Milano Opera abbia aggiornato il Piano locale per la prevenzione del rischio suicidario, adeguandolo al nuovo Piano regionale.
  La valutazione del rischio suicidario si qualifica come elemento portante del Piano di prevenzione regionale e va effettuata al momento della raccolta anamnestica e dell'apertura della cartella clinica.
  Gli esiti della valutazione del rischio autolesivo e suicidario si diversificano in tre diversi profili:

   generico, con livello minimo di osservazione per il soggetto definibile a rischio basso: in questi casi, non è richiesta un'osservazione continua e diretta;

   intermittente, con livello di osservazione appropriato per soggetti potenzialmente, ma non immediatamente, definibili a rischio medio. La collocazione del soggetto viene controllata frequentemente e in cartella deve risultare la registrazione di tale attività tramite apposita modulistica;

   intensiva, quando soggetto è definibile a rischio elevato e si presenta un livello di agiti elevato, con necessità di osservazione costante.

  Quale strumento di valutazione del rischio suicidario di primo livello, nei soggetti che accedono al carcere, viene proposto di utilizzare il questionario Patient Safety Serene (PSS-3).
  In caso di giudizio positivo, il medico attiverà l'ILA, che durerà sino all'effettuazione della visita psicologica, ovvero alla gradazione del rischio, che verrà valutata nel primo staff multidisciplinare in calendario mensile.
  Il detenuto sottoposto a ILA viene allocato in camera non singola ed eventuali diversi bisogni del detenuto dovranno essere valutati dal sanitario e dal responsabile del reparto e della sorveglianza.
  Per quanto concerne il caso specifico del detenuto Oumar Dia, lo stesso, sulla base della certificazione sanitaria, veniva allocato presso la sezione osservazione e sottoposto a provvedimento di intensificazione del livello di attenzione in attesa di valutazione psichiatrica.
  Il 6 ottobre 2023, il detenuto veniva sottoposto a visita psichiatrica, con richiesta dello specialista di sottoporlo a un periodo di osservazione psichiatrica per approfondimento diagnostico.
  Successivamente, il 10 ottobre 2023, il ristretto veniva rivalutato dallo staff multidisciplinare e ritenuto non più a rischio medio, bensì a rischio basso; nella medesima data, il ristretto veniva sottoposto a visita psichiatrica di controllo con rivalutazione, all'esito della quale appariva lucido, tranquillo, ben orientato e adeguato nella relazione.Pag. 126
  Il ristretto restava comunque sotto stretto monitoraggio dello staff multidisciplinare, svolgendo frequenti colloqui sia con il funzionario giuridico pedagogico di riferimento, sia con gli psicologi e con il servizio di psichiatria, da ultimo, il 19 ottobre 2023, data in cui si è consumata la tragica vicenda. Si specifica, infine, che con ordine di servizio 30 aprile 2024, n. 117, la Direzione della Casa di reclusione di Milano Opera ha disciplinato l'intensificazione del livello di attenzione e le relative procedure operative, al fine di adottare misure sempre più efficaci nell'ambito della riduzione del rischio autolesivo.

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ALLEGATO 3

5-04181 Gianassi e altri: Elementi relativi alle carenze di direttori stabili presso istituti di pena e relative iniziative di competenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  Ringrazio l'Onorevole interrogante perché mi permette di illustrare il piano ciclopico di assunzioni, anche di direttori penitenziari, condotto dal Governo Meloni.
  Come ribadito in altre occasioni, questo Governo è fortemente impegnato per dare alle carceri italiane un direttore e un comandante titolare, che siano efficacemente e prontamente alla guida del proprio istituto anche per far fronte alle situazioni di emergenza perché una guida stabile garantisce maggior sicurezza negli istituti.
  Dal 2022, da quando si è insediato il Governo, ad oggi, vi è stato un implemento per la dirigenza penitenziaria, di direttori e vicedirettori, pari a 122 unità.
  Nell'ottobre 2022, le Direzioni di Istituto vacanti erano 58, alle quali si aggiungono numerosi posti di vice direzione rimasti scoperti per più di vent'anni.
  Su un totale di n. 191 istituti, ben 167 istituti risultano avere un direttore stabile e senza incarico in altre sedi; solo 14 istituti, allo stato, hanno direttori reggenti (sono le Case Circondariali di Palmi, Pescara, Biella, Nuoro, Sassari, Caltagirone, Enna, Siracusa, Trapani, Prato, Belluno, Ariano Irpino, la Casa Lavoro di Vasto e l'IIPP Civitavecchia), tutti per situazioni transitorie o a sopravvenute contingenze. Siamo calati da 58 a 14 in poco più di 2 anni. Mi permetta di farLe notare che è stato fatto un gran bel passo in avanti!
  Inoltre, Le anticipo che anche a queste situazioni provvisorie stiamo ponendo rimedio. Con le procedure di interpello ormai concluse e con i 18 dirigenti penitenziari che termineranno il corso di formazione entro il corrente mese, anche i 14 incarichi ancora a «scavalco» saranno formalmente assegnati: con il Governo Meloni è finita la stagione degli incarichi a scavalco!

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ALLEGATO 4

5-04182 Bellomo e Enrico Costa: Dati concernenti le segnalazioni per danno erariale connessi all'ingiusta detenzione comunicati dal Ministero della Giustizia alla Corte dei conti e iniziative in merito all'effettiva individuazione della relativa responsabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  Il Ministero della giustizia anche quest'anno ha pubblicato sul proprio sito la relazione informativa, presentata dal Governo alle Camere, contenente i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno 2024, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito ove conclusi.
  La mole dei dati è considerevole e in questa sede ci si limita a riportare soltanto quelli salienti:

   le misure cautelari personali coercitive emesse in Italia nel 2024 sono state 94.168 e quelle custodiali (custodia cautelare in carcere – arresti domiciliari – luogo cura) costituiscono circa il 56 per cento di tutte le misure emesse;

   l'entità degli importi per riparazione per ingiusta detenzione è stata pari a 26,9 milioni di euro nel 2024, registrando comunque un trend decrescente rispetto agli anni precedenti: si è passati da oltre 43 milioni di euro nell'anno 2019 a 26,9 milioni di euro nel 2024.

  Questi dati, tuttavia, sono ancora troppo elevati per uno Stato di diritto ed impongono una necessaria riflessione.
  È del tutto opportuno che se il magistrato abbia generato, con dolo o colpa, una ingiusta detenzione, sia chiamato a rispondere anche delle conseguenze economiche.
  In un ordinamento democratico, chi è stato ingiustamente privato della libertà personale ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti, riparazione che il nostro sistema riconnette anche ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare, accertata ex post come inutiliter data, sulla base di emergenze istruttorie modificate o smentite in sede dibattimentale.
  Si tratta di uno strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente compressa, indipendentemente dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione.
  Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato ingiusto.
  Gli istituti riparatori hanno presupposti e obiettivi diversi e operano su piani distinti ed autonomi rispetto a quello della responsabilità disciplinare dei magistrati che, a normativa vigente, presuppone il dolo o la colpa grave nell'adozione del provvedimento restrittivo.
  Ed è per tale ragione che non c'è una necessaria correlazione tra i dati relativi all'ingiusta detenzione e quelli relativi ai procedimenti disciplinari iniziati a carico dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni.Pag. 129
  Neppure dall'attento monitoraggio avviato dall'ispettorato generale del Dicastero sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ampiamente citato nella richiamata Relazione, evidentemente indirizzato a valutare anche le cause dell'ingiusta detenzione, è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati che ricordo sono tutti tipizzati con decreto legislativo n. 109 del 2006.
  Il numero dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati nel periodo 2017-2024 per le accertate ingiuste detenzioni è stato sempre altalenante e comunque registrano un calo; quanto alla loro definizione, nell'88,7 per cento dei casi gli illeciti disciplinari si sono conclusi con esito positivo (assoluzione e non doversi procedere), mentre vi è stato esito negativo solo nel restante 11,3 per cento dei casi (censura, ammonimento e trasferimento).
  Quanto, infine, alle segnalazioni trasmesse alla Corte dei conti da questo Dicastero, si evidenzia che l'azione di vigilanza svolta dal Ministero della giustizia si sviluppa entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto all'esame dei soli provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione.
  Invero, le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente e prontamente oggetto di verifica da parte degli uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie, sia infine in esito alle informative dei dirigenti degli uffici.
  Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione, fermo restando che per quanto di competenza del Ministero della giustizia le condanne per ingiusta detenzione vengono prontamente sottoposte al vaglio delle articolazioni deputate a valutare l'eventuale sussistenza dei profili disciplinari.

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ALLEGATO 5

5-04183 Bisa e altri: Iniziative normative relative alla tutela di agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei procedimenti penali e alla loro iscrizione nel registro delle notizie di reato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  Innanzitutto, confermo che pendono attualmente presso la Procura della Repubblica di Pisa due distinti procedimenti per i fatti oggetto dell'interrogazione.
  Entrambi i procedimenti si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari, pertanto, rispetto agli stessi, sussiste segreto istruttorio.
  Ciò posto, su questo tema il Governo già sta lavorando dallo scorso anno, come ha ricordato il Ministro della giustizia in occasione del question time del 26 giugno scorso, a cui ovviamente rimando per completezza.
  È evidente che la normativa attuale presenti una distonia tra l'informazione di garanzia e l'iscrizione nel registro degli indagati in quei casi dove gli esponenti delle Forze dell'Ordine operano con l'uso legittimo delle armi (articolo 53 del codice penale).
  L'iscrizione in quel registro – che dovrebbe servire a garantire la difesa di chi è sottoposto a un'indagine – spesso si trasforma in una condanna mediatica anticipata, provocando sofferenze, incertezze e costi che si rivelano – spesso – ingiustificati, a fronte di procedimenti penali che si concludono, troppe volte, nel nulla con l'archiviazione.
  I recenti fatti di cronaca sollecitano l'esigenza di adottare interventi normativi urgenti che rafforzino le tutele processuali, non solo per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ma per tutti i cittadini.
  Sentiamo spesso dire che l'iscrizione nel registro degli indagati è «un atto dovuto» ma sottoporre ad indagine una persona, in assenza di concreti indizi di reità, non può più essere considerato semplicemente un dovere e non può più essere un automatismo.
  Questo principio deve essere valido per chiunque e ancor più per chi pone in essere una condotta nell'adempimento del proprio dovere o nell'esercizio di una propria funzione o per legittima difesa o comunque in presenza di una causa di giustificazione.
  Abbiamo intenzione di intervenire. E siamo dell'idea che, quando si è in presenza di una scriminante – che sia l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere, lo stato di necessità, l'uso legittimo delle armi, la legittima difesa – si può costruire una norma che consenta alla persona interessata di partecipare all'indagine senza, per ciò solo, essere iscritta nel registro degli indagati. Garantendo alla persona, dunque, la difesa che oggi è garantita, ma senza quel marchio di infamia che comporta una serie innumerevole di conseguenze negative.
  Per essere chiari: non si tratta di scudo penale né di impunità ma di un rafforzamento delle garanzie procedimentali di assistenza durante l'apprezzamento del fatto prima di procedere all'iscrizione nel registro degli indagati.
  Ci sarà l'iscrizione nel registro degli indagati quando sarà necessario procedere al compimento di atti urgenti, come nel caso dell'autopsia o di incidente probatorio, cui il difensore ha facoltà o diritto di assistere.

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ALLEGATO 6

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 84/2025 recante disposizioni urgenti in materia fiscale;

   premesso che l'articolo 1, comma 1:

    alla lettera a), reca una norma di coordinamento normativo all'interno dell'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) del TUIR;

    alla lettera c), numero 2, introduce i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 54 del TUIR, volti, rispettivamente, a qualificare come redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi finanziari – di cui al capo III del TUIR – percepiti nell'esercizio di arti e professioni e a ricondurre nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi incluse le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società tra professionisti ed in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis del TUIR;

    alla lettera f), qualifica come redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5 del TUIR;

    alla lettera i), introduce il nuovo comma 4-bis dell'articolo 177-bis del TUIR, volto a stabilire che le operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.