ALLEGATO
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) gli assegni periodici destinati al mantenimento del coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, qualora il coniuge destinatario non ha ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.».
1.1. Bonetti, Sottanelli.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Maggiorazione imposta servizi digitali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.2. Raffa, Gubitosa, Alifano.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 15, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Per gli oneri indicati alle lettere c), ed e) del comma 1, la detrazione compete per l'intero importo, in deroga a quanto previsto all'articolo 12, se sono stati sostenuti dai genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, anche se riferiti a figli di età non superiore a ventiquattro anni non più fiscalmente a carico. La detrazione è ammessa a condizione che, nel periodo d'imposta di riferimento, il figlio abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 8.500 euro, derivante esclusivamente da prestazioni di lavoro autonomo occasionale o di lavoro occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Le spese devono essere tracciabili, documentate e sostenute direttamente dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale.».
1.3. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) l'articolo 16-ter è abrogato.
Pag. 22Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Maggiorazione imposta servizi digitali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
1.4. Gubitosa, Raffa, Alifano.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 16-ter è inserito il seguente:
«Art. 16-quater.
(Tracciabilità degli importi detraibili)
1. Gli oneri superiori ad euro mille relativi alle spese di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter di importo sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
1.5. Raffa, Gubitosa, Alifano.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), dopo le parole: «compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,» sono inserite le seguenti: «per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico».
1.6. Gubitosa, Raffa, Alifano.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.7. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, lettera e), numero 1, dopo le parole: le seguenti parole: aggiungere le seguenti: se sostenute nel territorio dello Stato e;
Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 108, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese di cui al presente comma sono deducibili» sono inserite le seguenti: «, se sostenute nel territorio dello Stato,».
*1.8. Casasco, Rubano, Lovecchio, Sala, Tenerini.
*1.9. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1.10. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) alla lettera m), dopo le parole: «ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «, ai formatori».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 69, comma 2, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.500 euro»;
b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-bis. Salvo quanto previsto dal successivo comma 1-quater, alle Bande Musicali legalmente costituite sotto forma di associazionePag. 23 e senza scopo di lucro continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
9-ter. Ai soggetti di cui al comma 9-bis non si applicano le agevolazioni previste all'articolo 2, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
1.12. Frassini.
Al comma 1, lettera h), sopprimere il capoverso 5-ter.
1.13. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
1.15. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In via sperimentale, per i contribuenti lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1.17. Gubitosa, Raffa, Alifano.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I soggetti, lavoratori dipendenti, che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
1.18. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai soli fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non hanno effetto per i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno un reddito complessivo non superiore a 9.000 euro.
1.19. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.20. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In deroga all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15, stipulati da lavoratori dipendenti. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.21. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'investimento in fondi di investimento alternativi – FIA, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, è contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione.
1.23. Sala, Lovecchio, Rubano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;
b) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».
2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.Pag. 25
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.01. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 30 per cento;
c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;
b) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».
2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».
1.02. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Rimborso spese sanitarie cd. cash back fiscale)
1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzatoPag. 26 ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo comma.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Gubitosa, Raffa, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Regime addizionale IRPEF relativo a stock options ed emolumenti variabili)
1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.04. Osnato.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Regime addizionale IRPEF relativo a stock options ed emolumenti variabili)
1. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerati operatori del settore finanziario ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
*1.05. Del Barba.
*1.06. Centemero, Candiani, Cavandoli, Gusmeroli, De Bertoldi.
*1.07. Cattaneo, Sala.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente Testo unico;».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.08. Raffa, Gubitosa, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Pag. 27dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.09. Raffa, Gubitosa, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.010. Raffa, Gubitosa, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riconoscimento della detraibilità fiscale sulle spese sostenute per gli alimenti a fini medici speciali ai pazienti oncologici)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali (AFMS), come definiti dal Regolamento UE n. 609/2013 e inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, destinati a pazienti oncologici con diagnosi di neoplasie del distretto testa-collo, esofago, stomaco, pancreas, fegato o polmone, previa prescrizione medica che attesti la diagnosi e la necessità terapeutica degli AFMS. La detrazione è applicabile alle spese sostenute nel triennio 2026-2028, con esclusione degli AFMS destinati ai lattanti. La spesa detraibile è certificata da fattura o scontrino fiscale «parlante», riportante natura, qualità, quantità del prodotto e codice fiscale del destinatario.
2. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le spese sanitarie,» sono aggiunte le seguenti: «escluse le spese odontoiatriche sostenute in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo,». La disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle modifiche di cui al comma 2.
*1.012. Cavandoli, Candiani, Centemero, Gusmeroli, De Bertoldi.
*1.013. Nevi, Mulè, Lovecchio, Rubano, Sala.
*1.014. Ciocchetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riconoscimento della detraibilità fiscale sulle spese sostenute per gli alimenti a fini medici speciali ai pazienti oncologici)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, è riconosciuta Pag. 28una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali (AFMS), come definiti dal Regolamento UE n. 609/2013 e inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, destinati a pazienti oncologici con diagnosi di neoplasie del distretto testa-collo, esofago, stomaco, pancreas, fegato o polmone, previa prescrizione medica che attesti la diagnosi e la necessità terapeutica degli AFMS. La detrazione è applicabile alle spese sostenute nel triennio 2026-2028, con esclusione degli AFMS destinati ai lattanti. La spesa detraibile è certificata da fattura o scontrino fiscale «parlante», riportante natura, qualità, quantità del prodotto e codice fiscale del destinatario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**1.018. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
**1.019. Nevi, Mulè, Lovecchio, Rubano, Sala.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di spese odontoiatriche sostenute fuori dallo Spazio Economico Europeo)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le spese sanitarie,» sono aggiunte le seguenti: «escluse le spese odontoiatriche sostenute in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo,».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
1.021. Ciocchetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina della detrazione per oneri delle spese sanitarie)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le spese sanitarie,» sono inserite le seguenti: «escluse le spese odontoiatriche sostenute in Paesi extra UE,».
1.024. Lovecchio, Rubano, Sala.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Aumento detrazione per canoni di locazione)
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.Pag. 29
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.025. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Valutazione dei piè d'opera nei SAL relativi agli interventi cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2023 n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le detrazioni di cui al primo periodo non sono altresì oggetto di recupero, qualora negli stati di avanzamento dei lavori (SAL) siano state contabilizzate fino al 30 novembre 2024 in tutto o in parte forniture di materiali a piè d'opera, a condizione che dette forniture risultino, tramite asseverazione anche successiva, rilasciata dal tecnico abilitato, nella disponibilità del beneficiario presso il cantiere dell'intervento agevolato alla data dello stato di avanzamento lavori e che siano state successivamente poste in opera.».
1.026. Mazzetti, Rubano, Sala, Lovecchio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia)
1. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino il complesso delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio spetta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura massima del 90 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
2. La disposizione del comma 1 si applica:
a) agli interventi per l'isolamento termico delle opere murarie verticali, orizzontali e inclinate su edifici esistenti, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente. L'agevolazione si applica anche agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitazione del concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari e a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022;
b) agli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti Pag. 30con impianti a condensazione, dotati di termoregolazione modulante classe 5, di valvole termostatiche smart nonché di contatori di energia termica e acqua calda ai fini dello svolgimento della funzione di misura legale dei risultati ottenuti, anche centralizzati, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, o con impianti a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, con collettori solari o con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché agli interventi per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per le sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici ivi previsti e per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
1) euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
2) euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
3) euro 30.000 per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti;
c) agli interventi per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, di impianti solari fotovoltaici anche connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 18.000 per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti ovvero a euro 12.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e comunque nel limite di spesa complessivo di euro 60.000 e di euro 3.000 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il limite di spesa di cui alla presente lettera è ridotto a euro 2.000 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione nel limite di spesa di euro 1.500 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
d) agli interventi per l'incremento dell'efficienza e per la riduzione dei consumi idrici nel limite di 3.000 euro per abitazione, nonché per la raccolta, la depurazione, la conservazione e il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue, fino a un massimo complessivo di 50 metri cubi per unità abitativa. La detrazione per il recupero e il riciclo delle acque è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari o a euro 7.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti la detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a Pag. 31euro 10.000. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce le prescrizioni sanitarie e ambientali per l'attuazione della presente lettera, ivi compresi i casi in cui le metodologie di raccolta debbano essere separate;
e) agli interventi per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW, dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, anche insistenti sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile. L'agevolazione è concessa nel limite di spesa di euro 3.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti, di euro 2.000 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine, di euro 1.700 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;
f) agli interventi per l'installazione di finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di euro 60.000, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, fissati dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e che gli interventi siano eseguiti in conformità alla norma UNI 11673;
g) agli interventi per l'installazione di schermature solari di cui all'allegato M annesso al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, fino a un valore massimo della detrazione di 6.000 euro per unità abitativa.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e soddisfare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e devono assicurare complessivamente il raggiungimento della classe energetica D dell'edificio o delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti o di due classi superiori se già in classe E o D. Ove ciò non sia possibile, per gli edifici in classe F o G la detrazione è riconosciuta nel limite dell'80 per cento a fronte del miglioramento di almeno due classi energetiche, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente comma sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al comma 1, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, e al presente articolo.
4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 2, lettera a), sono considerati trainanti, mentre gli interventi di cui al medesimo comma 2, lettere b), c), d) e), f) e g), sono considerati trainati e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3. Qualora gli interventi trainati siano eseguiti singolarmentePag. 32 o al di fuori dagli obiettivi di cui al comma 3, la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura massima del 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
5. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «pari al 36 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento» e le parole: «48.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «80.000 euro». Per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche previsti dalla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
c) dagli ex istituti autonomi case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le medesime finalità sociali di tali istituti costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per gli interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. In tale ambito per i soggetti privi di capacità fiscale la detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100 per cento;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
e) dalle organizzazioni iscritte nel registro unico nazionale previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 89.
7. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei medesimi interventi sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
8. Al fine di garantire la corretta attuazione degli obiettivi della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, nonché il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA alla conclusione degli stessi. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
9. Per l'energia prodotta da pannelli fotovoltaici di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la detrazione di cui al presente articolo è subordinata alla cessione dell'energiaPag. 33 in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalità relative all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa.
10. Le detrazioni di cui al presente articolo sono concesse con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
11. Per gli interventi di cui al presente articolo la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.
12. In relazione agli interventi di cui al presente articolo, l'esercizio delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è consentito per gli interventi relativi alla prima casa di abitazione e per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a concorrenza della detrazione spettante:
a) ai soggetti che abbiano un reddito non superiore a 50.000 euro;
b) ai soggetti in regime forfetario ai sensi dei commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la progressiva riduzione dell'aliquota della detrazione per i redditi superiori a 80.000 euro fino al limite massimo del 40 per cento della detrazione per i redditi superiori a 150.000 euro. Per i contribuenti diversi da quelli elencati al comma 12, il decreto adottato ai sensi del presente comma determina altresì la progressiva riduzione della percentuale ammessa all'esercizio delle opzioni di cui al medesimo comma 12 fino al suo azzeramento per i redditi superiori a 80.000 euro.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.
1.027. Mazzetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Esenzione IVA per i beni di prima necessità)
1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2026, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:
1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
Pag. 342) farina, semolino e fiocchi di patate;
3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;
4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;
6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);
8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;
9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».
1.028. Raffa, Gubitosa, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Adeguamento della soglia di modico valore per beni ceduti gratuitamente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA)
1. All'articolo 108, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 50» sono sostituite dalle seguenti: «euro 150».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, numero 4), le parole: «ad euro cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro centocinquanta»;
b) all'articolo 3, quarto comma, primo periodo, le parole: «ad euro cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro centocinquanta»;
c) all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h), le parole: «ad euro cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro centocinquanta».
1.029. Cavo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Tassazione sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 491 è inserito il seguente:
«491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorioPag. 35 dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario.»;
b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»
2) al quarto periodo:
a) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;
b) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;
3) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzate per interventi di sostegno alle politiche abitative e il contrasto del disagio abitativo.
1.030. Raffa, Gubitosa, Alifano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Sono soggetti passivi del contributo straordinario le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi.Pag. 36
4. La base imponibile del contributo è costituita da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento della riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
1.031. Raffa, Gubitosa, Alifano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Estensione del regime forfettario agli associati di associazioni professionali)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54 al dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) hanno conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al presente comma, nonché ai commi da 55 a 89, e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formate da un massimo di 5 associati, per un totale non superiore a euro 70.000,00;»;
b) al comma 57, alla lettera d) dopo le parole: «ad associazioni» sono inserite le seguenti: «con più di cinque associati».
1.032. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che limitano la remunerazione dei top manager)
1. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 4 punti percentuali a condizione che sia stabilita per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili Pag. 37proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.
1.033. Appendino, Gubitosa, Raffa, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per la promozione di investimenti produttivi in Italia da parte di lavoratori impatriati)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi:
«10-bis. I soggetti che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2024 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta qualora soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale in Italia, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d), e) e f). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi;
b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 100 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d), e) ed f). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;
c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 500 mila euro di Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d), e) ed f). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;
d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), e) ed f);
e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 100 mila euro in start-up Pag. 38innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed f). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni;
f) abbiano effettuato un'erogazione liberale in denaro pari ad almeno 50 mila euro a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2023.
10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 per cento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) di cui al comma precedente non può essere inferiore a euro 30 mila. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 10-bis sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno 3 figli a carico, al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni. In caso contrario decadono dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
10-quater. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.».
1.034. Centemero, Bagnai, Candiani, Cavandoli, Gusmeroli, De Bertoldi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Divieto di cumulabilità tra il nuovo regime dei lavoratori impatriati e gli incentivi per i ricercatori all'estero e per i neo-residenti)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. La fruizione dei benefici di cui al presente articolo è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2026.
1.035. Testa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)
1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello Pag. 39stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1.036. Mattia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica al regime del patent box)
1. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli» sono inserite le seguenti: «nonché a processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,».
1.037. Centemero, Candiani, Cavandoli, Gusmeroli, De Bertoldi.
ART. 2.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
2.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti con le seguenti: ridotto di un importo pari alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale.
Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti con le seguenti: ridotto di un importo pari alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale.
2.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.
ART. 6.
Al comma 1, dopo le parole: i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto aggiungere le seguenti: o in difformità ad esso.
*6.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*6.2. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. A decorrere dall'anno 2024, per i comuni individuati nella circolare 3 gennaio 2024, n. 1-DF, che integra la circolare 14 giugno 1993, n. 9, concernente l'«Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'articolo 7, lettera h), – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984», ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto il ristoro delle minori entrate IMU nel limite massimo pari a 5 milioni di euro su base annua.
1-ter. Al fine di stabilire il contributo di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2025.Pag. 40
1-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica – FISPE, di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.3. Sbardella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Dichiarazione IMU enti non commerciali)
1. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali, sociosanitarie e sanitarie svolte nei confronti di soggetti fragili quali anziani, minori e persone con disabilità, l'esenzione è applicata se le attività non commerciali sono effettuate rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
1) sono accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; gli immobili degli enti di cui sopra mantengono esenzione IMU in presenza di eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari, necessari a garantire la copertura cofinanziata del servizio universale come previsto dagli ordinamenti regionali. In tutti i casi di accreditamento, contrattualizzazione, convenzionamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, nei settori assistenziale, socio sanitario e sanitario si è in presenza di attività svolte con modalità non commerciali, a prescindere dalla quota di partecipazione di volta in volta richiesta all'utente e alla sua famiglia.
2) se non accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, le attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.»
2. L'esenzione dall'imposta municipale, di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, continua ad applicarsi anche nel caso di assegnazione della categoria catastale diversa da quella per gli immobili utilizzati per la gestione di servizi assistenziali, sociosanitari e sanitari a condizione che tali immobili siano utilizzati da enti del terzo settore in maniera coerente con la funzione sociale o assistenziale prevista e che non vi sia attività imprenditoriale con fini di lucro.
3. Ai fini del calcolo dell'IRES, di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per gli enti non commerciali di cui al comma 2 i redditi fondiari sono parametrati alla categoria catastale B1, così come definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, a prescindere dall'inserimento dell'immobile in una differente categoria catastale da parte dell'Agenzia delle entrate.
6.01. Comaroli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, Pag. 41commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 759, lettera g) della citata legge e l'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si interpretano nel senso che il requisito dello svolgimento con modalità non commerciali delle attività delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, integra i requisiti stabiliti dall'articolo 1, lettera p), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, a seguito dell'iscrizione delle suddette associazioni e società nel registro nazionale della attività sportive di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
6.02. Nevi, Rubano, Lovecchio, Sala.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica.».
6.04. Santillo, Gubitosa, Raffa, Alifano.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)
1. I comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/5, ovvero le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico di istruzione.
6.05. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Candiani, De Bertoldi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Scelta del metodo tariffario normalizzato nella TARI)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 652 è inserito il seguente:
«652-bis. Le previsioni di cui ai commi 651 e 652 si interpretano nel senso che il Comune può scegliere di dare attuazione alle previsioni del comma 651 o del comma 652 senza la necessità di motivare la decisione.»
*6.06. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*6.07. Cavandoli, Candiani, Centemero, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di tributi locali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: «il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,» di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, conformemente alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel senso che il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte destinate allo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Pag. 42civile non costituiscono presupposto per l'applicazione della TARI. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.08. Barabotti, Gusmeroli, Centemero, Candiani, Cavandoli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale)
1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti possono altresì rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati, considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019.»
*6.09. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*6.010. Candiani, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 235 del Testo unico enti locali)
1. All'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte» è inserita la seguente: «consecutive».
6.011. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Determinazione del compenso minimo spettante ai revisori degli enti locali)
1. All'articolo 241 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I limiti minimi al compenso di cui al comma 1 sono determinati nella misura del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore dell'ente locale. Per il compenso spettante ai revisori dei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti e delle province e città metropolitane con popolazione sino a 400.000 abitanti ai sensi della Tabella A, lettera a), di cui all'allegato 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'interno 20 maggio 2005, il limite minimo è determinato nella misura non inferiore all'80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.»
6.012. Cecchetti, Centemero, Candiani, Cavandoli, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario)
1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«1-quater. L'ente ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) “Risultato di amministrazione” Pag. 43dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in 15 anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.»
*6.013. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*6.014. Cavandoli, Candiani, Centemero, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Revisione criteri per ridefinizione transattiva debiti post dissesto)
1. All'articolo 1, comma 483 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «a causa dell'insufficienza della massa attiva» sono soppresse.
6.015. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali)
1. L'articolo 1, comma 863 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo periodo, si interpreta nel senso che, se nel corso dell'esercizio, entro il termine previsto dal comma 862 del medesimo articolo 1 e comunque prima dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, risulta verificato il rispetto, per l'anno precedente, dei limiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 del menzionato articolo 1, in sede di approvazione del predetto rendiconto le quote in precedenza accantonate sono liberate anche ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.
6.016. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Sospensione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali)
1. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico.
*6.017. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*6.019. Cavandoli, Candiani, Centemero, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana Pag. 44e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
**6.020. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
**6.021. Cavandoli, Candiani, Centemero, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Revisione disciplina azioni possedute da enti locali (Modello 22))
1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Semplificazione degli adempimenti relativi alle partecipazioni).
1. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2025, è abrogato l'obbligo per gli enti territoriali di redazione, sottoscrizione e deposito del modello 22 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1996, n. 194.
2. All'Allegato 4/3 (parte 1) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, paragrafo 6.1.3, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Nella nota integrativa riferita alle informazioni del conto economico e dello stato patrimoniale, contenuta nella relazione al rendiconto, è riportato, per ciascun organismo partecipato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, un prospetto riepilogativo contenente:
- denominazione dell'organismo partecipato;
- metodo di valutazione adottato;
- valore contabile al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- variazioni per acquisizioni o dismissioni;
- variazioni derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto;
- variazioni per rivalutazioni o svalutazioni;
- variazioni derivanti da operazioni straordinarie o modifiche del capitale sociale;
- valore contabile al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.”
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono rese in coerenza con le disposizioni dell'articolo 11, comma 6, lettere h) e i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. Gli obblighi informativi previsti in materia di controllo e rappresentazione contabile delle partecipazioni da parte degli enti territoriali, sono integralmente assolti mediante i documenti di bilancio previsti dalla normativa vigente, inclusi la nota integrativa, arricchita con le informazioni di cui al comma 2, la relazione al rendiconto e gli adempimenti relativi alla trasparenza.».
6.022. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada)
1. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.
6.023. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Utilizzo residui «buono taxi»)
1. Le somme assegnate ai comuni di cui al fondo costituito con l'articolo 200-bis del Pag. 45decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente non spese dai comuni beneficiari possono essere impegnate per le medesime finalità di cui al menzionato articolo 200-bis entro il 31 marzo 2026, anche attraverso integrazioni di finanziamento ai servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le predette finalità.
6.024. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Canone servizi telecomunicazioni)
1. All'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «regolamentari o contrattuali,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il settore delle telecomunicazioni,».
6.025. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile)
ART. 7.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, le parole: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
7.1. Cavandoli, Bagnai, Candiani, Centemero, Gusmeroli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Tassazione della produzione di energia elettrica da impianti agricoli di biogas in regime di prezzi minimi garantiti)
1. Per la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione di energia elettrica mediante impiego di biogas di origine agroforestale, effettuata negli impianti soggetti alle previsioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, adottando, per la produzione di energia oltre i limiti ivi previsti, il coefficiente di redditività del 25 per cento, riferito esclusivamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. La componente di cui al precedente periodo viene determinata facendo riferimento ai prezzi medi zonali indicati dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE. Per la determinazione del reddito di cui al presente articolo è fatta salva la possibilità di optare per le modalità ordinarie. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*7.02. Osnato.
*7.03. Battistoni.
ART. 8.
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «le fondazioni» sono inserite le seguenti: «, i trust»;
0a-bis) all'articolo 101, comma 8, secondo periodo, le parole: «in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei Pag. 46trust dotati di tale qualifica nonché» sono soppresse;.
8.2. Congedo.
(Inammissibile)
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 76, comma 2, dopo le parole: «iscritti in pubblici registri» sono inserite le seguenti: «nonché materiale ed attrezzatura di soccorso».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 0a), il capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8.9. Candiani, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
8.11. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 relative alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) al numero 19), le parole «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;
2) al numero 20), le parole «di natura non commerciale» sono soppresse;
3) il numero 21) è sostituito dal seguente:
«21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;
4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:
«27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,Pag. 47 in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;
b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da imprese sociali».
*8.01. Candiani, Centemero, Cavandoli, De Bertoldi, Gusmeroli.
*8.02. Lovecchio, Rubano, Sala.
*8.03. Bonetti, Sottanelli.
*8.04. Merola, Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo Settore)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79, comma 5-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «successivo a quello»;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 87, comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «dal momento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di chiusura dell'esercizio»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro la fine del terzo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio precedente».
**8.05. Bonetti, Sottanelli.
**8.06. Merola, Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
**8.010. Cavandoli, Centemero, Candiani, De Bertoldi, Gusmeroli.
**8.012. Lovecchio, Rubano, Sala.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 84 del Codice del Terzo Settore)
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di raccolta fondi di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi».
*8.013. Candiani, Centemero, Cavandoli, De Bertoldi, Gusmeroli.
*8.014. Bonetti, Sottanelli.
*8.015. Lovecchio, Rubano, Sala.
*8.016. Merola, Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del Codice del Terzo Settore).
1. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di raccolta fondi di cui al comma 6 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi».
**8.017. Cavandoli, Centemero, Candiani, De Bertoldi, Gusmeroli.
**8.018. Bonetti, Sottanelli.
**8.019. Lovecchio, Rubano, Sala.
**8.020. Merola, Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)
1. All'articolo 4, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo Settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».
*8.021. Candiani, Centemero, Cavandoli, De Bertoldi, Gusmeroli.
*8.022. Bonetti, Sottanelli.
*8.023. Lovecchio, Rubano, Sala.
*8.024. Merola, Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del terzo settore).
1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile» sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
**8.025. Cavandoli, Centemero, Candiani, De Bertoldi, Gusmeroli.
**8.026. Bonetti, Sottanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del terzo settore).
1. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10 sono escluse dalla base imponibile le Pag. 49retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.».
8.027. Bonetti, Sottanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di 5 per mille)
1. Al fine di armonizzare le scelte espresse dai contribuenti rispetto alle risorse destinate agli enti beneficiari per il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.028. Il Relatore.
*8.029. Ciocchetti.
*8.030. Panizzut, Gusmeroli, Centemero, Candiani, Cavandoli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al fine di armonizzare le scelte espresse dai contribuenti rispetto alle risorse destinate agli enti beneficiari per il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.031. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento del limite di spesa destinato al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «dall'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.033. Bonetti, Sottanelli, Benzoni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Destinazione di una quota del tre per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche Pag. 50a favore del fondo di assistenza per il personale in servizio nelle Forze Armate e nei Corpi dello Stato e dei congiunti dei deceduti in servizio o per causa di servizio)
1. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contribuenti possono destinare una quota pari al tre per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, comunque dovuta, al finanziamento di un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo per l'assistenza al personale delle Forze armate e dei Corpi dello Stato e ai congiunti dei caduti per servizio», finalizzato a sostenere:
a) il personale in servizio appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al Corpo di Polizia penitenziaria, nonché all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare;
b) i congiunti del personale di cui alla lettera a), deceduto in servizio o per causa di servizio.
2. La scelta della destinazione del tre per mille avviene su base volontaria da parte del contribuente, mediante apposita indicazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi, secondo modalità analoghe a quelle previste per la destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di riparto delle risorse derivanti dalla destinazione della quota del tre per mille;
b) i requisiti per l'accesso ai benefici da parte dei soggetti destinatari;
c) le modalità di gestione, controllo e rendicontazione delle risorse da parte degli organismi beneficiari;
d) le modalità di pubblicazione e trasparenza degli atti di rendicontazione.
4. Le somme derivanti dalla quota del tre per mille non costituiscono erogazioni pubbliche ai fini della normativa vigente in materia di trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, fermo restando l'obbligo di rendicontazione previsto dal comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione amministrativa del fondo di cui al comma 1, valutati complessivamente in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.034. Morrone, Nisini, Centemero, Candiani, Cavandoli, De Bertoldi, Gusmeroli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di pensione di reversibilità in favore di figli disabili gravi e non autosufficienti)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e da ogni altra disposizione vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nei casi in cui venga a mancare il genitore titolare di trattamento pensionistico o di reddito da lavoro e all'interno del nucleo familiare sia presente un figlio riconosciuto invalido civile totale, in condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privo di autosufficienza,Pag. 51 che non percepisca altri redditi diversi dalla pensione di invalidità totale, la quota della pensione di reversibilità spettante al figlio è determinata nella misura del 100 per cento del trattamento pensionistico già goduto dal genitore deceduto.
2. Nei medesimi casi e alle condizioni di cui al comma 1, qualora anche il secondo genitore, anch'egli titolare di reddito da lavoro o di trattamento pensionistico, venga a mancare, la pensione di reversibilità è riconosciuta al figlio superstite nella misura del 100 per cento del trattamento pensionistico percepito dal secondo genitore, comprensiva altresì dell'80 per cento della pensione del primo genitore deceduto. Resta fermo il requisito dell'assenza di altri redditi in capo al figlio, ad eccezione della pensione di invalidità totale.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.035. Sottanelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Reversibilità della pensione sociale per figli disabili gravi e non autosufficienti)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e da ogni altra disposizione vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nei casi in cui un soggetto titolare di assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, venga a mancare, e nel nucleo familiare sia presente un figlio riconosciuto invalido civile totale, in condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non autosufficiente e privo dell'altro genitore, l'assegno sociale è riconosciuto in favore del figlio superstite, che non percepisca altri redditi oltre alla pensione di invalidità civile totale, nella misura corrispondente all'importo spettante al genitore deceduto, quale forma di tutela assistenziale continuativa.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo dell'assegno sociale reversibile non è computato ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'attribuzione della maggiorazione della pensione di invalidità di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.036. Sottanelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207)
1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 846, primo periodo, le parole: «ai sensi dei commi da 856 a 859» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 857»;
b) al comma 857, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono aggiunte le seguenti: «con irrilevanza dei contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria e di Pag. 52quelli concessi sotto forma di credito di imposta,».
8.037. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 849, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;»;
b) al comma 857, primo periodo, dopo le parole: «delle fondazioni» sono inserite le seguenti: «, escluse le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,»;
c) al comma 858, primo periodo, dopo le parole: «alle fondazioni» sono inserite le seguenti: «, escluse le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,».
8.038. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 10, quarto comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «associazioni», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «e società».
8.039. Nevi, Rubano, Lovecchio, Sala.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica di cui all'articolo 10, quarto comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per le associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non rilevano ai fini del calcolo del limite annuo di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, come modificato dall'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 281.
8.040. Nevi, Rubano, Lovecchio, Sala.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-octies) è inserito il seguente:
«1-novies) Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese in favore delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte degli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.».
2. Gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in alternativa al regime di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dal comma 1 del presente articolo, possono optare per il regime di esenzione di cui all'articolo 10, quarto comma, n. 2) del citato decreto del Presidente della Repubblica, se ritenuto più favorevole. L'opzione per l'esenzione di applica a tutte le prestazioni di servizi fornite dall'ente sportivo strettamente connessi con la pratica dello sport.Pag. 53
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
8.041. Nevi, Rubano, Lovecchio, Sala.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Decorrenza delle disposizioni fiscali per l'università)
1. All'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica alle borse di studio assegnate dopo il 6 giugno 2025».
8.042. Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto agli Enti del Terzo Settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della Salute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, in via sperimentale per l'anno 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:
a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;
b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;
c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.
1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.»;
c) al comma 4 le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;
d) il comma 5 è abrogato.
8.043. Il Relatore.
ART. 9.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al secondo periodo, le parole: «né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono soppresse.
*9.1. Casasco, Rubano, Lovecchio, Sala, Tenerini.
*9.2. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.
9.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 10.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
10.1. Gubitosa, Raffa, Alifano.
Al comma 2, dopo le parole: si applica alle operazioni aggiungere le seguenti: effettuate e.
Conseguentemente, al medesimo comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
*10.2. Casasco, Rubano, Lovecchio, Sala, Tenerini.
*10.3. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate» sono sostituite dalle seguenti: «almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici:
1) la moneta elettronica, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
b) al comma 4-bis, le parole: «con una carta di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «con uno degli strumenti di pagamento elettronici».
10.01. Congedo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)
1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «, anche professionali,» sono sostituite dalle seguenti: «, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e l'attività di prestazione di servizi professionali,».
*10.02. Matera.
*10.03. Cavandoli, De Bertoldi, Centemero, Candiani, Gusmeroli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Obbligo di accredito merchant beneficiari per pagamenti con carta)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 66, le parole: «e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo», sono soppresse.
Pag. 55 b) al comma 67, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecento».
10.04. Matera.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea, all'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° novembre 2025, sono stabilite le modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario.».
2. All'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovunque ricorra, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sesto».
10.05. Caramanna.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Esclusioni delle sanzioni per errata applicazione delle aliquote IVA su indicazioni degli Enti pubblici committenti)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Nell'ambito degli appalti pubblici, non è punibile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto l'impresa che si è uniformata a una specifica indicazione dell'ente pubblico committente, contenuta nel bando di gara, nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso.»
*10.06. Lovecchio, Sala, Rubano, Mazzetti.
*10.07. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
ART. 11.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole «, e consumata per uso proprio» sono soppresse;
b) all'articolo 55, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate, ove occorra, le modalità con le quali gli esercenti di impianti esenti dall'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettere a) e b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumataPag. 56 e ceduta alla rete nell'anno precedente.»
*11.2. Squeri.
*11.4. Gusmeroli, Centemero, Candiani, Cavandoli, De Bertoldi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Esclusione accisa da base imponibile IVA)
1. Al fine di mitigare i prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
11.01. Aiello, Gubitosa, Raffa, Alifano.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga dei termini di definizione agevolata dell'imposta di consumo di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il periodo «per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato» è sostituito con il seguente «in presenza del requisito di cui al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Alla definizione agevolata di cui al comma 1 possono accedere i soggetti obbligati che abbiano avuto nelle annualità 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 ricavi complessivi inferiori al 50% dell'imposta di consumo rideterminata in via agevolata ai sensi del medesimo comma I. Ai fini della determinazione dei ricavi di cui al presente comma è escluso il valore dell'imposta di consumo relativo alle suddette annualità.»;
c) al comma 2:
1) le parole «entro il 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2025»;
2) le parole «entro il 28 febbraio 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2025»;
d) al comma 8, le parole «sei mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mensilità».
11.02. Patriarca.
(Inammissibile)
Pag. 57ART. 12.
Al comma 2, sopprimere la parola: non.
12.1. Osnato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il versamento dell'unica rata ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale, effettuato entro sette giorni dalla scadenza del termine previsto, non preclude il perfezionamento del ravvedimento di cui al presente articolo, né comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9. Restano fermi gli obblighi di tempestivo versamento delle rate successive e le cause di decadenza di cui al comma 10».
12.2. Gusmeroli, Centemero, Candiani, Cavandoli, De Bertoldi.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025/2026)
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, relativamente al biennio d'imposta 2025 e 2026, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come individuata dai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Pag. 58 5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8 sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal Pag. 5931 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
12. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
13. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
14. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7.
15. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 14 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo, restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 18.
16. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
18. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma Pag. 601 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.
19. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno già aderito, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, relativamente al biennio d'imposta 2024 e 2025, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come individuata dai commi da 2 a 7 e secondo le modalità e i tempi previsti dal presente articolo, solo per l'annualità 2023.
20. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
12.01. Osnato.
ART. 13.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché ai soggetti titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
13.1. Mattia.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché ai soggetti che determinano il reddito esclusivamente ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
13.3. Barabotti, Gusmeroli, Centemero, Candiani, Cavandoli, De Bertoldi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:
Art. 13-bis.
(Riversamento dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione ecologica 4.0 e in altre attività innovative)
1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 dicembre 2025. Il suddetto termine è applicabile anche ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione ecologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, può essere effettuato alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non abbia provveduto alla notifica del processo verbale di constatazione o alla comunicazione dello schema d'atto di cui all'articolo 6-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 o alla notifica di un atto di recupero del credito, il contribuente, laddove privo della certificazione di cui all'articolo 23, commi da 2 a 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, può effettuare il riversamento mediante il pagamento dell'80 per cento del credito.
3. In caso di notifica del processo verbale di constatazione, di comunicazione dello schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 o di notifica dell'atto di recupero crediti non divenuto definitivo, il contribuente, laddove sia privo della certificazione di cui all'articolo 23, commi da 2 a 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 n. 122 ovvero abbia richiesto la stessa successivamentePag. 61 alla constatazione con processo verbale di constatazione delle violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, può regolarizzare la propria posizione con il pagamento del 90 per cento del credito oggetto di recupero.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il pagamento è dovuto nella misura del 70 per cento del credito oggetto di recupero qualora la certificazione di cui all'articolo 23, commi da 2 a 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 n. 122 sia rilasciata entro il 30 settembre 2025.
5. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 1, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 31 dicembre 2025.
6. In caso di soccombenza della Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie relative al recupero dei crediti d'imposta di cui al comma 1 possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Le medesime percentuali trovano applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.
7. In caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie relative al recupero dei crediti d'imposta di cui al comma 1 possono essere definite con il pagamento del 100 per cento del valore della controversia; in caso di esito favorevole nella pronuncia di primo grado e di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, l'importo dovuto è pari all'80 per cento del valore della controversia.
8. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 6, per la parte di atto annullata.
9. La procedura di cui al comma 1 si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della richiesta di cui al medesimo comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione nella misura stabilita dai commi precedenti deve essere riversato entro il 31 dicembre 2025. Il versamento può essere effettuato in cinque rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 31 dicembre 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2026, il 16 dicembre 2027, il 16 dicembre 2028 e il 16 dicembre 2029. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. La procedura prevista dai commi precedenti si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della richiesta. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, Pag. 62nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2026. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
12. Dagli importi dovuti ai fini della procedura di cui al comma 1 si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Le controversie relative ai crediti di cui al comma 1 non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 31 gennaio 2026 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della richiesta di riversamento e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
14. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 13, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
15. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2025.
16. L'eventuale diniego della richiesta di riversamento deve essere notificato entro il 31 luglio 2026 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 luglio 2026 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Art. 13-ter.
(Definizione delle controversie su crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione ecologica 4.0 e in altre attività innovative)
1. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 13-bis, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e alla Corte di Cassazione aventi ad oggetto atti impositivi o sanzionatori relativi a crediti di cui all'articolo 13-bis, il contribuente, entro il 31 gennaio 2026, può richiedere la sospensione del giudizio al fine di consentire alle parti processuali di nominare di comune accordo un soggetto iscritto all'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2023 ai fini della certificazione del credito d'imposta.
2. In assenza di accordo tra le parti, il contribuente può richiedere, con apposita istanza, la nomina del suddetto iscritto al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria o della Corte di Cassazione, il quale procede entro 60 giorni dal deposito dell'istanza.
3. Qualora la certificazione venga rilasciata, l'Agenzia delle entrate procede all'annullamentoPag. 63 in autotutela dell'atto impositivo e/o sanzionatorio oggetto di impugnazione da parte del contribuente in coerenza con le risultanze della certificazione.
4. Il giudizio riprende esclusivamente dopo il rilascio della certificazione e l'eventuale atto di annullamento in autotutela di cui al precedente comma ovvero dopo dichiarazione scritta del soggetto iscritto all'albo di cui al comma 1 con cui dichiara che non sussistono i presupposti per rilasciare la certificazione.
13.01. Bagnai, Centemero, Cavandoli, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Riconoscimento del reddito derivante dalla cessione di crediti di carbonio come attività connessa all'agricoltura)
1. Al fine di valorizzare il contributo dell'attività agricola alla transizione ecologica, alla tutela del suolo e alla regolazione climatica, il reddito derivante dalla cessione di crediti di carbonio generati attraverso pratiche di gestione agronomica sostenibile è riconosciuto come reddito da attività connessa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile.
2. Ai fini del comma 1, si considerano pratiche di gestione agronomica sostenibile quelle che, nel rispetto dei criteri di tracciabilità, misurabilità e addizionalità, generano crediti di carbonio certificati in coerenza con i parametri definiti dal sistema nazionale o europeo di certificazione.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri tecnici, i requisiti minimi di certificazione e le modalità di riconoscimento dei crediti di carbonio ai fini della presente disposizione.
*13.02. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi, Davide Bergamini.
*13.04. Nevi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Differimento dei termini in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)
1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 dicembre 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 giugno 2026 e il 16 dicembre 2026. A decorrere dal 31 dicembre 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge n. 146 del 2021, calcolati al tasso legale.
2. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 1, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 31 dicembre 2025.
3. All'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «3 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituire dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
Pag. 64 b) le parole: «è prorogato di due anni», sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di tre anni».
13.05. Bagnai, Centemero, Cavandoli, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)
1. A decorrere dal periodo di imposta 2025, le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 688 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
13.06. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva IRPEF sul reddito incrementale)
1. Per il solo anno 2025, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2025 e la media aritmetica del reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo dichiarato negli anni dal 2022 al 2024, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
13.07. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Pag. 65ART. 14.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «, nonché dalla Fondazione Italia sociale» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: e dell'articolo 16.
*14.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*14.2. Lovecchio, Rubano, Sala.
(Inammissibile
limitatamente al comma 01)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti)
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.
5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul Pag. 66merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
7. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
8. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
9. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 1 a 6 entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2025, il 31 ottobre 2025 e il 20 dicembre 2025 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2025. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Entro il 30 settembre 2025, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
11. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2025 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda Pag. 67di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
13. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 12, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
14. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 ottobre 2025.
15. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2026 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
16. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 13, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 13 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 15.
17. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 11.
18. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 17.
19. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 1 a 18, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
20. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 15 settembre 2025, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 19 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2025, ai soli fini statistici.
14.01. Zinzi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Adeguamento dell'imposizione fiscale sulle polizze assicurative sanitarie)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dopo il dopo comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di rendere l'imposizione fiscale coerente con la finalità sociale dell'assicurazione della responsabilità civile sanitaria, alle polizze per la responsabilità civile sanitaria di cui alla Legge 8 marzo Pag. 682017, n. 24, a decorrere dall'anno 2026 è applicata un'imposta proporzionale percentuale sul premio pari al 18 per cento, in luogo della tariffa generale di cui all'allegato 1.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.02. Boscaini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Rimodulazione dei debiti residui derivanti dalla decadenza dalla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro i termini previsti, delle rate relative alla definizione agevolata di cui ai commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non determina l'inefficacia della definizione di cui al comma 231 della medesima legge, qualora il debitore provveda, entro il 30 settembre 2025, alla ripresa dei versamenti a decorrere dalla prima rata non corrisposta, mantenendo le scadenze originarie residue.
2. Le somme ancora dovute, al netto di quanto eventualmente già versato, sono automaticamente ripartite con scadenze rimodulate a partire dal mese successivo a quello del pagamento della prima rata utile. La prosecuzione dei pagamenti non richiede la presentazione di alcuna istanza o dichiarazione integrativa da parte del debitore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai debitori riammessi alla definizione agevolata ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
14.03. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche alla disciplina della dilazione di pagamento dei debiti iscritti a ruolo)
1. All'articolo 19, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il carico può essere nuovamente rateizzato effettuando il pagamento delle rate scadute alla data della nuova richiesta di rateizzazione.»
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili ai debiti iscritti a ruolo per i quali la domanda di rateizzazione sia stata presentata a decorrere dal 16 luglio 2022.
14.04. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo)
1. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registriPag. 69 esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
«Art. 13-ter. Permesso rosa, rilasciato dal comune ai sensi dell'articolo 188-bis del nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni».
14.06. Raffa, Gubitosa, Alifano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Agevolazioni fiscali prima casa)
1. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si applicano agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.07. Alifano, Gubitosa, Raffa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:
Art. 14-bis.
(Maggiorazione credito d'imposta per l'acquisto di beni mobili strumentali 4.0)
1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1057-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024»;
b) dopo il comma 1057-bis, è inserito il seguente:
«1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».
c) al comma 1058-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro Pag. 70il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, cui si provvede a valere sulle risorse derivanti dagli articoli 14-ter e 14-quater.
Art. 14-ter.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.
Art. 14-quater.
(Imposta sui servizi digitali)
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
14.08. Alifano, Gubitosa, Raffa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Contrasto all'evasione fiscale)
1. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2026, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro.».
14.09. Raffa, Gubitosa, Alifano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale)
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, Pag. 71n. 640, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ovvero che si avvalgono del regime agevolativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che nel triennio precedente abbiano registrato alle proprie manifestazioni sportive dilettantistiche una media annuale di pubblico inferiore o uguale alle 500 unità per evento. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente disposizione.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
14.010. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 6-quater, è inserito il seguente:
«6-quinquies. Sulle somme di cui al comma 6-quater versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, nonché ai premi costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite o il valore dei beni erogati dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 500 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme ovvero i beni sono assoggettati interamente alla ritenuta alla fonte.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.304.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
14.011. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Estensione delle agevolazioni fiscali per interventi antisismici all'area dei Campi Flegrei)
1. Al fine di garantire la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio e la tutela dell'incolumità pubblica nei territori interessati dagli eventi sismici e bradisismici verificatisi a partire dal mese di marzo 2025, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche agli interventi realizzati nei comuni compresi nell'area dei Campi Flegrei, di Bacoli, Monte di Procida,Pag. 72 Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania (limitatamente alle aree rientranti nella zona rossa del piano di emergenza vulcanica) e Marano di Napoli (limitatamente alle aree rientranti nella zona rossa).
2. Gli immobili ubicati nei comuni di cui al comma 1 che abbiano subito danni diretti, a seguito degli eventi di cui al medesimo comma ovvero che ricadano in aree classificate a rischio sismico elevato (zona 2), possono accedere:
a) alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o delle società (IRES), nella misura compresa tra il 50 per cento e l'85 per cento delle spese sostenute per interventi di miglioramento o adeguamento sismico, in relazione alla riduzione di una o due classi di rischio sismico;
b) alla detrazione maggiorata fino all'85 per cento per interventi realizzati su parti comuni degli edifici condominiali;
c) all'opzione, il luogo della fruizione diretta della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere eseguiti in conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e devono essere accompagnati da asseverazione tecnica attestante la classe di rischio sismico dell'immobile prima e dopo l'intervento, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.
4. Le spese ammissibili all'agevolazione di cui al presente articolo non possono eccedere il limite previsto dall'articolo 16, comma 1-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e sono determinate secondo i criteri tecnici stabiliti con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.012. Zinzi, Furgiuele.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 non si applicano ai ricorsi interposti in data anteriore al 21 dicembre 2021.
14.013. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
(Inammissibile)