ALLEGATO 1
DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE 1.46, 1.024, 1.023, 2.128, 2.129, 3.038, 8.017, 11.015, 11.016, 11.017 E 14.23 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 1.
All'emendamento 1.46 dei Relatori, lettera b-bis), capoverso «9-sexies», sostituire le parole da: di diritto fino alla fine del periodo con le seguenti: nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base della domanda al Servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e previa verifica da parte della stessa Autorità dei requisiti di cui all'Allegato II.4 del medesimo codice dei contratti pubblici.
0.1.46.1. Bonelli.
All'emendamento 1.46 dei Relatori, lettera b-bis), capoverso «9-sexies», sostituire le parole da: di diritto fino alla fine del periodo con le seguenti: nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con parere vincolante dell'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
0.1.46.2. Iaria.
All'emendamento 1.46 dei Relatori, lettera b-bis), capoverso «9-sexies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica in ogni caso l'articolo 43 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli affidamenti realizzati in proprio nonché a quelli realizzati dai soggetti affidatari di contratti da parte della società Stretto di Messina S.p.A.
0.1.46.3. Bonelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente decreto, nonché di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la società Stretto di Messina S.p.A. è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del medesimo codice dei contratti pubblici.».
1.46. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 1.024 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) tratto stradale tra le località Maroccone e Chioma, nel territorio comunale di Livorno.
Pag. 27Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera f) del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.1.024.1. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.
All'articolo aggiuntivo 1.024 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) SS45, Tunnel del Passo della Scoffera.
0.1.024.2. Pastorino.
All'articolo aggiuntivo 1.024 dei Relatori, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 34 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 e di 30 milioni di euro per il 2026 per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda; nonché di 14 milioni di euro per il 2025 per la riqualificazione dell'invaso del lago di Quarto, sito nella provincia di Forlì Cesena, fondamentale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'incremento delle fonti di approvvigionamento idrico dell'area.
0.1.024.3. Buonguerrieri.
All'articolo aggiuntivo 1.024 dei Relatori, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché la spesa di 14 milioni di euro per il 2025 per la riqualificazione dell'invaso del lago di Quarto, sito nella provincia di Forlì Cesena, fondamentale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'incremento delle fonti di approvvigionamento idrico dell'area. Agli oneri derivanti dal presente comma, limitatamente a 14 milioni di euro per il 2025 per le esigenze del lago di Quarto, si provvede a valere sulle risorse del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
0.1.024.4. Buonguerrieri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti)
1. Al fine di addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, ANAS S.p.A. è autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni del contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi:
a) SS700 Caserta;
b) raddoppio della Galleria della Guinza;
c) variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di Valico Armo-Cantarana;
d) interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della S.S. 78 Amandola-Mozzano;
e) SS 7-ter, tratto Manduria-Grottaglie.
Pag. 28 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse già destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma 2021-2025.
3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda.».
1.024. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, comma 1, primo periodo, dopo le parole: traffico commerciale transfrontaliero, aggiungere le seguenti: del secondo lotto Molteno-Lecco nell'ambito degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco,.
0.1.023.1. Roggiani, Simiani.
All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì a tutte le attività connesse al completamento della ferrovia Pontremolese, ai sensi del comma 1-bis.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le attività connesse al completamento della ferrovia Pontremolese, di cui al comma 1, secondo periodo, è autorizzata la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2025 per il finanziamento del raddoppio della tratta Parma-Vicofertile da parte di RFI. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.
b) alla rubrica, dopo le parole: S.S. 100 aggiungere le seguenti: , nonché per garantire lo sviluppo del trasporto intermodale tra le regioni Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.
0.1.023.2. Pastorella.
All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In relazione a quanto previsto dal comma 1 per la messa in sicurezza della S.S. 100, è autorizzata la spesa di complessivi 140 milioni di cui 40 per il 2025 e 100 per il 2026 per il completamento funzionale e messa in sicurezza con sezione di tipo B dal km 52+200 fino al km 66+600 con immissione sulla nuova arteria S.S. 106 DIR/S.S. 7 in territorio di Palagiano e di complessivi 120 milioni, di cui 20 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026, per del completamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100, tra i Km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 60 milioni per il 2025 e 200 milioni per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.023.3. Ubaldo Pagano, Simiani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della Variante alla S.S.16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100)
1. Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del Pag. 29decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono individuati uno o più Commissari straordinari con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le attività connesse al completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, quale opera di rilevanza strategica per lo sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura e per il traffico commerciale transfrontaliero, nonché della Variante alla S.S. 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100. Ai Commissari straordinari di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, i Commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2025»;
b) al comma 3, le parole: «di novanta giorni» sono soppresse.
1.023. I Relatori.
ART. 2.
All'emendamento 2.128 dei Relatori, al numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettera c),.
Conseguentemente, al medesimo numero 1), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: in relazione alle differenti tipologie di rischio e fatta salva la prosecuzione degli interventi secondo le ordinarie procedure in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi in caso di mancato verificarsi degli stessi.
0.2.128.1. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di 500.000 euro o» sono inserite le seguenti: «, se superiore, nel limite» e dopo le parole: «pubblica e privata incolumità» sono aggiunte le seguenti: «, comunque nel limite della soglia europea»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi o forniture» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento,Pag. 30 comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo»;
alla lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 8 è abrogato;
alla lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1 con le seguenti: del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo;
b) sostituire le parole: nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 con le seguenti: nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
2.128. I Relatori.
All'emendamento 2.129 dei Relatori, comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo accertamento delle specifiche attività svolte.
0.2.129.1. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 45 e di cui all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificate dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle funzioni tecniche svolte a far data dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche a procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a partire dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
1-quater. Le risorse necessarie alla corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono a valere degli stanziamenti già accantonati per le singole procedure di affidamento.
2.129. I Relatori.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 45 e di cui all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificate dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle funzioni tecniche svolte a far data dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche a procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a partire dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni Pag. 31appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.
2.129. (Nuova formulazione) I Relatori.
ART. 3.
All'articolo aggiuntivo 3.038 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , previa verifica positiva effettuata caso per caso,.
0.3.038.1. Simiani, Barbagallo.
All'articolo aggiuntivo 3.038 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
0.3.038.2. Bonelli.
All'articolo aggiuntivo 3.038 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 23 e 25.
0.3.038.3. Bonelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale)
1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è adottato entro trenta giorni dal provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 23 e 25.».
3.038. I Relatori.
ART. 8.
Nel capo III, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.)
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di amministratore unico della società ENAC Servizi S.r.l., società in house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può essere conferito anche a dipendenti ENAC. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di appartenenza, con sospensione delle corrispondenti facoltà assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso dell'amministratore unico è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente a carico dell'ENAC Servizi S.r.l.
8.017. I Relatori.
ART. 11.
All'articolo aggiuntivo 11.015 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'integrazione prevista dal presente comma non comporta, in ogni caso, il corrispondente incremento dei relativi pedaggi autostradali a carico degli utenti.
0.11.015.1. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Ferrari, Evi, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
All'articolo aggiuntivo 11.015 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare incrementi tariffari per le diverse classi di pedaggio.
0.11.015.2. Santillo, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Traversi.
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni relative alla società ANAS S.p.A.)
1. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrata ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è integrata di un ulteriore importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma. Il canone così integrato è incrementato ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nella misura corrispondente all'indice di inflazione rilevato.
2. All'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole: «contratto di programma ANAS Spa 2016-2020» sono aggiunte le seguenti: «e dei relativi aggiornamenti 2018-2019, 2020 e atto aggiuntivo 2022 nonché del contratto di programma ANAS Spa 2021-2025 e successivi aggiornamenti»;
b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione le risorse di cui al quarto periodo possono essere utilizzate da ANAS S.p.A. anche per far fronte a eventuali necessità di copertura dei maggiori costi derivanti dai provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici, a valere sui quadri economici delle opere.»;
c) al quinto periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché in informative annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze».
3. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo è soppresso.
11.015. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 11.016 dei Relatori, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: progetti innovativi di aggiungere la seguente: sicurezza,.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I progetti oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati sulla base di idoneo programma di interventi predisposto dalla società Autostrade dello Stato S.p.A. e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.
*0.11.016.1. Cattaneo.
*0.11.016.2. Lucaselli, Caiata.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 11-bis
(Disposizioni urgenti per l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato S.p.A.)
1. Al fine di consentire l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 2, commi da 2-sexiesPag. 33 a 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla medesima società di un contributo in conto esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e innovazione delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento a favore della società Autostrade dello Stato S.p.A. di un contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture. I progetti oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base di idoneo programma di interventi predisposto dalla società Autostrade dello Stato S.p.A. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11.016. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 11.017 dei Relatori, al comma 1, sopprimere la lettera a).
0.11.017.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
All'articolo aggiuntivo 11.017 dei Relatori, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche agli enti territoriali gestori di strade, ivi comprese le Province e le Città metropolitane, che possono utilizzare le risorse eventualmente loro assegnate dallo Stato per far fronte a maggiori costi derivanti da provvedimenti dei collegi consultivi tecnici o da sopravvenienze contrattuali relative agli interventi di manutenzione e investimento sulla rete viaria di loro competenza.
0.11.017.2. Iaria.
All'articolo aggiuntivo 11.017 dei Relatori, sopprimere il comma 2.
0.11.017.3. Simiani, Barbagallo.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni relative alla società ANAS S.p.A.)
1. All'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole: «contratto di programma ANAS Spa 2016-2020» sono inserite le seguenti: «e, dei relativi aggiornamenti 2018-2019, 2020 e atto aggiuntivo 2022 nonché del contratto di programma ANAS Spa 2021-2025 e successivi aggiornamenti»;
Pag. 34b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione le risorse di cui al quarto periodo possono essere utilizzate da ANAS S.p.A. anche per far fronte a eventuali necessità di copertura dei maggiori costi derivanti dai provvedimenti dei collegi consultivi tecnici, a valere sui quadri economici delle opere.»;
c) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in informative annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo è soppresso.
11.017. I Relatori.
ART. 14.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi incluso il supporto tecnico ai soggetti attuatori»;
1-ter. I contratti sottoscritti con gli esperti, incaricati dall'Unità di Missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.23. I Relatori.
ALLEGATO 2
DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente decreto nonché di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la società Stretto di Messina S.p.A. è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».
1.46. I Relatori.
ART. 2.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura»;
dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.».
2.26. (Nuova formulazione) Raimondo.
Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di 500.000 euro o» sono inserite le seguenti: «, se superiore, nel limite» e dopo le parole: «pubblica e privata incolumità» sono aggiunte le seguenti: «, comunque nel limite della soglia europea»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi o forniture» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,».
Pag. 36Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo»;
alla lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 8 è abrogato;
alla lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1 con le seguenti: del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo;
b) sostituire le parole: nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 con le seguenti: nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
*2.128. I Relatori.
*2.62. (Nuova formulazione) Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi, Ghio.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'allegato V.2:
1) all'articolo 2:
1.1) al comma 1:
1.1.1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «di uno» sono inserite le seguenti: «o più»;
1.1.2) alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
1.1.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»;
1.2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati.»;
Pag. 37 2) all'articolo 6, il comma 4 è abrogato.
2.113. Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Pastorella.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 45 e di cui all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.
2.129. (Nuova formulazione) I Relatori.
ART. 3.
Nel capo I, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria)
1. Al fine di procedere celermente al completamento dei lotti già finanziati compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.A. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare un sub-commissario, scelto tra il personale della società ANAS S.p.A., dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario e all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al Commissario di cui al primo periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.012. (Nuova formulazione) Caroppo, Furgiuele, Mazzetti, Zinzi, Rubano.
Nel capo I, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativoPag. 38 5 ottobre 2006, n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate, a legislazione vigente, agli interventi di cui al primo periodo del presente comma nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro e non oltre il 15 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge n. 59 del 2021.
2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*3.013. (Nuova formulazione) Testa.
*3.014. (Nuova formulazione) Testa, Zinzi, Caroppo, Mazzetti.
Nel capo I, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute)
1. Al fine di rafforzare l'attività di monitoraggio delle opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo tecnico ha il compito di fissare i criteri per l'individuazione delle opere incompiute da avviare prioritariamente a realizzazione nonché di definire percorsi per il miglioramento dei processi di monitoraggio delle opere incompiute e di Pag. 39identificare le principali criticità che ne impediscono il completamento. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.036. (Nuova formulazione) Cortelazzo.
ART. 4.
Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce.
*4.4. (Nuova formulazione) Gadda.
*4.5. (Nuova formulazione) Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
*4.6. (Nuova formulazione) Gaetana Russo.
*4.7. (Nuova formulazione) Casu, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.
*4.8. (Nuova formulazione) Sorte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: «, il vettore» sono sostituite dalle seguenti: «per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo».
4.33. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP è integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geografici (GIS) già in uso da parte di società concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, enti proprietari della rete stradale nazionale, regioni ed enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonché con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalità tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalità operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi di cui al presente comma, ivi incluse le modalità per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di classificazione in termini di percorribilità dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione Pag. 40che rimangono in capo agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati e sono, altresì, definite le modalità di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione, ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati».
3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 e la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attività di avvio, gestione, manutenzione e conduzione del sistema di cui al medesimo comma 3-bis nonché per l'attività di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture stradali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.41. (Nuova formulazione) Raimondo, Maccanti, Zinzi, Mazzetti, Caroppo, Tirelli, Pisano.
ART. 5.
Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale.
Conseguentemente, al medesimo comma 3:
al terzo periodo, dopo le parole: di un solo passeggero, inserire le seguenti: individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chiunque circola in violazione delle disposizioni del quarto periodo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
*5.6. (Nuova formulazione) Caroppo, Amich, Benvenuti Gostoli, Caiata, Deidda, Frijia, Iaia, Lampis, Longi, Mattia, Raimondo, Rossi, Rotelli, Ruspandini, Gaetana Russo.
*5.7. (Nuova formulazione) Marchetti, Maccanti, Dara, Furgiuele, Panizzut, Pag. 41Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
ART. 6.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo con le seguenti: e la fine della stagione balneare di una settimana.
*6.38. Andreuzza, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
*6.30. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Mazzetti, Cortelazzo.
*6.32. (Nuova formulazione) Zucconi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1» e dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».
6.46. Cannizzaro, Cortelazzo.
ART. 8.
Nel capo III, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.)
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di amministratore unico della società ENAC Servizi S.r.l., società in house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può essere conferito anche a dipendenti ENAC. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di appartenenza, con sospensione delle corrispondenti facoltà assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso dell'amministratore unico è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente a carico dell'ENAC Servizi S.r.l.
8.017. I Relatori.
ART. 9.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, con le seguenti: che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26.
*9.6. (Nuova formulazione) Manes, Steger.
*9.7. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cattaneo.
*9.8. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
*9.9. (Nuova formulazione) Tirelli, Pisano.
*9.10. (Nuova formulazione) Pastorino.
*9.11. (Nuova formulazione) Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*9.12. (Nuova formulazione) Simiani, Vaccari, Manzi.
*9.13. (Nuova formulazione) Iaia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, Pag. 42in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione».
**9.18. (Nuova formulazione) Mattia.
**9.19. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
**9.20. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cattaneo.
**9.21. (Nuova formulazione) Tirelli, Pisano.
**9.22. (Nuova formulazione) Manes, Steger.
**9.23. (Nuova formulazione) Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
**9.24. (Nuova formulazione) Pastorino.
**9.25. (Nuova formulazione) Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Casu, Manzi.
**9.26. (Nuova formulazione) Manes, Steger.
**9.28. (Nuova formulazione) Pastorino.
**9.29. (Nuova formulazione) Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Vaccari, Manzi.
ART. 10.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo la parola: «interregionali» sono inserite le seguenti: «o regionali».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10.4. Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
ART. 15.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
15.9. (Nuova formulazione) Deidda, Maccanti, Zinzi, Mazzetti, Caroppo, Tirelli, Pisano.
ART. 16.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, l'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a., di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinato anche al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla linea FL3 Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina al fine di incrementare la capacità e la frequenza del servizio per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.».
16.3. (Nuova formulazione) Rotelli, Amich, Benvenuti Gostoli, Boscaini, Caiata, Caroppo, Cattaneo, Cortelazzo, Deidda, Frijia, Iaia, Lampis, Longi, Mattia, Mazzetti, Patriarca, Raimondo, Rossi, Ruspandini, Gaetana Russo.
Nel capo VI, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria)
1. Al fine di procedere all'attuazione coordinata dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la società Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.A., la regione Campania e i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulano un protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. In aggiunta alle risorse individuate dal primo periodo, la regione Campania può concorrere al finanziamento dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al comma 1 mediante risorse proprie, ai fini della sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*16.011. (Nuova formulazione) Vietri.
*16.012. (Nuova formulazione) Caroppo.