ALLEGATO 1
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
rilevato che:
il decreto-legge, composto da 16 articoli, reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi (articolo 1), nonché al regime di riporto delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES (articolo 2), alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 3), a quelle concernenti le società estere controllate (articolo 4) e a quelle inerenti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi (articolo 5); dispone una proroga – al 15 settembre 2025 – e una sanatoria delle delibere approvative del prospetto IMU (articolo 6), interviene in materia di agevolazioni sulle accise, applicate al biodiesel (articolo 7), e di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore (articolo 8); reca poi modifiche in materia di inversione contabile nei settori di trasporto, movimentazione merci e dei servizi di logistica (articolo 9) ed in materia di split payment (articolo 10); anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcol etilico, nell'ambito della riforma delle accise (articolo 11) e considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024, invece che entro il 31 ottobre dello stesso anno (articolo 12); dispone un differimento per l'anno 2025 – al 21 luglio – dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (articolo 13) e statuisce in merito alla decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali (articolo 14); reca le disposizioni finanziarie (articolo 15) e stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento (articolo 16);
ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Istituzione della Giornata nazionale del formatore.
C. 2051, approvata dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2051, recante istituzione della Giornata del formatore, approvata dal Senato;
rilevato che:
la proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione della Giornata nazionale del formatore, il 14 settembre di ogni anno, stabilendo nel contempo che tale Giornata non determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;
la proposta prevede, agli articoli 2 e 3, la facoltà di promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale del formatore, nell'ambito delle rispettive autonomia e competenza, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni nonché delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, degli enti di formazione professionale e manageriale e degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
l'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
con riguardo alla promozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni – nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate – di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori (articolo 2), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
con riferimento alla promozione, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, degli enti di formazione professionale e manageriale nonché degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nell'ambito della loro autonomia, di attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere (articolo 3), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
le iniziative previste non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.