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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2025
529.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 36

ALLEGATO 1

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757 inserire le seguenti: , o in difformità da esso.
*6.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*6.2. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: o ad esso riconducibili in qualunque forma» inserire le seguenti: e le parole: «né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
*9.1. Casasco, Rubano, Lovecchio, Sala, Tenerini.
*9.2. Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.

Pag. 37

ALLEGATO 2

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del medesimo comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
1.24. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica ai criteri di esclusione dal regime forfetario per i soggetti partecipanti a società semplici)

  1. All'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917» sono inserite le seguenti: «, qualora queste esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni e allorquando il soggetto aderente al regime forfetario produca, con le predette partecipazioni, redditi appartenenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo».
1.038. Il Relatore.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per la riqualificazione energetica degli immobili degli enti del terzo settore)

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe»;

   b) al comma 2, le parole: «ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui al medesimo comma 1»;

Pag. 38

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, previa stipula di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse. Ai fini di cui al presente comma, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2025, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.»;

   d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l'accesso ai contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, le modalità dei termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.»;

   e) dopo il comma 5 inserire il seguente:

   «5-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro è destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».
8.044. Il Relatore.

(Inammissibile)

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

  1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
  2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
12.03. Il Relatore.

Pag. 39

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.».
  2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13.08. Il Relatore.

Pag. 40

ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del Codice civile, dopo l'articolo 1857 è aggiunto il seguente:

   «Art. 1857-bis. – (Apertura e chiusura di un conto di pagamento) – Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento indicati dall'articolo 126-decies, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono tenuti ad offrire alle categorie di soggetti diversi dai consumatori, individuate ai sensi del quarto comma, un conto di pagamento come definito dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 126-decies.
   In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il richiedente, al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, indicandone le motivazioni. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non è tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
   I prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di apertura di un conto di pagamento solo se il richiedente è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dal decreto di cui al quarto comma, salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il soggetto dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso.
   Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono identificate le categorie di soggetti diversi dai consumatori a cui offrire il conto di pagamento di cui al primo comma, anche al fine di favorire l'inclusione finanziaria di professionisti ed imprese, nonché i servizi di pagamento e il numero di operazioni annue associate al conto di cui al presente articolo.
   Il prestatore di servizi di pagamento non può recedere dal contratto di conto di pagamento a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al secondo comma, nonché nel caso di utilizzo del conto per fini illeciti o di mancate movimentazioni per oltre 12 mesi consecutivi.».
*1.1. De Palma, Lovecchio, Rubano, Sala.
*1.2. Congedo, Bignami, Filini, Giordano, Matera, Testa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1857-bis», primo comma, primo periodo, dopo le parole: e del finanziamento del terrorismo aggiungere le seguenti: e salvo quanto è diversamente stabilito nelle leggi speciali in Pag. 41materia di apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente.
1.3. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1857-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: la banca non può con le seguenti: la banca e ogni altro prestatore di servizi di pagamento, come individuati dalle leggi speciali in materia, non possono.
1.4. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1857-bis», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , eccetto i casi in cui tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza previsti dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
1.5. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1857-bis», dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

  In caso di morte del correntista, il contratto di conto corrente bancario può essere estinto dagli eredi del defunto mediante espressa manifestazione di volontà in tal senso. Fatti salvi gli oneri periodici di verifica da parte della banca dell'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali, previsti dalle leggi speciali in materia, acquisita la conoscenza di un rapporto bancario, gli eredi comunicano alla banca, al più presto, l'intervenuto decesso del correntista e le determinazioni in merito alla prosecuzione del rapporto. Gli eredi hanno il diritto di ricevere le informazioni sul rapporto bancario intrattenuto dal defunto.
  Indipendentemente dalla comunicazione di cui al precedente comma, la banca che ha avuto altrimenti conoscenza della notizia dell'intervenuto decesso del correntista, comunica agli eredi, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del rapporto e sui diritti degli eredi, tra cui le modalità di esercizio del diritto di recesso e degli atti dispositivi del conto corrente.
  In ogni caso, la banca deve comportarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede, anche nei confronti degli eredi. L'estinzione del conto corrente disposta automaticamente dalla banca in conseguenza del decesso e in violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, e di quelli previsti dalle leggi speciali in materia, è inefficace nei confronti degli eredi.
1.6. Santillo, Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Al fine di evitare ogni esclusione finanziaria di clienti legittimi, tutelare la concorrenza e la stabilità finanziaria, le procedure adottate ai sensi del presente articolo e le conseguenti prassi applicative dei soggetti obbligati sono sempre preordinate alla definizione, nel caso specifico, del profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base di complessivi elementi di valutazione e di fattori di rischio di carattere soggettivo e oggettivo, e non possono, in alcun caso, prevedere esclusioni, in via preventiva e generalizzata, di categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi.».
1.7. Fenu.