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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2025
530.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 14

ALLEGATO

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1091 e C. 1240, recante introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente;

   rilevato che:

    il testo unificato consta di un unico articolo che, al comma 1, reca l'introduzione nel codice civile del nuovo articolo 1857-bis, il quale prescrive in capo alla banca l'obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda e il divieto di recesso in caso di saldi attivi, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e, al comma 2, abroga l'articolo 33, comma 3, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che nel contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la facoltà di recesso senza preavviso da parte del professionista in caso di giustificato motivo;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione);

    per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:

     con riferimento all'obbligo per le banche di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, assume rilievo l'articolo 41 della Costituzione in materia di libertà di iniziativa economica, come chiarito dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 268 del 1994, ha affermato che l'articolo 41 tutela l'autonomia negoziale – sulla quale l'obbligo di contrarre interviene – come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica;

     la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2006 ha tuttavia chiarito che la sfera di autonomia privata nell'ambito della libertà di iniziativa economica «non riceve dall'ordinamento una protezione assoluta» e che la sua compressione «non è costituzionalmente illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.