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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2025
530.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 154

ALLEGATO 1

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;

   rilevato che l'articolo 4 novella l'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo il nuovo comma 2-ter, che, con riferimento alle assunzioni poste in essere dalla Fondazione «Milano-Cortina 2026», prevede che alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine degli eventi sportivi e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali;

   preso atto che – come precisato dalla relazione illustrativa – l'esclusione dell'applicazione della predetta disciplina in materia di chiusure aziendali si rende necessaria al fine di garantire la piena operatività della Fondazione «Milano-Cortina 2026», assicurandone la capacità di gestione delle risorse umane impiegate nelle attività svolte in qualità di Comitato organizzatore dell'evento, in ragione della particolare natura dell'ente e delle attività, temporalmente e finalisticamente determinate, che lo stesso è chiamato a svolgere: l'applicazione di tale disciplina imporrebbe infatti, per poter interrompere i rapporti di lavoro il 1° luglio 2026, di avviare l'iter con più di un anno di anticipo – considerati i tempi necessari per i preavvisi e per il completamento della procedura – e pertanto nel pieno dell'operatività dell'ente, con evidente pregiudizio alle relative procedure e finalità istitutive;

   considerato che il comma 1 dell'articolo 5 – nel prevedere la nomina di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» – stabilisce che il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, precisando che all'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

   considerato inoltre che l'articolo 11, apportando una serie di novelle al decreto legislativo n. 36 del 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, al comma 1, lettera a), interviene sulla disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, anche con riferimento all'assunzione di personale di ruolo della predetta Commissione e all'avvalimento da parte della medesima di personale appartenente ad altri organismi di vigilanza o di controllo in ambito sportivo;

   preso atto che la novella di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 155

ALLEGATO 2

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD-IDP

  La XI Commissione,

   premesso che:

    per le parti di propria competenza, rileva in particolare che l'articolo 4 (Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano-Cortina 2026») stabilisce che alle assunzioni di personale effettuate dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022;

    ovvero con la novella in questione si dispone di derogare, per la suddetta Fondazione, alle norme introdotte con i commi 224-238 della legge di bilancio 2022, come successivamente modificati dall'articolo 37 del decreto-legge n. 144 del 2022, che stabiliscono che i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, debbano attenersi ad una serie di vincoli procedurali, pena la nullità dei licenziamenti, volte a limitare le ricadute occupazionali e indicare possibili soluzioni di nuova e diversa ricollocazione dei lavoratori;

    tenuto conto che le norme istitutive della citata Fondazione (decreto-legge marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31) risultano antecedenti rispetto alle disposizioni di cui ora si chiede la deroga;

    valutata la necessità di predisporre gli opportuni interventi, anche in fase progettuale, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità da occupare nell'organizzazione di eventuali nuovi Giochi olimpici e paralimpici o di grandi eventi sportivi internazionali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  a condizione di introdurre apposite disposizioni che prevedano in capo ai soggetti organizzatori dei citati eventi futuri l'obbligo di predisporre in fase progettuale anche uno specifico programma volto a adottare le opportune misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali finalizzati alla ricollocazione presso altro datore di lavoro, per la rioccupazione o l'autoimpiego, per la eventuale possibilità di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività ai lavoratori o a cooperative da essi costituite e per eventuali progetti di riconversione del sito produttivo.

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ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 2051, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 2051, approvata dal Senato, recante l'istituzione della Giornata nazionale del formatore;

   considerato che l'articolo 1 è volto ad introdurre tale Giornata, istituendone la ricorrenza il 14 settembre di ogni anno, precisando tuttavia che essa non costituisce festività nazionale;

   rilevato che l'articolo 2 disciplina le iniziative connesse alla celebrazione di tale Giornata, quali manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori;

   rilevato, infine, che ai sensi dell'articolo 3 le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale e manageriale nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, nel corso della Giornata nazionale, attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

5-04253 Carotenuto: Iniziative volte a verificare le reali modalità contributive che la RAI applica ai giornalisti impiegati con contratti precari a partita IVA o comunque diversi da quello giornalistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito proposto, concernente il presunto mancato inquadramento presso l'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) di giornalisti professionisti RAI, i quali, pur svolgendo attività giornalistica libero professionale, verrebbero diversamente contrattualizzati dalla medesima azienda.
  Da ciò, secondo quanto riferito nell'atto parlamentare, deriverebbe l'erroneo inquadramento di tali professionisti nell'ambito delle gestioni dell'INPS (anziché dell'INPGI) e l'impossibilità per gli stessi di inserire in fattura l'importo del contributo integrativo del 4 per cento a carico della committente RAI (cosiddetta «rivalsa Inpgi»).
  In merito all'atto parlamentare, sentiti gli uffici tecnici competenti, rappresento quanto segue.
  Per i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Previdenziale dell'INPGI, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1° gennaio 1996 ricorre nei casi in cui concorrano le seguenti condizioni:

   iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti);

   attività autonoma di Ebera professione di natura giornalistica, senza vincolo di subordinazione.

  Tale definizione include sia l'attività professionale svolta con partita IVA, che quella di tipo occasionale, che la cessione del diritto d'autore.
  Ai soli fini previdenziali sono assimilati ai redditi professionali anche quelli derivanti da attività autonoma svolta dai giornalisti al di fuori del campo di applicazione dell'IVA e non derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza progetto.
  Come noto, l'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
  Ne consegue che la definizione di lavoro occasionale operata dal predetto decreto legislativo non trova applicazione per i giornalisti che, per svolgere la loro professione, devono essere obbligatoriamente iscritti all'Albo (Elenco professionisti o Elenco pubblicisti).
  Nel caso in cui i rapporti di lavoro non rientrino nelle condizioni sopra descritte, ad es. per mancanza di iscrizione all'Albo dei giornalisti o per svolgimento di attività non avente natura giornalistica, il lavoratore autonomo dovrà essere iscritto alla Gestione separata INPS.
  Così come specificato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le prestazioni indicate nell'atto parlamentare in oggetto, svolte con contratti di lavoro autonomo, non si configurano come attività giornalistiche e, pertanto, i relativi contributi sono regolarmente versati all'Ente previdenziale di riferimento (INPS, ex ENPALS), come previsto dalla normativa vigente.
  Ai fini della contribuzione, infatti, rileva l'attività svolta e non l'eventuale iscrizione all'Albo dei giornalisti, peraltro limitata ad una parte delle risorse in questione.
  L'INPGI osserva, altresì, che a norma di quanto previsto dal decreto legislativo n. 103 Pag. 158del 1996, dallo Statuto e dal «Regolamento delle attività di previdenza in favore degli iscritti» dell'INPGI, tutti gli adempimenti relativi alla costituzione e alla gestione del rapporto assicurativo previdenziale connesso con l'esercizio della libera professione giornalistica in forma autonoma da parte dei giornalisti regolarmente iscritti presso i relativi Albi professionali sono posti in capo ai predetti lavoratori.
  Infatti, chiarisce l'istituto, salvo il caso in cui la tipologia del rapporto instaurato tra il giornalista e il committente rientri nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, è il giornalista diretto interessato che deve assolvere in via esclusiva, nei confronti dell'istituto di Previdenza, gli obblighi di comunicazione dell'inizio dell'attività lavorativa, di dichiarazione annuale dei redditi professionali conseguiti nell'esercizio della stessa e di versamento della relativa contribuzione, sia per la quota posta a proprio carico (contributo soggettivo e di maternità) che per quella posta a carico del committente (contributo integrativo, attualmente in misura pari al 4 per cento del corrispettivo pattuito).
  Secondo il legislatore, il giornalista, quindi, al pari di qualsiasi professionista che svolga lavoro autonomo è tenuto a riscuotere, in sede di incasso del compenso per la prestazione libero professionale eseguita, anche la quota contributiva a carico del committente al fine di versarla, alle scadenze previste e unitamente alla quota di contribuzione dovuta a proprio carico, in favore dell'INPGI, fungendo così da «sostituto» previdenziale del committente nei confronti dell'ente di previdenza.
  Per tali ragioni l'INPGI non ha alcun rapporto assicurativo diretto con i committenti in generale e, nel caso di specie rappresentato nell'interrogazione proposta, con la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., per quanto attiene agli adempimenti previdenziali a carico di questi ultimi conseguenti allo svolgimento, in loro favore, di prestazioni di lavoro giornalistico di natura «libero professionale», rientrando in tale accezione, come detto, sia le prestazioni professionali soggette ad IVA (ivi comprese quelle in regime forfettario) che quelle rese nell'ambito di un contratto di cessione di diritti d'autore o a fronte di prestazioni giornalistiche «occasionali».
  Per ciò che concerne l'iniziativa di stabilizzazione dei giornalisti precari di cui all'accordo del 23 luglio 2019, si rappresenta che oltre all'iscrizione all'Albo, venivano richiesti ulteriori requisiti professionali ai fini della valutazione di coerenza rispetto allo svolgimento di un'attività di natura giornalistica.
  Anche l'eventuale prosecuzione del percorso intrapreso con il citato accordo del 23 luglio 2019 (cosiddetto Fase 2) non potrà dunque prescindere da tali valutazioni e dovrà essere concordato tra le Parti in un quadro di compatibilità economico-finanziaria e di equilibrio della distribuzione dell'organico aziendale.
  Concludo assicurando che il Governo continuerà a monitorare la situazione sottoposta all'attenzione al fine di garantire i diritti dei lavoratori in ogni situazione.

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ALLEGATO 5

5-04254 Scotto: Iniziative volte ad evitare che le risorse dell'Inail siano impegnate per finalità estranee alle funzioni dell'Istituto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si ringraziano gli Onorevoli interroganti per il quesito proposto, in merito al quale si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si ribadisce che, per le proprie attività, l'INAIL deve muoversi entro gli ambiti fissati dal legislatore, nonché all'interno dei limiti delle disponibilità di cassa imposti per tutte le Pubbliche amministrazioni ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, nonostante le potenzialità offerte dal proprio bilancio, come dimostrato dai risultati esposti all'interno dei bilanci consuntivi approvati e pubblicati dall'istituto.
  Ciò nonostante, le azioni dell'istituto sono state sempre improntate alla propria mission.
  Tra l'altro, tra gli obiettivi dell'INAIL, è bene ricordare, tutte iniziative prioritarie volte ad assicurare:

   la riduzione del fenomeno infortunistico, anche attraverso lo sviluppo di metodologie di controllo e verifica in materia di prevenzione e sicurezza;

   l'assicurazione di tutti i lavoratori che svolgono attività soggette a rischio;

   la garanzia del reinserimento nella vita lavorativa e di relazione degli infortunati sul lavoro;

   lo svolgimento di attività di ricerca;

   gli investimenti diretti e indiretti a garanzia della solidità dei debiti futuri nei confronti dei reddituari dell'istituto.

  Per le suddette attività, l'istituto si avvale delle entrate provenienti soprattutto dalla riscossione di premi e contributi, oltre ad altre entrate, volte a «compensare» le spese sostenute sostanzialmente per il pagamento delle prestazioni economiche e per la riabilitazione/reinserimento degli assicurati che abbiano subito incidenti in occasione di lavoro; per le attività prevenzionali (nelle diverse filiere di intervento, dai bandi ISI, a quelle di formazione e informazione); per gli interventi a sostegno della ricerca e, non da ultimo, per qualificare il proprio patrimonio a garanzia dei debiti futuri verso i reddituari con investimenti volti a produrre una redditività che, peraltro, incrementa il versante delle entrate, con un volano virtuoso verso più performanti obiettivi dell'INAIL per iniziative tese alla riduzione del fenomeno infortunistico.
  Ad esempio, anche nel corso del 2024, il contributo di «valore pubblico» che l'Istituto ha fornito si è concretizzato in interventi basati soprattutto su quattro direttrici fondamentali:

   1) erogazione di finanziamenti a favore delle aziende che investono in sicurezza, peraltro aumentando di circa il 20 per cento lo stanziamento rispetto all'anno precedente (600 milioni di euro);

   2) riduzione dei premi assicurativi a beneficio delle imprese che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, in aggiunta a quelli obbligatori per legge;

   3) iniziative dirette a innalzare i livelli di informazione, formazione e cultura della prevenzione;

   4) sviluppo di innovazione tecnologica nel campo della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro da trasferire al mondo produttivo.

  Sotto questi ultimi aspetti, l'istituto, coerentemente con il ruolo attribuitogli nel sistema prevenzionale dagli articoli 9, 10 e Pag. 16011 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove la cultura della salute e sicurezza sul lavoro attraverso attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza alle imprese nell'ambito di piani triennali di attività di prevenzione e ricerca. In particolare, il nuovo Piano della prevenzione 2025-2027, approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'istituto del 13 maggio 2025, n. 7, definisce gli obiettivi prioritari che l'INAIL si propone di raggiungere nel prossimo triennio, individuando e applicando politiche di prevenzione e di sviluppo della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro a tutti i livelli, in linea con la Strategia europea 2021-2027 e con l'Agenda Onu 2030.
  Al fine di sostenere, dunque, una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, anche in coerenza con gli obiettivi della succitata Agenda ONU 2030, il programma degli incentivi, rivolto alle micro, piccole, medio imprese, partito con una edizione sperimentale nel 2010 con un budget di 60 milioni di euro, si è evoluto nel corso del tempo, diventando un programma strutturale, giungendo nel 2024 ad uno stanziamento 10 volte maggiore, confermato anche nel 2025.
  In soli due anni (2024 e 2025), quindi, un complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro stanziati che rende l'iniziativa Isi uno strumento di riferimento per investire nel miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  In definitiva, Isi è una iniziativa che, senza soluzione di continuità alcuna, annualmente ripropone progettazione ed esecuzione di rinnovate edizioni del Bando, raggiungendo uno stanziamento complessivo nel tempo che va oltre i 4 miliardi di euro e oltre 60 mila progetti ammessi. I dati più recenti evidenziano, peraltro, l'abbattimento della differenza tra domande presentate e quelle ammesse per la crescita di quest'ultime.
  Si stima che con gli elenchi definitivi, il numero delle domande da valutare per ISI 2024 sarà prossimo a 9.000 unità, un valore doppio rispetto agli elenchi degli anni precedenti (2020, 2021, 2022).
  Sul versante delle entrate, l'evidente aumento delle riscossioni per l'istituto — che ha interessato tutto il compatto Stato — è in linea con il periodo di crescita che si è registrato dopo il periodo di emergenza sanitaria, anche in virtù degli effetti positivi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un aumento degli occupati e il miglioramento delle retribuzioni dovute ai rinnovi contrattuali intervenuti in alcuni comparti di contrattazione.
  Fatta questa doverosa premessa sull'attività prevenzionale dell'INAIL inerente la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, focalizzandosi sul quesito posto dagli interroganti va detto che i dati consuntivi del bilancio dell'istituto alla fine del 2024 evidenziano la solidità finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, espressione anche di una gestione efficiente delle risorse disponibili, pur registrando una disponibilità del proprio patrimonio quasi totalmente costituita da disponibilità liquide, presenti come giacenza nei conti della Tesoreria centrale dello Stato, priva di rendimento.
  La consistenza immobiliare dell'istituto ammonta — alla fine del 2024 — a 4.310 milioni di euro; sono in corso iniziative per l'effettuazione degli investimenti immobiliari e mobiliari, verso diversi asset, che, una volta realizzati, contribuiranno a valorizzare il patrimonio dell'istituto, diminuendo le disponibilità di cassa giacenti in Tesoreria e favorendo la redditività dell'attivo patrimoniale, come si imporrebbe ad un'impresa di assicurazione, privata o pubblica che sia.
  Proprio in questa direzione si inserisce la disposizione contenuta nell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge del 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge del 9 maggio 2025, n. 69.
  La citata disposizione normativa, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, introduce il comma 3-bis all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che, per Pag. 161gli anni 2025,2026 e 2027, gli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale debbano destinare fino al 40 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili, di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, alla sottoscrizione di quote dei fondi di investimento immobiliare così come disposto dai commi 1, 8-ter e 8-quater del medesimo articolo 33, di cui una quota non superiore al 20 per cento da destinare ai fondi cui al medesimo comma 1.
  È, inoltre, previsto che, fermo restando il limite complessivo del 40 per cento, la società di gestione del risparmio (SGR) Invimit S.p.A. — società che ha l'obiettivo di costituire fondi di investimento per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, mediante fondi sia diretti che indiretti – possa proporre una rimodulazione della predetta percentuale di investimento tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi (comma 7).
  Il piano di impiego dei fondi disponibili ex articolo 65 legge n. 153 del 1969, ovvero le somme eccedenti la normale liquidità di gestione, è obbligatorio per tutti gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale.
  La relazione tecnica a corredo del testo del provvedimento ha rilevato che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  La medesima relazione tecnica ha precisato, inoltre, che le operazioni poste in essere in attuazione della citata disposizione normativa sono inquadrate nella complessiva programmazione di bilancio degli Enti di previdenza e assistenza e sono ricomprese nei piani triennali di investimento immobiliare dei suddetti enti; tali operazioni sono peraltro sottoposte ad un regime autorizzatorio (mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di verificarne la coerenza con i saldi strutturali di finanza pubblica.
  In conclusione, in risposta al quesito posto dagli interroganti, si può affermare, sulla base del quadro normativo esposto, che le risorse impiegate non appaiono affatto estranee alle funzioni alle quali è preposto l'INAIL, in quanto la valorizzazione del patrimonio immobiliare, finalizzata all'aumento della redditività dell'attivo patrimoniale, è condizione essenziale per un più efficiente ed efficace assolvimento delle funzioni attribuite all'istituto medesimo.

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ALLEGATO 6

5-04146 Bof: Iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e ad assicurare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori degli stabilimenti di Oderzo e San Polo di Piave (Treviso) della società Likum.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie, signor Presidente.
  Con il presente atto di sindacato ispettivo, l'Onorevole Interrogante chiede iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e ad assicurare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori degli stabilimenti di Oderzo e San Polo di Piave (Treviso) della società Likum.
  In via preliminare, mi preme evidenziare che, fino ad ora, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha ricevuto, in merito alla segnalata vertenza, alcuna comunicazione né richiesta di intervento.
  Ciò posto, è stata interpellata la Regione Veneto per acquisire elementi informativi utili a chiarire la vicenda segnalata.
  La Società Likum s.r.l., con sede legale in Ponte di Piave (Treviso), è un'azienda del settore automotive che svolge attività di fabbricazione di stampi, portastampi, sagome e forme per macchine. La società è controllata dal fondo di private equity tedesco Accursia Capital GmbH.
  In merito alla dichiarazione di esubero di 50 dipendenti su un totale di circa 120, mi permetto di evidenziare che dall'istruttoria svolta non risulta pervenuta alla Regione Veneto, da parte dell'azienda, alcuna comunicazione di apertura di una procedura di licenziamento collettivo, né alcuna istanza di esame congiunto finalizzata all'ottenimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i dipendenti degli stabilimenti veneti.
  La regione Veneto ha altresì comunicato di aver appreso che lo scorso 9 luglio si è svolto il primo incontro tra azienda e organizzazioni sindacali.
  Un ulteriore incontro, alla luce di quanto ipotizzato dall'Amministrazione regionale, dovrebbe essere calendarizzato nei primi giorni di settembre prossimo e si svolgerà presumibilmente in sede regionale, con coinvolgimento anche dell'Unità di Crisi, istituita presso l'ente strumentale regionale Veneto Lavoro per la gestione delle crisi aziendali sul territorio regionale.
  Concludo assicurando che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel mantenere alta l'attenzione sulla vicenda segnalata, considerato che il confronto in sede aziendale è appena iniziato e che la questione ha rilevanza prettamente locale, se richiesto, offre sin da ora la disponibilità a mettere in campo ogni utile strumento di propria competenza per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e pertanto, la tutela dei singoli lavoratori coinvolti. L'Esecutivo conferma, ancora una volta, la sua ferma volontà di non lasciare indietro nessuno, sostenendo concretamente chi lavora e chi produce, con spirito di responsabilità e visione strategica per il futuro del nostro sistema produttivo.

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ALLEGATO 7

5-04156 Casu: Iniziative volte a garantire ai lavoratori Alitalia in cassa integrazione il mantenimento dell'integrazione salariale almeno nella misura dell'80 per cento e a promuovere le assunzioni dei predetti lavoratori da parte di ITA Airways.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito presentato, che mi consente di offrire un quadro complessivo sul tema proposto anche grazie agli elementi acquisiti a seguito della interlocuzione con gli uffici competenti.
  Preliminarmente mi preme rammentare che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è previsto e disciplinato dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il Fondo, privo di personalità giuridica e in gestione dell'INPS, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  Tra gli altri interventi previsti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale n. 95269 del 2016, il Fondo eroga anche prestazioni integrative della misura del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
  In particolare, riferisco agli interroganti, che la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresenta che il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.
  Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269 del 2016, le domande di accesso alle prestazioni del Fondo sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica, all'INPS.
  Con riferimento al primo quesito posto dagli interroganti e cioè quello relativo ai lavoratori e alle lavoratrici di Alitalia-Sai in a.s./Cityline in cassa integrazione che potrebbero non vedersi riconosciuto il contributo integrativo F.S.T.A. (Fondo speciale per il trasporto aereo) per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, a causa dei ritardi da parte della gestione commissariale di Alitalia Sai nel presentare le domande per accesso al medesimo, mi corre l'obbligo di evidenziare che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato che la gestione delle istanze di accesso al Fondo rientra nell'ambito delle competenze dell'INPS.
  A tale riguardo, sottolineo che secondo il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, le domande di accesso alle prestazioni integrative al trattamento di integrazione salariale straordinario sono subordinate all'adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla data di adozione del decreto stesso.
  Preciso che tra le aziende che presentavano criticità sulla tempistica relativa alla presentazione dell'istanza, la Direzione Generale ha annoverato anche le aziende Alitalia ed Alitalia Cityliner, che risultano aver presentato in data 6 settembre 2022 n. 4 Pag. 164istanze di accesso, relative al periodo dal 22 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, sulla base di due decreti direttoriali del 21 dicembre 2021 (n. 110975 e n. 110976).
  In riferimento al decreto direttoriale n. 110976, in data 2 agosto 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva autorizzato l'inserimento di n. 4 lavoratori tra i beneficiari del trattamento di integrazione salariale, fermo restando il numero di lavoratori già autorizzato con il citato decreto, espresso in termini di full time equivalent.
  Passando invece al secondo quesito posto dagli interroganti, cioè quello concernente le iniziative che i Ministri intendono adottare per garantire il mantenimento dell'integrazione almeno nella misura dell'80 per cento per l'anno 2023, sottolineo che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro ha rappresentato quanto segue: con riferimento all'anno di interesse dell'interrogante, il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityline Spa coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, ha previsto la proroga del trattamento di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2023.
  Il comma 132 del medesimo articolo, invece, ha stabilito che, in deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, il trattamento di cui sopra fosse integrato dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale attraverso l'erogazione di una prestazione integrativa, tale da garantire che il trattamento complessivo fosse pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 131, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
  La prestazione integrativa poteva essere concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'INPS era deputato al monitoraggio di tale limite di spesa sulla base dei provvedimenti di autorizzazione.
  Qualora dal predetto monitoraggio fossero emersi risparmi di spesa, con decreto Lavoro-MEF avrebbe potuto essere disposto, fermo restando l'indicato limite di spesa, l'incremento della misura della prestazione integrativa, dal 60 per cento fino al valore massimo dell'80 per cento della retribuzione lorda di riferimento come innanzi illustrata.
  Sulla base del monitoraggio INPS, in ragione dei risparmi di spesa, mi pregio di evidenziare che è stato di fatto emesso il decreto interministeriale del 16 gennaio 2024 che ha aumentato la misura dell'incremento della prestazione integrativa dal 60 per cento fino ad un massimo del 73 per cento della retribuzione lorda di riferimento fino al 31 dicembre 2023.
  Per quanto concerne, invece, la promozione di assunzioni dei cassaintegrati Alitalia da parte di ITA, la Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che in data 5 ottobre 2021 Alitalia Sai S.p.a. in A.s. e Alitalia Cityline S.p.a. in A.s., all'esito dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, hanno sottoscritto con le Organizzazioni sindacali, alla presenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un verbale di accordo per la prosecuzione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, con decorrenza dal 22 settembre 2021 al 21 settembre 2022.
  Al punto 12 del dispositivo le due Società si sono impegnate a curare con tempestività gli adempimenti presso l'INPS al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo.
  Infine, in data 17 novembre 2021 le Parti, tenuto conto della previsione di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, hanno sottoscritto un nuovo verbale di accordo per la prosecuzione dell'ammortizzatore fino al 31 dicembre 2022.Pag. 165
  Anche in tale verbale, le due Società, al punto 7 del dispositivo, si sono impegnate a curare con tempestività gli adempimenti presso l'INPS al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo.
  Con riferimento ai pagamenti delle prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo per gli anni 2022 e 2023, anche l'INPS ha fornito utili chiarimenti.
  In merito alle mensilità segnalate dell'anno 2022 e precisamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, mi corre l'obbligo di evidenziare che l'INPS riferisce che le relative domande per la concessione della prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria erano state presentate oltre i termini di decadenza ordinari stabiliti dall'articolo 7, comma 8, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269.
  Tuttavia mi pregio di evidenziare agli interroganti che a sanare tale inadempienza è stato proprio l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198, che aveva previsto che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, fossero da considerarsi validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.
  Con riguardo alle prestazioni integrative di cui trattasi, il secondo periodo del medesimo comma 5 prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 8, del citato decreto interministeriale n. 95269 del 2016, le stesse possano essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
  Disposta la rimessione in termini per effetto della suddetta norma, le domande di prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le mensilità indicate sono state pertanto accolte dall'INPS e risultano regolarmente pagate per il tramite dell'Azienda che ha anticipato la prestazione.
  In ordine all'integrazione del Fondo speciale per il trasporto aereo (FSTA), di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2023, l'INPS conferma che con l'articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2024 è stato stabilito un incremento della predetta prestazione integrativa, e nello specifico dal 60 per cento fino ad un massimo del 73 per cento della retribuzione lorda di riferimento percepita dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale.
  L'Istituto, con delibere adottate nel mese di febbraio 2024, ha provveduto a rideterminare al 73 per cento gli importi del trattamento integrativo FSTA precedentemente stimati al 60 per cento e, per quanto consta, tutte le posizioni dei lavoratori sono state regolarmente pagate.
  Con riguardo, poi, alle assunzioni dei cassaintegrati, rappresento che in data 26 giugno 2025, si è tenuta una riunione, convocata dall'ufficio di Gabinetto di questo Ministero, alla presenza di rappresentanti del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della D.G. Politiche attive, della D.G. rapporti di lavoro, della D.G. ammortizzatori sociali di un rappresentante dell'Amministrazione Straordinaria di Alitalia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Alitalia avente ad oggetto la verifica dello stato di attuazione delle misure di politiche attiva in favore dei lavori interessati.
  Concludo ricordando agli interroganti che è interesse del Governo Meloni tutelare tutti i lavoratori, e pertanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre a quanto già posto in essere, continuerà a porre in essere ogni più opportuna ed efficace azione affinché non sia pregiudicata alcuna posizione e vengano rispettati i diritti di ogni lavoratore.