ALLEGATO 1
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1091 e C. 1240, recante introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente;
considerato che l'articolo 1, comma 1, introduce nel codice civile il nuovo articolo 1857-bis, il quale, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, da un lato, stabilisce l'obbligo per gli istituti bancari di stipulare un contratto di conto corrente con qualunque soggetto ne faccia richiesta, e dall'altro lato, vieta il recesso unilaterale da parte della banca, nei contratti a tempo determinato e indeterminato, qualora sul conto risultino saldi attivi, salvo nei casi in cui ricorrano ragioni legate all'osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, prevedendo inoltre che, in caso di diniego dell'apertura del conto o di recesso da parte dell'istituto, la banca sia tenuta a motivare tale decisione per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
pur tenendo conto di talune potenziali criticità afferenti la compatibilità fra l'obbligo di comunicare le ragioni del diniego o recesso e il divieto di divulgazione previsto dall'articolo 39 della direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio, la formulazione testuale delle norme appare comunque idonea a superare il rischio di contrasto con la normativa antiriciclaggio nel presupposto che, in fase di concreta attuazione del comma 1 dell'articolo 1, lo stesso venga interpretato ed applicato in senso strettamente conforme alla disciplina eurounitaria, ciò d'altronde in ottemperanza ai principi generali che regolano i rapporti fra il diritto dell'Unione europea e gli ordinamenti giuridici nazionali;
considerato inoltre che l'articolo 1, comma 2, dispone l'abrogazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, ai cui sensi, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il «professionista» (ossia la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
valutato che l'obiettivo della proposta di legge, orientato alla promozione dell'inclusione finanziaria e alla rimozione delle barriere di accesso ai servizi bancari di base, risulta coerente con le politiche dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e riduzione delle disuguaglianze sociali, in particolare per quanto riguarda le fasce più vulnerabili della popolazione;
rilevato pertanto che la proposta di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea;
richiamati l'articolo 127, paragrafo 4, e l'articolo 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai cui sensi la BCE è consultata dalle autorità Pag. 181nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze;
richiamati l'articolo 4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali, che ribadisce dette previsioni specificando che la consultazione della BCE deve avvenire entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, la relativa decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, e il documento della BCE denominato «Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di richiedere il parere della Banca centrale europea sul provvedimento in esame, il quale disciplina profili afferenti i conti correnti bancari, riconducibili alle competenze della BCE.
ALLEGATO 2
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché disposizioni urgenti in materia di sport;
considerato che l'articolo 5 introduce disposizioni volte a garantire l'organizzazione dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario al quale sono attribuiti poteri di ordinanza derogatori dell'ordinamento: è fatto tuttavia salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice antimafia;
considerato, inoltre, che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati sportivi (cosiddetto match fixing), potenziando la tracciabilità dei flussi anomali di scommesse e promuovendo lo scambio di informazioni tra la Procura generale dello Sport e le amministrazioni competenti, in linea con quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di Magglingen/Macolin, ratificata dall'Italia, e coerentemente con le politiche dell'Unione europea volte a garantire l'integrità in materia di sport;
valutato nel complesso che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. COM(2025) 258 final.
DOCUMENTO APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie (COM(2025) 258 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta;
tenuto conto che, in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta in esame nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 luglio 2025, mentre il Consiglio ha adottato il proprio mandato il 19 giugno 2025;
premesso che:
la proposta non apporta alcuna modifica sostanziale al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie, limitandosi al rinvio di due anni dell'applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza e a posticipare il termine entro il quale la Commissione europea deve pubblicare gli orientamenti in materia;
l'iniziativa in esame fa parte del pacchetto legislativo cosiddetto «Omnibus IV», che comprende anche una proposta intesa a introdurre modifiche sostanziali al regolamento in questione, quali: 1) l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione dell'esenzione attualmente prevista a favore delle PMI in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie; 2) la riduzione della frequenza a una volta ogni tre anni dell'obbligo di riesame e pubblicazione, a carico degli operatori economici, di una relazione sulla propria politica in materia di dovere di diligenza;
è necessario garantire un adeguato sostegno alla filiera europea di produzione delle batterie, che ricopre un ruolo fondamentale anche nel sostenere la competitività e l'autonomia dell'industria automobilistica europea;
ritenuti pertanto condivisibili, in linea con la relazione del Governo, gli obiettivi della proposta, in quanto essa è idonea a consentire:
agli operatori economici di prepararsi adeguatamente per sostenere gli oneri amministrativi conseguenti all'applicazione degli obblighi di cui al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie;
agli Stati membri di disporre di maggiore tempo per la designazione dell'autorità nazionale di notifica responsabile della valutazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione autorizzati a svolgere le verifiche previste dal regolamento;
osservato che:
la proposta non è corredata da una valutazione d'impatto, in quanto non ritenuta necessaria dalla Commissione europea vista la natura non sostanziale delle modifiche prospettate;
nonostante la proposta sia di particolare urgenza, come sottolineato anche Pag. 184dal Governo, la predisposizione di un'apposita valutazione di impatto sarebbe necessaria per poter valutare l'efficacia del rinvio proposto dalla Commissione in termini di una eventuale riduzione dei costi, ciò anche alla luce del fatto che anche la proposta di regolamento COM(2025)501, che apporta modifiche sostanziali alla stessa normativa, non è accompagnata da una valutazione di impatto;
appare in generale molto discutibile e non coerente con il Protocollo n. 2 allegato ai Trattati che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non siano accompagnate dalla valutazione di impatto, richiamando ragioni di urgenza o il carattere tecnico delle disposizioni prospettate;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): tale disposizione demanda infatti al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
l'intervento legislativo proposto è necessario per consentire di posticipare la decorrenza di alcuni obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di batterie imposti dalla normativa dell'Unione europea, obiettivo che gli Stati membri non possono conseguire in maniera adeguata;
il valore aggiunto della proposta risiede nella possibilità di avvalersi del quadro comune in materia di batterie e rifiuti di batterie stabilito dalla normativa modificata;
ritenuta la proposta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, in quanto essa è volta opportunamente a consentire agli operatori economici di prepararsi adeguatamente per sostenere gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di cui al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.