ALLEGATO 1
5-04160 Casu: Iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità dei lavoratori in somministrazione presso il Ministero dell'interno impiegati nella trattazione delle istanze di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione di prefetture e questure.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
premetto che il Ministero dell'interno segue con attenzione la questione segnalata dall'On. interrogante in merito alle iniziative finalizzate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori interinali impiegati presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione di Prefetture e Questure.
Riassumo in breve i passaggi salienti della questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.
Nel 2023 il Ministero dell'interno ha stipulato un Accordo Quadro con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società «Adecco Italia S.p.A.» e «Randstad Italia S.p.A.» (RTI) articolato in due diversi lotti.
Il lotto n. 1 riferito a 550 lavoratori interinali da impiegare presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, ed il lotto n. 2, di 570 unità da destinare agli Sportelli Unici dell'immigrazione delle Prefetture.
A fronte della persistente necessità di continuare ad avvalersi del personale interinale impiegato presso le Prefetture, si è proceduto con l'RTI a una proroga tecnica del servizio fino al 22 febbraio 2026, calibrata per definire un'ulteriore procedura di gara finalizzata alla conclusione di un secondo Accordo Quadro per l'assunzione a tempo determinato di 450 unità, per la durata di 14 mesi.
Per la stessa necessità, rappresentata dagli Uffici Immigrazione delle Questure, nel mese di aprile dell'anno in corso è stato sottoscritto, in vigenza del rapporto negoziale tra le Parti, un nuovo contratto per l'impiego degli interinali fino al 16 gennaio 2026, prorogando il servizio di 9 mesi.
Tuttavia, il RTI ha inizialmente rinnovato il contratto ai 550 lavoratori interinali solo per due mesi, fino al 16 giugno scorso. Successivamente è stata sottoscritta un'ulteriore proroga contrattuale fino al 30 giugno scorso, che è stata ulteriormente prorogata fino al 31 agosto prossimo.
Il Ministero dell'interno si è avvalso dello strumento della proroga tecnica al contratto stipulato con le due Agenzie del lavoro, prevista negli atti di gara e ritenuta legittima dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha confermato la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dall'Amministrazione.
A fronte di tale avvalimento, le due Agenzie, contestando la legittimità della proroga stessa e affermandone la non sostenibilità economica, hanno presentato ricorso al T.A.R. Lazio che, con sentenza pubblicata il 7 luglio scorso, lo ha rigettato in riferimento al prosieguo del rapporto di lavoro dei 550 lavoratori interinali del lotto n. 1 presso gli Uffici Immigrazione delle Questure. Per quando riguarda, invece, la proroga del contratto per l'impiego di circa 570 lavoratori interinali del lotto n. 2 presso gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture, ad oggi, non è stato ancora definito il ricorso.
In merito agli sviluppi più recenti della vicenda, informo che il 3 giugno scorso si è tenuta una riunione alla presenza dei di rappresentanti Dipartimenti competenti di questa Amministrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, nonché delle due Agenzie del lavoro e delle Organizzazioni Sindacali finalizzata all'espletamento di un tentativo di conciliazione che, tuttavia, non ha avuto esito positivo.
Sul piano normativo, va evidenziato che per il personale in questione non è possibilePag. 65 procedere a forme di «stabilizzazione» diretta.
Va anche sottolineato che, in relazione alla carenza di personale impiegato nel settore per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione, il decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145 ha previsto un incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno pari a 200 unità appartenenti all'Area assistenti, mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validità. Le relative procedure sono in via di conclusione.
Merita anche di essere ricordato che, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai lavoratori/lavoratrici interinali, il più recente decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, ha previsto, quale titolo preferenziale ai fini concorsuali, «l'aver prestato nell'ultimo quinquennio presso le Prefetture e le Questure, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno».
Infine, sottolineo che quello appena accennato costituisce solo un primo passo all'interno di una linea di azione di più ampia portata, volto a rafforzare la dotazione organica dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, così da garantire la funzionalità degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e degli Uffici immigrazione delle Questure.
ALLEGATO 2
5-04161 Casu: Sulla illegittima e discriminatoria limitazione ai soli cittadini italiani della partecipazione al concorso per complessive 1.248 unità di personale non dirigenziale da inquadrare come funzionari nei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
rammento preliminarmente che la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in data 27 maggio 2024, ha bandito un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami riservato ai soli cittadini italiani, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare, in diversi profili dell'Area dei funzionari, nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
Come evidenziato dall'On. Interrogante, a seguito del ricorso presentato da diversi interessati al Tribunale di Milano e della conseguente sentenza della Sezione lavoro n. 753 del 15 febbraio 2025, la Commissione RIPAM, con delibera del 16 giugno scorso, ha sospeso la predetta procedura concorsuale in ragione della lettura data dal summenzionato Organo giurisdizionale circa l'ambito di applicazione della cosiddetta «riserva di cittadinanza» nell'ammissione a taluni posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche.
Al riguardo, rappresento che, avverso la citata sentenza, è stato proposto gravame presso la Corte d'appello di Milano e, nel contempo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente al Ministero dell'interno, ha presentato alla medesima Corte istanza per la sospensione dell'esecutività della citata sentenza. Con successiva sentenza 481 del 29 maggio scorso il Giudice d'appello – pronunciandosi direttamente nel merito – ha respinto il ricorso anzidetto.
Conseguentemente, la Commissione RIPAM – sulla base del solo dispositivo della pronuncia della Corte d'appello di Milano – ha deliberato la modifica parziale del bando di concorso di cui trattasi operando la riapertura dei termini, dal 25 giugno al 10 luglio 2025, per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati appartenenti alle categorie originariamente estromesse (e cioè di soggetti non in possesso della cittadinanza italiana di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
La stessa Commissione RIPAM, nel procedere in questa direzione e al fine di comprimere al massimo i tempi del procedimento di assunzione, ha fatto salvo ogni atto della procedura selettiva sin qui posto in essere – ivi comprese le prove già espletate – di consentire l'approvazione della graduatoria definitiva.
Da interlocuzioni intercorse con il Dipartimento della Funzione Pubblica, i candidati ammessi alle prove scritte suppletive sono 109.
Da ultimo, informo che sono stati definiti i diari delle prove scritte del concorso, programmati per il 29 luglio 2025.
ALLEGATO 3
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione. COM(2025) 140 final.
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM (2025)140);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale in quanto consentirebbe di realizzare la precoce mobilitazione degli aiuti nei confronti di lavoratori attualmente non inclusi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
il regolamento (UE) 2021/691 sul FEG, che attualmente disciplina la materia, include tra i beneficiari delle misure previste soltanto i lavoratori che hanno già perso il lavoro;
nel suo assetto attuale il FEG è quindi una misura a carattere essenzialmente emergenziale, che permette soltanto di assistere i lavoratori che hanno già perso il lavoro;
durante gli eventi di ristrutturazione, tuttavia, le imprese spesso non dispongono di risorse sufficienti a sostenere i lavoratori collocati in esubero;
tenuto conto che:
è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di consentire anche ai lavoratori la cui data di licenziamento sia già stata fissata in seguito ad eventi significativi di ristrutturazione aziendale di beneficiare delle misure di assistenza previste dal FEG;
è parimenti apprezzabile la finalità della proposta di rendere il FEG uno strumento a carattere preventivo e non esclusivamente emergenziale;
è pertanto da valutarsi positivamente la scelta di ampliare la platea dei beneficiari delle misure previste dal FEG, anche al fine di attenuare gli effetti negativi delle tensioni economiche incidenti sulla composizione e la tenuta della forza lavoro ed operare per il rafforzamento della competitività sistemica dell'Unione europea;
considerato che:
resta indispensabile fornire chiarimenti e apportare modifiche in merito all'ambito di applicazione e al quadro definitorio della proposta di regolamento, delimitando con esattezza il concetto di «imminenza» di licenziamento, in quanto l'espressione appare generica e priva di effettivo valore giuridico; non risulta infatti puntualmente delimitata la nozione di «lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente», di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691, come risultante dalla novella di cui alla proposta di regolamento in esame;
Pag. 68tra le misure di formazione e riqualificazione contemplate nel pacchetto di servizi personalizzati non sono contemplati percorsi di outplacement collettivo;
i dipendenti delle PMI sono attualmente esclusi dal novero dei possibili beneficiari di programmi di formazione e riqualificazione finanziabili mediante il FEG, nonostante le PMI abbiano tendenzialmente minori possibilità di accedere a tali misure durante i processi di ristrutturazione;
il carattere temporaneo del finanziamento a carico del FEG, in quanto legato al ciclo di programmazione 2021-2027, e la frammentazione nella gestione dei fondi e nella programmazione degli interventi impediscono, da un canto, un'azione sistematica e a lungo termine e, dall'altro, un coordinamento chiaro tra istituzioni competenti;
la modifica proposta include tra le misure di politica attiva finanziabili soltanto le attività di formazione e riqualificazione, già contemplate nel percorso n. 5, dedicato alla ricollocazione collettiva, del programma «Garanzia dell'occupabilità dei lavoratori» (GOL);
la proposta mira a garantire l'operatività del FEG tanto in funzione preventiva quanto in termini di rapidità d'azione;
il considerando n. 10 della proposta prevede che «le imprese che chiedono il sostegno al FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale»;
preso atto delle precisazioni fornite, per il tramite della Direzione generale per le politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Commissione europea nel corso dei lavori del Gruppo di lavoro «Questioni sociali – Revisione del regolamento F.E.G.» del Consiglio dell'Unione europea, secondo cui – ai fini dell'ammissibilità al FEG – possono essere considerate come cofinanziamento unicamente le spese sostenute volontariamente dalle imprese per il sostegno e la riqualificazione dei lavoratori, con l'esclusione dei contributi imposti da obblighi di legge o da contratti collettivi;
evidenziato come tale interpretazione finisca per penalizzare proprio quelle imprese in maggiore difficoltà, che già si fanno carico – in forza della normativa nazionale – di oneri significativi a tutela dei lavoratori;
evidenziato altresì come una simile lettura restrittiva, oltre a risultare estranea alla logica del partenariato sociale su cui si fonda il modello europeo, rischia di vanificare le finalità stesse del Fondo, scoraggiando l'accesso a uno strumento che dovrebbe invece rappresentare un'opportunità concreta di accompagnamento nei processi di ristrutturazione e riconversione;
preso atto altresì della valutazione di conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, approvata dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 28 maggio 2025;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime una
VALUTAZIONE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) nella prospettiva di valorizzare la dimensione preventiva del FEG, andrebbe presa in considerazione una revisione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691, come risultante dalla novella di cui alla proposta di regolamento in esame, volta a precisare la portata della locuzione «lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente», distinguendola in modo netto dalla condizione di coloro per i quali sia già stata formalmente avviata una procedura di licenziamento collettivo;
b) andrebbe altresì prevista l'inclusione, tra le misure finanziabili dal FEG, delle azioni di ricollocamento collettivo (outplacement), così da incentivare l'interesse e il coinvolgimento delle imprese nell'utilizzo dello strumento;
Pag. 69c) in un'ottica di maggiore inclusività, si propone la riduzione della soglia occupazionale minima per l'accesso al Fondo, al fine di estendere l'area dei potenziali beneficiari anche ai dipendenti delle piccole e medie imprese;
d) si valuti l'esigenza di rafforzare il ruolo del FEG all'interno di una strategia europea integrata di tutela dei lavoratori esposti agli effetti delle transizioni verde e digitale, promuovendone l'utilizzo sinergico con gli altri strumenti della politica di coesione, in particolare con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), le cui finalità complementari e la cui capacità finanziaria consentono un sostegno strutturale e duraturo allo sviluppo delle competenze e al reinserimento occupazionale;
e) andrebbe valutata con favore l'integrazione, tra le misure attivabili a beneficio dei lavoratori il cui licenziamento sia imminente, anche di strumenti speciali di durata limitata, quali indennità di mobilità o per la ricerca di un lavoro, incentivi all'assunzione per i datori di lavoro, o prestazioni a sostegno dei carichi familiari, da affiancare alle misure personalizzate di formazione e riqualificazione;
f) appare opportuna una semplificazione delle procedure di accesso al Fondo, sia per quanto riguarda la presentazione delle domande sia in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti ai soggetti proponenti;
g) si preveda la possibilità che, in contesti di ristrutturazione aziendale, la quota di cofinanziamento nazionale sia garantita integralmente dallo Stato membro, anche attraverso l'attivazione di strumenti di protezione sociale già esistenti a livello nazionale – come, nel caso italiano, la Cassa Integrazione Guadagni – in un'ottica di effettiva complementarità tra politiche europee e sistemi di welfare nazionale.