ALLEGATO 1
Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, riguardante alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. COM(2025) 137 final.
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
La Commissione XIII (Agricoltura),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, riguardante alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025)137 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
preso atto delle considerazioni formulate dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di regolamento in merito al rispetto del principio di attribuzione e alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità nel documento approvato nella seduta del 21 maggio 2025;
rilevato che appare condivisibile la posizione più volte sostenuta dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, secondo la quale la mancata produzione della valutazione di impatto da parte della Commissione europea impedisce ai parlamenti nazionali e ai soggetti interessati di operare una valutazione compiuta delle misure proposte e delle eventuali opzioni regolative alternative;
tenuto conto degli orientamenti generali sulla proposta adottati dal Consiglio il 20 giugno 2025 in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali;
premesso che:
il settore vitivinicolo europeo ed italiano sta affrontando una fase caratterizzata da crescenti criticità dovute a molteplici fattori, quali l'eccesso dell'offerta rispetto alla domanda, la riduzione dei consumi, i cambiamenti dello stile di vita dei consumatori, la maggiore instabilità geopolitica e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
è apprezzabile la volontà della Commissione europea di tutelare il comparto, alla luce dell'importante ruolo che lo stesso svolge per l'economia e per la cultura di molte regioni dell'UE e dell'Italia; il consumo consapevole di vino, infatti, fa parte della tradizione italiana ed europea, e va pertanto valorizzato il ruolo positivo che ricopre anche come elemento chiave della dieta mediterranea e del patrimonio culturale del Paese;
l'iniziativa normativa recepisce alcune delle raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla politica vinicola approvate da tutti gli Stati membri;
è pertanto condivisibile l'obiettivo generale di sostenere il settore vitivinicolo, così come sono condivisibili gli obiettivi specifici, volti a prevenire le eccedenze di produzione, anche mediante il controllo delle rese, consentire al settore di rispondere alla crescente domanda di prodotti a gradazione alcolica ridotta e migliorare il sostegno all'enoturismo, superando l'impasse fiscale che rende ancora complessa la vendita a distanza, alle campagne promozionaliPag. 82 nei paesi terzi e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
risulta necessario realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione verso il consumo consapevole e responsabile di vino, nonché iniziative volte a non considerare il vino dannoso per la salute, restituendo a questo storico e iconico prodotto della nostra agricoltura nazionale il giusto riconoscimento presso i consumatori;
considerato che:
tra le disposizioni introdotte dalla proposta in esame figura quella diretta a consentire agli Stati membri, modificando l'articolo 66 del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, di introdurre condizioni per la concessione di autorizzazioni per il reimpianto;
l'applicazione della norma potrebbe avere conseguenze sulla capacità dei produttori di adattarsi al mercato, dovendo invece agli stessi essere lasciata la massima flessibilità nelle scelte imprenditoriali;
la proposta in discussione, nel modificare l'articolo 119 del richiamato regolamento sull'organizzazione dei mercati, introduce la definizione di vino «a contenuto alcolico ridotto» applicabile a prodotti con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento e inferiore di almeno il 30 per cento al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione;
inoltre, l'utilizzo della nuova definizione potrebbe risultare complesso, in considerazione della difficoltà tecnica nel calcolare il grado alcolometrico di partenza;
la proposta in discussione colma un vuoto sui prodotti vitivinicoli aromatizzati, categoria merceologia nella quale l'Italia svolge un ruolo di leadership se si considera che tre quarti del Vermouth (o Vermut in piemontese) consumato nel mondo è Made in Italy;
considerato altresì che:
la normativa europea prevede che i produttori rispettino le disposizioni in materia di indicazione degli ingredienti e delle dichiarazioni nutrizionali in etichetta anche per i vini destinati ai mercati dei paesi terzi;
le norme dei paesi terzi sulla lista di ingredienti e sulle dichiarazioni nutrizionali differiscono, tuttavia, da quelle dell'Unione, rendendo difficile per i produttori rispettare entrambi gli ordinamenti;
la proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati con cui individuare il mezzo di trasmissione per via elettronica tramite il quale rendere accessibili ai consumatori le informazioni sugli ingredienti e sulle dichiarazioni nutrizionali, nonché le modalità di presentazione delle informazioni;
pur essendo condivisibile l'obiettivo di adottare norme armonizzate in materia di etichettatura elettronica, che includano soluzioni «language free», il rinvio alla futura adozione di atti delegati rischia di ritardare l'attuazione di procedure condivise da tutti gli Stati membri;
ritenuto che:
la modifica proposta all'articolo 216 del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati prevede l'introduzione di limiti all'importo totale che uno Stato membro può destinare ai pagamenti nazionali per la distillazione e per la vendemmia verde, pari al 20 per cento del totale delle dotazioni annuali degli Stati membri per gli interventi nel settore vitivinicolo ai sensi del regolamento sui piani strategici;
la stessa disposizione non è invece prevista per i pagamenti nazionali per l'estirpazione volontaria, con la conseguenza che si potrebbe creare uno squilibrio tra gli operatori di diversi Stati membri dovuto alle diverse disponibilità che i singoli paesi possono riversare sulle misure di estirpazione;
ritenuto altresì che:
la proposta in esame, modificando l'articolo 58 del regolamento sui piani strategici, estende ai consorzi di tutela di denominazioni protette o indicazioni geografiche protette la possibilità di beneficiare Pag. 83del tipo di interventi per la promozione del turismo vitivinicolo;
appare opportuno includere tra i soggetti che possono beneficiare di tali misure le singole aziende vitivinicole, tenuto conto del fatto che l'enoturismo è un comparto rilevante dell'economia italiana e le aziende agricole sono sempre più interessate a cogliere le opportunità di questo mercato;
osservato che:
l'atto in discussione prevede un'ulteriore modifica dell'articolo 58 del regolamento sui piani strategici, allo scopo di estendere a 5 anni la durata massima del sostegno concesso alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione rivolte a paesi terzi;
anche dopo il consolidamento della posizione in un mercato, persiste tuttavia il rischio di perdere quote che risulterebbero difficilmente recuperabili, anche alla luce delle incertezze geopolitiche e del cambiamento delle preferenze dei consumatori;
nonostante il limite temporale per il sostegno alla promozione nei paesi terzi sia esteso a 5 anni, sarebbe opportuno valutare, pertanto, una riformulazione più ambiziosa della disposizione, che sopprima tale limite temporale;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione Europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;
esprime una
VALUTAZIONE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di limitare la possibilità per gli Stati membri di stabilire condizioni riguardanti la resa, la varietà e le zone geografiche per la concessione delle autorizzazioni al reimpianto, tenuto conto che le modalità di effettuazione dei reimpianti dovrebbe essere lasciata alla singola scelta aziendale;
b) si dia seguito alla disposizione contenuta nel mandato negoziale del Consiglio, che prevede una deroga alla normativa europea sull'indicazione degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per i vini destinati all'esportazione;
c) si valuti l'opportunità di considerare che gli atti delegati della Commissione dovrebbero essere adottati con urgenza al fine di individuare soluzioni «language free» per l'etichettatura, valutando la possibilità di inserire le disposizioni normative direttamente nell'atto di base, al fine di accelerare le tempistiche e sfruttando appieno le potenzialità dell'informazione digitale ai consumatori, anche in termini di fidelizzazione;
d) si valuti l'opportunità di definire misure comuni per tutti gli Stati membri sull'uso dei fondi per i pagamenti nazionali riguardanti l'estirpazione, al pari di quanto disposto per gli interventi di vendemmia verde e di distillazione, al fine di evitare che queste misure siano finanziate con le risorse destinate alla promozione;
e) si valuti l'opportunità di includere le aziende vitivinicole tra i soggetti che possono beneficiare del sostegno per azioni volte a promuovere il turismo enologico in Italia, nel quadro delle misure volte a favorire un fenomeno in forte espansione, anche superando gli ostacoli fiscali che rendono complessa la vendita a distanza;
f) si valuti l'opportunità di eliminare il limite temporale per il sostegno concesso alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione rivolto a paesi terzi, al fine di permettere al settore di adeguarsi all'andamento della domanda nei mercati consolidati.
ALLEGATO 2
Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, riguardante alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. COM(2025) 137 final.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
La XIII Commissione,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati,
premesso che:
la proposta in titolo – volta a sostenere il settore vitivinicolo e, in particolare, a prevenire gli squilibri di mercato, promuovere l'occupazione rurale e rafforzare la competitività di viticoltori e produttori di vini – apporta modifiche alla vigente normativa di settore, con particolare riferimento: al regolamento riguardante l'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (cosiddetto regolamento OCM); al regolamento sui piani strategici nazionali della politica agricola comune; al regolamento sulla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
il comparto vitivinicolo europeo sta affrontando una transizione profonda e multidimensionale, che va ben oltre la semplice congiuntura economica. Le pressioni derivanti da mutamenti nei consumi, instabilità climatica, innovazioni tecnologiche, nuove priorità normative (salute pubblica, sostenibilità ambientale, digitalizzazione) stanno ridisegnando il profilo del sistema-vino;
il vino oggi non è più solo un prodotto agricolo: è espressione culturale, presidio territoriale, volano turistico e simbolo identitario. Tuttavia, il rischio attuale è quello di affrontare i cambiamenti in modo difensivo, rinunciando a costruire una strategia di lungo periodo che valorizzi le specificità del sistema europeo e la sua funzione nel paesaggio, nell'economia e nella coesione sociale;
in un contesto in cui i consumi di vino si riducono stabilmente (oltre –10 per cento in Italia nel 2024), diventa necessario disancorare il valore economico del settore dal mero volume venduto;
l'enoturismo si presenta come alternativa strategica, non solo per sostenere i redditi aziendali, ma soprattutto per: rafforzare il legame tra vino e territorio, promuovendo cultura, tradizione, sostenibilità e qualità; generare valore aggiunto esperienziale, intercettando nuove tipologie di domanda; educare il consumatore al consumo consapevole, attraverso la narrazione del processo produttivo, della filiera corta e dell'identità enologica locale;
allo stesso tempo è fondamentale l'apertura verso la produzione e regolamentazione dei vini cosiddetti dealcolati, alcool free o low alcool poiché circa la metà della popolazione mondiale non consuma bevande alcoliche per motivi religiosi o alimentari, ma in ogni caso, la tendenza ai prodotti low alcohol si sta affermando anche nei paesi considerati grandi consumatori di vino, come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Cina;
le associazioni italiane del mondo vitivinicolo ritengono importante la possibilità di entrare in questo nuovo mercato, Pag. 85specie considerando che altri principali produttori di vino europei, Francia, Spagna e Germania, hanno adeguato la loro normativa e sono sul mercato con diversi brand di vini «no-alcol», mentre i produttori italiani sono bloccati a causa di una legislazione che è necessario allineare; i vini dealcolizzati potrebbero, infatti, costituire uno sbocco per diverse importanti quantità di «vini generici», le cui giacenze destano preoccupazione sugli equilibri di mercato;
la proposta in esame avvia una prima regolamentazione in questo ambito, tuttavia appare poco chiara la definizione di alcool light, che sembra eccessivamente articolata rendendo particolarmente difficoltoso per un'azienda la produzione di questa tipologia di vino. Infatti, a rendere macchinosa la nuova definizione stanno le difficoltà tecniche nel calcolare la base di partenza del grado alcolemico e, conseguentemente, la riduzione del 30 per cento richiesta per arrivare a produrre un vino low alcool. Inoltre, per vini particolarmente strutturati la diminuzione del 30 per cento del grado alcolemico rappresenterebbe, comunque, una importante presenza alcolica che rischia di compromettere e mettere sullo stesso livello prodotti profondamente diversi sotto questo profilo;
nelle raccomandazioni formulate dal Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola, istituito nel luglio 2024 per discutere le sfide e le opportunità per il settore, è sottolineata la necessità di gestire il potenziale produttivo vitivinicolo per affrontare l'eccesso di offerta strutturale;
l'intelligenza artificiale (IA) sta progressivamente trasformando anche il settore vitivinicolo, offrendo strumenti capaci di migliorare l'efficienza, l'adattamento climatico, la qualità dei prodotti e l'interazione con il consumatore. Dalla viticoltura di precisione alle strategie predittive sui mercati, l'IA rappresenta una frontiera di innovazione applicabile a tutte le fasi della filiera: produzione, trasformazione, comunicazione e vendita. Nel contesto attuale, in cui il comparto affronta sfide strutturali legate a calo dei consumi, volatilità climatica e pressione regolatoria, l'integrazione responsabile dell'IA può contribuire a migliorare la competitività e sostenibilità del vino europeo, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal e del Digital Europe Programme;
la proposta legislativa in titolo contiene misure mirate a rafforzare la resilienza, la promozione e la modernizzazione del settore. Tuttavia, non prevede riferimenti espliciti al ruolo dell'IA. Una sua integrazione coerente con il pacchetto potrebbe rafforzarne l'efficacia nei seguenti ambiti: adattamento climatico e agricoltura di precisione: grazie all'analisi predittiva dei dati (satellitari, meteorologici, fitosanitari) per ottimizzare trattamenti, irrigazione e raccolta; pianificazione produttiva e sostenibilità: attraverso modelli intelligenti di gestione delle rese, simulazioni di scenari colturali e valutazione degli impatti ambientali; tracciabilità e certificazione digitale: IA per il riconoscimento automatico di lotti, QR intelligenti e tracciabilità trasparente nella blockchain alimentare; relazione col consumatore e promozione: sistemi personalizzati di raccomandazione, chatbot enologici, marketing predittivo;
nel testo in esame, la durata proposta per il sostegno alle azioni di promozione volte a consolidare gli sbocchi nei mercati dei Paesi terzi rimane restrittiva. Le attuali circostanze geopolitiche ed economiche dimostrano ancora una volta che i mercati di esportazione sono in continua evoluzione, rendendo poco centrata la limitazione alla durata del sostegno. Va inoltre ricordato che nei cosiddetti mercati «maturi» le aziende investono in progetti promozionali con diverse tipologie di prodotto adattandosi alla domanda di mercato in quel periodo;
l'eliminazione di questo limite temporale consentirebbe alle aziende vinicole dell'Unione europea di adattare le proprie strategie alle esigenze e alle situazioni di ciascun mercato, di affrontare le turbolenze economiche e geopolitiche e di stabilire relazioni a lungo termine con importatori, distributori e consumatori, promuovendo così una crescita sostenibile e una maggiore competitività sulla scena internazionale.Pag. 86 Infine, le aziende vinicole incontrano difficoltà nell'applicazione dei programmi di promozione, principalmente a causa della complessità delle richieste soprattutto in fase di rendicontazioni e dell'incertezza di interpretazioni che cambia da Paese a Paese, rendendo complessa l'attuazione dei programmi di promozione per le aziende vinicole;
considerato che:
secondo quanto evidenziato dalla Commissione europea, nel 2024, gli Stati Uniti sono stati il secondo importatore di prodotti agricoli europei assorbendo il 13 per cento delle esportazioni UE, e i prodotti vinicoli o a base di vino hanno rappresentato il 17 per cento del valore di tali esportazioni;
tuttavia, alla luce della politica commerciale recentemente promossa proprio dagli Stati Uniti, che prevede l'imposizione di dazi sui prodotti agroalimentari provenienti dall'estero, emerge con forza la necessità di adottare a livello unionale una strategia economica il più possibile coerente ed efficace volta a salvaguardare la competitività del comparto vitivinicolo europeo. Il settore vitivinicolo, fortemente esposto ai mercati internazionali, rischia di subire gravi ripercussioni economiche e occupazionali in conseguenza delle predette misure, le quali non solo minano la stabilità degli scambi commerciali, ma acuiscono dinamiche di tensione nelle relazioni economiche globali. In tale contesto, l'Unione europea deve adoperarsi per salvaguardare l'integrità del mercato unico e la sostenibilità economica e sociale delle sue filiere agricole e agroalimentari strategiche, agendo in maniera unitaria e risoluta;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1. per quanto concerne la tematica dell'eccesso di potenziale produttivo, risulta importante attribuire il giusto spazio – sia negli opportuni consessi unionali che in quelli nazionali – alle seguenti iniziative: programmi pluriennali di riconversione verso attività legate all'enoturismo, alla filiera alimentare di qualità, all'educazione rurale; introduzione di premi ambientali e paesaggistici legati alla gestione viticola sostenibile, anche in aree marginali; integrazione tra politica agricola comune (PAC) e misure nazionali per garantire redditività minima nelle fasi di transizione;
2. con riferimento alla disciplina delle etichette elettroniche dei prodotti vitivinicoli, si ritiene opportuno promuovere: la previsione un sistema pubblico o consortile di archiviazione centralizzata dei contenuti informativi legati ai codici digitali attraverso l'introduzione di un registro europeo certificato per QR code e contenuti digitali, con obbligo di conservazione decennale; obblighi minimi di conservazione e aggiornamento dei dati (esempio 10 anni); soluzioni alternative ovvero parallele di tipo materiale/offline a garanzia dell'accessibilità permanente, specialmente in contesti rurali o meno digitalizzati, assicurando altresì la sussistenza di una parte di informazioni obbligatorie da mantenere sull'etichetta fisica. In generale, per una maggiore armonizzazione, sarebbe altresì auspicabile l'introduzione di un sistema di identificazione senza vincoli linguistici tramite un pittogramma o un simbolo armonizzato;
3. è fondamentale altresì prevedere una integrazione dell'IA per potenziare l'efficacia delle misure della proposta in titolo, da perseguire attraverso le seguenti iniziative:
a) la creazione di un fondo europeo per la transizione digitale del settore vino volto a sostenere l'introduzione graduale di strumenti di IA nelle imprese vitivinicole, con priorità di accesso per le piccole e medie imprese (PMI) e aree interne;
b) programmi pilota di viticoltura intelligente, mediante la promozione di progetti dimostrativi a livello di distretti vitivinicoli (ad esempio, in collaborazione con consorzi, università, startup agritech) per testare modelli predittivi climatici, sistemi intelligenti di monitoraggio e gestione automatizzata dei vigneti;
c) linee guida europee su IA e trasparenza nella filiera, con la finalità di Pag. 87definire un quadro normativo armonizzato che regoli l'uso di IA in relazione a: protezione dei dati agricoli e trasparenza nei confronti del consumatore;
d) l'inclusione dell'IA nelle misure OCM vino, inserendo esplicitamente la possibilità di finanziamento per tecnologie IA tra le azioni ammissibili dell'organizzazione comune del mercato (OCM) vino, in particolare per investimenti in innovazione e promozione;
4. in relazione ai vini dealcolati, proporre una revisione di alcuni dei parametri inseriti nella proposta al fine di rendere più agevole, chiara e vicina alle aziende vitivinicole l'introduzione sul mercato di questi importanti prodotti;
5. per l'intervento di promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento 2115/2021, si auspica un intervento correttivo già nell'attuale fase di trattazione con l'introduzione di forme di maggiore flessibilità, anche in termini di durata e semplificazione delle procedure burocratiche. Inoltre, considerate le più recenti dispute commerciali con gli Stati Uniti e l'instabilità che il settore sta vivendo, risulta essenziale attivare una misura di promozione intracomunitaria, che permetta di diversificare i mercati e bilanciare almeno in parte le inevitabili perdite;
6. tenuto conto della politica promossa dagli Stati Uniti riguardante l'imposizione di dazi sui prodotti agroalimentari provenienti dall'estero, è di tutta evidenza l'urgenza di approntare una strategia economica tesa alla salvaguardia della competitività del comparto vitivinicolo europeo, scongiurando possibili dinamiche esacerbanti delle relazioni commerciali globali. In particolare, appare fondamentale promuovere un coordinamento europeo unitario nelle sedi internazionali, per contrastare efficacemente misure arbitrarie e difendere l'accesso equo ai mercati globali per i prodotti vitivinicoli europei.
Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.
ALLEGATO 3
Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, riguardante alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. COM(2025) 137 final.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE
DEL GRUPPO PD-IDP
La XIII Commissione,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati,
premesso che:
la proposta in titolo – volta a sostenere il settore vitivinicolo e, in particolare, a prevenire gli squilibri di mercato, promuovere l'occupazione rurale e rafforzare la competitività di viticoltori e produttori di vini – apporta modifiche alla vigente normativa di settore, con particolare riferimento: al regolamento riguardante l'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (cosiddetto regolamento OCM); al regolamento sui piani strategici nazionali della politica agricola comune; al regolamento sulla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
l'iniziativa normativa recepisce alcune delle raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla politica vinicola approvate da tutti gli Stati membri;
considerato che:
per il 2024 le previsioni sui valori finali degli scambi e dei redditi non sono risultate peggiori del 2023; tuttavia, le prospettive, nel migliore dei casi, sono nel segno della continuità senza far intravedere spunti di particolare dinamicità, anche a causa di una congiuntura economica che nei principali mercati del vino spingono i consumatori a moderare gli acquisti dei beni non commodity. I dati di fatto rivelano che in una situazione complessivamente difficile, non tutte le aree produttive e tutte le tipologie di prodotto hanno avuto la medesima prestazione, offrendo motivi di riflessione per un rilancio dell'offerta del settore;
molti osservatori ritengono che il ciclo di sviluppo del settore del vino a livello globale, consolidato nel corso degli anni, viva momenti e situazioni di difficoltà ma non mancano elementi ed indicazioni da cogliere per avviare un nuovo consolidamento dello sviluppo. Risulta necessario adeguare l'offerta a una domanda che è cambiata, sia per il ricambio nei gusti generazionale sia per altri fattori esogeni, in un contesto di crescente attenzione al tema della sostenibilità e salubrità;
le caratteristiche dei vini dovranno essere adatte, pur nel rispetto delle tipicità e peculiarità dell'offerta enologica italiana, orientando i processi produttivi verso ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale e salutistica. Dovranno essere innovate in modo radicale le strategie di comunicazione, in modo da costruire una relazione stabile tra il consumo del vino in un quadro di un'educazione al bere caratterizzata da cognizione e moderazione;
il vino è uno dei comparti dell'agricoltura particolarmente esposto alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In tale ambito, cambiamento climatico e transizionePag. 89 ecologica sono due sfide che impongono uno sforzo nelle politiche, a partire dal supporto alla ricerca e all'innovazione in grado di avviare e introdurre alternative concrete rispetto ai vincoli green;
le crisi fitosanitarie e sanitarie sono sempre più indissolubilmente legate ai mutamenti del contesto climatico e alle sue conseguenze sulla competitività della viticoltura. Nel corso del 2023 la peronospora ha messo in ginocchio molte realtà produttive italiane con importanti cali nelle rese produttive. La gestione delle fitopatie deve dunque superare le sue debolezze date dalla frammentazione delle misure esistenti mediante uno strumento unico, di rapida attuazione e con obiettivi definiti e attuabili in tempi certi. Tale percorso dovrebbe avvalersi di una visione programmatica che metta insieme gli interventi anzidetti di contrasto alle fitopatie, sostenuti con adeguate risorse e strumenti di gestione del rischio. Su questo fronte è opportuno intervenire sia in ambito nazionale, riformando l'attuale quadro di misure percorrendo una logica di modernità e celerità degli interventi, sia in ambito comunitario lavorando all'introduzione di una gestione del rischio ex-ante nella politica agricola comunitaria;
nella piena convinzione che si debba contrastare con ogni mezzo l'abuso di alcool a partire dalle nuove generazioni, si ritiene stesso necessario promuovere un consumo consapevole di vino legando tale attività informativa ai valori di distintività e tipicità del prodotto. A riguardo, il quadro normativo UE presenta rischi sempre maggiori per la tenuta competitiva del settore.;
in ambito nazionale, le norme in materia di sicurezza stradale stanno creando confusione presso il consumatore con conseguenti ripercussioni nei consumi di vino. Altro ostacolo alla crescita competitiva, quello del reperimento della manodopera agricola ormai divenuto un problema strutturale per l'intero settore agricolo. Sono auspicabili pertanto interventi di semplificazione sia sul fronte delle pratiche amministrative necessarie alla contrattualistica sia su quello dei controlli talvolta eccessivamente penalizzanti per le realtà produttive;
le recenti preoccupazioni degli operatori per effetto della crisi geopolitica e delle tensioni sui mercati internazionali e la politica di barriere tariffarie sotto forma di dazi per le esportazioni italiane, promossa dall'amministrazione Trump, rischia di compromettere la leadership del vino sui mercati esteri. Soltanto nel 2024, con circa 2 miliardi di euro, il vino ha rappresentato un quarto delle esportazioni agroalimentari Made in Italy verso gli USA. È opportuno non vanificare tale risultato quanto, piuttosto, fare ogni sforzo negoziale possibile in sede UE per difendere tale primato, consolidare e garantire il suo ulteriore sviluppo
il comparto vitivinicolo europeo sta affrontando una transizione profonda e multidimensionale, che va ben oltre la semplice congiuntura economica. Le pressioni derivanti da mutamenti nei consumi, instabilità climatica, innovazioni tecnologiche, nuove priorità normative (salute pubblica, sostenibilità ambientale, digitalizzazione) stanno ridisegnando il profilo del sistema-vino. Il vino oggi non è più solo un prodotto agricolo ma è espressione culturale, presidio territoriale, volano turistico, simbolo identitario con una dimensione olistica non semplice da assemblare. Il rischio attuale è quello di affrontare i cambiamenti in modo protettivo, rinunciando a costruire una strategia di lungo periodo che dia valore alle specificità del sistema vitivinicolo nella sua funzione: paesaggio, economia, sociale, dinamicità e reazione delle collettività locali;
appare opportuno per sostenere la competitività del settore promuovere iniziative tese a proteggere l'identità del vino europeo; ad investire sull'enoturismo e sulle economie rurali innovative; a mettere in rete strumenti tecnologici, risorse professionali e sistemi di governance condivisi; a garantire sui territori delle aree interne la sostenibilità economica, ambientalePag. 90 e sociale; ad investire su una comunicazione per un consumo consapevole dei prodotti vitivinicoli attraverso regole semplici, condivise ed intuitive per il consumatore
esprime una
VALUTAZIONE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di limitare la possibilità per gli Stati membri di stabilire condizioni riguardanti la resa, la varietà e le zone geografiche per la concessione delle autorizzazioni al reimpianto, tenuto conto che le modalità di effettuazione dei reimpianti dovrebbe essere lasciata alla singola scelta aziendale;
b) si dia seguito alla disposizione contenuta nel mandato negoziale del Consiglio, che prevede una deroga alla normativa europea sull'indicazione degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per i vini destinati all'esportazione;
c) si valuti l'opportunità di considerare che gli atti delegati della Commissione dovrebbero essere adottati con urgenza al fine di individuare soluzioni «language free» per l'etichettatura, valutando la possibilità di inserire le disposizioni normative direttamente nell'atto di base, al fine di accelerare le tempistiche e sfruttando appieno le potenzialità dell'informazione digitale ai consumatori, anche in termini di fidelizzazione;
d) si valuti l'opportunità di definire misure comuni per tutti gli Stati membri sull'uso dei fondi per i pagamenti nazionali riguardanti l'estirpazione, al pari di quanto disposto per gli interventi di vendemmia verde e di distillazione, al fine di evitare che queste misure siano finanziate con le risorse destinate alla promozione;
e) si valuti l'opportunità di includere le aziende vitivinicole tra i soggetti che possono beneficiare del sostegno per azioni volte a promuovere il turismo enologico in Italia, nel quadro delle misure volte a favorire un fenomeno in forte espansione, anche superando gli ostacoli fiscali che rendono complessa la vendita a distanza;
f) si valuti l'opportunità di eliminare il limite temporale per il sostegno concesso alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione rivolto a paesi terzi al fine di permettere al settore di adeguarsi all'andamento della domanda nei mercati consolidati;
g) si valuti l'opportunità di disporre un quadro normativo e un adeguato sostegno finanziario al fine di sostenere le imprese agricole esposte ai gravi rischi derivanti dalle criticità climatiche anche attraverso l'individuazione di soluzioni alternative innovative che estendano la disponibilità di copertura dei rischi e gli investimenti ammissibili per includere le più recenti tecnologie;
h) si valuti l'opportunità di definire per tutti gli stati membri un quadro normativo chiaro e rigoroso che preveda specifiche definizioni, obblighi di etichettatura e tracciabilità ogni qualvolta vengano applicati processi enologici non convenzionali in grado di modificare la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto;
i) si valuti l'opportunità di definire per tutti gli stati membri misure volontarie quali l'estirpazione, la vendemmia verde e la distillazione per prevenire e gestire la produzione eccedentaria di vino e contribuire a stabilizzare il mercato;
l) si valuti l'opportunità di definire misure per mitigare l'impatto dei dazi sul settore vitivinicolo al fine di favorire lo sviluppo di mercati alternativi agli Stati Uniti, come ad esempio accelerare la ratifica di accordo di libero scambio attraverso il Mercosur e di eventuali altri accordi internazionali, oltre anche alla necessità di semplificare l'utilizzo di fondi Ocm ormai appesantiti dal forte peso burocratico richiesto.
Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
ALLEGATO 4
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni. COM(2025) 236 final.
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
La Commissione XIII (Agricoltura),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025)236 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
rilevato che la mancata produzione della valutazione di impatto, peraltro riscontrabile in relazione a diverse proposte legislative presentate dalla Commissione europea in avvio del nuovo ciclo istituzionale 2024-2029, impedisce ai parlamenti nazionali e ai soggetti interessati di operare una ponderazione compiuta delle misure proposte e delle eventuali opzioni regolative alternative;
premesso che:
la proposta risponde in parte alle proteste, anche recenti, degli agricoltori, chiamati a sostenere costi elevati per la transizione climatica, a fronteggiare una concorrenza globale sleale, l'aumento dei costi dell'energia e l'invecchiamento demografico; a questi fattori si somma la complessità degli oneri amministrativi, che contribuisce ad aggravare una condizione operativa già critica per gli agricoltori;
è condivisibile l'obiettivo generale di ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni nazionali, allo scopo di promuovere la competitività del settore agricolo europeo e introdurre maggiore flessibilità per gli Stati membri nella gestione dei piani strategici,
in definitiva la proposta appare poco ambiziosa, non in linea con le aspettative delle imprese agricole e riduttiva rispetto agli obiettivi indicati nel documento: «Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione. Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future» che prevede, invece, un marcato cambio di passo, anche rispetto al «Green deal»;
considerato che:
la proposta, modificando l'articolo 13 del regolamento sui piani strategici nazionali, riconosce come conforme ad alcune norme sulle buone condizioni agronomichePag. 92 e ambientali (BCAA), che fanno parte del sistema di condizionalità della PAC, la produzione degli agricoltori la cui intera azienda è certificata ai sensi del regolamento sulla produzione biologica; qualora, al contrario, un'azienda agricola abbia alcune unità di produzione biologica ma non sia interamente certificata come azienda biologica, non sarà considerata automaticamente conforme alle norme BCAA nemmeno per l'unità di produzione biologica; sarebbe opportuno ampliare la portata di tale modifica, considerando conformi alle norme BCAA le aziende miste, in cui alcune unità produttive sono certificate ai sensi del regolamento sulla produzione biologica;
considerato altresì che:
la proposta mira a modificare le modalità di sostegno per gli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi introducendo due nuove forme di pagamenti complementari, l'una nell'ambito dei pagamenti diretti e l'altra in quello dello sviluppo rurale, disciplinate rispettivamente dagli articoli 41 bis e 78 bis introdotti dalla proposta nel regolamento (UE) 2021/2115; in assenza di nuove risorse, tuttavia, i fondi destinati a tali aiuti ed interventi ridurrebbero per ciascuno Stato membro la disponibilità per altre forme di interventi di sviluppo rurale e di pagamenti diretti;
la proposta modifica inoltre l'articolo 16 del regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, allo scopo di escludere l'utilizzo della riserva agricola per compensare gli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; tale revisione dei meccanismi di funzionamento della riserva agricola, da un lato, non costituisce di per sé una semplificazione normativa, che pure la proposta persegue, dall'altro, se considerata alla luce della modifica precedente sulle nuove forme di pagamenti complementari, sposterebbe il fabbisogno finanziario per il sostegno agli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi da un fondo europeo alle risorse destinate ai pagamenti diretti e agli interventi di sviluppo rurale;
ritenuto che:
la modifica proposta all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, volta ad applicare il prelievo del 3 per cento dei pagamenti diretti per il contributo a uno strumento di gestione del rischio ai soli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno e non, come avviene attualmente, a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti, rischia di incidere negativamente sulle azioni intraprese dagli Stati membri ai sensi della disposizione vigente; l'Italia ha infatti applicato la disposizione vigente costituendo il Fondo Agricat e dovrebbe poter continuare ad operare secondo l'impostazione iniziale, pertanto la norma proposta dovrebbe avere natura facoltativa;
ritenuto, altresì che:
è apprezzabile la volontà di semplificare le procedure di modifica dei piani strategici della PAC per gli Stati membri, stabilendo la necessità dell'autorizzazione della Commissione europea solo per le modifiche strategiche; tuttavia, tale intervento non rappresenta una reale semplificazione, data l'ampiezza degli emendamenti considerati strategici ai sensi dell'articolo 119 del regolamento sui piani strategici della PAC; allo scopo di alleggerire la procedura per le amministrazioni statali, sarebbe opportuno ampliare gli emendamenti di natura non strategica e prevedere l'autorizzazione della Commissione europea per i soli elementi essenziali dei piani;
considerato che:
la proposta introduce l'articolo 13 bis del regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC imponendo agli Stati membri di designare un'autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione; sebbene l'interoperabilità dei dati sia un obiettivo condivisibile, l'introduzione di un'autorità responsabile della governance dei dati rischia di creare un onere amministrativo per le autorità nazionali, ponendosi così in contrasto rispetto all'obbiettivo di semplificazione perseguito dalla proposta;
Pag. 93osservato che:
la proposta, nonostante introduca alcuni elementi positivi per ridurre gli oneri amministrativi di agricoltori e amministrazioni, tuttavia contiene proposte di maggiore impatto per gli enti pubblici (come le semplificazioni in materia di controlli) e per l'Autorità di gestione (lo snellimento del sistema di presentazione delle modifiche del Piano strategico nazionale della PAC (PSP) che per le aziende agricole, in particolare per quanto riguarda la modifica al sistema di condizionalità, appare di scarsa rilevanza);
sarebbe pertanto opportuno introdurre ulteriori modifiche, volte in particolare a:
garantire un miglior perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e di riduzione della plastica, in particolare sostenendo gli investimenti in imballaggi ecologici al di là del campo della ricerca e della produzione sperimentale;
consentire il sostegno agli investimenti finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del consumo di anidride carbonica e alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo innovative anche alle OP che commercializzano prodotti trasformati e non solo alle OP la cui attività riguarda i prodotti freschi;
migliorare il sostegno alle Organizzazioni di produttori pataticole tramite l'attuazione di un Programma operativo; il Piano Strategico Nazionale dell'Italia ha infatti promosso l'aggregazione in Organizzazioni di produttori per il settore delle patate; dato il numero crescente di tali OP sarebbe opportuno attuare un Programma operativo nell'ambito dell'attuale PAC, che, tuttavia, non potrebbe avere la durata minima di tre anni richiesta ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento sui piani strategici della PAC; per consentire il sostegno alle OP pataticole sarebbe quindi necessario poter attuare un PO della durata di due anni;
semplificare gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere per ciascun programma operativo; l'articolo 50, paragrafo 7 del regolamento sui piani strategici della PAC, richiede infatti il rispetto di determinati requisiti per ciascun programma operativo, che possono risultare particolarmente onerosi da raggiungere da parte degli operatori; sarebbe pertanto opportuno considerare alcuni di tali requisiti come alternativi piuttosto che come cumulativi;
consentire il finanziamento del fondo di esercizio delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli anche attraverso i contributi della stessa AOP; tale modifica consentirebbe di allineare la disposizione sul finanziamento del fondo di esercizio delle AOP ortofrutticole a quella sul finanziamento del fondo di esercizio delle OP, per le quali è già prevista la possibilità di finanziamento tramite i contributi dell'organizzazione stessa;
aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli nel campo della ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, della resistenza agli organismi nocivi e alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi;
osservato altresì che:
sarebbe opportuno aumentare la flessibilità nella gestione dei fondi destinati allo sviluppo rurale allo scopo di evitare il disimpegno automatico di tali fondi; per consentire l'utilizzo di tutte le risorse messe a disposizione per gli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC, sarebbe pertanto opportuno estendere la regola da N+2 a N+3, autorizzando la spesa delle risorse entro la fine del terzo anno successivo all'anno in cui è stato preso l'impegno di bilancio.
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;
esprime una
Pag. 94VALUTAZIONE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 13 del regolamento sui piani strategici della PAC al fine di includere la conformità alle norme BCAA indicate dalla proposta anche delle unità di produzione biologica e non unicamente dell'intera azienda;
b) si valuti la possibilità di eliminare le disposizioni riguardanti gli aiuti complementari in caso di crisi introdotti agli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115 e tutte le disposizioni collegate;
c) si valuti la possibilità di eliminare la modifica dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116 volta ad escludere l'utilizzo della riserva agricola per il sostegno agli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi;
d) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 19 del regolamento sui piani strategici della PAC, nel senso di prevedere una facoltà per gli Stati membri e non un obbligo;
e) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 allo scopo di ridurre gli elementi dei piani strategici la cui modifica richiede l'autorizzazione della Commissione europea;
f) si consideri la possibilità di eliminare l'introduzione di un'autorità statale responsabile della governance di cui all'articolo 13 bis del regolamento (UE) 2021/2116;
g) si valuti l'opportunità di sostenere la modifica, in sede di Consiglio e di negoziati interistituzionali, delle seguenti disposizioni del regolamento sui piani strategici della PAC:
I. l'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), allo scopo di eliminare la frase «soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale», in modo da non limitare il sostegno agli investimenti negli imballaggi ecologici al solo campo della ricerca e della produzione sperimentale;
II. l'articolo 49 per eliminare la limitazione secondo la quale gli obiettivi di cui all'articolo 46, diversi dalle lettere g), h), i) e k), possono riguardare esclusivamente i prodotti freschi;
III. l'articolo 50, paragrafo 2, allo scopo di ridurre a due anni la durata minima dei Programmi operativi, così da consentire l'attivazione di un Programma operativo per le Organizzazioni di produttori pataticole di nuova costituzione;
IV. l'articolo 50, paragrafo 7, allo scopo di considerare come alternative le condizioni per cui ciascun programma operativo deve destinare almeno il 15 per cento della spesa prevista per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f) e quella per cui il programma operativo deve comprendere almeno tre azioni connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
V. l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in modo da introdurre la possibilità di finanziare il fondo di esercizio delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo attraverso i contributi dell'AOP, come attualmente previsto per le Organizzazioni di produttori;
VI. l'articolo 52, paragrafo 4, al fine di eliminare le condizioni dallo stesso previste, così da portare il finanziamento dei Programmi operativi per gli interventi volti a raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d), all'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta e non più al 50 per cento;
h) si valuti l'opportunità di sostenere, in sede di Consiglio e dei futuri negoziati interistituzionali, l'estensione della regola N+2 a N+3 per le spese legate agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC.
ALLEGATO 5
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni. COM(2025) 236 final.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
La XIII Commissione,
esaminata la proposta della Commissione europea di modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 final);
premesso che:
la proposta in titolo apporta modifiche al regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici nazionali e al regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC con l'obiettivo generale è quello di ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni nazionali, mantenendo il ruolo della PAC di sostegno alla transizione;
la Commissione prospetta, in particolare, le seguenti misure: semplificare le disposizioni dei regolamenti in vigore per adattarle a diversi contesti e a varie pratiche agricole; migliorare il sostegno alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, incoraggiando gli Stati membri e gli agricoltori a fare maggiormente ricorso ai pagamenti semplificati e aumentando l'importo del pagamento forfettario annuale per i piccoli agricoltori; promuovere la competitività, rendendo più efficaci le norme sugli strumenti finanziari e sulle opzioni standard in materia di costi per gli investimenti e aumentando l'importo degli aiuti per il settore ortofrutticolo; introdurre una maggiore flessibilità degli Stati membri nella gestione dei piani strategici della PAC;
gli obiettivi di tale proposta appaiono condivisibili, considerando che si stima che il costo medio annuo per ciascun agricoltore dovuto agli oneri amministrativi derivanti dalla PAC è pari a 1.230 euro, di cui 630 euro dovuti a costi interni e 600 euro a servizi di consulenza; e l'Italia è tra i paesi con il costo più alto, poco sotto i 2.000 euro;
tuttavia, nonostante semplificare sia fondamentale, l'atto in esame non raggiunge l'obiettivo sperato, introducendo anzi misure che potrebbero addirittura aumentare gli oneri burocratici a carico delle imprese, e diminuendo di fatto i fondi a disposizione degli agricoltori, specialmente per ciò che attiene la gestione delle emergenze legate ai cambiamenti climatici;
considerato infatti che:
la crisi climatica globale sta avendo un impatto significativo sull'agricoltura in Europa, con eventi meteorologici estremi Pag. 96come siccità, ondate di calore e alluvioni che causano perdite economiche e riduzioni nella produzione agricola;
in Italia, in particolare, si registra un'escalation di eventi estremi, con un aumento del 485 per cento nel 2024 rispetto al 2015. Nel solo 2024, infatti, sono stati registrati oltre 350 fenomeni estremi, tra cui alluvioni, siccità, tempeste e ondate di calore che hanno causato danni e disagi ai trasporti, alle infrastrutture e all'agricoltura;
l'incertezza dei mercati che deriva dalle politiche economiche extracomunitarie e dall'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime dovuti agli scenari bellici internazionali ha fatto sì che il settore agricolo europea si trovi a fronteggiare difficoltà senza precedenti;
in tale contesto si renderebbe necessario un sistema di protezione economica che aiuti le imprese agricole a resistere ai cambiamenti climatici;
all'interno della proposta in esame, è stato introdotto un diverso sistema di pagamento per gli agricoltori colpiti da calamità naturali che non fa più riferimento alla cosiddetta riserva di crisi PAC, destinata da oggi alle sole turbative di mercato; un sistema di pagamento che consterà di due nuovi strumenti, l'uno, nell'alveo dei pagamenti diretti (finanziato dal FEAGA), l'altro, all'interno delle misure per lo sviluppo rurale (finanziato dal FEASR);
l'attivazione da parte dello Stato membro di uno di questi due strumenti comporterà un prelievo dal budget complessivo disponibile per i pagamenti diretti, da un lato, e dei fondi per lo sviluppo rurale, dall'altro, con conseguente diminuzione del totale a disposizione per la redistribuzione dei pagamenti diretti;
tale misura, in un contesto attuale caratterizzato da sempre più frequenti fenomeni climatici estremi, rischia seriamente di minare la base di contributi redistributivi di cui usufruiscono attualmente le aziende agricole;
rilevato che:
la politica agricola europea, così come prospettato negli ultimi anni dovrebbe garantire nuova forza propulsiva verso la destinazione agroecologica e il raggiungimento di obiettivi inerenti al Green Deal europeo, attraverso l'introduzione di misure di condizionalità, ambientale, sociale, economica;
tali misure, pur in alcuni casi complesse da attuare, mantenevano comunque chiara la finalità di una transizione ecologica anche del settore primario, da accompagnare, ma comunque da guardare come obiettivo nel medio e lungo periodo;
all'interno della proposta in esame molte delle misure precedentemente introdotte in relazione al rispetto delle condizionalità, viene indebolito, lasciando spazio alla discrezionalità dei singoli stati membri, in questo modo, anche le politiche per il raggiungimento di una vera agricoltura sostenibile rischiano di subire un forte rallentamento;
inoltre, la previsione di considerare conformi ai requisiti obbligatori di condizionalità le sole aziende integralmente certificate in biologico risulta penalizzante, limitando di fatto l'eventuale impatto positivo della misura, escludendo le aziende miste, le quali dovrebbero beneficiare della semplificazione per la quota certificata, per questo sarebbe importante estendere la misura alle imprese che adottano altre metodologie di agricoltura sostenibile, come la produzione integrata, al fine di valorizzare i percorsi di conversione graduale e rafforzare il sostegno alla transizione ecologica del settore;
nella proposta si introducono, inoltre, delle modifiche al regime di pagamento per i piccoli agricoltori; tale disposizione, sicuramente semplifica la complessità dell'iter necessario per la richiesta del sostegno al reddito sia dal punto di vista dell'agricoltore sia dal punto di vista dell'amministrazione e aumenta da 1.250€ a 2.500€ l'importo massimo del contributo;
tali misure, tuttavia, vanno a diminuire la possibilità per gli Stati membri di Pag. 97gestire con maggior flessibilità i fondi PAC, introducendo obblighi e non possibilità; inoltre, considerando che per «piccolo agricoltore» debbono intendersi coloro che dichiarano una superficie inferiore o uguale a 10 ettari, l'aumento del contributo massimo a 2.500€ risulterebbe poco appetibile nel nostro Paese: sommando il pagamento medio per ettaro, il pagamento redistributivo e – laddove ricorrano i requisiti – il pagamento giovani agricoltori, il valore del pagamento diretto attuale si avvicina molto al valore considerato dall'aumento;
valutato, inoltre, che:
l'incidenza dell'intero sistema agroalimentare italiano si attesta sul 15 per cento del prodotto interno lordo, generando un valore complessivo di 676 miliardi di euro e rappresentando uno dei settori fondamentali per la storia e il futuro economico e culturale del Paese;
in Italia è in corso una continua erosione del numero di aziende agricole, che risulta in un fenomeno di concentrazione in aziende più grandi, con necessità di adottare tecniche e macchinari incompatibili con la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e una idea di sostenibilità trasversale;
in particolare, secondo i dati Eurostat, in Europa ci sono poco più di 9 milioni di aziende agricole per una superficie agricola utilizzata pari a 157.415.700 ha e una superficie totale di 190.382.400. Nel corso degli ultimi dieci anni le aziende sono diminuite del 24 per cento (Figura 1). Tale diminuzione ha investito tutti i Paesi con punte massime in Bulgaria (-64,12 per cento) e Ungheria (-59,41 per cento). Sola nella Repubblica Ceca le aziende sono in aumento (27,19 per cento). In Italia le aziende diminuiscono del 30,03 per cento (al di sopra della media europea) passando da 1.619.230 unità del 2010 alle attuali 1.133.020;
uno dei profili più critici dal punto di vista applicativo della PAC, fino ad oggi, è stato quello dell'eccessivo peso burocratico a carico delle aziende agricole, il quale ha reso difficile è non sufficientemente efficiente l'attuazione dei progetti. Problema, questo, che viene affrontato ma non sostanzialmente risolto nella proposta in esame;
si rileva, infine, l'assenza di misure specifiche dedicate al settore zootecnico, pilastro fondamentale dell'agricoltura italiana con rilevanti ricadute economiche, ambientali e sociali, in particolare nelle aree interne e marginali. Il comparto è gravato da una complessa normativa, caratterizzata da stringenti adempimenti sanitari, ambientali e gestionali che impongono un elevato carico burocratico.
considerato infine che:
lo scorso 16 luglio la Commissione la Commissione europea ha presentato la proposta di bilancio pluriennale 2028-2034 e tra le principali novità vi è senza dubbio la sparizione del fondo della Politica agricola comune (Pac) che sarà unito ai fondi di coesione in un unico fondo nazionale, creando di fatto una situazione di concorrenza tra i due settori e di evidente svantaggio per la politica agricola degli stati membri che da sempre ha individuato la PAC come il sostegno principale alla propria stessa esistenza;
a questo proposito, soltanto qualche settimana fa, il Copa-Cogeca, una delle organizzazioni di agricoltori più rappresentative a livello europeo, ha pubblicato un comunicato stampa, esprimendo preoccupazione sulla possibilità di costituire, per il prossimo QFP, un «fondo unico» che, a giudizio dell'organizzazione, potrebbe ridurre l'efficacia degli strumenti della PAC;
la PAC ha rappresentato per milioni di agricoltori europei, e in particolare italiani, una rete di sicurezza essenziale per sostenere la produzione alimentare, difendere il reddito delle imprese agricole, tutelare il paesaggio, garantire la sicurezza alimentare e la qualità del cibo. Con la decisione di unificare i fondi, si fa un passo indietro lungo 60 anni di storia agricola europea;
è evidente, quindi, che la proposta di Regolamento in esame, sommata a quanto Pag. 98avvenuto nelle ultime ore in materia di bilancio UE, non offre le adeguate garanzie per il sostegno al reddito, il ricambio generazionale, il rafforzamento degli strumenti di gestione del rischio e la promozione della sostenibilità, da intendersi in chiave economica, ambientale e sociale, che sono le priorità maggiormente avvertite dai produttori agricoli nel nostro paese;
l'attuale politica UE in materia agricola sta perdendo centralità a favore di politiche sempre più frammentate che rischiano di indebolire il settore primario, creando disparità tra gli Stati membri e riducendo la capacità dell'UE di affrontare sfide globali come la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico e la transizione ecologica;
alla luce di quanto esposto in premessa, nonché delle valutazioni relative alle prospettive del bilancio UE nel quale la Politica agricola comune viene svuotata, non solo di risorse ma anche di senso, a favore di altre direzioni,
esprime una
VALUTAZIONE NON FAVOREVOLE
Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.