ALLEGATO 1
Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante legge quadro in materia di interporti;
valutato positivamente l'obiettivo del provvedimento, che mira a stabilire i princìpi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie relative ai porti, agli aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e navigazione;
sottolineato che gli interporti rappresentano un'infrastruttura strategica per il sistema logistico nazionale, in quanto nodi fondamentali per l'integrazione modale e la razionalizzazione dei flussi di trasporto merci, con importanti ricadute in termini di sostenibilità ambientale;
rilevato che, per effetto delle modificazioni introdotte dal Senato:
all'articolo 1, è stato aggiornato il riferimento normativo unionale concernente la rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, entrato in vigore dopo l'esame in prima lettura della proposta di legge C. 703;
è stata inoltre introdotta, nello stesso articolo, la definizione di soggetti gestori di interporti, ossia «enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale»;
rilevato che la proposta di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. COM(2025) 85 final.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025)85 final), presentata dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025;
preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2025 sul patto per l'industria pulita;
premesso che il patto per l'industria pulita:
ha un'impostazione complessivamente condivisibile poiché, in linea con le richieste del Governo italiano e con quanto sostenuto dal rapporto Draghi, definisce una tabella di marcia e una serie di azioni finalizzate a coniugare transizione climatica e competitività industriale;
si concentra opportunamente sul settore delle tecnologie pulite, centrale per la competitività e per la decarbonizzazione dell'economia, e sulle industrie ad alta intensità energetica, che necessitano di un sostegno urgente e importante per attuare i processi di decarbonizzazione e far fronte a costi energetici elevati, concorrenza mondiale sleale e normative complesse, che ne danneggiano la competitività;
prevede, anche in questo caso opportunamente, nel solco delle indicazioni della Bussola per la competitività dell'UE, la presentazione – in parte già avvenuta – di piani settoriali mirati ad affrontare le sfide specifiche di alcuni comparti industriali strategici, tra cui l'automotive, la siderurgia e la metallurgia e la chimica;
è accompagnato e sostenuto dal piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, presentato contestualmente dalla Commissione europea per individuare le cause che determinano prezzi dell'energia più alti per l'UE rispetto ai propri partner commerciali e le azioni volte a porvi rimedio;
considerato tuttavia che il patto per l'industria pulita dovrebbe:
affermare espressamente che sarà adottato un approccio tecnologicamente neutro, tale da garantire apertura e sostegno a tutte le soluzioni disponibili e utili per la decarbonizzazione;
tenere maggiormente conto delle esigenze specifiche di alcuni settori ad alta intensità energetica, come quello ceramico, composto in Italia essenzialmente da PMI e penalizzato negli ultimi anni da alcuni provvedimenti legislativi dell'UE adottati nel quadro del Green Deal che hanno generato significativi oneri amministrativi e costi economici, così come dell'industria della produzione di carburanti e dell'industria cartaria;
prevedere misure a breve termine per abbassare i prezzi dell'energia e affrontare i differenziali di costi presenti tra gli Stati membri; le misure del patto, così come quelle del citato piano d'azione, finalizzate a garantire prezzi accessibili per Pag. 110l'energia, pur essendo apprezzabili, non appaiono sufficienti, in quanto sembrano avere effetti quasi esclusivamente nel medio-lungo termine;
assicurare che alcune misure adottate nel quadro del Green Deal, tra cui il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM) e l'estensione del sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS), non generino effetti controproducenti per il sistema industriale;
con specifico riguardo all'industria automobilistica, con riferimento alla quale la Commissione europea ha già presentato un piano d'azione, prevedere in particolare i seguenti elementi chiave:
a) la revisione dei target delle emissioni di CO2 per i veicoli leggeri e per i veicoli pesanti che penalizzano la base produttiva europea ed espongono il continente alle dipendenze estere;
b) la modifica dell'attuale metodologia di calcolo delle emissioni di CO2;
c) un piano europeo di rinnovo del parco circolante;
prevedere tempistiche di attuazione più compatibili con l'urgenza che il momento impone; alcune misure sono state già presentate, come rilevato dalla Commissione europea nella comunicazione «Conseguire gli obiettivi del patto per l'industria pulita I» (COM(2025)378) del 2 luglio scorso, ma altre sono previste addirittura per la fine del 2027; lo scenario globale odierno, caratterizzato da forti criticità per l'industria europea, alle prese con sfide e problemi strutturali, tra cui alti costi dell'energia e delle materie prime, tensioni geopolitiche e politiche commerciali e industriali aggressive e spesso sleali da parte di alcuni grandi competitor internazionali, impone invece di passare rapidamente dagli annunci all'attuazione e non permette di diluire eccessivamente gli interventi nel tempo;
assicurare più risorse europee, affinché siano adeguate agli ambiziosi obiettivi individuati, nonché quantificarle puntualmente: in particolare dovrebbero essere assicurate risorse nuove – e non provenienti da altri fondi o programmi – al Fondo per l'innovazione e soprattutto alla futura Banca per la decarbonizzazione industriale;
considerato inoltre che il Fondo per la competitività, da istituire nel contesto del prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034, dovrebbe finanziare anche la diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:
a) alla luce del richiamato scenario internazionale e delle citate sfide che l'industria europea si trova a fronteggiare, le azioni prospettate dal patto devono essere presentate – ma soprattutto implementate – con tempistiche molto più rapide di quelle indicate dalla Commissione europea;
b) il patto deve affermare espressamente un approccio tecnologicamente neutrale, che includa tutte le soluzioni disponibili per la decarbonizzazione, come le energie rinnovabili, il nucleare, l'idrogeno, la bioenergia e la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio della CO2;
c) il patto deve essere inoltre sostenuto, già nell'attuale quadro finanziario pluriennale, da ingenti finanziamenti europei, fondamentali per la sua riuscita, e non da mere risorse nazionali; in particolare, il Fondo per l'innovazione e la futura Banca per la decarbonizzazione industriale devono essere dotati di risorse nuove, adeguate ai loro obiettivi, e non ricavate da disponibilità già esistenti di altri fondi o programmi dell'UE;
d) inoltre, come sollecitato dalla richiamata risoluzione del Parlamento europeo sul patto, il Fondo per la competitività, da istituire nel contesto del prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-Pag. 1112034, dovrebbe contenere una specifica linea di bilancio per la diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale;
e) i costi elevati dell'energia rappresentano uno dei fattori principali della scarsa competitività dell'industria europea; in ragione di ciò, il patto deve includere ulteriori misure finalizzate a diminuire i costi energetici nell'immediato;
f) l'automotive è un comparto storico e strategico dell'industria europea e deve essere sostenuto attraverso un piano industriale specifico che, diversamente da quello recentemente presentato dalla Commissione europea, contenga almeno i seguenti elementi, che si ritengono imprescindibili:
i. la revisione dei target delle emissioni di CO2 per i veicoli leggeri e pesanti;
ii. l'introduzione di una nuova metodologia di calcolo delle emissioni che, nel rispetto rigoroso del principio della neutralità tecnologica, le conteggi nell'arco dell'intero ciclo di vita di un veicolo;
g) il patto deve prevedere un piano specifico e articolato anche per il settore ceramico; andrebbero in particolare introdotte modifiche alla direttiva ETS e a quella sulle emissioni dei settori industriali, che tengano conto delle peculiari caratteristiche di questo settore, al fine di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi nonché di favorire l'accesso a energia a basso costo.
ALLEGATO 3
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. COM(2025) 186 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di «Paese terzo sicuro». COM(2025) 259 final.
DOCUMENTO APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione (COM(2025) 186 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di «Paese terzo sicuro» (COM(2025) 259 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
sono condivisibili gli obiettivi generali di entrambe le proposte volte rispettivamente a istituire un elenco di Paesi terzi d'origine sicuri a livello dell'UE e ad anticipare l'applicazione di talune disposizioni del «Patto sulla migrazione e sull'asilo», nonché ad ampliare il concetto di «Paese terzo sicuro»;
in particolare, come rilevato nella relazione del Governo, la proposta relativa all'istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell'UE è conforme all'interesse nazionale, in quanto idonea a superare i disallineamenti tra gli elenchi nazionali di Paesi di origine sicuri;
va valutato positivamente il complesso degli strumenti oggetto della proposta di regolamento in materia di Paesi terzi di origine sicuri, quale in particolare l'applicazione anticipata della possibilità di trattare nell'ambito di una procedura di frontiera o di una procedura accelerata le domande presentate da parte di cittadini di un Paese terzo per il quale la percentuale di decisioni che concedono la protezione internazionale a livello dell'UE è pari o inferiore al 20 per cento: tale meccanismo consente infatti agli Stati membri di adottare soluzioni immediate ed efficaci alle difficoltà procedurali connesse alla gestione delle domande di protezione internazionale;
è altresì apprezzabile la scelta di includere, tra i criteri di valutazione di un Paese come Paese terzo sicuro, anche il mero transito del richiedente asilo o, in mancanza, la sussistenza di accordi o intese con il Paese terzo in questione;
altrettanto condivisibile è l'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico delle impugnazioni delle decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale, meccanismo che consentirebbe alle autorità nazionali di adottare, nelle more del procedimento di impugnazione, i provvedimenti conseguenti, segnatamente di dare corso al rimpatrio del cittadino non-UE;
Pag. 113rilevato che la seconda proposta è accompagnata da un documento di analisi che espone le considerazioni svolte dai servizi della Commissione europea in merito alla revisione del concetto di «Paese terzo sicuro»;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano entrambe le proposte è correttamente costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del TFUE;
ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto:
senza un'azione a livello dell'UE continuerebbero a persistere notevoli differenze tra gli elenchi nazionali di Paesi terzi sicuri, con conseguenti problemi di incertezza giuridica e aumento dei rischi di contenzioso;
la mancanza di un'azione coordinata ostacolerebbe inoltre l'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri;
le proposte legislative esaminate garantiscono l'armonizzazione, la certezza del diritto e le garanzie procedurali;
considerate le proposte altresì conformi al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche al quadro legislativo vigente non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi fissati; anche la scelta del regolamento anziché della direttiva è appropriata in relazione alla portata e agli obiettivi dell'intervento proposto;
ritenuto comunque opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, le disposizioni della proposta relative al concetto di Paese terzo sicuro, con particolare riguardo alle conseguenze di un'eventuale mancata condivisione, da parte della Commissione europea, del contenuto degli accordi o delle intese con i Paesi terzi che gli Stati membri sono tenuti a comunicarle;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.
ALLEGATO 4
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni. COM(2025) 236 final.
PROPOSTA DI DOCUMENTO
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025)236 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si richiama l'attenzione sull'utilità della proposta di regolamento in esame;
considerato che:
la proposta è finalizzata a semplificare il quadro giuridico della Politica agricola comune, introducendo modifiche al regolamento sui piani strategici nazionali e al regolamento riguardante il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC;
essa intende ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e gli Stati membri, tramite interventi riguardanti, tra l'altro, il sistema di condizionalità, il sostegno alle piccole imprese agricole e al settore ortofrutticolo, gli strumenti di gestione del rischio, la governance dei dati, i controlli e la procedura di modifica dei piani strategici;
rilevato che:
gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono complessivamente condivisibili, dato che più volte gli operatori del settore hanno portato all'attenzione delle istituzioni le difficoltà che affrontano per adeguarsi alle normative europee; gli agricoltori operano infatti in un contesto complesso a causa dei cambiamenti climatici, della concorrenza globale sleale, dell'aumento dei costi dell'energia e dell'invecchiamento demografico, fattori negativi a cui si somma il peso della complessità amministrativa derivante dai regolamenti dell'UE;
la semplificazione della PAC è un elemento chiave per promuovere la competitività del settore agroalimentare europeo;
la scelta della Commissione europea di non effettuare una valutazione d'impatto non appare, tuttavia, adeguatamente giustificata; la mancanza della valutazione, infatti, comporta l'impossibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative;
considerata la proposta conforme al principio di attribuzione, in quanto la base Pag. 115giuridica su cui essa si fonda è correttamente costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante il perseguimento degli obiettivi della PAC;
ritenuta altresì la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto per semplificare il quadro normativo della PAC è necessario modificare i regolamenti dell'UE vigenti;
rilevato invece che la proposta non è pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto:
pur introducendo alcuni elementi positivi per ridurre gli oneri amministrativi per agricoltori e amministrazioni, non sembra avere un impatto sufficientemente significativo in termini di semplificazione;
riconosce come conformi ad alcune norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che fanno parte del sistema di condizionalità della PAC, solo le aziende interamente certificate ai sensi del regolamento sulla produzione biologica e non anche le aziende miste, in cui alcune unità produttive sono certificate come biologiche: estendere l'ambito di applicazione della modifica nel senso appena descritto consentirebbe di conseguire con maggior efficacia l'obiettivo di semplificazione del sistema di condizionalità;
stabilisce la necessità dell'autorizzazione della Commissione europea solo per le modifiche strategiche dei piani nazionali della PAC; questa modifica non rappresenta una reale semplificazione, tenuto conto dell'elevato numero di emendamenti considerati strategici: al fine di raggiungere l'obiettivo di semplificazione della procedura sarebbe opportuno ridurre gli emendamenti da considerare strategici, limitando di conseguenza i casi in cui è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea;
modifica la funzione della riserva agricola, prevedendo che la stessa non possa essere utilizzata per sostenere gli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi; tale disposizione introduce un cambiamento che eccede quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione;
impone agli Stati membri di istituire un'autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione: i costi per istituire tale autorità contrastano con l'obiettivo di semplificazione della proposta che, al contrario, è volta a ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.