ALLEGATO
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb.
PARERE APPROVATO
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1928 Pastorella e abbinate, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, come risultante dagli emendamenti approvati;
preso atto che il provvedimento, all'articolo 1, reca l'indicazione della finalità sottesa al provvedimento in esame, ossia quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati;
tenuto conto che l'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati, indicandone, al comma 1, i relativi principi e criteri direttivi, e che, in particolare, la lettera s) reca una delega ad armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i princìpi internazionali, ai fini della qualificazione dei centri di elaborazione dati quali stabili organizzazioni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, l'opportunità di introdurre una specifica disposizione volta a permettere ai soggetti a partecipazione pubblica di essere parte attiva nella creazione dei data center, anche tramite l'intervento di fondi di investimento, a tal fine apportando le opportune modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) valuti la Commissione di merito, con riferimento al principio di delega contenuto nell'articolo 3, comma 1, lettera s), l'opportunità di coordinare le disposizioni del testo unificato in esame con la nozione di «stabile organizzazione» di cui all'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, in modo da rendere le caratteristiche dei centri di elaborazione dati coerenti con quanto stabilito dai principi generali elaborati dall'OCSE in tema di stabile organizzazione.