ALLEGATO 1
5-04307 Bonelli: Elementi in merito all'emanazione del decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.
TESTO DELL'INTERROGAZIONE
BONELLI e DORI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
con decreto-legge 31 marzo 2023 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è stato riavviato l'iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina;
il comma 7 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5, anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale e trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) per l'approvazione del progetto;
da quanto si apprende da organi di stampa il Ministro interrogato avrebbe comunicato l'imminente esame da parte del Cipess del progetto definitivo del Ponte;
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – Via e Vas del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 13 novembre 2024 ha rilasciato il parere n. 19 relativo all'aggiornamento e completamento della procedura di Via relativamente al Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria integrata con la procedura di valutazione di incidenza e la verifica del piano di utilizzo terre e rocce da scavo e della verifica di ottemperanza;
la stessa Ctvia in data 21 maggio 2025 ha rilasciato il parere n. 72 – parere tecnico ex articolo 9 decreto ministeriale n. 150 del 2007 relativo alla valutazione di incidenza ambientale – documentazione procedura articolo 6.4 della direttiva 92/43/CEE;
non risulta all'interrogante che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica abbia approvato il decreto di compatibilità ambientale relativo alla procedura di Via relativa al Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;
secondo la disciplina eurounitaria in materia di Via e Vas recepita nell'ordinamento nazionale l'autorità competente è l'amministrazione pubblica che valuta e conclude il procedimento con un parere motivato sul piano/programma (Vas) o con un provvedimento «unico» che autorizza il progetto (Via) sotto il profilo ambientale, comprendendo o coordinando tutte le altre autorizzazioni ambientali necessarie alla sua realizzazione d'esercizio –:
se risulti al Ministero interrogato che sia stato emanato da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale autorità competente in sede statale, il decreto di compatibilità ambiente relativo al progetto definitivo del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e se, in assenza di tale decreto, il Ministro interrogato intenda sottoporre all'esame del Cipess tale progetto.
(5-04307)
ALLEGATO 2
5-04307 Bonelli: Elementi in merito all'emanazione del decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.
In premessa si ricorda che il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è inserito tra le infrastrutture strategiche nazionali ed è soggetta alla disciplina speciale prevista dalla cosiddetta legge Obiettivo (legge n. 443 del 2001) che regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche.
Tale quadro normativo definisce una procedura attuativa che garantisce trasparenza e semplificazione nel processo di approvazione e realizzazione dell'opera.
I pareri espressi dalla Commissione VIA – nello specifico il parere n. 19 del 13 novembre 2024 e il parere n. 72 del 21 maggio 2025 – rivestono carattere endoprocedimentale.
Come previsto dalla normativa, la decisione finale è assunta dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), il quale valuta l'opera nel suo complesso, integrando tutti i profili economici, ambientali e strategici.
Pertanto, non si rende necessaria l'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un decreto di compatibilità ambientale, trattandosi di un passaggio non previsto dalla procedura applicabile.
ALLEGATO 3
5-04308 Santillo: Elementi in ordine all'applicazione del decreto-legge n. 69 del 2024.
TESTO DELL'INTERROGAZIONE
SANTILLO, MORFINO, ILARIA FONTANA e L'ABBATE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
l'atteso ricorso diffuso alla nuova disciplina edilizia introdotta dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto «salva casa», entrato in vigore il 30 maggio 2024, con l'intenzione di fornire soluzioni concrete e immediate al crescente bisogno abitativo, non risulta abbia prodotto risultati tangibili. Le prevedibili criticità e ambiguità della richiamata disciplina sotto il profilo operativo, rilevate dagli operatori del settore, la rendono a distanza di oltre un anno di fatto inapplicabile;
la presenza di plurime disposizioni in parte retroattive, in parte di immediata applicazione e in parte di rinvio a una successiva disciplina regionale e comunale, ha generato un crescente stato di incertezza e difformità interpretativa, tale da vanificare gli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa del sopra citato decreto-legge finalizzato a introdurre «disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo»;
tale modus operandi rischia di generare interpretazioni diversificate da regione a regione, che possono dare luogo a situazioni di disparità di trattamento rispetto a fattispecie similari e a potenziali contenziosi dinnanzi alla Corte costituzionale;
come più volte rilevato, appare necessario un riequilibrio della materia mediante una ponderata e organica rivisitazione del testo unico dell'edilizia ancorato a princìpi orientati ai valori costituzionali e che sappia interpretare il mutato contesto sociale e ambientale al fine di fornire soluzioni efficaci alla grave condizione di deprivazione abitativa del nostro Paese, attraverso l'urgente approvazione di un piano nazionale per l'abitare e l'avvio di processi di rigenerazione territoriale e urbana che perseguano la riduzione del consumo di suolo e la prevenzione rispetto ai frequenti e devastanti fenomeni di dissesto idrogeologico –:
se intenda fornire dati e informazioni in merito agli effetti prodotti dal cosiddetto «decreto salva casa» rispetto agli obiettivi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, di riduzione del consumo di suolo, di ripresa del mercato immobiliare e all'impatto per gli enti locali sotto il profilo economico-finanziario, con particolare riferimento al numero delle pratiche edilizie generate in applicazione delle disposizioni introdotte dal citato decreto, rispetto agli anni precedenti, e ai proventi da oneri di urbanizzazione.
(5-04308)
ALLEGATO 4
5-04308 Santillo: Elementi in ordine all'applicazione del decreto-legge n. 69 del 2024.
TESTO DELLA RISPOSTA
I quesiti posti dagli onorevoli interroganti consentono di approfondire una tematica di particolare rilievo per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: quella dell'abitare. Un tema che non rappresenta soltanto una questione edilizia, urbanistica o economica, ma tocca la sfera dei diritti fondamentali e della dignità delle persone.
Nel merito, appare necessario perimetrare quanto affermato dall'interrogante in relazione all'inapplicabilità della disciplina di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto Salva Casa.
In particolare, si contesta la presenza di disposizioni di «rinvio ad una successiva disciplina regionale e comunale». L'opzione per tale rinvio non è riconducibile ad una apodittica scelta da parte del Governo, quanto all'attuazione dei princìpi costituzionali che permeano il nostro ordinamento. Non sfuggirà che l'articolo 117 della nostra Costituzione attribuisce alle regioni una competenza concorrente in materia di governo del territorio.
Ne consegue che il legislatore nazionale può limitarsi a dettare i princìpi fondamentali della materia in esame o comunque disposizioni che, pur afferenti al settore dell'edilizia, determinino livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
I predetti princìpi fondamentali costituiscono una «cornice» normativa all'interno della quale le regioni devono esercitare la propria potestà legislativa. Non si tratta, come affermato dall'interrogante, di «generare interpretazioni diversificate da regione a regione che possono dare luogo a situazioni di disparità di trattamento». Il rischio di disparità e contenziosi si concretizza principalmente quando la legislazione regionale si discosta o eccede i princìpi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
L'esistenza di una competenza concorrente, e la conseguente possibilità di differenziazioni regionali, è un valore aggiunto. Permettere alle regioni di adattare la normativa alle specifiche esigenze e peculiarità del proprio territorio, che possono variare notevolmente da una realtà all'altra (es. zone montane e costiere, aree ad alta densità abitativa e rurali). Questo approccio consente di calibrare meglio le politiche di governo del territorio, promuovendo soluzioni più efficaci e rispondenti ai bisogni locali. In ogni caso il monitoraggio è altresì effettuato mediante la verifica della coerenza alla normativa nazionale delle leggi regionali anche eventualmente attraverso l'impugnazione di quest'ultime secondo le prerogative riconosciute dall'articolo 127 della Costituzione.
A ciò si aggiunga che con l'approvazione, in sede di Conferenza Unificata, dell'accordo per l'aggiornamento della modulistica edilizia, si è compiuto un passo significativo nell'attuazione del citato decreto-legge. Tale aggiornamento è nato da un confronto istituzionale costruttivo tra Governo, regioni e rappresentanze degli enti locali ed è stato guidato dalle specifiche Linee di Indirizzo adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proprio per supportare le amministrazioni territoriali e gli operatori nell'implementazione delle nuove disposizioni.
Vale la pena sottolineare come ciò costituisca un importante risultato frutto di un lavoro corale che valorizza il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, e che tiene conto della natura concorrente della materia, ponendo al centro il ruolo delle regioni e i comuni nell'attuazionePag. 174 delle nuove procedure amministrative semplificate.
Con particolare riferimento alla situazione del mercato immobiliare, si segnala che i dati più aggiornati (dati Osservatorio del Mercato Immobiliare RESIDENZIALE – Agenzia delle entrate 1/2025) indicano, dopo il rallentamento registrato nell'anno 2023, una graduale ma costante ripresa del comparto immobiliare. Nel primo trimestre del 2025, il mercato residenziale italiano ha consolidato la crescita già osservata nella seconda metà del 2024. Le compravendite di abitazioni hanno registrato un incremento significativo, con oltre 172.000 abitazioni compravendute a livello nazionale – ben 17.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento, pari a oltre l'11 per cento, ha coinvolto tutte le aree geografiche, dai capoluoghi ai comuni minori, seppur con intensità diverse. Anche il mercato delle locazioni si è mostrato dinamico, seppur con una crescita più contenuta. Sono stati registrati oltre 257.000 nuovi contratti di affitto, con un aumento dell'1 per cento rispetto al primo trimestre del 2024. Nel complesso, questi dati dipingono un quadro di ripresa solida e diffusa del settore immobiliare, sostenuto sia dalla domanda di acquisto che da quella di locazione.
Tale trend, che sicuramente tiene conto di diversi fattori concomitanti, appare confermare la validità dell'indirizzo politico intrapreso e rafforza l'impegno del Governo nel proseguire lungo la strada della semplificazione, dell'efficientamento e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
Inoltre, appare opportuno segnalare che sono stati messi in campo un insieme di strumenti complementari, mirati a offrire risposte concrete e strutturate.
Come anticipato durante il 5° Tavolo Casa, tenutosi il mese scorso presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è prossima la presentazione del disegno di legge delega per la riscrittura del Testo Unico dell'Edilizia ed il riordino della disciplina in materia di costruzioni, con l'obiettivo di riordinare una materia frammentata e complessa, e al contempo assicurare la semplificazione normativa tanto attesa dal comparto.
Inoltre, in un contesto segnato da crescenti difficoltà e nuove fragilità sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta portando avanti con convinzione politiche abitative strutturali, inclusive e sostenibili, prevedendo due strumenti complementari: da un lato, l'adozione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale e, dall'altro, l'adozione del cosiddetto Piano Casa Italia.
Per l'implementazione e attuazione di questi strumenti, allo stato, sono stati stanziati 660 milioni (di cui 100 milioni per i progetti pilota e 560 milioni per il Piano Casa Italia). Queste prime risorse potranno essere integrate da ulteriori contributi statali ed europei ma anche mediante l'individuazione di strumenti finanziari che favoriscano lo sviluppo del partenariato pubblico-privato e l'attrazione di capitali privati.
Si tratta di un approccio complessivo che non solo risponde all'esigenza abitativa, ma promuove anche valori di inclusione, sostenibilità e collaborazione tra pubblico e privato. È con questa visione che il Governo intende affrontare il tema dell'abitare, valorizzando sinergie tra istituzioni, enti locali e operatori del settore.
ALLEGATO 5
5-04309 Simiani: Elementi in merito allo stato di attuazione degli interventi di manutenzione della rete stradale nazionale e ai criteri di allocazione delle relative risorse.
TESTO DELL'INTERROGAZIONE
SIMIANI, BRAGA, CURTI, EVI e FERRARI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
l'ultimo rapporto sulla sicurezza stradale dell'Ansfisa ha sollevato forti preoccupazioni riguardo allo stato della manutenzione della rete stradale italiana, evidenziando condizioni critiche che mettono seriamente a rischio la sicurezza dei cittadini;
alla luce di tale allarme, appare ancora più grave che, come risulta dal comunicato relativo alla delibera Cipess del 25 giugno 2025, solo il 48 per cento dei 2.022 milioni di euro stanziati sia stato effettivamente destinato ad interventi di manutenzione;
un caso emblematico della gestione incerta e contraddittoria delle risorse per le infrastrutture riguarda la manutenzione delle strade provinciali e delle città metropolitane: dopo il taglio operato dalla legge di bilancio per il 2025 e dal decreto-legge n. 202 del 2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025 (cosiddetto «milleproroghe»), i fondi sono stati in parte ripristinati con il decreto-legge n. 95 del 2025, ma con l'introduzione di clausole penalizzanti legate ai cronoprogrammi delle opere, che rischiano di portare alla revoca dei finanziamenti in caso di ritardi da parte degli enti locali;
questo continuo tira e molla normativo ha già causato il blocco degli investimenti per oltre sette mesi, ostacolando l'avvio di cantieri urgenti e necessari;
negli ultimi mesi, inoltre, si è assistito con crescente preoccupazione a una distribuzione dei fondi che sembra ad avviso degli interroganti rispondere più a logiche elettorali che a effettive necessità territoriali: risorse concentrate in alcune aree in coincidenza con scadenze elettorali, interventi annunciati con enfasi e una preoccupante assenza di una regia nazionale basata su dati tecnici e su una reale valutazione delle priorità;
in un Paese in cui la fragilità infrastrutturale ha già provocato tragedie e lutti e dove il dissesto idrogeologico si somma all'obsolescenza di molte arterie stradali, non è più tollerabile un approccio opaco, discrezionale strumentale alla manutenzione delle infrastrutture –:
quale sia lo stato dell'arte della manutenzione della rete stradale nazionale e quale il fabbisogno complessivo stimato, anche al fine di conoscere i criteri adottati per la ripartizione dei fondi e se questi rispondano a parametri tecnici, oggettivi e trasparenti.
(5-04309)
ALLEGATO 6
5-04309 Simiani: Elementi in merito allo stato di attuazione degli interventi di manutenzione della rete stradale nazionale e ai criteri di allocazione delle relative risorse.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costantemente impegnato a garantire la funzionalità di tutte le strade, da quelle statali a quelle regionali, provinciali e comunali, nella consapevolezza che la manutenzione è un presupposto indispensabile per la sicurezza della circolazione e per la crescita complessiva del Paese.
Per quanto riguarda, nello specifico, la rete viaria di province e città metropolitane, il contributo statale agli interventi di manutenzione è regolato da molteplici programmi di finanziamento, ripartiti attraverso Piani pluriennali approvati con successivi decreti ministeriali, per oltre 7 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2029. In attuazione dei relativi decreti di finanziamento, gli enti beneficiari sono stati chiamati a predisporre appositi Piani di investimento, soggetti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il decreto infrastrutture sono stati garantiti ulteriori 1 miliardo e 60 milioni di euro che saranno ripartiti con apposito decreto MIT, da adottarsi entro il 15 agosto 2025, prevedendo:
127,5 milioni per la prima anticipazione dell'anno 2025;
127,5 milioni per la seconda anticipazione dell'anno 2026;
255 milioni per l'anno 2026;
275 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028 ciascuno.
Inoltre, nel decreto di prossima emanazione non sarà prevista l'autorizzazione dei programmi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di agevolare e velocizzare l'utilizzo delle risorse nei termini previsti dal decreto ministeriale.
Con specifico riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse, si precisa che gli stessi si basano su indici oggettivi puntualmente riportati nei relativi decreti ministeriali. Tali criteri sono stati definiti attraverso un processo di confronto e condivisione con le associazioni rappresentative degli enti locali, al fine di garantire equità, trasparenza e coerenza con le esigenze territoriali e previo concerto con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali. In particolare, a titolo indicativo, tra i parametri individuati vi sono: la consistenza della rete viaria della provincia (il cui peso ponderato è pari al 78 per cento), il tasso di incidentalità (10 per cento) e la vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico (12 per cento).
Lo stesso decreto infrastrutture ha previsto altresì l'incremento di 10 milioni di euro per il 2026 del «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni». Tali risorse sono dedicate agli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale. L'ulteriore stanziamento amplierà significativamente il numero dei progetti finanziabili, permettendo di far fronte alle condizioni critiche di molte strade comunali che necessitano di interventi immediati e improcrastinabili di manutenzione e messa in sicurezza.
Con riguardo alla manutenzione della rete stradale nazionale, nel quadro degli strumenti di pianificazione strategica, il Contratto di Programma sottoscritto tra ANAS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti costituisce lo strumento operativo essenziale per la definizione e attuazionePag. 177 degli investimenti sulla rete stradale. Attraverso tale strumento di pianificazione vengono definiti gli investimenti mirati alla gestione ordinaria, alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento tecnico della rete stradale. Ogni azione è calibrata in base alle risorse disponibili, che provengono dalla legge finanziaria e da normative di spesa dedicate.
Come ricordato dall'onorevole interrogante, nella seduta del CIPESS dello scorso 25 giugno è stato approvato l'aggiornamento 2025 del Contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025, che prevede la contrattualizzazione di oltre 2 miliardi di euro destinati per il 48 per cento ad interventi di manutenzione, per il 30,9 per cento per maggiori fabbisogni per interventi in fase di approvazione e per lavori in corso, per il 18,2 per cento per nuove opere e il 2,9 per cento per investimenti tecnologici e fondo progettazione.
L'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma MIT-ANAS testimonia la volontà strategica di porre la manutenzione della rete stradale nazionale al centro dell'azione pubblica. Tale quota, pari a circa un miliardo delle risorse complessivamente allocate e progressivamente incrementa nel corso degli ultimi anni, conferma l'impegno del Governo nel garantire livelli crescenti di sicurezza, efficienza e resilienza infrastrutturale, valorizzando il patrimonio viario esistente attraverso interventi puntuali e diffusi su tutto il territorio.
ALLEGATO 7
DL 92/25: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2527, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 8
Istituzione del Parco nazionale del Conero. C. 1798 Benvenuti Gostoli, C. 2246 Curti e C. 2268 Fede.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale del Conero)
1. È istituito d'intesa con la regione Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale del Conero, di seguito denominato «Parco», comprendente il territorio delimitato ai sensi dei commi 4 e 5.
2. L'istituzione del Parco ha lo scopo di recuperare e valorizzare il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico, geologico e architettonico dei territori interessati, attraverso interventi volti alla riqualificazione ecosostenibile, alla tutela dell'integrità floristica e faunistica dei luoghi, alla promozione delle eccellenze agricole, alimentari e artigianali, anche attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse.
3. Il Parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more della sua costituzione, la gestione provvisoria del Parco è affidata al consiglio direttivo dell'Ente parco regionale del Conero, di cui all'articolo 2 della legge della regione Marche 2 agosto 2006, n. 11.
4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i confini individuati dal piano del Parco regionale del Conero di cui alla deliberazione dell'assemblea del consiglio regionale delle Marche n. 154 del 2 febbraio 2010 e n. 156 dell'8 febbraio 2010 e con l'area verde contigua all'attuale Parco regionale del Conero denominata Parco del Cardeto ricadente all'interno del comune di Ancona, per la parte terrestre, e, per la parte marina, con la perimetrazione dei siti natura 2000, siti di interesse comunitario (SIC) IT53200005 Costa tra Ancona e Portonovo, SIC IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a Mare, SIC IT53200007 Monte Conero e zona di protezione speciale (ZPS) IT5320015 Monte Conero.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, alla delimitazione e alla zonizzazione del Parco.
6. Ai fini dell'istituzione del Parco, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026. Per far fronte alle esigenze di funzionamento del Parco, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Art. 2.
(Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)
1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
«f-quater) Conero».
Art. 3.
(Promozione dei servizi e dei prodotti
tipici locali)
1. Al fine di promuovere e incentivare iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni, su richiesta dei produttori, l'utilizzo del proprio nome e del Pag. 180proprio marchio per i servizi, i manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco, in conformità con i requisiti di qualità stabiliti dall'Ente Parco stesso con proprio regolamento.
Art. 4.
(Recupero dei beni architettonici compresi nel perimetro del Parco)
1. Al fine di migliorare l'utilizzo e la fruizione del patrimonio del Parco, i comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco possono individuare, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, le zone urbane e rurali di particolare interesse architettonico e culturale che necessitano di interventi di recupero e riqualificazione, secondo i princìpi di sostenibilità ambientale e in conformità al regolamento del Parco.
2. I comuni di cui al comma 1 possono altresì individuare, nel rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali, gli edifici e gli immobili dismessi che potranno essere riconvertiti per le attività previste dal regolamento del Parco.
Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
1. Al personale dell'Ente parco regionale del Conero, è consentito, su domanda degli interessati, ove ne ricorrano i presupposti, il transito nei corrispondenti ruoli dell'Ente Parco, nei limiti della dotazione organica del Parco medesimo.
2. Il personale degli altri enti pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco presso l'Ente parco regionale del Conero può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente Parco.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici.
4. I dirigenti dell'Ente parco regionale del Conero rimangono in carica fino all'approvazione della pianta organica definitiva dell'Ente Parco.
5. L'Ente Parco subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente parco regionale del Conero, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in corso di esecuzione o ai finanziamenti nazionali o europei ottenuti da quest'ultimo.
6. La regione Marche adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione dell'Ente parco regionale del Conero.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, pari a euro 300.000 per l'anno 2026 e ad euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
ALLEGATO 9
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 280.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE
La Commissione VIII,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
premesso che:
l'atto in esame – previsto dall'articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995 – è finalizzato a ripartire le risorse finanziarie del capitolo 1551, piano gestionale 2, «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» della tabella 9 del Bilancio di previsione dello Stato e da ripartire con decreto interministeriale (MASE-MEF);
il citato capitolo svolge un ruolo importante per una corretta attuazione delle politiche di tutela della natura, della biodiversità e degli ecosistemi, in particolar modo attraverso l'attribuzione di risorse ai soggetti gestori delle aree protette terrestri e marine, che svolgono una preziosa funzione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale;
a rendere ancora più rilevante un'adeguata allocazione di risorse per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, interviene – come sottolineato dalla stessa relazione illustrativa – «il recente inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi quale principio fondamentale della nostra Costituzione, nonché la scelta della via della sostenibilità e della resilienza nell'interesse delle future generazioni, rappresentano eventi epocali per il presente e il futuro del nostro Paese»;
ancora la relazione illustrativa evidenzia l'importanza delle aree naturali protette, che rappresentano «un fondamentale strumento di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, esempio concreto della tutela ambientale prevista dalla nostra Carta costituzionale e in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030», la quale ha l'obiettivo di estendere, entro il 2030, le aree protette fino a coprire almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina, con almeno il 10 per cento di protezione rigorosa, nonché il ripristino di vaste estensioni di ecosistemi degradati, sia a terra che a mare;
a rafforzare il quadro è intervenuta la recente approvazione del regolamento (UE) 2024/1991 (Nature Restoration Law), che ha reso obbligatori i target previsti dalla strategia europea per ripristinare la natura e rappresenta in sostanza la prima normativa europea vincolante che impone il ripristino della natura su vasta scala, mettendo al centro la tutela ambientale, la biodiversità, la mitigazione climatica e la sicurezza alimentare;
l'esigenza di implementare la tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima è pienamente riconosciuta sia in ambito europeo sia a livello internazionale, come confermato dalla Quindicesima Conferenza delle Parti sulla Convenzione per la Diversità Biologica;
Pag. 182a fronte di una chiara esigenza di incremento delle risorse del Capitolo 1551, anche alla luce dell'imminente istituzione di nuove aree protette, l'attuale Governo, con la legge di bilancio 2024, ha deciso di operare una consistente decurtazione dell'importo annuale che è passato da 4.102.413 euro a 3.897.293, per complessivi 205mila euro in meno, pari ad un taglio del 5 per cento;
la necessità di garantire le risorse per la voce relativa agli impegni internazionali – che è salita a 441 mila euro – ha fatto sì che il taglio si riflettesse principalmente sui parchi nazionali (-117.200 euro) e sulle aree marine protette (-64.900 euro), con un drastico calo del fondo di premialità (-35.020 euro), con una preoccupante riduzione della leva incentivante, che potrebbe scoraggiare politiche innovative nei parchi,
esprime parere favorevole, con la seguente condizione:
individuare, a partire dal prossimo esercizio finanziario, nuove e adeguate risorse per aumentare lo stanziamento complessivo del capitolo 1551 della tabella 9 del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente al fine di garantire l'ottimale funzionamento dei soggetti gestori delle aree protette, anche nell'ottica del pieno raggiungimento degli obiettivi della strategia europea per la biodiversità.
Fontana Ilaria, Morfino, L'Abbate, Santillo.
ALLEGATO 10
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 280.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale relativo al riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2025, destinato a contributi per enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi;
considerato che il fondo di premialità è rivolto agli enti parco virtuosi che rispettano specifici criteri e tempistiche, e che dimostrano un avanzato stato di attuazione dei progetti;
rilevato che la direttiva ministeriale del 5 ottobre 2022, con validità triennale, definisce il cronoprogramma e le finalità delle attività di monitoraggio degli insetti impollinatori;
segnalata l'opportunità che, nel corso del triennio, gli enti parco proseguano tali attività, promuovendo l'uso di buone pratiche agricole, l'impiego di agrofarmaci compatibili con la sopravvivenza degli impollinatori e la coltivazione di piante attrattive per gli stessi;
considerato che l'ISPRA svolge un ruolo essenziale di supporto agli enti parco, e che dal bilancio pluriennale emerge una significativa riduzione del contributo ordinario da parte del MASE — pari a euro 118.474.326,40 per il 2025, e a euro 94.724.326,40 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 — che rischia di comprometterne l'operatività;
ricordato le aree naturali protette sono un fondamentale strumento di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, esempio concreto della tutela ambientale prevista dalla nostra Carta costituzionale e in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 che ha tra gli obiettivi l'estensione, entro il 2030, delle aree protette sino a coprire almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'UE, di cui il 10 per cento con forme di protezione rigorosa, nonché il ripristino di vaste estensioni di ecosistemi degradati, sia a terra che a mare;
rilevato che tali enti affrontano gravi difficoltà operative per via delle scarse risorse disponibili e della mancanza di una strategia strutturata a tutela della biodiversità;
considerato che lo schema in esame prevede uno stanziamento di 820.000 euro ai tre parchi minerari. In particolare, al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 300.000,00, 300.000,00 e 220.000,00;
evidenziato che, per tali soggetti si è ritenuto di non procedere ad un taglio delle risorse, in quanto le somme assegnate risultano non aggiornate dal 2016,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) ad assicurare gli strumenti necessari per garantire il supporto agli enti parco, Pag. 184anche con riferimento alla necessità di ripristinare il contributo ordinario per ISPRA a un livello adeguato;
b) a prevedere appositi ulteriori stanziamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea per la biodiversità che prevede l'estensione, entro il 2030, delle aree protette sino a coprire almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'UE, di cui il 10 per cento con forme di protezione rigorosa, nonché il ripristino di vaste estensioni di ecosistemi degradati, sia a terra che a mare;
c) con riferimento ai Parchi minerari ad adottare le opportune iniziative volte a favorire l'adozione di una legislazione che garantisca il necessario coordinamento tra lo Stato e le regioni al fine di superare la frammentarietà e la non omogeneità delle iniziative.
Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
ALLEGATO 11
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 280.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 280);
valutati favorevolmente i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame e i criteri adottati dal Ministero per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore di enti, istituti, associazioni e fondazioni sottoposti alla sua vigilanza, che tengono conto anche delle osservazioni formulate dalla VIII Commissione in occasione dell'esame dello schema di decreto recante il riparto per l'anno 2022;
considerato che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 prevede, tra l'altro, l'estensione, entro il 2030, delle aree protette sino a coprire almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'UE, di cui il 10 per cento con forme di protezione rigorosa, nonché il ripristino di vaste estensioni di ecosistemi degradati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di destinare ulteriori risorse finanziarie per l'ampliamento e il rafforzamento della rete delle aree protette, nonché il ripristino degli ecosistemi degradati, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della strategia europea sulla biodiversità;
b) si valuti l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire il necessario coordinamento tra lo Stato e le regioni nella disciplina concernente i Parchi minerari.
ALLEGATO 12
Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. C. 2111 Milani.
EMENDAMENTO 2.3 DEL RELATORE
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: sono con le seguenti: possono essere.
2.3. Il Relatore.
ALLEGATO 13
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato C. 1928 e abb., recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.