ALLEGATO
DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali. C. 2527 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Accordo di programma)
1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato:
a) alla programmazione, con la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, nonché dei comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi, della definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e della messa in sicurezza degli impianti;
b) all'organizzazione di piani per la riconversione industriale delle attività industriali e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
c) alla tempestiva conclusione degli interventi di bonifica, ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;
d) a realizzare 3 forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s.;
e) a prevedere programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia in a.s. e di Ilva s.p.a. in a.s. all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;
f) a prevedere incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex ILVA, per un importo non inferiore a 150 mila euro per ciascun lavoratore;
g) a istituire una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;
h) all'istituzione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio per il recupero, a fini culturali e turistici degli impianti ex ILVA in disuso;
i) all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore green, digitale cantieristica e dell'Università del mare;
l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.
01.01. Cappelletti, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. Al fine di salvaguardare la continuità dei livelli occupazionali, di assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonificaPag. 26 e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex ILVA, garantire la chiusura delle fonti inquinanti e la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire i beni e le attività aziendali di Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, attraverso la costituzione di una nuova società interamente controllata ovvero controllata da una società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il compimento degli interventi di risanamento ambientale e sanitario e la conclusione del processo di decarbonizzazione delle attività produttive degli impianti, valuta l'eventuale immissione, integrale o parziale, delle quote azionarie della nuova società a condizioni di mercato.
01.02. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Misure per la realizzazione delle opere funzionali agli impianti di interesse strategico nazionale)
1. Le opere accessorie e le infrastrutture, anche energetiche, funzionali agli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono dichiarate di preminente interesse dello Stato.
2. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1, può essere nominato un Commissario straordinario che procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
01.03. Benzoni.
Sopprimerlo.
1.2. Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli con le seguenti: Al fine di garantire la tempestiva conclusione delle opere di bonifica, nonché il ripristino ambientale, delle aree interessate dagli.
1.3. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e di garantirne aggiungere le seguenti: il mantenimento dei livelli occupazionali nonché.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni;
sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2025, si provvede quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 11 e quanto a 200 milioni mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di Pag. 27revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 30 settembre 2025, tramite provvedimenti regolamentari ed amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: adeguati standard di sicurezza aggiungere le seguenti: per i lavoratori e la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa e in sicurezza.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni;
sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2025, si provvede quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 11 e quanto a 200 milioni mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 30 settembre 2025, tramite provvedimenti regolamentari ed amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni;
all'articolo 11, comma 2, alinea, sostituire le parole: 203,7 milioni con le seguenti: 403,7 milioni;
al medesimo articolo 11, comma 2, lett. b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, quanto a 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.8. Ghirra, Mari.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Pag. 28Conseguentemente:
al medesimo comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota pari a 200 milioni di euro è destinata ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2025, si provvede quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 11 e quanto a 200 milioni mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 30 settembre 2025, tramite provvedimenti regolamentari ed amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.9. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota di tali risorse, non inferiore a 50 milioni di euro, è destinata al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.
1.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di ulteriori 200 milioni di euro per il 2025 al fine di garantire, nelle more della vendita degli impianti ad un nuovo acquirente, il mantenimento dei livelli occupazionali e gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2025, si provvede quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 11 e quanto a 200 milioni mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 30 settembre 2025, tramite provvedimenti regolamentari ed amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.11. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinati improrogabilmente ad interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti, l'occupazione, la salute, la sicurezza e l'ambiente.
1.12. Mari, Ghirra.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:
Il trasferimento da ILVA S.p.A. ad Acciaierie d'Italia può essere effettuato solo su richiesta formale dell'organo commissariale, corredata da una relazione tecnica dettagliata. La richiesta di trasferimento deve obbligatoriamente indicare il perimetro di spesa, ovvero l'attività, i progetti e i capitoli finanziari specifici, la quantificazione puntuale delle risorse, con chiaro riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL), nonché il cronoprogramma dettagliato, con fasi e date di completamento previste. La richiesta viene trasmessa congiuntamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i quali rilasciano un parere vincolante entro 30 giorni, valutando conformità ai SAL, coerenza ambientale e congruità dei costi. I fondi sono erogati esclusivamente a fronte di SAL certificati e convalidati dall'Organo Commissariale, previa verifica interna e apposizione di un visto di regolarità contabile. Entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle risorse, ADI è tenuta a presentare una rendicontazione comprensiva di: a) documentazione amministrativa e contabile; b) autocertificazione del rispetto del cronoprogramma; c) relazione tecnico-ambientale con evidenza delle emissioni, consumi e attività di bonifica svolte. La rendicontazione è esaminata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro 45 giorni. L'erogazione dell'eventuale tranche successiva è subordinata all'esito positivo di tale verifica. Tutti gli atti devono essere pubblicati entro 15 giorni sui siti istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1.13. Ghirra, Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 1, la società è tenuta a presentare al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del made in Italy una rendicontazione periodica, con cadenza bimestrale, sull'uso delle risorse, comprensiva di:
a) cronoprogramma dettagliato degli interventi;
b) verifica dello stato di avanzamento lavori;
c) risultati intermedi.
1-ter. È previsto il congelamento immediato del finanziamento, con obbligo di restituzione, qualora si accerti che almeno una delle condizioni ambientali seguenti non sia rispettata:
a) avanzamento delle bonifiche secondo le prescrizioni AIA e programmazioni ministeriali;
b) riduzione misurabile delle emissioni in atmosfera nei limiti stabiliti dall'AIA;
c) verifica semestrale dell'impatto sanitario, con successivo riesame AIA.
1-quater. Ogni sei mesi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Regione Puglia redigono un Rapporto congiunto sullo stato ambientale, sociale ed economico associato al finanziamento, che viene trasmesso alle Camere e pubblicato sui siti istituzionali.
1.14. Ghirra, Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per procedere all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, ovvero trasferirle, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, presentano al Ministro delle imprese e del made in Italy, entro il 1° settembre 2025, che lo trasmette alle Camere entro 10 Pag. 30giorni, una relazione contenente la rendicontazione dettagliata sull'utilizzo: a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad AdI nel corso dell'anno 2023; b) del finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025; c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva.
1.15. Appendino, Pavanelli, Carotenuto, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi, le misure adottate per la sicurezza, l'impatto ambientale concreto e i risultati occupazionali ottenuti, e che consenta una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.
1.16. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli investimenti, i progetti o parti di progetti, localizzati nell'area del Polo siderurgico di Piombino, non si applicano, in alcun caso, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236.
1.17. Quartini, Riccardo Ricciardi, Morfino, Ilaria Fontana, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate, Santillo.
Al comma 2, sopprimere le parole: in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura.
1.18. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, nonché l'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli impianti dello stabilimento di AdI in amministrazione straordinaria di Cornigliano, e dei necessari interventi a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.19. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante Pag. 31per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso».
1.20. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di 400 milioni di euro e vincolate all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, di ripristino e di bonifica dell'area interessata dalle conseguenze sull'ambiente e sulla salute degli impianti ex ILVA.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dalle misure di cui al comma 3-quater.
3-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.
1.21. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
1.01. Ghirra, Mari.
ART. 1-bis.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Modifica all'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: «, e senza possibilità di reiterazione,».
1-bis.01. Ghirra, Mari.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di responsabilità nella gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico)
1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.
1-bis.02. Donno, Pavanelli, Carotenuto, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ferrara, Appendino.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3)
1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: «i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore di sanità (Iss), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa) e le aziende sanitarie locali predispongono».
1-bis.03. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
1. Al decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:
«Art. 32-bis.
(Zone industriali di interesse strategico nazionale)
1. Sono istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Zone industriali di interesse strategico nazionale (Zis). Tali aree sono individuate dalla presenza congiunta di uno o più siti già riconosciuti come siti di interesse strategico nazionale, nonché di ulteriori siti e impianti i quali, ancorché non riconosciuti come siti di interesse strategico nazionale, svolgono attività che si pongono in una relazione di stretta complementarietà tecnologica, infrastrutturale, strategica, industriale e occupazionale con siti di interesse strategico nazionale, localizzati nella medesima zona geografica, anche ai fini della programmazione della riconversione energetica, ecologica e occupazionale.
2. Gli impianti e i siti la cui attività o dotazione infrastrutturale è funzionale a quella di siti di interesse strategico nazionale, che insistono nella medesima zona geografica industriale, sono inseriti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella Zis territoriale e sono soggetti a prescrizioni selettive, per un periodo massimo di trentasei mesi, strettamente funzionali alla continuità produttiva dei siti di interesse strategico nazionale che insistono nella medesima area, e alla realizzazione dei piani di conversione ecologica e industriale programmati, nel rispetto della legislazione vigente.
3. Con il medesimo decreto che istituisce una Zis, il Governo ne definisce gli ambiti e le competenze, nominando un Commissario responsabile del monitoraggio delle prescrizioni. Le Zone industriali di interesse strategico nazionale rientrano, per le finalità di cui all'articolo 32 della presente legge, nelle Aree di interesse strategico nazionale ivi definite».
1-bis.04. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
(Inammissibile)
Pag. 33Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Aggiornamento del Piano di emergenza interna)
1. I Commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 1, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
1-bis.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Fondo per la messa in sicurezza degli altoforni)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di Ilva S.p.A in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.
1-bis.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 1-bis , aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Ripristino delle somme del Patrimonio destinato per le attività di ripristino ambientale)
1. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale. Ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2.
2. Entro il 30 settembre 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi,Pag. 34 previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1-bis.07. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)
1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1-bis.08. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Disposizioni per la decarbonizzazione nel Polo industriale siracusano – Stabilimento ex Isab srl)
1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione del Polo industriale siracusano, nel Pag. 35quale insiste lo stabilimento ex Isab Srl, già dichiarato di interesse strategico nazionale, è istituito entro sessanta giorni dalla conversione del presente decreto, un tavolo permanente presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale meccanismo di confronto continuativo e strutturato tra Governo, imprese, sindacati e altri stakeholder con il compito di affrontare e coordinare le questioni legate alla competitività e sostenibilità del Polo, accelerando l'attuazione degli investimenti per la decarbonizzazione, compatibilmente alle prescrizioni imposte sullo stabilimento ex Isab srl di interesse strategico nazionale.
1-bis.09. Barbagallo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto).
All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, al sesto periodo, le parole da: «Al fine di dare attuazione agli interventi» a: «Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società» sono sostituite dalle seguenti: «La società».
2.1. Ghirra, Mari.
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e le parole: «con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse.
Conseguentemente:
sopprimere la lettera b);
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quater.1. La realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto di cui al comma 1-quater è sottoposta a valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dal comma 1-quater.2. 1-quater. 2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
“a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:
b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).;
b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale, nonché la domanda di riesame della stessa, deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)”.»
2.2. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: «con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse.
Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
*2.3. Ghirra, Mari.
*2.4. Ferrara, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno.
*2.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.6. Cappelletti, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: gestione dell'impianto mediante aggiungere le seguenti: procedure selettive di evidenza pubblica.
2.7. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: mediante selezione aggiungere le seguenti: competitiva e con procedure di evidenza pubblica.
2.8. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3.1. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 1, dopo le parole: purché correlati alla funzionalità aggiungere le seguenti: e alla sostenibilità ambientale.
3.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, sostituire le parole: l'investitore può chiedere fino alla fine del comma, con le seguenti: il Ministero delle imprese e del made in Italy istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese al fine di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori la realizzazione di tutti gli interventi previsti nel Piano degli investimenti di cui al primo periodo, con priorità per quelli finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla decarbonizzazione della produzione dell'acciaio.
3.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti: e alla Regione.
Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: Il Ministro delle imprese e del Pag. 37made in Italy aggiungere le seguenti: previa intesa con la Regione.
3.4. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: il Piano industriale all'interno del quale tali investimenti si inseriscono nonché una valutazione ex ante di impatto ambientale e sanitario predisposta dall'istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
3.5. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: si procede, aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le parti sociali,.
3.6. Mari, Ghirra.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Commissario trasmette una relazione annuale al Parlamento che deve includere:
a) stato di avanzamento degli investimenti, disaggregati per macroprogetti e fasi cronoprogrammate;
b) verifica delle performance operative, sociali, occupazionali e ambientali;
c) analisi dei principali rischi incontrati e delle azioni correttive intraprese.
1-ter. In caso di omissione, ritardo, incompletezza o dati non conformi, il Parlamento può chiedere un'integrazione urgente entro 30 giorni e segnalare eventuali comportamenti alla Corte dei conti per valutazione di danno erariale.
3.7. Mari, Ghirra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli investimenti di cui al comma 1, nonché per i progetti o parti di progetti localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA, non si applicano, in alcun caso, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236.
3.8. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche allo stabilimento di interesse strategico nazionale ex Isab srl, in provincia di Siracusa, per investimenti, superiori ai 10 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Isab, nonché per quelli localizzati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento.
3.9. Barbagallo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Commissario di cui al comma 1, con cadenza annuale, redige un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli investimenti di cui al comma 1 e i risultati ottenuti, ai fini della valutazione dell'efficacia degli interventi medesimi.
3.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in A.S.)
1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.», con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. siti a Taranto.
2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.01. Ferrara, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Stanziamento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA S.p.A.)
1. Una quota pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative imprese, finalizzato ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori che contribuiscono alla diversificazione industriale e all'insediamento di nuove attività industriali ambientalmente sostenibili nei territori di cui al comma 1.
3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 2, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali.
4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui Pag. 39al comma 2, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1.
3.02. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 4.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento all'ente regionale, le risorse devono essere immediatamente svincolate e destinate al pagamento dei crediti certificati.
1-ter. All'ente regionale è fatto obbligo di implementare un sistema di monitoraggio online, aggiornato ogni quindici giorni, con:
a) elenco fornitori;
b) importo dei crediti;
c) stato di avanzamento del pagamento.
1-quater. In caso di inadempimento, il direttore dell'ente regionale è chiamato a rispondere amministrativamente e civilmente, con possibile segnalazione alla Corte dei conti.
1-quinquies. L'ente regionale subisce il congelamento dell'avanzo residuo non erogato, fino alla dimostrazione del rispetto dei tempi previsti.
4.1. Ghirra, Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» e le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane» sono soppresse;
b) al comma 8, le parole: «16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
c) al comma 11, le parole: «nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
4.2. Mari, Ghirra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
b) al comma 8, le parole: «16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
c) al comma 11, le parole: «nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
4.3. Ghirra, Mari.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.pa. in A.S.)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, denominato «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.Pag. 40
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.
3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.01. Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto)
1. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
3. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 e delle risorse originariamente stanziate dall'articolo 1, comma 201 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relative all'anno 2025, è adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli anni successivi, il decreto è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.02. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)
1. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA e che a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto riguardanti ILVA S.p.A. e ADI S.p.A, la garanzia del Fondo di cui all'articoloPag. 41 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non riscosse dal committente di cui al medesimo comma 1, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 può essere altresì richiesta dalle la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
4.03. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Fondo per il sostegno delle imprese di autotrasporto che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)
1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondentePag. 42 riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.04. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)
1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che a tal fine abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni.
4.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 5.
Al comma 1, sopprimere le parole: , senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
5.1. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e quelli del mantenimento dei livelli occupazionali e del lavoro stabile e di rafforzamento delle dinamiche produttive locali.
5.2. Pandolfo, Ubaldo Pagano, Scotto, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La cessione del contratto è consentita previa verifica dell'effettiva capacità industriale del subentrante, al fine di accertare la sua capacità di gestire e rilanciare l'impresa in modo sostenibile.
5.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il corrispettivo offerto non può essere superiore all'ottanta per cento del prezzo di aggiudicazione con le seguenti: Il corrispettivo offerto deve essere pari, o superiore, al prezzo di aggiudicazione.
5.4. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a condizione che le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali con le seguenti: a condizione che le stesse non comportino una riduzione dei livelli occupazionali e non pregiudichino la tutela dell'ambiente e della salute.
5.5. Appendino, Carotenuto, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini,Pag. 43 Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
5-bis. Il subentrante deve fornire garanzie contrattuali e bancarie per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali al momento dell'accordo per almeno 3 anni, salvo proroghe concordate con i sindacati.
5-ter. Qualsiasi riduzione del personale può avvenire esclusivamente tramite accordo sindacale e politiche di turn over positivo o rotazione, in presenza di validi motivi operativi.
5-quater. Il subentrante deve, altresì, presentare un piano industriale e occupazionale quadriennale che preveda investimenti in innovazione, sostenibilità e rilancio produttivo, nonché misure di reindustrializzazione dell'area e sostegno all'indotto.
5-quinquies. Il piano deve essere validato dal Commissario e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, con parere collegiale dei Ministeri interessati e sindacati, entro 60 giorni.
5-sexies. Il Commissario straordinario, congiuntamente ad una Commissione di Controllo Industriale, Occupazionale, composta da rappresentanti del MIMIT, MASE e sindacati esegue verifiche semestrali per valutare il rispetto dell'impegno occupazionale, l'avanzamento tecnico-industriale, nonché la qualità degli investimenti.
5-septies. Se il subentrante non rispetta gli impegni occupazionali o industriali, si attiva l'azione di risoluzione ex lege, con escussione immediata delle garanzie, ovvero il Commissario può attivare procedura di sostituzione con altro acquirente, previo invito a garantire analoghe condizioni.
5-octies. Le somme pubbliche eventualmente erogate vengono recuperate interamente, e viene attivata segnalazione alla Corte dei conti per danno erariale.
5.6. Ghirra, Mari.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva e modificazioni della relativa disciplina)
1. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, il suddetto fondo è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024, e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA S.p.A. ovvero della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposte ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo delle procedure, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.».
Pag. 44 3. Ai fini del riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2025, il termine per la presentazione delle istanze di accesso al fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è fissato al 30 ottobre 2025.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e, in particolare, per garantire l'estensione all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. dei compiti e delle funzioni precedentemente assegnati all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie al decreto interministeriale del 23 settembre 2022 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, n. 279, nonché al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 3 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2023, n. 44.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni per l'anno 2025 e 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.01. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modificazioni alla disciplina relativa al Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA)
1. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA S.p.A. ovvero della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposte ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo delle procedure, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA.».
2. Ai fini del riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2025, il termine per la presentazione delle istanze di accesso al fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è fissato al 30 ottobre 2025.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e, in particolare, per garantire l'estensione all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. dei compiti e delle funzioni precedentemente assegnati all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore Pag. 45della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie al decreto interministeriale del 23 settembre 2022 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, n. 279, nonché al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 3 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2023, n. 44.
5.02. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.
5.03. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028», sono sostituite con le seguenti: «600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026- 2028»;
b) il comma 3, è sostituito con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026- 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli Pag. 46che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».
5.04. Ghirra, Mari.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. In caso di mancata definizione delle procedure in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di nuovi potenziali acquirenti degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, alla presentazione di un dettagliato Piano Industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del Piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del made in Italy comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.
5.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Accordo di programma)
1. In caso di mancata stipula dell'Accordo di programma di cui all'articolo 29-quater, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in discussione a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto-legge sulla base delle proposte formulate dal Ministero delle imprese e del made in Italy agli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto, è istituito, entro trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy finalizzato a concordare i contenuti dell'Accordo di programma tenendo conto, in via prioritaria, delle proposte e delle richieste degli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e delle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative e a promuoverne la successiva stipula tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, e gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto Pag. 47e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative.
5.06. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 6.
Al comma 1, sostituire le parole: I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria con le seguenti: I datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 e indipendentemente dalla data di richiesta e di autorizzazione, utilizzano l'integrazione salariale straordinaria.
6.1. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 331.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di imprese nelle aree di crisi industriale complessa e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali
6.2. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025»;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: «valutati in euro 973.400 per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e in euro 853.000 per l'anno 2025».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di imprese nelle aree di crisi industriale complessa.
6.3. Morfino, Pavanelli, Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Pellegrini, L'Abbate.
Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
Art. 6-bis.
(Obbligo di monitoraggio dei piani di recupero occupazionale)
1. Le imprese beneficiarie dell'esonero di cui all'articolo 6, sono tenute a presentare annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rapporto dettagliato sull'andamento dei piani di recupero occupazionale, comprensivo di indicatori quantitativi e qualitativi.
2. Il Ministero, in collaborazione con l'INPS e le regioni, provvede alla verifica dell'efficacia dei piani attraverso ispezioni periodiche e analisi dei dati occupazionali, Pag. 48con particolare attenzione alla qualità dell'occupazione creata.
3. In caso di inadempimento o risultati insoddisfacenti, sono previste sanzioni proporzionali all'entità del sostegno ricevuto, fino alla revoca totale o parziale del beneficio concesso.
Art. 6-ter.
(Condizioni stringenti per la fruizione dell'esonero contributivo)
1. L'accesso alla misura di cui all'articolo 6 è subordinato al rispetto di obiettivi occupazionali specifici, misurabili e vincolanti, definiti in accordo con le parti sociali e le autorità competenti.
2. Le imprese devono presentare un piano industriale che includa strategie di reindustrializzazione, innovazione tecnologica e formazione continua del personale, con particolare attenzione alla transizione ecologica e digitale.
3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali comporta la restituzione integrale del beneficio ricevuto e l'esclusione dalle future misure di sostegno pubblico per un periodo determinato.
Art. 6-quater.
(Rafforzamento della deterrenza contro i licenziamenti)
1. Il divieto di licenziamento collettivo è esteso a tutte le imprese che ricevono sostegno pubblico, con l'introduzione di una «clausola di salvaguardia» che impedisce la delocalizzazione e la riduzione dell'occupazione nei 36 mesi successivi alla fruizione dei benefici.
2. Le imprese devono garantire la stabilità occupazionale attraverso contratti a tempo indeterminato e politiche attive di gestione delle risorse umane, evitando l'uso di contratti temporanei o forme di esternalizzazione che possano eludere le normative vigenti.
3. Sono previsti incentivi per le imprese che adottano modelli organizzativi inclusivi, promuovendo la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali e favorendo la contrattazione collettiva decentrata.
6.01. Mari, Ghirra.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex Ilva)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.,
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.02. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)
1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto Pag. 49per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.03. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
ART. 7.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria aggiungere le seguenti: , pari al 100 per cento della retribuzione,;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: nel limite di spesa di 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027;
c) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, 39,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 1 milione di euro per l'anno 2026, 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
d) al comma 2, al secondo periodo, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:
c-bis) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 8, 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.1. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'accordo quadro di programma è espressamente indicato il perimetro dei lavoratori beneficiari delle misure di sostegno cui al presente articolo, comprendente in modo stabile anche i lavoratori in somministrazione e i lavoratori parasubordinati e autonomi mono-committenti o con reddito prevalente riferibile ad imprese del gruppo. La salvaguardia è estesa ai predetti lavoratori attraverso l'attivazione, nel primo caso, del fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione, e la previsione di misure di sostegno al reddito, nel secondo caso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle predette misure di sostegno, anche attraverso l'adeguamento delle misure esistenti.
7.2. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora l'accordo quadro di programma preveda esplicitamente un perimetro che includa in modo stabile anche i lavoratori somministrati, i lavoratori parasubordinati e gli autonomi monocommittentiPag. 50 o con reddito prevalente riconducibile a imprese del gruppo, le misure di salvaguardia devono essere estese anche a tali categorie. Per i lavoratori somministrati si procede mediante l'attivazione del fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione, mentre per i lavoratori parasubordinati e autonomi si provvede attraverso specifiche misure di sostegno al reddito, definite con apposito decreto ministeriale, anche mediante l'adeguamento degli strumenti già esistenti.
7.3. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dove espressamente indicato nell'accordo quadro di programma, se il perimetro dei lavoratori comprende in modo stabile anche lavoratori in somministrazione e lavoratori parasubordinati e autonomi mono-committenti o con reddito prevalente riferibile ad imprese del gruppo, la salvaguardia deve estendersi anche agli stessi attraverso attivazione del fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione, nel primo caso, e la previsione di misure di sostegno al reddito, nel secondo caso, tramite previsioni stabilite in apposito decreto ministeriale anche attraverso l'adeguamento delle misure esistenti.
7.4. Mari, Ghirra.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da peste suina africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
2-ter. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
7.5. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa delle imprese di cui al comma 1, nel limite di spesa di 20,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 24 milioni di euro per l'anno 2027.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 20,5 milioni di euro per l'anno 2025, 21,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7.6. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Carotenuto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
7.7. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
7.8. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato.
7.9. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Condizionalità e decadenza per la CIGS: controllo del piano industriale e tutela occupazionale)
1. L'impresa beneficiaria della CIGS è tenuta ad allegare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al piano richiesto ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, un Piano Industriale Operativo (PIO) quadriennale, contenente:
a) obiettivi misurabili di riqualificazione e reindustrializzazione;
b) investimenti tecnologici e formazione per i lavoratori;
c) previsioni dettagliate di reimpiego e stabilità occupazionale.
2. Il Piano Industriale Operativo è oggetto di verifica ispettiva semestrale, con sopralluogo aziendale e valutazione di:
a) stato di avanzamento degli investimenti;
b) congruità delle risorse impiegate rispetto agli obiettivi;
c) rispetto delle previsioni occupazionali.
3. Tali verifiche saranno condotte dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con supporto tecnico dell'INPS e dell'INL, secondo modalità analoghe a quelle descritte per la causale «crisi aziendale».
4. In caso di mancato rispetto di almeno uno degli obiettivi del PIO in due verifiche consecutive, ovvero comprovata inefficacia degli investimenti dichiarati, l'impresa decade automaticamente dal diritto alla prosecuzione del beneficio CIGS, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, comprensive di interessi legali e sanzioni amministrative.
5. La decadenza è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla seconda verifica negativa e comunica l'avvio dell'azione di recupero all'INPS.
7.01. Mari, Ghirra.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso Pag. 52i quali sono insediati gli impianti ex ILVA, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato «Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2025, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
4. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7.02. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si applicano per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7.03. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge Pag. 5315 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si applicano anche per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7.04. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)
1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
b) al comma 8, le parole: «16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
c) al comma 11, le parole: «nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
7.05. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
ART. 8.
Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole da: per un massimo di sei mesi, fino alla fine del periodo con le seguenti: per una durata coerente con quanto previsto dal programma aziendale di cessazione di attività, in ogni caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
*8.1. Mari, Ghirra.
*8.2. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*8.3. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.
Al comma 1, capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: entro il limite di spesa di 20 milioni di euro con le seguenti: entro il limite di spesa di 25 milioni di euro;
b) al secondo periodo sostituire le parole: pari a 20 milioni con le seguenti: pari a 25 milioni.
8.4. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;
b) al quarto periodo, sopprimere la parola: non.
8.5. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere la lettera b).
8.6. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 50 chilometri con le seguenti: 30 chilometri.
8.7. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 50 chilometri con le seguenti: 40 chilometri.
8.8. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici con le seguenti: 40 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
8.9. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici con le seguenti: 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
8.10. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni coinvolte, un'indennità di mancato ricollocamento per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili in favore dei lavoratori licenziati a seguito della cessazione di attività o della dismissione di imprese con significativo impatto occupazionale, nelle more dell'attuazione di processi di reindustrializzazione ovvero di nuove progettualità di servizi locali che interessano anche aziende partecipate da Enti Locali, e che abbiano integralmente fruito del trattamento di disoccupazione NASpI.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative delle disposizioni di cui al comma 1-bis.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8.11. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori dipendenti della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, si applica, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondentePag. 55 riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.12. Scotto, Ubaldo Pagano, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di finanziare la concessione di incentivi all'esodo in favore dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025. I criteri e le modalità attuative dell'incentivo all'esodo sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite. Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.13. Ubaldo Pagano, Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «valutati in 993.000 euro per l'anno 2025».
8.14. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contratto di espansione)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2025 e 2026»;
2) al comma 1-ter, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2025 e 2026».
*8.01. Mari, Ghirra.
*8.02. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contratto di espansione)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «, 2025 e 2026»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «, 2025 e 2026»;
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, Pag. 56si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.03. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Finanziamento dei processi di transizione di grandi imprese in crisi)
1. Nel Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo speciale transizioni», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese in crisi e del loro indotto o filiera.
2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al «Fondo speciale transizioni».
8.04. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)
1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi, sia in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*8.05. Mari, Ghirra.
*8.06. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo speciale transizioni)
1. Nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito il «Fondo speciale transizioni», con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.
2. Per le finalità del presente articolo, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
8.07. Mari, Ghirra.
ART. 9.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è riconosciuto, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione delle attività delle predette imprese, nel limite massimo di spesa di 1 milione per l'anno 2025 e di 3 milioni per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione per l'anno 2025 e 3 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.1. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli impianti ex ILVA)
1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Istituto superiore di sanità (ISS) fornisce lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), elaborato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019. Lo studio dell'ISS è reso pubblico e trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.
9.01. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «è aggiornato», sono aggiunte le seguenti: «, d'intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima,» e le parole: «almeno ogni sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno ogni due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento del decreto è proposto dall'ISS di concerto con gli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;
b) al comma 1, il capoverso «2-ter» è sostituito dal seguente:
«2-ter. Ai fini della tutela della salute pubblica e in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, il rapporto di valutazione del danno sanitario può determinare modifiche alle prescrizioni dell'autorizzazione integrale ambientale in corso di validità.»;
Pag. 58c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: “Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” sono soppresse.».
9.02. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore di sanità (ISS) predispone, previa consultazione degli enti di governo del territorio interessati e degli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,»;
b) al comma 2, le parole da: «i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nonché per la valutazione del rischio sanitario, i valori limite di cui alla Direttiva 23 ottobre 2024, n. 2024/2881/UE.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS, previa acquisizione, in sede istruttoria, delle valutazioni tecnico-scientifiche già elaborate dagli enti territorialmente competenti per l'ambiente e la salute, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro novanta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente dall'ISS al Gestore entro trenta giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.».
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, al comma 1, le parole: «entro il 15 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezioni di eventuali integrazioni richieste» e dopo le parole: «designato dal Ministero della Salute,» sono aggiunte le seguenti: «nonché con un esperto in materie scientifiche designato dal Presidente della Regione territorialmente competente».
9.03. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 10.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «15 addetti» sono sostituite dalle seguenti: «49 addetti»;
Pag. 59b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 4, le parole: «36,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni di euro»;
b-ter) al comma 7, le parole: «36,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni di euro».
10.1. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «15 addetti» sono sostituite dalle seguenti: «49 addetti».
*10.2. Ghirra, Mari.
*10.4. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «e dal codice ATECO 25.62.00» sono sostituite dalle seguenti: «e dai codici ATECO 32.12.20, 32.13.00 e 25.62.00».
10.10. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: dodici settimane con le seguenti: ventiquattro settimane;
b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 4, le parole: «36,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro»;
b-ter) al comma 7, le parole: «36,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro».
10.11. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del made in Italy nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati «Academy aziendali». A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.
1-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1-bis, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
1-quater. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1-bis si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma 1-ter includono quelle:
a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle Pag. 60attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.
1-quinquies. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
1-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10.12. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy», con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Il Fondo di cui al presente comma è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy.
1-ter. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 1-bis si propone di rappresentare i valori della moda e del made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del made in Italy sia in Italia che all'estero.
1-quater. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1-bis, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
1-quinquies. L'Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.
1-sexies. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.14. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda». Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,Pag. 61 al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda made in Italy. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al presente comma si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.
1-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1-bis, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
1-quater. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
10.15. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2025, nelle modalità i stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella filiera di cui al comma 1-bis che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1-ter un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.
1-quinquies. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 1-bis e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma 1-ter.
10.17. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo specialePag. 62 per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento europeo, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.
1-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1-bis, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
10.13. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
1-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al Pag. 63comma 1-bis, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
10.16. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del made in Italy.
1-ter. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «110 per cento» sono aggiunte le seguenti: «e del 150 per cento in caso di disegni e modelli»;
b) al comma 10-bis, le parole: «110 per cento» sono soppresse;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante».
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-ter, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10.18. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
1-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.21. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Pag. 64Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
1-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.22. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici Ateco 2007.
1-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.23. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.
1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2025»;
b) al comma 10:
1) le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025»;
2) le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026»;
Pag. 653) le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027»;
4) le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;
c) il comma 12 è soppresso.
10.19. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici Ateco 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024 ovvero del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2026 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
b) all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
d) all'imposta sul valore aggiunto.
1-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2027 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2027. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
10.20. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «in misura pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 10 per cento» e le parole: «nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro».
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10.24. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione Ateco 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza alla data del 30 dicembre 2025 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2026; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenzaPag. 66 di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del Forborne da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
10.25. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In continuità con la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.
10.26. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Scotto, Bonafè.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione Ateco 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione»;
b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse».
10.27. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 010-bis.
(Interventi urgenti in favore dei lavoratori del settore della mitilicoltura operanti nelle aree di crisi industriale complessa)
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro con forza occupazionale media fino a 9 addetti nel semestre precedente, operanti nel settore della mitilicoltura che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2026.
2. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.01. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
ART. 10-bis.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) del medesimo decreto legislativo aggiungere le seguenti: e agli interventi del FIS e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali determinati da eventi meteo, in deroga ai requisiti di anzianità minima previsti.
10-bis.1. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli interventi del FIS e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali determinati da eventi meteo, in deroga ai requisiti di anzianità minima previsti.
Conseguentemente:
al comma 2:
al primo periodo, sostituire le parole da: agli operai agricoli a tempo indeterminato, fino alla fine del periodo, con le seguenti: in deroga al requisito delle giornate minime lavorative, al calcolo della durata massima e con possibilità di fruizione anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa per minimo 3 ore giornaliere, agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e agli operai e a tempo determinato,;
al secondo periodo, sostituire le parole da: non sono conteggiate, fino alla fine del periodo, con le seguenti: sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle giornate minime di accesso alle diverse prestazioni agricole;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, le parole da: «e che abbiano» fino a «n. 102,» sono soppresse;
b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.»;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È istituito un fondo di sostegno per i lavoratori parasubordinati e autonomi, che svolgano attività all'esterno in caso di condizioni meteorologiche avverse o comunque impegnati in lavorazioni soggette a restrizioni conseguenti ad ordinanze regionali. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro trenta giorni, saranno definite le condizioni di accesso, la misura dell'indennità e le disposizioni attuative, Pag. 68anche attraverso l'ampliamento delle misure di sostegno al reddito esistenti.
10-bis.2. Mari, Ghirra.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali determinati dai medesimi eventi, in deroga ai requisiti di anzianità minima previsti.
10-bis.3. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: agli operai agricoli a tempo indeterminato fino alla fine del periodo, con le seguenti: in deroga al requisito delle giornate minime lavorative, al calcolo della durata massima e con possibilità di fruizione anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa per minimo 3 ore giornaliere agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e agli operai a tempo determinato.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972 con le seguenti: sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle giornate minime di accesso alle diverse prestazioni agricole, quali Cisoa, Disoccupazione Agricola, Iscrizione elenchi OTD.
10-bis.4. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche in caso di riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: anche in deroga al requisito delle giornate minime lavorative, al calcolo della durata massima e con possibilità di fruizione anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa per minimo tre ore giornaliere.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle giornate minime per l'accesso alle diverse prestazioni agricole.
10-bis.5. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress Pag. 69termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme tali da rendere insalubre o pericolosa l'attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento».
2-ter. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2025-2027, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'indennità giornaliera è erogata, a valere sul Fondo di cui al presente comma, in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:
a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
b) siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
2-quater. L'indennità di cui al comma 2-ter è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.
2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme che renderebbero insalubre o pericolosa l'attività di consegna come, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.
2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 10 milioni di euro annui nel triennio 2025-2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis.6. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, le parole: «e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,» sono soppresse;
b) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle Pag. 70politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.».
*10-bis.8. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*10-bis.10. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto. 3. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
10-bis.11. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È istituito un fondo di sostegno per i lavoratori parasubordinati e autonomi, che svolgano attività all'esterno in caso di condizioni meteorologiche avverse o comunque impegnati in lavorazioni soggette a restrizioni conseguenti ad ordinanze regionali. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro trenta giorni, sono definite condizioni di accesso, misura dell'indennità e le disposizioni attuative, anche attraverso l'ampliamento delle misure di sostegno al reddito esistenti.
10-bis.12. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di prevedere forme di sostegno al reddito in favore dei lavoratori parasubordinati e autonomi che svolgono le proprie attività all'esterno in caso di condizioni climatiche eccezionali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10-bis.13. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.
Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.1.
(Cassa integrazione ordinaria in casi di eccezionali situazioni climatiche)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis.
(Deroghe)
1. Al fine di fronteggiare le eccezionali condizioni ambientali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, determinate dai cambiamenti climatici in atto, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o).
2. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5.
3. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e, a prescindere dal requisito delle giornate lavorative, agli operai a tempo determinato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
4. Le integrazioni al reddito di cui al comma 3 sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
5. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al comma 3 è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.».
2. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.
3. Ai fini del presente articolo la dotazione finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-bis.01. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 10-ter.
Al comma 2, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.
Conseguentemente, al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole: 234 milioni con le seguenti: 468 milioni, le parole: 141 milioni con le seguenti: 282 milioni e le parole: 93 milioni con le seguenti: 186 milioni;
al secondo periodo, sostituire le parole: 36 milioni con le seguenti: 72 milioni.
10-ter.1. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.