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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2025
540.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 74

ALLEGATO 1

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2538, approvato dal Senato, recante «Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo»;

   rilevato che:

    il provvedimento, composto di due articoli e non modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede la proroga al 31 dicembre 2026 del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2025 – per l'esercizio delle deleghe relative al settore dello spettacolo, previste dall'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;

   ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il disegno di legge in esame interviene su un provvedimento che è principalmente riconducibile alla competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, ma che investe altresì, in alcune sue disposizioni – quali quelle di carattere lavoristico – la competenza esclusiva dello Stato, tra l'altro, in materia di ordinamento civile. Tuttavia, limitandosi a disporre proroghe ai termini previsti per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un piano prettamente ordinamentale, rientrando quindi nella competenza esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 75

ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 703-B, recante «Legge quadro in materia di interporti», approvata dalla Camera il 28 febbraio 2024 e modificata dal Senato il 9 luglio 2025;

   rilevato che:

    ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;

    il Comitato permanente per i pareri, nella seduta del 13 febbraio 2024, nel corso della prima lettura del provvedimento, espresse un parere favorevole con osservazioni relative alla formulazione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, disposizioni sui cui non sono state apportate modifiche da parte del Senato;

    il provvedimento è volto a introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, sostituendo la disciplina attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;

    il Senato è intervenuto sull'articolo 1, introducendo, al comma 4, la definizione di «soggetti gestori degli interporti» quali enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione degli interporti di rilevanza nazionale, ed espungendo dal comma 7 l'espressa previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti gestori degli interporti e le cause di cancellazione e che provvede al relativo aggiornamento ogni tre anni;

    il Senato ha altresì apportato modifiche alle funzioni assegnate al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, istituito dall'articolo 4, e ha introdotto, all'articolo 6, un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, aggiornando conseguentemente la norma di copertura finanziaria recata dall'articolo 7;

   ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le modifiche apportate dal Senato non incidono sulla natura del provvedimento che, come dichiarato dall'articolo 1, mira a stabilire i princìpi fondamentali relativi agli interporti e alla loro rete, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, che rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di competenza concorrente Stato-regioni;

    permangono altresì, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento, le forme di coinvolgimento del sistema di autonomie territoriali, previste all'articolo 2, commi 1 e 3, all'articolo 4, commi 2 e 3, e all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, che si rendono opportune a fronte del carattere concorrente delle competenze coinvolte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 76

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1928 e abbinate recante «Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati», come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

   rilevato che:

    il provvedimento, composto di 4 articoli, ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese (articolo 1), reca una definizione di centro di elaborazione dati (articolo 2), delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina degli stessi centri e per il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione dei medesimi, nel rispetto di una serie princìpi e criteri direttivi (articolo 3) e reca la clausola di salvaguardia (articolo 3-bis);

   ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), n), s), della Costituzione, nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    assume rilievo, infine, anche la competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

    in particolare, investono prevalentemente competenze legislative concorrenti o residuali regionali i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) (riconducibile alla competenza concorrente relativa al governo del territorio), lettera g) (riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali, nonché all'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione delle funzioni loro attribuite di cui all'articolo 117, sesto comma) e lettera u) (riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale);

    a fronte di tale intreccio di competenze, l'articolo 3, comma 2, prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il previo parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 3;

    tuttavia, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di «intreccio» o «concorso» in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare orientata, in via generale, a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale ovvero in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel Pag. 77quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, in particolare per l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere d), g) e u) dell'articolo 3, comma 1.

Pag. 78

ALLEGATO 4

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di celebrare con le seguenti: Al fine di rinnovare.
1.1. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: solidarietà aggiungere la seguente: sociale.
1.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 4 ottobre con le seguenti: la prima domenica di ottobre.
1.3. Iezzi.

(Ritirato)

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso: «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;».
1.4. La Relatrice.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»;

   b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia».
1.5. La Relatrice.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: In occasione della giornata del 4 ottobre con le seguenti: Nella settimana antecedente la prima domenica di ottobre.
2.1. Iezzi.

(Ritirato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, in particolare, il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili nonché sostenendone le iniziative.
2.2. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Pag. 79

  Al comma 2, sostituire le parole da: ai temi della pace fino alla fine del comma, con le seguenti: alla cultura della pace e alla dignità della persona nonché ai temi della fraternità tra i popoli, dell'inclusione e della giustizia sociale, della tutela dell'ambiente e del rispetto per la terra.
2.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Pag. 80

ALLEGATO 5

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso: «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;».
1.4. La Relatrice.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»;

   b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia».
1.5. La Relatrice.

Pag. 81

ALLEGATO 6

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

   rilevato che:

    il provvedimento prevede misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, dispone misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura e include altresì misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali;

   ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile e penale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previdenza sociale, tutela dei beni culturali, dogane, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

    talune disposizioni del provvedimento sono altresì riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, commercio con l'estero, protezione civile, governo del territorio, tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali, ordinamento della comunicazione, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; rileva, inoltre, anche la competenza residuale regionale in materia di agricoltura, trasporto pubblico locale e turismo;

    a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare all'articolo 2, commi 6 e 7, all'articolo 2-bis, all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 7, comma 1-ter,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.