ALLEGATO 1
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria, recante Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
premesso che l'articolo 3, comma 1, nel dettare i principi e criteri direttivi e i tempi di esercizio della delega in materia di centri di elaborazione dati, alla lettera z) prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, provveda ad ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprendendovi, tra le altre, la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di cloud,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 95/2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
premesso che:
l'articolo 2, comma 2, interviene in materia di edilizia carceraria, incrementando le risorse destinate agli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
il medesimo articolo 2, comma 9-bis, consente a province e città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di utilizzare una parte delle quote di propria competenza derivante dalla riscossione delle sanzioni del Codice della strada per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;
l'articolo 7 determina gli effetti sui procedimenti contenziosi dinanzi al TAR del Lazio con riguardo alle controversie relative al ripiano dovuto dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sforamento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (c.d. payback);
l'articolo 10, comma 1-bis, reca modifiche al decreto legislativo n. 125 del 2024, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, sul cui schema le Commissioni Giustizia e Finanze hanno reso il parere il 18 luglio 2024;
il medesimo articolo 10, comma 1-quater, prevede l'istituzione della Segreteria antiusura a supporto dell'attività della commissione incaricata della gestione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
il medesimo articolo 10, comma 1-quinquies, abroga alcune disposizioni in materia di usura, volte a determinare i requisiti patrimoniali, di onorabilità e di professionalità dei fondi speciali antiusura e dei relativi esponenti, nonché quelli delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei loro esponenti;
l'articolo 11, comma 1, aggiorna la disciplina in materia di antiterrorismo, contenuta nel decreto legislativo n. 109 del 2007, modificando alcune disposizioni relative al Comitato di sicurezza finanziaria;
il medesimo articolo 11, comma 2, interviene in materia di contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo. prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inadempimento dei nuovi obblighi in relazione alla istituzione del «punto di contatto centrale»;
l'articolo 13, comma 1-bis, interviene sulla disciplina codicistica della sussistenza di rapporti di correlazione fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società per azioni da esse partecipate;
Pag. 89l'articolo 15, comma 3-bis, lettera c) abroga la disposizione che riconosceva uno stanziamento a favore delle Camere di Commercio per il supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.