ALLEGATO 1
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato, adottato come testo base, delle abbinate proposte di legge C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione competente;
visto quanto previsto dall'articolo 3, che contempla, tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo: il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e l'introduzione criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati; la promozione degli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e la promozione della costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento; il sostegno all'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati;
valutato con favore che i menzionati principi e criteri direttivi contengono altresì il riferimento alla promozione della formazione e dello sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione e considerato che, in tal senso, durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto il riferimento alla creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025)85 final), presentata dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025;
preso atto del parere favorevole con osservazioni approvato sulla comunicazione dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 23 luglio 2025;
considerati gli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2025 sul patto per l'industria pulita;
premesso che:
il patto delinea una strategia incentrata prioritariamente sul sostegno alle industrie ad alta intensità energetica e al settore delle tecnologie pulite, che ha l'obiettivo di coniugare transizione verde e rilancio della competitività dell'industria europea;
si tratta di un obiettivo pienamente condivisibile, stabilmente sostenuto dal Governo italiano e dalla Camera dei deputati: la transizione verso un'economia decarbonizzata e circolare può infatti avere successo solo se si mantiene la competitività industriale e non si prescinde dalla sostenibilità sociale ed economica;
l'integrazione delle politiche di decarbonizzazione e degli obiettivi climatici con le politiche industriali, commerciali e di concorrenza può rappresentare, per l'Unione, un potente strumento di sviluppo e di crescita economica: essa infatti può venire incontro alle necessità immediate dell'industria europea, mettendola in condizione di decarbonizzare senza perdere competitività e quote di mercato;
l'industria europea si trova infatti a fronteggiare un contesto internazionale fortemente critico e problemi strutturali ormai consolidati, che ne stanno mettendo seriamente a repentaglio la competitività, come gli elevati costi energetici e delle materie prime, le tensioni e le incertezze geopolitiche e le politiche commerciali ed industriali aggressive messe in campo da altri grandi concorrenti, nonché la perdita di posti di lavoro e la carenza di competenze;
il patto prevede altresì la presentazione, in parte già avvenuta, di piani settoriali specifici per alcuni comparti industriali strategici, come l'automotive, la siderurgia e la metallurgia e la chimica e del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili;
considerato che:
un giudizio completo e definitivo sul patto dipenderà dalle capacità effettive che le misure in esso previste avranno di rafforzare il tessuto industriale europeo nonché dalla rapidità della loro presentazione e attuazione; il cronoprogramma Pag. 143contenuto nel patto desta invece notevoli preoccupazioni in quanto circa un terzo delle misure identificate è programmato per il 2026 ed oltre e le ultime sono addirittura pianificate per la fine del 2027; è necessario anticipare la presentazione di gran parte di questi interventi affinché inizino rapidamente a dispiegare i loro effetti;
il patto non appare sufficientemente ambizioso neanche dal punto di vista delle risorse finanziarie messe a disposizione a livello europeo: l'attuazione delle misure del patto non può essere lasciata quasi esclusivamente ai bilanci nazionali, con il rischio di creare ulteriori effetti distorsivi della concorrenza nel mercato interno, ma deve fondarsi su ingenti risorse europee, da quantificarsi già in questa fase;
in particolare, il Fondo per la competitività, da istituire nel contesto del prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034, dovrebbe contenere una specifica linea di bilancio per la diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale; inoltre, per assicurare risorse già nell'attuale periodo di programmazione, il Fondo per l'innovazione e soprattutto l'annunciata Banca per la decarbonizzazione industriale, dovrebbero essere dotate di considerevoli risorse, nuove e non trasferite da altri fondi o programmi dell'Unione europea già in vigore;
la nuova disciplina sugli aiuti di Stato collegati al patto per l'industria pulita, adottata dalla Commissione europea lo scorso 25 giugno e in vigore fino al 2030, deve applicarsi in modo equilibrato tra i paesi membri e non essere legata alle differenti posizioni fiscali degli stessi;
il patto appare eccessivamente timido con riguardo al principio di neutralità tecnologica che, al contrario, deve essere adottato esplicitamente come cardine del processo di decarbonizzazione al fine di valorizzare tutte le tecnologie disponibili e utili per conseguire gli obiettivi climatici al 2050; in particolare, per il settore dei trasporti, il patto ripropone nella sostanza un approccio legato esclusivamente all'elettrificazione, ignorando di fatto il principio di neutralità tecnologica;
sia il patto sia il richiamato piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili dovrebbero includere ulteriori misure per affrontare nell'immediato gli elevati costi energetici, che minano profondamente la competitività industriale europea, nonché misure per disaccoppiare il prezzo dell'elettricità da quello del gas e per garantire un level playing field per tutte le imprese indipendentemente dal paese in cui operano;
il patto dovrebbe prevedere piani specifici settoriali e, se necessario, interventi legislativi anche per altri comparti industriali strategici, specie ad alta intensità energetica, come quello ceramico, composto da numerose piccole e medie imprese, che sono stati penalizzati negli ultimi anni da alcune normative europee adottate nel quadro del Green Deal;
dovrebbe inoltre assicurare che determinate misure adottate nel quadro del Green Deal, come il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM) e il sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS), siano riviste con l'obiettivo di evitare che generino effetti controproducenti per il sistema industriale e lo proteggano dalla concorrenza sleale e dal rischio di delocalizzazione della produzione verso paesi con regole meno stringenti di quelle europee (carbon leakage);
con riguardo all'economia circolare, fondamentale per rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa, si dovrebbe adottare un approccio normativo improntato alla neutralità tecnologica e che non penalizzi, anzi riaffermi pienamente, il modello del riciclo avanzato che riduce il consumo di risorse e garantisce la sicurezza dei prodotti;
il patto appare carente anche nella prospettiva sociale ed occupazionale: dovrebbe in particolare prevedere una strategia per le competenze industriali e la transizione e riqualificazione della forza lavoro;
Pag. 144ribadito pienamente il contenuto del parere adottato in data 17 giugno 2025 dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati sul piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025)95); quest'ultimo rappresenta una delle iniziative più importanti del patto per l'industria pulita, ma deve essere profondamente modificato al fine di renderlo effettivamente in grado di difendere e rilanciare l'automotive europea;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime una valutazione positiva, ritenendo indispensabile che il patto per l'industria pulita sia modificato nei termini seguenti:
a) si riveda il cronoprogramma delle azioni e delle misure annunciate al fine di prevederne un'implementazione molto più spedita;
b) il piano sia accompagnato e supportato, già nell'attuale quadro finanziario pluriennale, da considerevoli stanziamenti del bilancio dell'Unione europea, essenziali per conseguire l'obiettivo di decarbonizzare accrescendo al contempo la competitività industriale: a tale scopo andrebbero individuate nuove risorse, anziché fare ricorso alla mera riallocazione di stanziamenti esistenti, da destinare sia al Fondo per l'innovazione che all'annunciata Banca per la decarbonizzazione industriale; inoltre, il Fondo per la competitività, da istituire nel contesto del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, dovrebbe contenere una specifica linea di bilancio, di importo adeguato, per la diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale;
c) si attui la nuova disciplina sugli aiuti di Stato adottata dalla Commissione europea nell'ambito del patto per l'industria pulita in modo da non determinare distorsioni della concorrenza e del mercato interno; a questo riguardo, occorre tenere conto della forte eterogeneità presente tra gli Stati membri per quanto riguarda l'ammontare degli aiuti autorizzati, che riflette, tra l'altro, le diverse condizioni di partenza dei bilanci pubblici nazionali. In questa prospettiva, la Commissione e gli Stati membri andrebbero incoraggiati a coordinare meglio la spesa per aiuti di Stato per indirizzarla verso le principali priorità industriali comuni europee;
d) il patto stabilisca espressamente, tra i principi guida della decarbonizzazione, un approccio tecnologicamente neutrale, che permetta di sviluppare complementarmente e simultaneamente tutte le soluzioni tecnologiche disponibili;
e) si adottino ulteriori misure, nel quadro del patto, per diminuire rapidamente i prezzi dell'energia per il settore manifatturiero europeo, in modo da renderli prevedibili e da disaccoppiare il prezzo dell'elettricità da quello del gas; siano altresì promosse le infrastrutture energetiche, specie quelle transfrontaliere, e completata l'Unione dell'energia;
f) siano adottati, sempre nel quadro del patto, piani specifici anche per altri settori ad alta intensità energetica, come quello ceramico, cartario e della produzione di carburanti rinnovabili e a basse emissioni: al riguardo, andrebbero previste, in particolare nell'ambito della proposta omnibus ambientale preannunciata per il prossimo autunno, modifiche appropriate alle direttive ETS e sui settori industriali, che tengano conto delle specificità di tali attività produttive; si istituiscano, inoltre, dialoghi strategici per discutere questioni di interesse delle imprese di tali settori e trovare ulteriori soluzioni adatte per ridurre gli oneri amministrativi e favorire l'accesso a finanziamenti ed energia a basso costo;
Pag. 145g) si adottino revisioni mirate al meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM) e al sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS), affinché questi strumenti, condivisibili nei principi, proteggano realmente le industrie europee e le sostengano nella transizione energetica e non alimentino, invece, fenomeni di carbon leakage e spostamenti di produzioni in aree industriali extra-UE meno regolate;
h) si affermi un approccio normativo armonizzato in tema di economia circolare, improntato alla neutralità tecnologica e fortemente incentrato sul modello del riciclo avanzato;
i) si preveda infine una strategia in materia di competenze industriali che assicuri una forza lavoro qualificata per la transizione in atto.
ALLEGATO 3
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la comunicazione relativa al «patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione» (COM(2025)85), presentata dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025;
formula le seguenti considerazioni:
le industrie europee per decenni hanno rappresentato un pilastro di innovazione tecnologica, assicurando un'elevata competitività e contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico del continente e al consolidamento del suo modello sociale.
Tuttavia il settore si trova a fronteggiare contemporaneamente le sfide urgenti, acuite dalle crescenti tensioni geopolitiche e da una crescita economica piuttosto lenta, che riguardano la crisi climatica e la competitività, minacciata dai costi energetici elevati e dalla dipendenza strutturale da fonti fossili.
È in tale contesto che si inserisce il patto per l'industria pulita, presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025, il quale prospetta una tabella di marcia volta ad aumentare il livello di competitività generale dell'Unione europea nonché ad incrementare la produzione sostenibile e resiliente all'interno di un quadro normativo idoneo a garantire certezza e prevedibilità alle imprese e agli investitori.
Il Patto per l'Industria Pulita integra l'azione per il clima con la competitività in un'unica strategia di crescita su scala globale. Esso rappresenta un impegno concreto volto ad accelerare, in modo congiunto e coordinato su tutto il territorio europeo, i processi di decarbonizzazione, reindustrializzazione e innovazione, rafforzando al contempo la resilienza dell'Unione e la sua capacità di affrontare le sfide della transizione ecologica, coerentemente con quanto affermato dal rapporto Draghi secondo cui le politiche di decarbonizzazione rappresentano un poderoso motore di crescita se opportunamente integrate con le politiche industriali, economiche, commerciali e di concorrenza.
L'intenzione della Commissione europea di integrare il provvedimento ad oggetto nel Green Deal europeo e di riconoscere la decarbonizzazione come la leva principale per raggiungere gli obiettivi climatici per il 2050 è un segnale tanto condivisibile quanto atteso. A tal proposito, è proficuo evidenziare che le misure previste dal Patto vadano inserite in una visione d'insieme che tenga conto delle politiche climatiche attuali e future. In quest'ottica, è necessario che l'obiettivo climatico per il 2040 guidi la definizione della prossima strategia industriale dell'Unione europea, e non viceversa.
Un elemento di assoluta priorità riguarda l'intenzione, propria dell'intervento, di superare un'impostazione settoriale e disarticolata e di promuovere, invece, una strategia coordinata di lungo periodo idonea ad abbracciare l'intero ciclo di valore, al fine di creare un ecosistema orientato alla crescita e alla competitività.
Il patto si concentra prioritariamente su due settori ovvero le industrie ad alta intensità, che necessitano di un sostegno concreto alla decarbonizzazione e all'elettrificazionePag. 147 dovendo fronteggiare, come suddetto, gli elevati costi energetici e la concorrenza, anche, sleale sul piano globale, e le tecnologie pulite che rivestono un ruolo cruciale per la trasformazione industriale. Un ulteriore pilastro del patto concerne la circolarità, necessaria per sfruttare al massimo le risorse limitate dell'Unione europea e ridurre l'eccessiva dipendenza dai fornitori di materie prime di paesi terzi.
La comunicazione all'esame di questa Commissione individua i fattori trainanti, quali la garanzia di un'energia a prezzi accessibili, la creazione di mercati guida, l'incremento ed il rafforzamento di investimenti pubblici e privati, il sostegno all'economia circolare per garantire l'accesso a materiali e risorse, l'apertura dell'Unione europea ai mercati globali e alle partnership internazionali, il potenziamento delle competenze nonché la garanzia di posti di lavoro di qualità per l'equità sociale e una transizione giusta, imprescindibili per il rilancio del settore e della sua produttività.
Per ogni singola area di intervento la Commissione europea individua le relative azioni faro. Tra le altre cose prospetta:
l'adozione di un piano d'azione per le energie a prezzi accessibili, presentato lo scorso febbraio, volto a ridurre le bollette energetiche di industrie, imprese e famiglie. Il piano, in sinergia con il Clean Industrial Deal, costituisce un'opportunità per plasmare il futuro economico dell'Europa e la sua agenda energetica. Tuttavia, affinché tale intervento risulti realmente efficace, è necessario prevedere un'accelerazione decisa del percorso di transizione verso un sistema energetico integralmente basato su fonti rinnovabili. Queste ultime costituiscono, infatti, la soluzione privilegiata, sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della convenienza economica, per la produzione di energia in sostituzione del gas naturale e degli altri combustibili fossili. Un contributo cruciale è rappresentato dal phasing-out delle importazioni di combustibili fossili ed uranio dalla Russia entro il 2027. In tal senso, purtroppo, si continua a puntare principalmente sulla diversificazione dei Paesi di approvvigionamento del gas, in particolare quello liquefatto, e dell'uranio. Il phasing-out dell'approvvigionamento del gas russo deve contribuire all'elaborazione di una strategia di lungo periodo concernente la sicurezza energetica fondata su efficienza energetica, rinnovabili, elettrificazione e modernizzazioni delle reti. Inoltre il piano andrebbe integrato con una riforma del meccanismo del prezzo dell'elettricità per disaccoppiarlo dal gas;
l'adozione dell'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale volta ad aumentare la domanda di prodotti puliti fabbricati in Europa, mediante l'introduzione negli appalti pubblici e privati di criteri relativi alla sostenibilità, alla resilienza ed al made in Europe. Inoltre l'atto dovrà prevedere l'istituzione di un'etichetta per i prodotti che indichi l'intensità di carbonio;
in relazione al finanziamento per la transizione energetica pulita il patto prevede la mobilitazione di oltre 100 miliardi di euro tesi al sostegno dei processi manufatturieri puliti nell'Unione europea. A tal fine, la Commissione intende promuovere una revisione del quadro normativo in materia di aiuti di Stato, al fine di introdurre procedure più rapide e semplificate per l'approvazione delle misure volte a sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e a favorire i processi di decarbonizzazione. La semplificazione può sicuramente contribuire a migliorare l'efficacia delle direttive e dei regolamenti ma vi è il rischio che si trasformi in una deregulation ambientale e sociale, sollecitata, tra l'altro, dalle pressioni di alcune componenti più conservatrici dell'industria pesante europea. La principale criticità di tale intervento concerne la mancata previsione di requisiti espliciti in materia di impegni per la decarbonizzazione quale condizione necessaria per l'accesso agli aiuti di Stato. È opportuno sottolineare che la crisi che ha investito numerosi comparti industriali europei non è riconducibile agli interventi regolatori in materia di riduzione delle emissioni, introdotti in una fase successiva all'avvio della crisi stessa, bensì a scelte Pag. 148strategiche inadeguate da parte dei governi e degli operatori del settore, che non hanno investito tempestivamente in innovazione e sviluppo, a differenza di quanto fatto dal principale concorrente globale, la Cina. Il settore dell'automotive, oggetto di una comunicazione approvata recentemente da questa Commissione, ne è un esempio lampante. Infatti lo svantaggio tecnologico nel suddetto settore si configura come inedito per le aziende europee che sono sempre state le leader del comparto. Parte di questa responsabilità risiede, però, proprio nelle strategie di lungo periodo messe in atto dai legacy car maker europei, i quali negli ultimi due decenni hanno continuato a estrarre rendite dagli investimenti in veicoli a motore endotermico, che assicuravano una maggiore marginalità economica, mentre i competitor cinesi, coreani e, in parte, statunitensi hanno iniziato ad investire in tecnologie finalizzate alla transizione elettrica, migliorando l'efficienza dei costi e l'integrazione dei nuovi software elettronici e meccanici. Questa scelta è stata accompagnata dal percorso tracciato delle pregresse politiche europee che hanno favorito in termini di emissioni le auto di grandi dimensioni spostando verso l'alto la media dei prezzi, le dimensioni, i pesi e la potenza dei veicoli. Questo ha prodotto una mancanza di offerta adeguata per i veicoli leggeri e compatti. Il segmento delle piccole auto, ovvero A e B, è stato il più penalizzato dalle regolamentazioni che hanno reso più difficile la sua produzione in termini di marginalità. Ciò ha generato un vantaggio per i marchi premium sfavorendo i produttori generalisti che dal 2001 hanno perso circa il 20 per cento della quota di mercato e lasciando l'Europa orfana di veicoli leggeri, compatti e accessibili a tutti gli strati sociali. La stessa intenzione di rivedere il Fondo per l'innovazione e il programma InvestEU, nonché la proposta di una Banca per la decarbonizzazione industriale di 100 miliardi di euro per le industrie pesanti, devono essere accompagnate da chiari impegni da parte di questi settori a decarbonizzare nonché a mantenere e/o creare posti di lavoro di qualità. Inoltre, il sostegno alle industrie pesanti nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale dovrebbe essere garantito attraverso nuove risorse, piuttosto che utilizzare i fondi di coesione e di sviluppo regionale che hanno un impatto realmente trasformativo per le imprese in tutta l'Unione europea;
in conformità con la forte ambizione della Commissione europea di posizionare l'Unione europea come leader globale nell'economia circolare entro il 2030, quest'ultima intende istituire un meccanismo che permetta alle imprese europee di incontrarsi e aggregare la loro domanda di materie prime critiche, nonché creare un centro dell'Unione europea preposto all'acquisto comune delle stesse per le imprese interessate;
avvalendosi di un contributo fino a 90 milioni di euro proveniente dal programma Erasmus+, il Patto per l'Industria Pulita contribuirà al potenziamento delle competenze settoriali all'interno delle industrie strategiche coinvolte. Lo stesso Patto, inoltre, favorirà la creazione di occupazione di qualità, promuoverà l'integrazione di condizionalità sociali e assicurerà un ulteriore sostegno ai lavoratori nel corso dei processi di transizione.
Il pacchetto propone una serie di misure sicuramente utili per potenziare i settori e i prodotti delle tecnologie pulite in Europa. Tuttavia, non riesce a fornire una politica industriale chiara, verde ed equa per la trasformazione industriale nel contesto produttivo europeo. Per essere realmente efficace, l'accordo deve garantire certezza normativa, prevedere investimenti mirati in soluzioni verdi, portare a un fermo impegno da parte delle industrie alla decarbonizzazione e avere solide basi di giustizia sociale. Con riferimento alla semplificazione della normativa sugli aiuti di Stato, è imprescindibile invertire la rotta, prevedendo requisiti espliciti in materia di impegni per la decarbonizzazione quale condizione necessaria per l'accesso agli aiuti di Stato al fine di non scaturire nella deregulation sociale ed ambientale. Inoltre le risorse stanziate paiono insufficienti poiché di fatto dirottate da fondi già esistenti. Al fine di affrontare in modo efficace le sfide Pag. 149connesse alla transizione ecologica e rafforzare la competitività del sistema industriale europeo nonché la sua produzione, sarebbe auspicabile l'adozione di un nuovo piano a livello europeo, fondato su un meccanismo di debito comune e ispirato al modello del Next Generation EU.
Sicuramente l'Industrial Decarbonisation Accelerator Act (IDAA), annunciato recentemente, sarà il primo vero banco di prova della Commissione per quanto riguarda il Clean Industrial Deal. L'IDAA, che proporrà misure per affrontare le questioni relative alle autorizzazioni per alcuni settori e per facilitare l'accesso ai fondi dell'Unione europea, dovrà fornire un approccio equilibrato, affrontando le questioni relative alle autorizzazioni in modo più integrato e aggiungendo rigide garanzie ambientali e sociali per l'accesso ai fondi.
In chiusura lo sforzo della Commissione nell'elaborazione dell'intervento sembra seguire una prospettiva corretta, ma affinché sia effettivamente efficace, deve essere accompagnato da una politica industriale di lungo periodo che preveda investimenti mirati in energie rinnovabili, un fermo impegno da parte delle industrie alla decarbonizzazione e sia capace di essere sostenibile anche dal punto di vista sociale. A tal uopo è necessario integrare le risorse previste dal piano, che si riferiscono solamente a fondi preesistenti, con l'adozione di un nuovo piano a livello europeo, fondato su un meccanismo di debito comune e ispirato al modello del Next Generation EU.
Contestualmente, la semplificazione della normativa concernente le procedure per l'erogazione di misure di aiuti di Stato nei confronti delle industrie, senza tuttavia prevedere vincoli stringenti in termini di impegni per la decarbonizzazione e per il rispetto delle condizioni sociali quale condizione necessaria per l'accesso agli aiuti di Stato rischia di concretizzarsi nella deregulation sociale ed ambientale. L'applicazione ed il rispetto delle norme ambientali, come tra l'altro, evidenziato dalla Commissione stessa, non solo non ostacolano la competitività bensì possono consentire un risparmio alla collettività europea di circa 55 miliardi annui in costi connessi all'ambiente ed alla salute, come si evince dal rapporto redatto dall'Agenzia europea dell'ambiente secondo cui l'inquinamento tra il 2012 e 2021 ha avuto un onere compreso tra 270 a 430 miliardi di euro. È pertanto cogente intervenire con misure di carattere normativo e regolatorio al fine di circoscrivere il quadro normativo concernente gli aiuti di Stato subordinandoli a impegni precisi da parte dei produttori circa la decarbonizzazione e il profilo occupazionale. In questo modo si evita la pericolosa deriva rappresentata dalla deregulation ambientale e sociale.
Il Piano, con le necessarie integrazioni ed indicazioni esposte in precedenza, rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione e la ripresa della competitività europea.
ALLEGATO 4
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminata la Comunicazione della Commissione europea COM(2025)85 dal titolo «Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione», trasmessa in data 10 marzo 2025;
considerato che il documento si inserisce nel quadro del Green Deal e mira a rafforzare la competitività dell'industria europea e a sostenere il rilancio del settore manifatturiero promuovendo al contempo la decarbonizzazione del sistema produttivo attraverso un insieme coordinato di iniziative normative e finanziarie;
valutato positivamente l'approccio sistemico fondato su sei pilastri – energia a prezzi accessibili, mercati guida, investimenti, accesso ai materiali, apertura commerciale, competenze – e la previsione di piani settoriali per le industrie ad alta intensità energetica;
preso atto con favore della proposta di istituire una banca per la decarbonizzazione industriale come strumento essenziale per canalizzare investimenti in tecnologie pulite sulla base di criteri legati all'impatto climatico, alla scalabilità e alla sicurezza delle forniture;
valutata positivamente la volontà della Commissione europea di procedere con un approccio sistemico e settoriale, che prevede, tra l'altro, piani d'azione specifici per settori ad alta intensità energetica e percorsi di transizione condivisi con le imprese, in particolare con le PMI, e l'urgenza di garantire un prezzo dell'energia competitivo, superando la frammentazione tra gli Stati membri, potenziando le interconnessioni, completando l'Unione dell'energia;
rilevata tuttavia l'esigenza di adottare misure tempestive e incisive, preferibilmente strutturali ma anche di natura straordinaria, per ridurre da subito il costo dell'energia per le imprese, che resta una delle principali criticità per la competitività del sistema produttivo europeo;
condivisa la necessità di rafforzare gli strumenti europei per la promozione degli investimenti industriali, l'adozione di una nuova disciplina sugli aiuti di Stato e l'attivazione di garanzie e strumenti finanziari a favore delle filiere strategiche;
sottolineata l'importanza di promuovere una politica industriale europea che valorizzi le capacità produttive nazionali e favorisca la localizzazione delle tecnologie pulite in Europa, anche tramite meccanismi di preferenza per gli appalti pubblici e semplificazioni normative;
evidenziata, altresì, la necessità che l'accesso alle materie prime critiche sia accompagnato da strategie per il rafforzamento dell'economia circolare e della capacità di riciclo, con particolare attenzione alla realizzazione del mercato unico dei rifiuti e delle materie prime secondarie;
valutata con favore l'attenzione rivolta alle competenze, alla formazione e al lavoro di qualità, quale condizione imprescindibile per una transizione giusta, da sostenere con risorse adeguate;
Pag. 151richiamata infine la rilevanza dei partenariati internazionali e della revisione del CBAM, nella prospettiva di una competizione globale equa e trasparente, in cui l'Unione europea possa tutelare le proprie industrie e promuovere standard ambientali elevati;
esprime parere favorevole sulla Comunicazione COM(2025)85, con le seguenti condizioni:
1) che le misure previste dal Clean Industrial Deal siano accompagnate da strumenti finanziari comuni adeguati e immediatamente operativi;
2) che nella revisione della disciplina sugli aiuti di Stato si tenga conto della necessità di evitare asimmetrie competitive tra Stati membri con diversa capacità fiscale;
3) che siano introdotte condizionalità sociali chiare e vincolanti nei meccanismi di sostegno all'industria;
e con le seguenti osservazioni:
a) si raccomanda che le iniziative previste per garantire energia a prezzi sostenibili diventino strutturali e che favoriscano una maggiore integrazione del mercato unico dell'energia;
b) che si adottino anche misure straordinarie, a breve termine, per i settori ad alta intensità energetica e per le aree più esposte alla riconversione industriale;
c) si invita la Commissione europea a promuovere l'adozione di obiettivi minimi vincolanti di contenuto riciclato e appalti verdi obbligatori, evitando al contempo restrizioni artificiali come il riciclo a ciclo chiuso o tassazioni penalizzanti per l'export di materiali secondari;
d) si sottolinea la necessità di garantire un accesso facilitato per le PMI ai fondi e alle piattaforme europee, semplificando l'iter di accesso e di rendicontazione;
e) si richiama l'esigenza di integrare le politiche industriali e quelle sociali, assicurando che i lavoratori abbiano accesso effettivo alla formazione e alla riqualificazione durante l'orario di lavoro;
f) si evidenzia la necessità di tutela dell'industria europea, in particolare nei settori ad alta esposizione globale come il tessile e l'automotive introducendo misure di reciprocità e trasparenza per le importazioni che non rispettano gli standard ambientali e sociali dell'Unione europea.
ALLEGATO 5
Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 362 Molinari.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.1. Ghirra.
Al comma 1, sopprimere le parole: dal rischio di degrado e di incuria.
1.2. Zucconi.
Al comma 1, sostituire la parola: incuria con le seguenti: desertificazione commerciale.
Conseguentemente, sopprimere la parola: commerciali.
1.3. Boscaini, Squeri, Tassinari.
Al comma 1, sostituire la parola: incuria con le seguenti: desertificazione commerciale.
1.4. Ghirra.
Al comma 1, sostituire le parole: al dettaglio in sede fissa con le seguenti: di vicinato.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: esercizi commerciali aggiungere le seguenti: di vicinato.
1.5. Ghirra.
Al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, aggiungere le seguenti: nonché tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2016, n. 222,.
1.6. Boscaini, Tassinari, Squeri.
Al comma 2, sostituire le parole: delle attività commerciali ubicate con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa ubicati.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: esercizi commerciali con le seguenti: esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
all'articolo 3, comma 1:
alla lettera b), sostituire le parole: del commercio tradizionale con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
alla lettera d), sostituire le parole: attività commerciali con le seguenti: esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: attività commerciali con le seguenti: esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
all'articolo 5 sostituire le parole: di attività commerciali con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.
1.7. Squeri, Tassinari, Boscaini.
Al comma 2, sostituire le parole: delle attività commerciali ubicate con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa ubicati.
Pag. 153Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo:
sostituire le parole: esercizi commerciali con le seguenti: esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
sostituire le parole: delle attività commerciali con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
sostituire le parole: di attività commerciali con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.
1.8. Caramanna, Giovine.
Al comma 2, sostituire le parole: delle attività commerciali ubicate con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa ubicati.
Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: attività commerciali con le seguenti: esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.
1.9. Toccalini, Molinari, Barabotti, Gusmeroli, Ravetto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli esercizi ricadenti all'interno delle zone del commercio di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le disposizioni del comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, nonché le disposizioni del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.
Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 4.
1.10. Tassinari, Squeri, Boscaini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 8-ter, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei centri storici continua ad essere consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli nei termini e con le modalità di cui al predetto articolo 4.
1.11. Barabotti, Toccalini, Di Mattina.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Istituzione dell'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane)
1. Presso ciascun comune, è istituito l'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere le attività economiche che costituiscono patrimonio identitario e culturale del territorio.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, i comuni definiscono i requisiti oggettivi, con particolare riferimento alla continuità temporale dell'attività, alla tipicità delle lavorazioni e delle tecniche adottate e alla rilevanza storica e culturale dei locali.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è gratuita, con procedura semplificata e garantisce la priorità nell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: , nonché tenendo conto dell'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane di cui all'articolo 1-bis.
1.01. Ruffino, Benzoni.
(Inammissibile)
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: I comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori con le seguenti: I comuni, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità e le intese di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertitoPag. 154 con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,.
2.1. Zucconi.
Al comma 1, dopo le parole: del commercio aggiungere le seguenti: , dell'agricoltura.
2.2. Barabotti, Gusmeroli, Molinari, Ravetto, Toccalini.
Al comma 1, dopo le parole: del commercio aggiungere le seguenti: , dell'artigianato.
2.3. Boscaini, Squeri, Tassinari.
Al comma 1, sostituire le parole: e dei consumatori con le seguenti: comparativamente rappresentative e le organizzazioni dei consumatori.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: predispongono un elenco di zone con le seguenti: individuano, nell'ambito degli atti di pianificazione urbanistico commerciale, aree;
sopprimere il comma 4.
2.4. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.
Al comma 1, sostituire le parole: e dei consumatori con le seguenti: maggiormente rappresentative e le organizzazioni dei consumatori.
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole: predispongono un elenco di zone con le seguenti: individuano, nell'ambito degli atti di pianificazione urbanistico commerciale, aree;
sopprimere il comma 4.
*2.5. Ghirra.
*2.6. Pavanelli.
Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: nonché le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale comparativamente più rappresentative del settore dell'artigianato e della piccola e media impresa.
2.7. Ghirra.
Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: e il subingresso.
2.8. Cavo.
Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: sia locali che comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
2.9. Squeri, Tassinari, Boscaini.
Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
*2.10. Barabotti, Gusmeroli, Ravetto, Molinari, Toccalini.
*2.11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, sopprimere le parole: e il subingresso.
**2.12. Squeri, Tassinari, Boscaini.
**2.13. Romano, Cavo.
**2.14. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La valutazione delle domande di cui al comma 1 è di esclusiva competenza dei comuni, che vi provvedono secondo criteri autonomamente definiti nell'ambito degli strumenti urbanistici e commerciali Pag. 155comunali, tenendo conto del contributo delle imprese alla valorizzazione dell'identità urbana e della fidelizzazione dei servizi di prossimità, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'autonomia locale.
2.15. Ruffino, Benzoni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Partecipazione locale)
1. Ciascun comune istituisce un tavolo tecnico permanente per le zone del commercio, composto da rappresentanti delle imprese commerciali, delle associazioni di categoria, degli enti culturali, delle strutture tecniche comunali e delle associazioni di cittadini.
2. Il tavolo di cui al comma 1 supporta l'individuazione delle zone del commercio e la valutazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché il monitoraggio sull'attuazione delle agevolazioni previste dalla presente legge.
2.01. Ruffino, Benzoni.
(Inammissibile)
ART. 3.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territoriale e ambientale aggiungere le seguenti: e sociale nonché salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato.;
sopprimere il comma 2;
al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026;
sopprimere il comma 4.
*3.1. Pavanelli.
*3.2. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territoriale e ambientale aggiungere le seguenti: e sociale nonché salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
3.3. Giovine.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territoriale e ambientale aggiungere le seguenti: e sociale nonché salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
3.4. Toccalini, Molinari, Barabotti, Gusmeroli, Ravetto.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territoriale e ambientale aggiungere le seguenti: nonché della sicurezza e del decoro urbano.
3.5. Romano, Cavo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e di presidio dei contesti urbani.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e a sostegno della residenzialità nei centri storici;
Pag. 156 alla lettera d), sostituire le parole: sviluppo e valorizzazione con le seguenti: salvaguardia e sviluppo, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219,.
3.6. Squeri, Boscaini, Tassinari.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del commercio tradizionale con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.
3.7. Gusmeroli, Barabotti, Ravetto, Toccalini, Molinari.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari locali al fine di operare il giusto riconoscimento del patrimonio agricolo ed agroalimentare territoriale.
*3.8. Davide Bergamini, Molinari, Barabotti, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.
*3.9. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*3.10. La Salandra.
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: salvaguardia.
3.11. Ghirra.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché delle produzioni agroalimentari locali di pregio e ad alta rinomanza.
3.12. Bicchielli, Cavo.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) presenza di attività commerciali munite di personale dipendente e/o di addetti al presidio delle medesime in via effettiva e continuativa, tali da assicurare una presenza fisica stabile nel territorio, in funzione di ordine pubblico, sicurezza e incolumità pubblica.
3.13. Ravetto, Barabotti, Molinari, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e inserito all'interno dei piani urbanistici comunali, ove presenti, o negli specifici piani di settore previa acquisizione del parere della regione.
3.14. Ghirra.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e delle disposizioni vigenti in materia.
*3.15. Squeri, Tassinari, Boscaini.
*3.16. Caramanna.
*3.17. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.
Al comma 3, sostituire la parola: adeguano con le seguenti: possono adeguare.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2025.
3.18. Manes.
Al comma 3, sostituire le parole: il 31 dicembre 2023 con le seguenti: ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: si applicano, per quanto compatibili, le con le seguenti: la disciplina autorizzatoria è adottata in deroga alle.
3.19. Zucconi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Negli ambiti di cui all'articolo 2, i comuni hanno facoltà di escludere o regolare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 1989, Pag. 157n. 122, in materia di realizzazione di parcheggi e autorimesse nei locali siti al piano terreno dei fabbricati.
3.20. Tassinari, Squeri, Boscaini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Negli ambiti di cui all'articolo 2, i comuni hanno facoltà di escludere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai cambi di destinazione d'uso nei locali siti al piano terreno dei fabbricati.
3.21. Tassinari, Squeri, Boscaini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Regolamentazione comunale nelle zone del Commercio)
1. Nelle zone di cui al comma 1 dell'articolo 2, ai fini del perseguimento degli obiettivi enunciati al comma 1 dell'articolo 3, i comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono regolamentare il rilascio dell'autorizzazione subordinandolo a:
a) disponibilità di superfici minime obbligatorie per l'esercizio commerciale di ciascuna categoria merceologica;
b) disponibilità di superfici minime obbligatorie di servizio, anche a riguardo di una adeguata allocazione dei contenitori di rifiuti all'interno dei locali commerciali;
c) presenza di personale durante l'orario di vendita, fatta salva la sola distribuzione automatica di prodotti di tabaccheria.
2. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli esercizi di artigianato tipico, artistico e tradizionale e alle attività tutelate come storiche ai sensi delle leggi statali e regionali.
3.01. Ghirra.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Individuazione zone fuori dal centro storico)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, i comuni possono, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, al fine di garantire una razionale gestione del territorio nonché di promuovere l'attrattività del territorio stesso e di valorizzare le zone caratterizzate da forte desertificazione commerciale, includere nella programmazione delle aree anche le zone periferiche o le frazioni del comune.
2. Per zone caratterizzate da forte desertificazione commerciale si intendono le porzioni di comune con meno di 3 esercizi commerciali attivi in sede fissa ogni 1.000 abitanti residenti.
3.02. Gusmeroli, Barabotti, Ravetto, Toccalini, Molinari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riconoscimento attività artigianali nei centri storici)
1. All'interno delle zone di cui all'articolo 2 è previsto il rilascio dell'autorizzazione alle attività artigianali organizzate secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, in quanto compatibili con le aree dei centri commerciali.
3.03. Gusmeroli, Barabotti, Ravetto, Molinari, Toccalini.
ART. 4.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Pag. 158Italy, il fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato a garantire la competitività economica dei centri storici urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.
2. Ai fini del presente articolo, per centro commerciale naturale si intende un'area urbana a vocazione commerciale, da valorizzare o da creare, nella quale gli esercizi commerciali di vicinato, le attività artigianali, di turismo e di servizi, svolgono, anche nella forma del consorzio o dell'associazione, attività comuni dirette a fornire un'offerta integrata di prodotti e di servizi finalizzata ad attrarre i consumatori, i cittadini e i turisti.
3. Il centro commerciale naturale ha la finalità di:
a) valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto architettonico, sociale e culturale, con particolare riferimento al rilancio economico sociale delle aree urbane di piccole, medie e grandi dimensioni;
b) favorire i processi di aggregazione di esercizi commerciali di vicinato, di attività artigianali, di turismo e di servizi con la partecipazione dei diversi soggetti dell'economia urbana;
c) migliorare la competitività degli operatori economici dei centri commerciali naturali attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane e la realizzazione di un sistema di offerta integrata produttiva, commerciale, turistica e di servizi, nonché di azioni condivise di promozione e di comunicazione dirette alla fidelizzazione dei clienti;
d) gestire immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socio-economico, di riqualificazione urbana e ambientale del territorio in cui è situato il centro commerciale, sulla base di concessioni o di convenzioni con le amministrazioni competenti.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, agevolano la costituzione e la valorizzazione dei centri commerciali naturali attraverso l'adozione di un sistema integrato di interventi e di risorse nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, nonché autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
5. Il sistema integrato di interventi e di risorse di cui al comma 4 persegue i seguenti obiettivi:
a) concorrere alla salvaguardia e alla riqualificazione delle aree urbane, dei territori e dei centri storici favorendo il processo di aggregazione degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali, di turismo e di servizi nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;
b) favorire l'attrattività commerciale e turistica del territorio in cui sono situati i centri commerciali naturali, con la collaborazione e il sostegno degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e delle associazioni rappresentative di categoria;
c) incentivare la realizzazione di una rete di centri commerciali naturali che assicuri la migliore produttività del sistema economico del territorio e la qualità dei servizi da rendere al consumatore nel rispetto del principio della libera concorrenza;
d) favorire la costituzione dei centri commerciali naturali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti nel territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con facoltà di prevedere incentivi o agevolazioni fiscali;
e) sostenere le amministrazioni comunali che promuovono la riqualificazione delle aree commerciali, mercatali, turistiche e lo sviluppo dei centri commerciali naturali.
Pag. 159 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire la disciplina di dettaglio avente ad oggetto l'istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali, sentite le rappresentanze degli enti locali e le associazioni di categoria interessate. A tale fine, le regioni possono stabilire il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad attuare le disposizioni regionali; in caso di inerzia dei comuni, le regioni possono provvedere in via sostitutiva adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'adozione della disciplina attuativa.
7. Le risorse del fondo sono destinate alla realizzazione di:
a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio di vicinato e di attività artigianali, di turismo e di servizi;
b) misure per incentivare la creazione di consorzi o di associazioni tra esercizi commerciali di vicinato, attività artigianali, di turismo e di servizi e la costituzione di reti di imprese commerciali e turistiche anche al fine di effettuare attività e servizi in comune;
c) interventi per la rigenerazione urbana, commerciale e turistica del territorio.
8. Gli interventi finanziati dalle risorse del fondo devono essere destinati ai centri storici, ai quartieri, anche periferici, alle frazioni e alle località che presentano caratteristiche identitarie dal punto di vista sociale, culturale e territoriale e una forte integrazione tra le aree a destinazione residenziale e le aree a destinazione commerciale con prevalenza di esercizi e attività di vicinato.
9. Le risorse assegnate al fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono assegnate ai comuni che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano bandi o attivano altre procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi o per la concessione di agevolazioni fiscali ovvero adottano misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore degli operatori dei centri commerciali naturali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse del fondo ai comuni sulla base delle esigenze e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo che prevede, in particolare, le modalità di attribuzione delle risorse del fondo, l'individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, i compiti attribuiti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni incaricati di erogare i finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, i criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle agevolazioni fiscali ovvero alle misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio dell'attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici del centro commerciale naturale. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti i criteri di priorità e le modalità per l'accesso ai finanziamenti, alle agevolazioni o alle misure di semplificazione oggetto dei bandi emanati dai comuni.
11. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 7, e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle esigenze e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche con forme di cofinanziamento, tra le regioni, gli enti locali, le associazioni rappresentative di categoria e le CCIAA per la definizione di progetti volti allo sviluppo dei centri commerciali naturali destinati a rimuovere le condizioni di svantaggio delle imprese operanti nei centri storici o nei centri urbani minori Pag. 160rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata o che operano all'interno di complessi organizzati.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri statuti e ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
13. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono avvalersi delle CCIAA, sulla base di appositi accordi o convenzioni.
14. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente, alle specifiche discipline di settore, alla legislazione e ai provvedimenti regionali vigenti in materia.
15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.1. Pavanelli.
(Inammissibile)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Cedolare secca per gli immobili commerciali situati nelle zone di commercio)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno di entrata in vigore della presente legge e nel biennio solare successivo, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate come «esercizi di vicinato» situate nelle zone di commercio di cui alla presente legge, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Per gli immobili di cui al primo periodo, detenuti da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'aliquota di tassazione del reddito fondiario applicata è ridotta di 5 punti percentuali. Il regime di cui ai precedenti periodi si applica ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora siano rinnovati, entro i termini di cui al primo periodo, alle condizioni precedenti, anche mediante chiusura anticipata, concordata tra le parti, del precedente contratto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni decorrenti dal 2026 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.2. Boscaini, Tassinari, Squeri.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Una quota pari al 30 per cento della dotazione totale del fondo è riservata ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti, ovvero a quelli contigui a città Pag. 161metropolitane e capoluoghi di provincia, con particolare attenzione ai territori a rischio di desertificazione commerciale.
4.3. Ruffino, Benzoni.
Al comma 1, sostituire le parole: È istituito, con le seguenti: Al fine di salvaguardare gli esercizi di vicinato delle aree interne a rischio spopolamento e invecchiamento è istituito,.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 10.000 abitanti;
sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2026, 2027 e 2028;
al comma 2, sostituire le parole: in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome con le seguenti: tenuto conto degli indici ISTAT di spopolamento e invecchiamento delle aree interessate;
al comma 4, sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2026, 2027 e 2028.
4.5. Zucconi.
Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
sostituire la parola: 300 con la seguente: 500;
sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: 2026, 2027 e 2028;
sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.6. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*4.7. Ghirra.
*4.8. Pavanelli.
*4.9. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.
Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
4.10. Romano, Cavo.
Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti e con comprovata desertificazione commerciale.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4.11. Ravetto, Barabotti, Gusmeroli, Molinari, Toccalini.
Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 10.000 abitanti.
4.12. Pavanelli.
Al comma 1, dopo le parole: 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: e dei comuni anche con popolazione superiore a 5.000 Pag. 162abitanti ma inferiore a 15.000 abitanti, caratterizzati da condizioni territoriali particolarmente disagiate, quali difficoltà di accesso ai servizi essenziali, isolamento geografico, carenze infrastrutturali o gravi svantaggi socio-economici.
4.13. Toccalini, Barabotti, Molinari, Gusmeroli, Ravetto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, al finanziamento di interventi volti a favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per l'innovazione di prodotto e di processo, comprese le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing online e di vendita a distanza, la razionalizzazione dell'uso dell'energia nonché l'accessibilità e la fruibilità di spazi interni ed esterni.
4.14. Pavanelli.
Al comma 3, sostituire le parole: pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, con le seguenti: pubblica di riqualificazione del tessuto urbano e commerciale da attuare in convenzione con soggetti privati, anche.
4.15. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:
Art. 4-bis.
(Programma «cashback»)
1. A decorrere dall'anno 2026, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, hanno diritto a un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3 del presente articolo. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il rimborso massimo in ciascun anno è pari a 200 euro. L'ammontare del rimborso equivale alla somma dei rimborsi sulle singole transazioni valide ai fini dell'applicazione della misura di cui al comma 1, che sono pari al 10 per cento dell'importo per le transazioni fino a 200 euro e pari a 20 euro per le transazioni pari o superiori a 200 euro.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento delle disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, stabilendo le condizioni e le modalità attuative del presente articolo, compresi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 6, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo. Gli oneri e le spese relativi ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro a Pag. 163decorrere dall'anno 2027, sono a carico del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) S.p.a. le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui al comma 1 nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, compresa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relativi ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, sono a carico del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1.203,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.205,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 4-quater.
Art. 4-ter.
(Contributo per i registratori di cassa)
1. Alle attività commerciali ubicate all'interno dei centri storici obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuare nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 200 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 4-quater.
Art. 4-quater.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4-bis e 4-ter, pari complessivamente a 1.303,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.205,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dei commi da 2 a 7.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
3. Ai fini della presente legge, si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso la rete internet o una rete Pag. 164elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
4. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi e si applica con l'aliquota del 2,5 per cento sul valore della singola transazione fino a un valore massimo di euro 1.000. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le cessioni e le prestazioni di cui al comma 3, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
5. L'imposta è prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo e versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 2, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché gli eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dalle stesse.
4.01. Simiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Agevolazioni fiscali per il rilancio economico dei centri storici urbani)
1. Gli esercizi ricadenti all'interno delle zone del commercio di cui alla presente legge che forniscono servizi primari possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali, nel limite massimo di 30.000 euro annui:
a) esenzione dall'imposta sui redditi di impresa;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per il valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa;
c) riduzione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti e al Canone unico patrimoniale;
d) riduzione dell'imposta municipale propria;
e) riduzione dell'aliquota IVA per le forniture di energia elettrica e gas;
f) accesso al regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i tre periodi di imposta successivi.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articoloPag. 165 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.02. Pavanelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)
1. Agli esercizi ricadenti all'interno delle zone del commercio di cui alla presente legge, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2025, 2026 e 2027, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e A/10, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento qualora ai suddetti contratti sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto all'anno 2024.
2. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di esercizio dell'opzione, del versamento in acconto ed a saldo del canone di locazione di cui al presente articolo.
3. Il regime opzionale di cui al comma 1 non si applica in caso di rinnovo tacito dei contratti di locazione di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4.03. Pavanelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Riduzione delle tariffe relative alla TARI e al canone unico patrimoniale)
1. Gli enti locali applicano un coefficiente di riduzione delle tariffe previste all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per la produzione di rifiuti non domestici da parte delle attività prestate dagli esercizi di vicinato, dalle attività artigianali, di turismo e di servizi situati nei centri storici. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì al canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.04. Pavanelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Aliquota IVA ridotta per le forniture di energia elettrica e gas)
1. Alla tabella A, parte III, numero 103), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili» sono sostituite dalle seguenti: «compresi le imprese poligrafiche, editoriali e simili nonché gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le attività artigianali, di turismo e di servizi Pag. 166che svolgono attività di commercio al dettaglio nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali devono essere compresi i centri commerciali naturali, come definiti dalla normativa regionale».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.05. Pavanelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:
a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2025, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2025, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2025, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.06. Simiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di recupero e riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale nei centri storici urbani)
1. Al fine di rivitalizzare il tessuto urbano e commerciale nonché di preservare il patrimonio culturale e architettonico attraverso il recupero e la riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, delle attività artigianali, di turismo e di servizi situati nei centri storici, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2025. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.
2. Hanno accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 gli immobili che insistono nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale,Pag. 167 nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.
3. I contributi, erogati dal comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1.
4. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.
4.07. Pavanelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per contrastare il fenomeno degli immobili inutilizzati nelle zone di commercio mediante introduzione dell'IMU incrementale)
1. In considerazione del danno al decoro urbano derivante dall'inutilizzo degli immobili adibiti a uso commerciale e artigianale nelle zone di commercio, i comuni, con proprie delibere possono censire gli immobili ubicati nelle predette, individuando quelli non utilizzati da oltre dodici mesi. Sono scomputati, per una sola volta, i periodi utilizzati per la ristrutturazione dell'immobile, fino a un massimo di tre mesi, salva la dimostrazione, da parte della proprietà della necessità di un maggior lasso di tempo.
2. A partire dal tredicesimo mese, sugli immobili come individuati dal comma 1 i comuni possono deliberare l'aumento progressivo in ragione della durata del mancato utilizzo, fino a un massimo di cinque volte dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La maggiorazione si applica anche in caso di cessione della proprietà dell'immobile e cessa dal momento della sottoscrizione di un contratto di locazione commerciale o di un contratto di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni, che comportino l'effettivo utilizzo dell'immobile.
4.08. Tassinari, Squeri, Boscaini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Calmieramento dei canoni di locazione gravanti sulle attività commerciali, le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici storici o di eccellenza)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In sede di rinnovo del contratto di locazione, gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza come individuati dagli articoli 2 e 4 ed i proprietari dei locali nei quali si svolgono le suddette attività, ai fini della determinazione del canone, sono tenuti a fare riferimento alla media dei valori immobiliari di locazione pubblicati periodicamente dall'Agenzia delle entrate sulla Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare) per l'area in cui sussiste tale attività. A tali valori fanno riferimento le regioni in sede di adozione dei percorsi conciliativi di cui al comma 2.».
4.09. Squeri, Tassinari, Boscaini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Ambiti commerciali o distretti del commercio)
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, gli ambiti commerciali o distretti del Pag. 168commercio, intesi come ambiti territoriali riconosciuti dalle regioni in conformità alla normativa regionale vigente, costituiscono strumenti di gestione collaborativa e programmazione integrata tra enti locali, operatori economici, associazioni di categoria e altri attori territoriali, finalizzati alla valorizzazione, rivitalizzazione e qualificazione del commercio nei centri storici.
2. I comuni che abbiano costituito o aderito a un Distretto del Commercio, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione regionale, possono presentare progettualità nell'ambito delle misure previste dalla presente legge, incluse quelle di finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1.
3. I Distretti del Commercio riconosciuti possono costituire ambito per l'individuazione delle zone del commercio ai sensi dell'articolo 2, ove ricadenti in aree storiche, urbane o a rischio di desertificazione commerciale.
4. Le regioni e le province autonome assicurano il coordinamento tra la disciplina dei Distretti del Commercio e le disposizioni attuative della presente legge, in coerenza con gli strumenti di programmazione urbanistica, commerciale e di sviluppo locale.
4.010. Barabotti, Molinari, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Osservatorio nazionale sulle zone del commercio nei centri storici)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito l'Osservatorio nazionale sulle zone del commercio nei centri storici, con compiti di monitoraggio, valutazione e supporto tecnico-amministrativo.
2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero, dell'ANCI, delle regioni e prevede lo svolgimento di consultazioni pubbliche.
3. L'Osservatorio elabora annualmente un rapporto, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno, contenente la valutazione di impatto sulle misure adottate e sulla loro efficacia.
4.011. Ruffino, Benzoni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per gli esercizi di vicinato)
1. All'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «anche su supporti videomagnetici,» sono inserite le seguenti: «per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che esercitano l'attività commerciale nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali sono presenti i centri commerciali naturali costituiti in forma di associazioni, reti di imprese o consorzi, come definiti dalla normativa regionale».
4.012. Simiani.
(Inammissibile)