ALLEGATO 1
IPOTESI DI TESTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PREDISPOSTA DAI RELATORI DEL C.D. TERZO BINARIO DI RIFORMA DEL REGOLAMENTO
(all'esito delle riunioni dei relatori del 12 e 26 marzo, del 2 e 9 aprile, del 4, 10, 17, 18 e 25 giugno, del 1° e 23 luglio e del Gruppo di lavoro del 16 gennaio e 10 e 16 luglio 2025)
SOMMARIO
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RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN SEDE REFERENTE |
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Organizzazione dei lavori; emendamenti «fuori sacco» |
8 |
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Valorizzazione del parere della Commissione Bilancio in sede referente |
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Parere contrario della Commissione Bilancio sugli emendamenti in Assemblea |
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SUPERAMENTO DELLE 24 ORE E ESAME DEI DECRETI LEGGE |
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Superamento delle 24 ore |
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RAFFORZAMENTO DEL C.D. STATUTO DELL'OPPOSIZIONE |
12 |
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Richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento |
12 |
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Presidenza di opposizione delle Giunte elezioni e autorizzazioni e decadenza dalla carica (a decorrere dalla XX legislatura) |
12 |
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Garanzie di effettività delle quote di opposizione |
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a) Previsione di spazi dedicati per l'esame degli argomenti in quota opposizione; divieto di rinvio e di inversione dell'ordine del giorno con riferimento a tali argomenti e rinvio in Commissione una tantum con garanzia dei tempi di conclusione del riesame in Commissione |
13 |
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b) Divieto di pregiudiziali di merito e di sospensive sugli argomenti in quota opposizione |
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c) Garanzia di discussione del testo originario del progetto di legge in quota opposizione; divieto di abbinamento |
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Attribuzione ai Gruppi di opposizione di tempi maggiori nel contingentamento degli argomenti in quota opposizione; tempi maggiori per pdl costituzionali ed elettorali |
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Iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni di sfiducia |
16 |
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Possibilità di raddoppio del question-time nel calendario per i gruppi di opposizione più consistenti |
16 |
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RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO PARLAMENTARE |
17 |
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Controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo; codificazione delle audizioni dei candidati nell'esame delle proposte di nomina del Governo (in parte a decorrere dalla XX legislatura) |
17 |
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Interrogazioni ordinarie |
18 Pag. 7 |
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Question-time |
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a) Premier question-time |
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b) Aumento dei tempi per l'illustrazione dei question-time |
18 |
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c) Question-time in Commissione |
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Interpellanze ordinarie e urgenti |
19 |
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Interventi sull'ordine dei lavori e informative urgenti |
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a) Disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori e delle richieste di informativa |
19 |
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b) Disciplina dello svolgimento delle informative |
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ULTERIORI TEMI PROPOSTI DAI GRUPPI |
22 |
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Voto a data certa e dichiarazione d'urgenza (a decorrere dalla XX legislatura) |
22 |
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Processo verbale |
22 |
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Organizzazione dei lavori e ripartizione degli spazi di tempo tra Assemblea e Commissioni |
23 |
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Proposte di legge di iniziativa popolare |
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Valutazione delle politiche pubbliche |
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Qualità della legislazione: valutazione d'impatto della legislazione; rafforzamento dei pareri del Comitato per la legislazione (a decorrere dalla XX legislatura) |
25 |
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Pubblicità e trasparenza dei lavori |
26 |
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Modifica della denominazione di competenze di Commissioni |
26 |
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Commissioni e delegazioni bicamerali (in parte a decorrere dalla XX legislatura) |
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Commissione parlamentare per le questioni regionali |
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Convocazione congiunta delle Giunte del Regolamento delle due Camere |
28 |
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Procedimento disciplinare |
28 |
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Disciplina dei Gruppi: costituzione (a decorrere dalla XX legislatura) |
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Rappresentanza dei Gruppi piccoli nelle Giunte e Commissioni (a decorrere dalla XX legislatura) |
29 |
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Norme antitrasformismo |
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Contributo ai Gruppi (a decorrere dalla XX legislatura) |
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Codice di condotta |
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Manutenzione del Regolamento |
33 |
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Norme superate sull'ordine del giorno di seduta |
33 |
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Norme superate sull'ordine degli interventi |
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Norme superate sull'iscrizione all'ordine del giorno di una mozione |
34 |
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Adeguamento alla prassi sulla contestualità fra seduta d'Aula e di Commissione |
34 |
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Adeguamento alla pronuncia della Giunta sull'annuncio in Aula delle petizioni |
34 |
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Esclusione del voto su fatto personale e su decisioni procedurali |
34 |
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Abrogazione di norme sull'ordinamento regionale del tutto superate |
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Entrata in vigore |
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RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN SEDE REFERENTE
Organizzazione dei lavori; emendamenti «fuori sacco»
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Testo vigente Art. 79 |
ipotesi di modifica Art. 79 |
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1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. |
1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principî di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi e i tempi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6 e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessità del provvedimento e ai tempi disponibili; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti, nonché, ove necessario, i termini per la presentazione da parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle proposte di riformulazione di emendamenti, accompagnati in ogni caso da una relazione illustrativa. La presentazione da parte del relatore e del Governo oltre i termini stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione di emendamenti già presentati può essere autorizzata in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, specificamente valutati dal Presidente della Commissione. |
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1-bis. Per garantire il rispetto del termine previsto all'ultimo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principî di economia procedurale. Ove a tal fine necessario, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina, secondo princìpi di economia procedurale, il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui è assicurata la votazione, tra essi ripartito per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero entro il diverso terminePag. 9 stabilito dal Presidente della Camera anche in relazione ai tempi necessari per la stampa dei testi. Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti sono svolte, dai soli componenti della Commissione o dai sostituti, nei limiti stabiliti dall'art. 85, comma 4, ferma restando la facoltà del presidente della Commissione di ridurne progressivamente la durata ove necessario a garantire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento in sede referente. Conseguentemente: | |
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10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principî di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. |
10. Abrogato. (v. comma 1-bis) |
Valorizzazione del parere della Commissione Bilancio in sede referente
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Testo vigente Art. 74 |
ipotesi di modifica Art. 74 |
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3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. |
3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, nella Commissione che procede in sede referente s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. |
Parere contrario della Commissione Bilancio sugli emendamenti in Assemblea
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Testo vigente Art. 87 |
ipotesi di modifica Art. 87 |
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3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2. |
3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2, a tal fine specificando se il parere contrario sia motivato dall'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. |
SUPERAMENTO DELLE 24 ORE E ESAME DEI DECRETI LEGGE
Superamento delle 24 ore
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Testo vigente Art. 116 |
ipotesi di modifica Art. 116 |
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3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. |
3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. |
RAFFORZAMENTO DEL C.D. STATUTO DELL'OPPOSIZIONE
Richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento
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Testo vigente Art. 16 |
ipotesi di modifica Art. 16 |
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1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi. |
1. Identico |
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1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta ove ne facciano motivata richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento delle quali riconosca la fondatezza. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute. (V. art. 18, c. 3-bis, Reg. Senato) |
Presidenza di opposizione delle Giunte elezioni e autorizzazioni e decadenza dalla carica (a decorrere dalla XX legislatura)
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Testo vigente Art. 17
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ipotesi di modifica Art. 17 |
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2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità. |
2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità. (A decorrere dalla XX legislatura) Pag. 13 |
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Testo vigente Art. 18
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ipotesi di modifica Art. 18 |
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4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. |
4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. (A decorrere dalla XX legislatura) |
Garanzie di effettività delle quote di opposizione
a) Previsione di spazi dedicati per l'esame degli argomenti in quota opposizione; divieto di rinvio e di inversione dell'ordine del giorno con riferimento a tali argomenti e rinvio in Commissione una tantum con garanzia dei tempi di conclusione del riesame in Commissione
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Testo vigente Art. 24 |
Ipotesi di modifica Art. 24 |
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3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. |
3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei progetti di legge inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione è dedicata una seduta. La data di iscrizione in calendario dei progetti di legge iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non può essere successivamente differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Sugli argomenti iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il consenso del Gruppo interessato. Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel Pag. 14calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea il rinvio in Commissione, esso è iscritto nel programma successivo a quello vigente al momento del rinvio, in modo da consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi dal rinvio. Nel prosieguo dell'esame del progetto di legge non sono ammesse ulteriori richieste di rinvio in Commissione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. |
b) Divieto di pregiudiziali di merito e di sospensive sugli argomenti in quota opposizione
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Ipotesi di modifica Art. 40 | |
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6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3. |
c) Garanzia di discussione del testo originario del progetto di legge in quota opposizione; divieto di abbinamento
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Ipotesi di modifica Art. 77 | |
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4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione procede all'abbinamento con altri progetti di legge e alla scelta del testo base con l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. È consentito il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea. |
Attribuzione ai Gruppi di opposizione di tempi maggiori nel contingentamento degli argomenti in quota opposizione; tempi maggiori per pdl costituzionali ed elettorali
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Testo vigente Art. 24 |
Ipotesi di modifica Art. 24 |
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7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. |
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo nonché degli argomenti iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. |
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8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. |
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale l'organizzazione dei tempi è stabilita distintamente per la discussione degli articoli, per la quale è assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo di trenta minuti, e per le fasi successive. |
Iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni di sfiducia
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Testo vigente Art. 115 |
Ipotesi di riforma Art. 115 |
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1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. |
1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; il Presidente ne assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che essa non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. |
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2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno. |
2. Identico |
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3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro. |
3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro; il Presidente le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea sulla base delle previsioni contenute nel calendario dei lavori. |
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4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di cui al comma 3. |
4. Identico |
Possibilità di raddoppio del question-time nel calendario per i gruppi di opposizione più consistenti
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Testo vigente Art. 135-bis |
ipotesi di modifica Art. 135-bis |
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2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. |
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove ne sia fatta richiesta nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo in sede di definizione del calendario, il numero delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione, purché di consistenza numerica superiore a quaranta deputati, può essere raddoppiato una volta al mese sempre che siano indirizzate a due Ministri diversi. |
RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO PARLAMENTARE
Controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo; codificazione delle audizioni dei candidati nell'esame delle proposte di nomina del Governo (in parte a decorrere dalla XX legislatura)
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Testo vigente Art. 143 |
ipotesi di modifica Art. 143 |
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3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. |
3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. Ogni semestre il Governo presenta alle Commissioni competenti, e ne illustra il contenuto, una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente. (A decorrere dalla XX legislatura) |
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4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo. |
4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato ed è finalizzata a verificare l'idoneità del candidato rispetto all'incarico, senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Di tali audizioni è disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera, salvo che la Commissione decida diversamente anche su richiesta dell'audito. Ove la richiesta di parere verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicatoPag. 18 al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo. |
Interrogazioni ordinarie
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Testo vigente Art. 134 |
ipotesi di modifica Art. 134 |
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1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera. |
1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quarantacinque giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera. |
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2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente. |
2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. La disposizione di cui al periodo precedente non può applicarsi a più di una interrogazione per seduta per ciascun Gruppo. |
Question-time
a) Premier question-time
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Testo vigente Art. 135-bis |
ipotesi di modifica Art. 135-bis |
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1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. |
1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri intervengono almeno una volta nell'ambito di ciascun programma dei lavori. Ove tale intervento non abbia luogo per l'indisponibilità del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte. |
b) Aumento dei tempi per l'illustrazione dei question-time
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Testo vigente Art. 135-bis |
ipotesi di modifica Art. 135-bis |
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4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti. |
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più Pag. 19di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti. |
c) Question-time in Commissione
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Testo vigente Art. 135-ter |
ipotesi di modifica Art. 135-ter |
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1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì. |
1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo una volta alla settimana, di norma il giovedì. |
Interpellanze ordinarie e urgenti
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Testo vigente Art. 138 |
Ipotesi di riforma Art. 138 |
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1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica. |
1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica. |
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Testo vigente Art. 138-bis |
Ipotesi di riforma Art. 138-bis |
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1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a venti possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo. |
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a venti possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare. |
Interventi sull'ordine dei lavori e informative urgenti
a) Disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori e delle richieste di informativa
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Testo vigente Art. 41 |
ipotesi di modifica Art. 41 |
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1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano. |
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni sono ammessi, su decisione inappellabile del Presidente, quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione in corso o della deliberazione o comunque del passaggio proceduralePag. 20 nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino questioni di eccezionale rilevanza e urgenza. |
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1-bis. All'inizio della seduta, anche durante il decorso del tempo necessario prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, un deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta prima della seduta può intervenire, per non più di tre minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa di cui all'articolo 138-ter da parte del Governo cui possono associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di un deputato per ciascuno di essi di durata non superiore a due minuti. In tale fase non può comunque essere avanzata più di una richiesta di informativa per Gruppo. | |
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1-ter. Al termine della seduta, con esclusione dei casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in modo proporzionale alla consistenza numerica, si svolgono gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonché quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, di regola per non più di tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione della seduta. |
b) Disciplina dello svolgimento delle informative
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ipotesi di aggiunta Art. 138-ter | |
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1. Ove il Governo renda alla Camera un'informativa su temi di particolare rilevanza sociale e politica e di stretta attualità la discussione è introdotta dall'intervento del Governo; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Pag. 21Gruppo per non più di sette minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di una seduta destinata allo svolgimento di tali dibattiti. |
ULTERIORI TEMI PROPOSTI DAI GRUPPI
Voto a data certa e dichiarazione d'urgenza (a decorrere dalla XX legislatura)
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Testo vigente Art. 69 |
ipotesi di modifica Art. 69 |
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1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o sette deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza. |
1. Identico |
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2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. |
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Se il Governo, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, si applica l'articolo 123-bis, comma 3. (A decorrere dalla XX legislatura) |
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3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo. |
3. Identico |
Processo verbale
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Testo vigente Art. 32 | |
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1. Il Presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione apre la seduta e la chiude. |
1. Identico |
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2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano. |
2. Abrogato |
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3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. |
3. Abrogato |
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Conseguentemente: Pag. 23 | |
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Testo vigente Art. 34 |
ipotesi di modifica Art. 34 |
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1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.
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L'art. 34 è abrogato. |
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Testo vigente Art. 11 |
ipotesi di modifica Art. 11 |
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1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente. |
1. I Segretari formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente. |
Organizzazione dei lavori e ripartizione degli spazi di tempo tra Assemblea e Commissioni
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Testo vigente Art. 24 |
ipotesi di modifica Art. 24 |
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5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni. |
5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute in cui si svolgeranno le votazioni. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera. |
Proposte di legge di iniziativa popolare
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ipotesi Art. 100-bis | |
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1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione può essere istituito, con compiti istruttori, un apposito comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Se la deliberazione è favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai consigli regionali che hanno presentato la proposta. | |
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2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna deliberazione sulla presa in considerazione né sia stata avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non superiore ad un mese. | |
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testo vigente Art. 107 |
ipotesi di modifica Art. 107 |
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4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti, diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria. |
4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti, diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni Pag. 25competenti per materia, secondo la procedura ordinaria con le modalità stabilite dall'art. 100-bis. |
Valutazione delle politiche pubbliche
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Testo vigente Art. 22 |
ipotesi di modifica Art. 22 |
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4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria |
4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari e per la valutazione delle politiche pubbliche di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria. |
Qualità della legislazione: valutazione d'impatto della legislazione; rafforzamento dei pareri del Comitato per la legislazione (a decorrere dalla XX legislatura)
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Testo vigente Art. 16-bis |
ipotesi di modifica Art. 16-bis |
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4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento. |
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso si esprima sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento. |
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6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. |
6. Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendoPag. 26 gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. |
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(A decorrere dalla XX legislatura) |
Pubblicità e trasparenza dei lavori
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Testo vigente Art. 65 |
ipotesi di modifica Art. 65 |
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1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.
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1.Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede, salve le specifiche previsioni regolamentari, con i seguenti strumenti: a) mediante resoconti sommari pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera; b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale; c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive e allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è sempre disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera. La medesima disciplina si applica alle sedute in sede referente nelle quali si procede alla votazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 79. |
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Testo vigente Art. 120 |
ipotesi di modifica Art. 120 |
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8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico. |
8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. |
Modifica della denominazione di competenze di Commissioni
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Testo vigente Art. 22 |
ipotesi di modifica Art. 22 |
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1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II – Giustizia; III – Affari esteri e comunitari; IV – Difesa; V – Bilancio, tesoro e programmazione; VI – Finanze; VII – Cultura, scienza e istruzione; VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni; X – Attività produttive, commercio e turismo; XI – Lavoro pubblico e privato; XII – Affari sociali; XIII – Agricoltura; XIV – Politiche dell'Unione europea. |
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II – Giustizia; Pag. 27III – Affari esteri e comunitari; IV – Difesa; V – Bilancio, tesoro e programmazione; VI – Finanze; VII – Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca ed editoria; VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni; X – Attività produttive, commercio e turismo; XI – Lavoro pubblico e privato; XII – Affari sociali; XIII – Agricoltura; XIV – Politiche dell'Unione europea. |
Commissioni e delegazioni bicamerali (in parte a decorrere dalla XX legislatura)
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ipotesi di Aggiunta Art. 56-bis | |
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1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento. (A decorrere dalla XX legislatura) | |
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2. Per il funzionamento di tali organi, quando essi siano presieduti da un deputato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera. | |
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3. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, procede, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, al rinnovo delle delegazioni in carica presso Assemblee internazionali nominate nella precedente legislatura. (A decorrere dalla XX legislatura) |
Commissione parlamentare per le questioni regionali
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Testo vigente Art. 102 |
ipotesi di modifica Art. 102 |
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1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione. |
1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126 della Costituzione. |
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1-bis. La Commissione parlamentare per le questioni regionali può invitare i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione. (v. art. 138-bis, c. 1, RS) |
Convocazione congiunta delle Giunte del Regolamento delle due Camere
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Testo vigente Art. 16 |
ipotesi di modifica Art. 16 |
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2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93. | |
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2-bis. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo del Senato della Repubblica, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari. (v. art. 18, c. 3-ter, Reg. Senato) |
Procedimento disciplinare
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Testo vigente Art. 60 |
ipotesi di modifica Art. 60 |
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3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata. |
3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Pag. 29Capo dello Stato. In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. È facoltà del deputato presentare una memoria difensiva. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono motivate e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata. |
Disciplina dei Gruppi: costituzione (a decorrere dalla XX legislatura)
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Testo vigente Art. 14 |
ipotesi di modifica Art. 14 |
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1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti (quattordici dalla XX leg.) deputati. |
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di quattordici deputati. |
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2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. |
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 e comunque non inferiore a sette purché questo rappresenti un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di più forze politiche, che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri candidati o liste di candidati in almeno venti circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. (A decorrere dalla XX legislatura) |
Rappresentanza dei Gruppi piccoli nelle Giunte e Commissioni (a decorrere dalla XX legislatura)
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Testo vigente Art. 17 |
ipotesi di modifica Art. 17
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1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta (venti dalla XX legislatura) deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. |
1. La Giunta delle elezioni è composta di venticinque deputati, nominati dal Presidente secondo criteri di proporzionalità e in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. (A decorrere dalla XX legislatura) Pag. 30 |
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Testo vigente Art. 18 |
ipotesi di modifica Art. 18
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1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno (quindici dalla XX legislatura) deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni. |
1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Ove necessario al fine di garantire il rispetto della proporzionalità e del criterio della rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura il Presidente della Camera dispone l'integrazione della composizione della Giunta. Essa riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni. (A decorrere dalla XX legislatura) |
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Testo vigente Art. 19 |
ipotesi di modifica Art. 19
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3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione. |
3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso deputato in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni (v. art. 21, c. 2, Reg. Senato); ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione. (A decorrere dalla XX legislatura) |
Norme antitrasformismo
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Testo vigente Art. 5 |
ipotesi di modifica Art. 5
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7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza. |
7. Ad esclusione del Presidente della Camera, i componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello Pag. 31al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2. |
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Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza. | |
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Testo vigente Art. 20 |
ipotesi di modifica Art. 20
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1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. |
1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, ai quali si applicano i commi 7 e 10 dell'articolo 5. |
Contributo ai Gruppi (A decorrere dalla XX legislatura)
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Testo vigente Art. 15 |
ipotesi di modifica Art. 15 |
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3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. |
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. |
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3-bis. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per Pag. 32il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che è ripartito per una parte, stabilita dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore a un trentesimo dello stanziamento, in misura uguale tra i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura, e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli costituitisi nel corso della legislatura, secondo modalità stabilite dal medesimo Ufficio di Presidenza. Salvo che si tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo, nella determinazione del contributo spettante ai Gruppi in misura proporzionale alla consistenza numerica la quota di contributo spettante in relazione ai deputati precedentemente iscritti ad altri Gruppi è ridotta della metà, rimanendo l'altra metà assegnata al Gruppo di provenienza. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. | |
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4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. |
4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività politico-parlamentare di ciascun Gruppo e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. A tal fine l'Ufficio di Presidenza definisce, con una propria deliberazione, le destinazioni ammesse ai sensi del presente comma. (A decorrere dalla XX legislatura) |
Codice di condotta
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Testo vigente Art. 16 |
ipotesi di modifica Art. 16 |
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2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93. | |
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2-ter. La Giunta [per il Regolamento] adotta il Codice di condotta dei deputati che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi Pag. 33nell'esercizio del mandato parlamentare e le sanzioni applicabili per la loro violazione. Il Codice prevede altresì la disciplina dei compiti e del funzionamento del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'art. 16-ter. | |
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ipotesi di Aggiunta art. 16-Ter | |
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1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera. | |
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2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività. |
Manutenzione del Regolamento
Norme superate sull'ordine del giorno di seduta
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Testo vigente Art. 23 |
ipotesi di modifica Art. 23 |
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11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26. |
Abrogato |
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Testo vigente Art. 26 |
ipotesi di modifica Art. 26 |
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1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. |
1. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, annunzia l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati a norma degli articoli precedenti. |
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2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1. |
Abrogato |
Norme superate sull'ordine degli interventi
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Testo vigente Art. 83 |
ipotesi di modifica Art. 83 |
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5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date. |
Abrogato |
Norme superate sull'iscrizione all'ordine del giorno di una mozione
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Testo vigente Art. 111 |
ipotesi di modifica Art. 111 |
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1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione. |
Abrogato |
Adeguamento alla prassi sulla contestualità fra seduta d'Aula e di Commissione
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Testo vigente Art. 30 |
ipotesi di modifica Art. 30 |
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5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni. |
5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea con votazioni. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni. |
Adeguamento alla pronuncia della Giunta sull'annuncio in Aula delle petizioni
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Testo vigente Art. 33 |
ipotesi di modifica Art. 33 |
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2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione. |
2. Del sunto delle petizioni presentate è dato annuncio all'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione. |
Esclusione del voto su fatto personale e su decisioni procedurali
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Testo vigente Art. 42 |
ipotesi di modifica Art. 42 |
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2. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano. |
2. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale e il Presidente decide. Pag. 35 |
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Testo vigente Art. 89 |
ipotesi di modifica Art. 89 |
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1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. |
1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. |
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Testo vigente Art. 96-bis |
ipotesi di modifica Art. 96-bis |
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7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. |
7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. |
Abrogazione di norme sull'ordinamento regionale del tutto superate
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Testo vigente Art. 102 e segg. |
V. sopra anche modifica Art. 102 |
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2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera. |
Abrogato |
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Gli articoli 103, 104, 105 e 106 sono abrogati |
Entrata in vigore
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Art. 153-septies | |
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1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore il ……….., ad eccezione delle modifiche agli articoli 14, 15, 16-bis, 17, 18, 19, 56-bis, commi 1 e 3, 69 e 143, comma 3, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura. |
ALLEGATO 2
RACCORDO CON L'UNIONE EUROPEA
IPOTESI DI MODIFICA DEL PRESIDENTE
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Regolamento vigente |
Ipotesi di modifica |
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Art. 23 |
Art. 23 |
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8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. |
8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. |
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Art. 24 |
Art. 24 |
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4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. |
4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. |
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Art. 25 |
Art. 25 |
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4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127. |
4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli articoli 126-bis, 126-quater, 127 e 127.1. |
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Art. 125 |
Art. 125 |
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1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari. |
1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o Pag. 37raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari. |
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Art. 126 |
Art. 126 |
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1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari. |
1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione dei relativi Trattati istitutivi e delle loro modifiche. |
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2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria. |
2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge, con gli effetti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 73, e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. |
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Art. 126-bis |
Art. 126-bis |
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1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente. |
1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, nonché con riguardo ad ogni altra questione concernente l'attività e il funzionamento dell'Unione europea, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente. |
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Art. 126-ter |
Art. 126-ter |
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1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. |
1. Il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'espressione del parere, alle Commissioni competenti per materia. |
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2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione. |
2. La Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge di delegazione europea secondo modalità Pag. 38determinate ai sensi dell'articolo 79 e svolge l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il termine di cui all'articolo 81, comma 1, è ridotto a quarantacinque giorni. |
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3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2. |
Soppresso (v. comma 4) |
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4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. |
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. |
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5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. |
4. Al termine dell'esame degli emendamenti la Commissione politiche dell'Unione europea trasmette il testo risultante dalle modifiche introdotte alle Commissioni competenti per materia per l'espressione dei pareri di cui al comma 1. L'esame del disegno di legge, così come quello delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia Pag. 39all'Unione europea, si conclude con una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 1. |
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6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118. |
5. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine stabilito dal Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi, possono essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 118. |
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7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. |
6. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 5. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. |
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7. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea. | |
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Art. 126-quater | |
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1. I documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia nonché al Comitato per la legislazione. | |
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2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa. | |
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3. La Commissione politiche dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2. | |
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4. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma Pag. 403 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118. | |
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Art. 127 |
Art. 127 |
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1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea. |
1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea. |
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2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. |
2. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione è trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. |
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3. Su richiesta della competente Commissione per materia, dopo l'avvio dell'esame di cui al comma 2, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge. | |
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4. Nel corso dell'esame di cui al comma 2 la Commissione può consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa. | |
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5. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea. | |
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Art. 127.1 | |
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1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati. Pag. 41 | |
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2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 127, comma 4. | |
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3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente al Presidente della Camera. | |
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4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea. | |
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5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato. | |
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6. Nella discussione, oltre gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. | |
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7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto. | |
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8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richiestePag. 42 di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento. | |
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9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata. | |
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10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione della Commissione di conformità del progetto al principio di sussidiarietà, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti. | |
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11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico. | |
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12. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva. | |
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Art. 127-bis |
Art. 127-bis |
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1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea. |
1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea. |
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2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea. |
2. Identico. Pag. 43 |
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3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. |
3. Identico. |
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4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. |
4. Identico. |
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5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4. |
5. Identico. |
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6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. | |
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Art. 127-ter |
Art. 127-ter |
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1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea. |
1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea e componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, nonché rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attività dell'Unione di loro competenza. |
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2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza. |
Soppresso (v. comma 1) |
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Art. 153-septies | |
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1. Le modifiche all'articolo 23, 24 e 25 ed al Capo XXVIII entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura. |