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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 settembre 2025
549.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 43

ALLEGATO 1

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali» e dopo le parole: «nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» sono inserite le seguenti: «e del principio solidaristico volto ridurre le disparità territoriali e promuovere il benessere di tutte le regioni.».
1.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
1.3. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.4. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.».
1.5. Ferrari.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
1.6. Ferrari.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
1.7. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: , ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori.
1.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: , edilizia.
1.10. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Pag. 44

  Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso, sopprimere le parole: ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti.
1.11. Penza, Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma.

  Al comma 1, lettera e), numero 6), sopprimere il capoverso «29-bis)».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).
1.12. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: all'attività di autorizzazione e all'attività sanzionatoria con le seguenti: ivi comprese le connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie.
1.13. Il Relatore.

  Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 31, secondo comma, dopo le parole: «Il regolamento interno stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «le procedure per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza in modo che sia garantita la rappresentanza di tutti i gruppi politici esistenti all'atto della sua elezione nonché».
1.14. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 35, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «I Presidenti delle Camere trasmettono annualmente al Consiglio regionale una relazione riassuntiva della trattazione e degli esiti dei voti.».
1.15. Auriemma, Penza, Baldino, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «La Giunta regionale è costituita entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in carica dei nuovi consigli provinciali.».
1.16. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 47, secondo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine di rafforzare gli istituti di democrazia diretta, la legge provinciale disciplina le sottoscrizioni necessarie allo svolgimento dei predetti referendum affinché la loro raccolta avvenga in modalità digitale.».
1.17. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 47, quinto comma, le parole: «, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale» sono soppresse.
1.18. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 47, quinto comma, le parole: «un cinquantesimo degli elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un centesimo degli elettori».
1.19. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.

Pag. 45

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) l'articolo 60 è sostituito dal seguente: «Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare a voto consiliare, l'iniziativa popolare a voto popolare e i referendum confermativi e modificativi delle leggi regionali nonché le procedure per la raccolta delle relative sottoscrizioni necessarie in modalità digitale».
1.20. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) all'articolo 60 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le procedure per la raccolta delle relative sottoscrizioni necessarie in modalità digitale».
1.21. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) all'articolo 97, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa concertazione con i competenti organi della Giunta, tenuta a informare preventivamente e costantemente il rispettivo Consiglio e a trasmettere la corrispondenza, gli atti e i pareri della procedura intercorsi».
1.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
*1.23. Ferrari.
*1.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera q), alinea, sostituire le parole: il terzo comma è sostituito dal seguente con le seguenti: dopo il terzo comma è inserito il seguente.
1.25. Ferrari.

  Al comma 1, lettera q), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sono sottoposti a intesa, con le seguenti: sono sottoposti a deliberazione su testo conforme.
1.26. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera q), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Qualora sia manifestato il diniego ovvero sia resa una determinazione con contenuti diversi rispetto al testo approvato dalle Camere in prima deliberazione, su richiesta del Governo o del Presidente della regione o di una provincia, il Presidente del Senato insedia una commissione di convergenza composta da due rappresentanti per ciascuna Camera e da un rappresentante per il Consiglio regionale e per ciascun Consiglio provinciale, designati dai rispettivi Presidenti, con il compito di definire un testo condiviso. La Commissione è presieduta da un componente nominato dal Presidente del Senato e delibera all'unanimità. Il testo condiviso equivale all'intesa prevista dal primo periodo del presente comma ed è approvato dalle Camere nella seconda votazione ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione. Non si fa luogo alla seconda votazione in mancanza dell'intesa prevista da questo comma.
1.27. Ferrari.

  Al comma 1, lettera q), capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.
1.28. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   q-bis) all'articolo 103, il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «Le modifiche allo Statuto approvate sono sottoposte a referendum popolare confermativoPag. 46 disciplinato dalla legge regionale e non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.».
1.29. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera r).
1.30. Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) all'articolo 107, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Con atto di indirizzo del Consiglio regionale, d'intesa con i consigli provinciali, sono stabilite le modalità attuative del presente Statuto di cui al comma 1 in ordine alla programmazione delle attività delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2, alle linee di intervento prioritarie e alla pubblicità dei lavori, a tal fine anche individuando modalità per la creazione di un archivio storico e la sua digitalizzazione per facilitarne l'accesso pubblico, nonché le competenze e i requisiti professionali dei componenti delle predetta Commissioni e la garanzia della rappresentanza delle minoranze politiche al loro interno.».
1.31. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Pag. 47

ALLEGATO 2

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: all'attività di autorizzazione e all'attività sanzionatoria con le seguenti: ivi comprese le connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie.
1.13. Il Relatore.

Pag. 48

ALLEGATO 3

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2536, approvato dal Senato, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024;

   rilevato che:

    lo stato di previsione del Ministero dell'interno contenuto nella legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) esponeva previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 30.578,7 milioni di euro e di cassa pari a 31.073,6 milioni di euro;

    per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, le previsioni definitive delle spese complessive in conto competenza relative al medesimo Ministero ammontano a complessivi 33.894,3 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa il 10,5 per cento rispetto alle previsioni iniziali (circa + 3,3 miliardi di euro);

    la maggior parte degli stanziamenti del dicastero, pari all'85 per cento delle spese finali, è rivolta alle spese correnti con 28,6 miliardi di euro (in linea con i dati del 2023), come sottolineato nella Relazione sul rendiconto della Corte dei conti, nell'ambito delle spese cala la spesa per il personale (-1,5 per cento) e aumentano quelle per i consumi intermedi (+13,1 per cento); parallelamente, la restante percentuale del 15 per cento, pari a 5,1 miliardi di euro, è stata destinata alle spese in conto capitale, sostanzialmente in linea con quanto accaduto nel precedente esercizio finanziario; il decremento è da imputarsi prevalentemente ad una contrazione della spesa per investimenti fissi lordi, nell'ambito della Missione 7, «Ordine pubblico e sicurezza»;

    l'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2024 è pari al 3,73 per cento, in leggero aumento rispetto al 2023 ed in calo rispetto ai dati analoghi del triennio 2020-2022 (3,7 per cento nel 2023; 4,1 nel 2022; 4,3 nel 2021 e 2020);

    per ciò che concerne la gestione, il tasso di impegno delle risorse aumenta dal 92,9 per cento del 2023 al 96,1 per cento del 2024; i pagamenti eseguiti in totale nel 2024 sono stati pari a 33.086,5 milioni di euro, sommando i pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (28.097,9 milioni di euro) e dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (4.988,6 milioni di euro); per quanto concerne l'andamento dei residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2024 erano pari a 10.654,7 milioni di euro e al 31 dicembre 2024 ammontano a 9.992,8 milioni di euro (nel 2023 erano pari a circa 10.654,2 milioni), la quota dei residui finali passa nel complesso dal 31,4 al 29,7 per cento,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Pag. 49

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, relativamente alla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella 8;

   rilevato che:

    lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2025, approvato con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recava previsioni di competenza per complessivi 31.016,5 milioni di euro, di cui: 26.850,8 milioni per la parte corrente; 4.142,9 milioni per la parte in conto capitale e 22,7 milioni per il rimborso del debito pubblico; le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontavano complessivamente a circa 32.046,5 milioni di euro, di cui: 26.880,8 milioni di parte corrente; 5.142,9 milioni in conto capitale e 22,7 milioni per il rimborso del debito pubblico, mentre la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2025 era valutata, nella legge di bilancio, in circa 7.214,4 milioni di euro, di cui: 2.527,8 milioni di parte corrente, 4.665,7 milioni in conto capitale e 20,9 milioni per il rimborso di passività finanziarie;

    tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo tra gennaio e maggio 2025, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame;

    le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 1.031,4 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 1.267,6 milioni di euro delle dotazioni di cassa;

    il disegno di legge di assestamento corregge le richiamate previsioni iniziali, proponendo per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un incremento di 122,3 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 124,3 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, nonché un aumento dei residui pari complessivamente a 2.778,4 milioni di euro;

    l'incidenza percentuale delle risorse assestate per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato risulta pari al 3,44 per cento, a fronte del 3,38 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2025;

    l'incremento delle dotazioni di competenza proposte con il disegno di legge di assestamento, pari a complessivi 122,3 milioni di euro, riguarda principalmente la missione 7, «Ordine pubblico e sicurezza» che registrerebbe un aumento pari a circa Pag. 5078 milioni di euro e la Missione 8, «Soccorso civile» per la quale è proposta una variazione in aumento di circa 43,9 milioni di euro;

    per quanto attiene ai profili di interesse della I Commissione relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nell'ambito della Missione 17 «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggetto del programma 17.2, registrano variazioni in dipendenza di atti amministrativi già adottati, pari a complessivi 9,7 milioni di euro e la variazione proposta con il disegno di legge di assestamento è invece pari a 182 milioni, di cui 176,1 milioni al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo 2780 (somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) alle scelte espresse dai contribuenti sulle dichiarazioni presentate nell'anno 2022 (redditi 2021) e 6,3 milioni per l'adeguamento dello stanziamento del capitolo 2120 (somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio relativa a contributi concessi in conto esercizio e stipendi e altri assegni fissi);

    all'esito delle variazioni complessive, le previsioni assestate per il 2025 relative al programma Presidenza del Consiglio risultano pari a 2.119 milioni di euro a fronte dei 1.930,7 milioni delle previsioni iniziali;

    gli ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi alla Corte dei conti e al Fondo pari opportunità non hanno subito variazioni in conto competenza, a differenza di quelli relativi al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che presentano variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno, per complessivi 221,9 milioni di euro, e le cui previsioni assestate per il 2025 sono dunque pari a 1,42 miliardi di euro,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Pag. 51

ALLEGATO 5

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 Lupi e 2231 Malagola.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire la parola: favoriscono con le seguenti: possono favorire;

   al comma 2, sostituire la parola: , promuovono con le seguenti: possono promuovere;

   al comma 3, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia,;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.4. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie e finali)

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
2.01. La Relatrice.