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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2025
552.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 21

ALLEGATO

DL 117/2025: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2570 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cento.
1.1. Dori.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: ottanta.
1.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e non si applica il comma 6.
1.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimere il comma 3.
1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «successivo a quello di immissione a ruolo» sono soppresse.
1.5. Varchi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Ministero della giustizia)

  1. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare tempi certi per i processi civili e penali pendenti del Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità, a far data dal 1° ottobre 2025 si procede a stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiamo maturato i quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 1° settembre 2025 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del personale di ruolo del Segretariato generale della Giustizia penale, comparto Funzioni centrali, è conseguentemente aumentata di 150 unità nell'area dei funzionari e di 50 unità nell'area degli assistenti.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01. Dori.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Scorrimento graduatorie giudici onorari di pace)

  1. Allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della Pag. 22riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR e rispondere, unitamente alle esigenze del turn over, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico presso gli Uffici per il processo, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria formata ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 2022 – Misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari di cui al bollettino ufficiale del Ministero della giustizia Anno CXLIII, numero 7, del 15 aprile 2022.
1.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Presso le corti d'appello di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può destinare, in numero non superiore a cento, unità di personale amministrativo – direttori amministrativi, funzionari giudiziari, contabili, bibliotecari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, conducenti di automezzi e ausiliari, provenienti da sedi nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Al personale trasferito ai sensi del presente comma per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prima con la seguente: terza.
2.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di applicazione di giudici ausiliari presso i tribunali)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino al 30 giugno 2026, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Consiglio superiore della magistratura applica i giudici ausiliari di corte d'appello, per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali in materia civile, presso gli uffici giudiziari di primo grado, facenti parte del distretto di corte di appello ove risultano assegnati, per la definizione di almeno cento procedimenti civili ciascuno, individuati secondo le modalità previste dal comma 2.
  2. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini Pag. 23del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
3.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.
(Impiego addetti ufficio per il processo e proposta di conciliazione)

  1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria ed al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.
  2. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo aver apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie, comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.
  3. I commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.
3.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.
(Impiego addetti ufficio per il processo)

  1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio e sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.
  2. Nei casi di cui al comma 1, gli addetti agli uffici per il processo non possono provvedere alla predisposizione delle bozze delle decisioni che definiscono la singola fase processuale.
3.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.
(Impiego addetti ufficio per il processo)

  1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesaPag. 24 dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio e sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.
  2. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, le parole: «predisposizione di bozze di provvedimenti,» sono soppresse.
3.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a distanza e sostituire le parole: anche fuori ruolo con le seguenti: fuori ruolo ovvero in pensione da non più di tre anni;

   b) al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

   c) al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a distanza;

   d) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari in pensione da non più di tre anni che, nei quattro anni precedenti alla quiescenza, abbiano svolto funzioni giudicanti;

   e) al comma 4, sostituire le parole: a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, con le seguenti: dichiarando contestualmente la preferenza per una o più sedi tra quelle individuate ai sensi del comma 2;

   f) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: a distanza e sopprimere il secondo ed il terzo periodo;

   g) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: a distanza;

   h) sopprimere i commi 7 e 8;

   i) sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione forma il ruolo da assegnare ad ogni magistrato applicato, dando priorità ai procedimenti civili relativi alle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1;

   l) sopprimere il comma 10;

   m) al comma 11, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a distanza.
3.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: settecentocinquanta.
3.7. Dori.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali;

   b) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: maturi per la decisione, aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali,.
3.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: anche onorari stabilizzati.
3.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Pag. 25

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità per quelli con maggiore arretrato.
3.10. Dori.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ulteriori cinquanta procedimenti con le seguenti: ulteriori procedimenti in numero concordato con lo stesso magistrato.
3.11. Dori.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura la revoca dell'applicazione a distanza.
3.12. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Fino al 30 giugno 2026, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Consiglio superiore della magistratura non procede a nuove autorizzazioni di collocamenti fuori ruolo, ad eccezione di quelle relative al conferimento di incarichi riservati per legge esclusivamente a magistrati.
3.13. Enrico Costa, Pittalis, Bellomo, Calderone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Impiego addetti ufficio per il processo e proposta di conciliazione)

  1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria ed al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.
  2. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo aver apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie, comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.
  3. I commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.
3.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Disposizioni in materia di funzionamento dell'ufficio per il processo)

  1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in Pag. 26materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Disposizioni in materia di funzionamento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, le strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vengono istituite in tutti i tribunali di sorveglianza. A tal fine il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – presso i tribunali di sorveglianza al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: trecento.
3.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Disposizioni in materia di funzionamento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

  1. Anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, Pag. 27n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico presso i tribunali di sorveglianza – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Estensione delle mansioni dell'Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

  1. Nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.
  2. A tal fine l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

   a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

   b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;

   c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

   d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
3.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207)

  1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità Pag. 28per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, il numero: «2.600» è sostituito dal seguente: «6.000» e il numero «400» è sostituito dal seguente: «1.000»;

   b) al quarto periodo, il numero: «2.600» è sostituito dal seguente: «6.000» e il numero «400» è sostituito dal seguente: «1.000».
3.06. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Stabilizzazione dei precari del PNRR della giustizia ordinaria e amministrativa)

  1. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 135:

   1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 10.350 unità nell'Area dei funzionari e di 2.645 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali»;

   2) il quinto periodo è soppresso;

   b) dopo il comma 135, è inserito il seguente:

   «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa».
3.07. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di efficientamento dei procedimenti civili e penali, richiesto dal Piano strutturale di medio termine 2025-2029, che rappresenta una delle misure necessarie per poter accedere alla proroga del periodo di aggiustamento del piano di bilancio strutturale a medio termine, secondo quanto indicato dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La dotazione organica del DipartimentoPag. 29 dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 10.350 unità nell'Area dei funzionari e di 2.645 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali»;

   b) il quinto periodo è soppresso.
3.08. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, in materia di Ufficio per il processo)

  1. All'articolo 5, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, le parole: «predisposizione di bozze di provvedimenti,» sono soppresse.
3.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

  1. La giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'Ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 30 giugno 2026 nei limiti di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo.
  2. La giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'Ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 30 giugno 2026 nei limiti di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.
3.010. Dori.

(Inammissibile
limitatamente al comma 2)

ART. 4.

  Sopprimere il comma 3.
4.1. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ove, nel corso della ricognizione e riassegnazione degli affari derivanti dalla predisposizione del piano di cui ai commi precedenti, il capo dell'ufficio rilevi che un giudice abbia una produttività inferiore alla media dell'ufficio, che non trovi idonea e documentata giustificazione, questi ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne possa tenere conto ai fini delle relative valutazioni di professionalità.
4.2. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre;

  Conseguentemente, alla lettera b):

   a) alinea, sostituire la parola: quattordici con la seguente: quindici;

   b) numero 1), sostituire la parola: sei con la seguente: due;

   c) numero 2), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro;

   d) numero 3), sostituire le parole: un mese con le seguenti: cinque mesi.
5.1. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Pag. 30

  Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

    1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;

    2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;.
5.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis.
(Formazione obbligatoria in materia di violenza di genere per la magistratura)

  1. Nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrate, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, sono introdotti in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento:

   a) all'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77;

   b) al riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere;

   c) alla prevenzione della vittimizzazione secondaria nelle procedure giudiziarie;

   d) alla tutela dei diritti delle vittime di violenza domestica e di genere.

  2. La Scuola superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta linee guida per l'attuazione dei moduli formativi di cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
  3. Con cadenza biennale, il Ministero della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della formazione obbligatoria prevista dal presente articolo e sui risultati conseguiti in termini di prevenzione della vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari.
5.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 28 è abrogato;

   b) all'articolo 32:

   1) al comma 3, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;

   2) il comma 4 è abrogato.
*6.1. Schullian, Gebhard, Steger, Cattoi.
*6.2. Serracchiani, Gianassi.

  Sopprimere il comma 3.
6.3. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Pag. 31

  Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) all'articolo 10:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

    2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

    3) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

    4) il termine di cui al comma 13 limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2029.
6.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:

  9. All'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «3. Sino alla data di insediamento dei rispettivi Consigli dell'ordine regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, ogni Commissario di cui al comma 1 è autorizzato a ricevere le domande di iscrizione presentate in epoca successiva al 31 marzo 2025 da:

    1) coloro che, nel suddetto arco temporale, maturino i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e/o di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

    2) coloro che, entro il 31 marzo 2026, maturino i requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 4 e/o di cui alla lettera b), numeri 1 e 4.

   4. Le domande di cui al comma 3 sono trasmesse dal Commissario al Consiglio dell'ordine territorialmente competente ai fini del vaglio e degli adempimenti connessi all'iscrizione.
   5. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, nelle more, possono esercitare le rispettive attività professionali.».

  9-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «sentiti il Consiglio Nazionale di cui all'articolo 8 e» sono sostituite dalle seguenti: «sentite».
6.5. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «Consiglio nazionale» sono inserite le seguenti: «, qualora istituito,»;

   b) all'articolo 10:

    1) al comma 2, le parole: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» e le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

    2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. È sempre consentita la raccolta e l'istruzione delle domande presentate entro i termini.
   2-ter. È comunque garantita la continuità nell'esercizio della professione per chi ha presentato la domanda ai sensi della presente legge.».
6.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 10, comma 1, della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono aggiunte, in fine, Pag. 32le seguenti parole: «, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo».
6.7. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Restano ferme la possibilità e la validità della presentazione delle domande di iscrizione anche successivamente al 31 marzo 2025, ai soli fini dell'esercizio della professione. Tali domande saranno esaminate e deliberate dai futuri Consigli degli ordini competenti, secondo quanto previsto dalla presente legge».
6.8. Varchi.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino alla riapertura delle iscrizioni, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 8-sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15».
6.13. Sasso, Matone, Morrone, Sudano.

  Al comma 9, dopo le parole: entro il 31 marzo 2026 aggiungere le seguenti: , limitatamente ai soli professionisti che conseguiranno i requisiti previsti o si abiliteranno entro tale data,.
6.14. Dori.

ART. 7.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 183 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Quando le parti convenute abbiano formulato nella comparsa di risposta e costituzione eccezioni preliminari, di rito o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio, il giudice invita le parti a discutere e precisare le conclusioni e pone la causa in decisione per pronunciarsi sulle eccezioni preliminari»;

   b) al quarto comma, le parole: «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo e terzo comma».
7.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 656 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 656-bis.
(Procedimento d'ingiunzione semplificato)

   L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma di danaro di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'articolo 10, emette Pag. 33un atto d'ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, l'atto d'ingiunzione è dichiarato esecutivo dal giudice e si procede ad esecuzione forzata:

   a) se del diritto fatto valere il creditore dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;

   b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

   c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

   Nell'atto d'ingiunzione l'avvocato quantifica le spese e gli onorari dovuti applicando i parametri per la professione forense e ne intima il pagamento.
   La presente disciplina non si applica quando il credito riguardi altri corrispettivi derivanti da un contratto tra un professionista ed un consumatore e non soggetti a tariffe legalmente approvate.
   Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo. L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito. Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli 634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia eventualmente corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione. Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione. Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.
   Quando il giudice adito ai sensi del secondo comma rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dal primo comma, ne dichiara con decreto la nullità. Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione. In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.
   La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.
   L'opposizione si propone davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 637 con atto di citazione notificato presso l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Alla prima udienza il giudice verifica la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma e ove ne rilevi, anche d'ufficio, l'assenza dichiara immediatamente la nullità dell'atto d'ingiunzione, condannando il creditore opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali sino a quel momento maturate, oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645, 648, 649, 650, 652, 653 e 654.
   L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma.Pag. 34
   L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito disciplinare».
7.5. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 693 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 693-bis.
(Assunzione preventiva di prova testimoniale ai fini della composizione della lite)

   L'assunzione di una prova testimoniale può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 692. Si applicano gli articoli 693, 694 e 695».
7.6. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 696-bis del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Quando la conciliazione di cui al primo comma non riesce, il giudice, dopo il deposito della relazione del consulente, su istanza di almeno una delle parti, fissa un'udienza per l'esame degli esiti della consulenza tecnica preventiva, anche al fine di provvedere ai sensi degli articoli 185 e 185-bis».
7.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di deflazione dei giudizi di impugnazione)

  1. Al fine di garantire la celere definizione di procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la riduzione dei procedimenti di impugnazione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il capo di sentenza recante condanna alle spese in distrazione a favore del difensore della parte privata ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura civile non può essere eseguito prima che esso sia passato in giudicato.
  2. Per le sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di riforma o cassazione della pronuncia recante condanna alle spese in distrazione, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiederne la ripetizione al difensore distrattario e recuperano gli importi corrisposti a tale titolo esclusivamente nei confronti della parte sostanziale soccombente in giudizio.
7.01. Bellomo, Pittalis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis.
(Curatore speciale del minore)

  1. All'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, alinea, le parole: «anche d'ufficio ed a pena di nullità degli atti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alla luce delle indicazioni esposte nella relazione del consulente di ufficio, acquisita nel procedimento, anche d'ufficio ed a pena di nullità dei soli atti del procedimento, non di contenuto economico, che riguardino i diritti del minore:»;

   b) al primo comma, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: «al CTU nominato che verificata la genuinità della richiesta del minore e la libertà dalle influenze parentali, provvederà senza indugio, a rappresentarlaPag. 35 al giudice, perché questi provveda con provvedimento motivato»;

   c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In ogni caso, il giudice può nominare un curatore speciale, alla luce delle indicazioni esposte nella relazione del consulente di ufficio, acquisita nel procedimento quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere motivato con l'indicazione delle gravi ragioni d'inadeguatezza genitoriale riscontrate. Il provvedimento è reclamabile nel rispetto dei termini ed ai sensi dell'articolo 473-bis.24.»;

   d) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;

   e) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto, al solo fine di informare il minore della qualità e degli scopi del suo intervento, in modo da assicurare al minore la sua partecipazione al processo, in evasione degli obblighi previsti dalla normativa internazionale e nazionale ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4. Dell'ascolto del minore deve essere redatto verbale, con menzione del linguaggio non verbale del minore durante l'ascolto, che dovrà essere allegato alla comparsa di costituzione od al primo scritto difensivo successivo all'audizione, da parte del curatore»;

   f) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

   «In luogo del minore che abbia compiuto quattordici anni i parenti del minore quali gli zii o gli ascendenti di ogni ramo genitoriale, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero, possono chiedere con istanza motivata, al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.
   In ogni caso i provvedimenti di nomina e di rigetto della revoca, del curatore speciale del minore, sono immediatamente reclamabili, nel rispetto dei termini ed ai sensi dell'articolo 473-bis.24».

  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.02. Buonguerrieri.

(Inammissibile)

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: trecento.
8.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: duecentocinquanta.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.
8.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: duecento.
8.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Pag. 36

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: centocinquanta.
8.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: cento.
8.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: novanta.
8.11. Dori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

  1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità, di cui 100 da destinare agli Uffici della magistratura di sorveglianza.
  2. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

  1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali il perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 500 unità.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.
8.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

  1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali il perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei Pag. 37diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 400 unità.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.
8.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

  1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 300 unità.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.
8.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

  1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per interventi straordinari finalizzati a:

   a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

   b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.07. Dori.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.09. Dori.

(Inammissibile)

Pag. 38

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Adeguamento della dotazione organica del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell'Amministrazione penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di 400 unità. Con decreto del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.010. Dori.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2.
  2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.011. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025.
8.012. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Pag. 39

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai fini dell'attuazione di interventi e investimenti destinati al personale, nonché al monitoraggio dell'efficienza relativa alla destinazione delle risorse per la giustizia riparativa, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
8.013. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

  1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.014. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Assunzione straordinaria di unità aggiuntive di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di polizia penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.
8.015. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Adeguamento della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
8.016. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Potenziamento e rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio socialePag. 40 e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite con le seguenti: «600 unità».
8.017. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario e per i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole: «triennio 2017-2019» con le seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle parole: «600 unità».
8.018. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Scorrimento della graduatoria funzionario giuridico-pedagogico)

  1. Allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento degli obiettivi del PNRR e di rispondere, unitamente alle esigenze del turn over, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, l'amministrazione penitenziaria, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorre allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei come funzionario giuridico-pedagogico per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, facente capo al Ministero della giustizia con scadenza prevista l'8 maggio 2026.
8.019. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto» sono sostituite dalle seguenti: «individuato come da tabella A di cui all'allegato 1 della presente legge».

Pag. 41

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis

«Tabella A
(Articolo 3, comma 1)

Abbinamenti di distretti di Corti d'appello per la competenza territoriale relativa all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Dal distretto di

Al distretto di

Roma

  Perugia

  Perugia

  Firenze

  Firenze

  Genova

  Genova

  Torino

  Torino

  Milano

  Milano

  Brescia

  Brescia

  Venezia

  Venezia

  Trento

  Trento

  Trieste

  Trieste

  Bologna

  Bologna

  Ancona

  Ancona

  L'Aquila

  L'Aquila

  Campobasso

  Campobasso

  Bari

  Bari

  Lecce

  Lecce

  Potenza

  Potenza

  Catanzaro

  Cagliari

  Palermo

  Palermo

  Caltanissetta

  Caltanissetta

  Catania

  Catania

  Messina

  Messina

  Reggio Calabria

  Reggio Calabria

  Catanzaro

  Catanzaro

  Salerno

  Salerno

  Napoli

  Napoli

  Roma».

9.1. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) All'articolo 3, comma 1, le parole: «del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto» sono sostituite dalle seguenti: «individuato con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro il 1° febbraio di ogni anno, al fine di determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti di corti d'appello per la relativa competenza territoriale».
9.2. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2), 5) e 6).
9.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso «12-bis», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: rinnovano con la seguente: possono rinnovare;

   b) sopprimere le parole: , a pena di decadenza.
9.4. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «12-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata con le seguenti: successivamente all'entrata;

   b) sostituire la parola: presentano con le seguenti: possono presentare;

   c) sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
9.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «12-ter», sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
9.6. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Pag. 42

  Al comma 1, lettera b) numero 6), capoverso «12-quater», sostituire le parole: avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, con le seguenti: comunicazione inviata personalmente agli aventi diritto, nonché.
9.7. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Modifica all'articolo 161 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore)

  1. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il terzo comma è abrogato.
9.01. La Salandra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Adeguamento dell'indennità degli esperti delle Sezioni agrarie nei Tribunali e nelle Corti d'appello)

  1. All'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «euro 1,55» sono sostituite con le seguenti: «euro 100».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 342.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.02. La Salandra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 21 aprile 2023, n. 49)

  1. Ai soli fini interpretativi, l'articolo 8 della legge 21 aprile 2023, n. 49, deve intendersi nel senso che la disciplina in esso contenuta relativa alla decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale, decorrente dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista, si applica a tutti i rapporti professionali, a prescindere dalla qualifica del committente e dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sull'equo compenso di cui alla medesima legge n. 49 del 2023.
9.03. Schifone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale – PNRR)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline) e l'impegno di riduzione del disposition time sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
9.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale – PNRR)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimentoPag. 43 dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline) e l'impegno di riduzione del disposition time sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 da destinare al personale giudiziario e amministrativo.
9.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.