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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2025
552.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 70

ALLEGATO 1

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge costituzionale C. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, quale risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 71

ALLEGATO 2

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La VIII Commissione,

   esaminato il disegno di legge A.C. n. 2473, recante «Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol»,

   premesso che:

    la forma e i confini dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige e di ciascuna Provincia autonoma sono disciplinate dal vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, il quale, nello specifico:

     definisce l'autonomia e il territorio (articoli 1-3);

     elenca le funzioni proprie della regione e delle province e ne indica tipologia e limiti (articoli 4-23);

     disciplina funzioni e composizione degli organi della regione e delle province; conferisce alle province la potestà legislativa in materia elettorale e di forma di governo e stabilisce norme e principi entro cui si esplica tale potestà; detta altresì le norme fondamentali sulla funzione legislativa (articoli 24-54);

     stabilisce le norme fondamentali riguardanti il demanio e patrimonio (articoli 66-68), nonché la finanza (articoli 69-86) della regione e delle province;

    lo Statuto può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, così come stabilito dall'articolo 116 della Costituzione, primo comma, in base al quale gli statuti delle autonomie speciali sono adottati con legge costituzionale;

    per quanto di competenza della Commissione, si rileva che le lettere e), f), g) ed h) modificano alcune materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome;

    in particolare, appare opportuno sottolineare l'intervento proposto di modifica dell'articolo 8, comma 1, numero 5), per sostituire la competenza esclusiva in materia di «urbanistica e piani regolatori» con quella in materia di «governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori» (lettera e), numero 2);

    a tal proposito, pur comprendendo che la disposizione sembra voler costituire un aggiornamento alla terminologia adottata, dopo la riforma del 2001, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che indica appunto il «governo del territorio» tra le competenze legislative concorrenti, giova evidenziare che detta locuzione andrebbe riferita al «quadro normativo di insieme» della materia e non declinata in ambiti più specifici, come affermato nella sentenza della Suprema Corte n. 196 del 2004, con la quale la Corte ha ricondotto la materia governo del territorio all'«insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio»;

    inoltre, per quanto concerne precisamente le autonomie speciali, la sentenza n. 24 del 2022 della Corte costituzionale, con riferimento ad una legge della Regione Sardegna n. 21 del 2021, ha rilevato che nella materia dell'urbanistica, costituiscono limiti all'autonomia statutaria della Regione,Pag. 72 in quanto «norme fondamentali di riforma economico-sociale», le disposizioni del Testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001); esse infatti presentano – argomenta la sentenza (Considerato in diritto 3.1) – le caratteristiche individuate dalla Corte, per la definizione di tali norme, cioè il contenuto riformatore e l'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza (così nella sentenza n. 198 del 2018, Considerato in diritto 6.2.2);

    ad evidenziare la necessità di cautela nell'attribuzione della competenza in materia si ricorda l'introduzione, nel 2021, di una disposizione che consentiva agli amministratori locali competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici di continuare a svolgere attività professionali nello stesso ambito; detta norma era stata oggetto di rilievi di incostituzionalità da parte del Governo italiano, come confermato dal Presidente della regione nella seduta consiliare del 18 dicembre 2024, ed è stata successivamente abrogata;

    appare opportuno sottolineare altresì che le altre regioni a Statuto speciale non contengono nei loro statuti riferimenti al governo del territorio;

    la lettera e), numero 4), sostituisce l'articolo 8, numero 19), dello Statuto; il testo vigente individua una competenza legislativa esclusiva delle province in materia di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali», mentre la novella ridefinisce la competenza come «assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti»;

    per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la Corte costituzionale è in passato intervenuta, con la sentenza n. 62 del 2008, con riferimento alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2006, dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni di quella legge che intervenivano sulla disciplina del trattamento dei rifiuti speciali, riconducendole alla competenza legislativa esclusiva della provincia autonoma in materia di «tutela del paesaggio» e «urbanistica» e a quella concorrente in materia di «igiene e sanità»; la Corte ha obiettato che tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei principi dell'ordinamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, con riferimento alle competenze legislative esclusive, principi richiamati anche dall'articolo 5 dello Statuto anche per l'esercizio della competenza legislativa concorrente; la Corte ha infatti asserito che la «disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato [...] viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (Considerato in diritto n. 7);

    le altre regioni a Statuto speciale non contengono nei loro statuti riferimenti alla gestione del ciclo dei rifiuti;

    giova sottolineare che in passato nella provincia di Trento si sono registrati scandali giudiziari riguardanti proprio la gestione dei rifiuti e le relative violazioni di legge; la limitazione del ruolo dello Stato – in particolare dei Carabinieri del NOE – nell'ambito dei controlli in materia potrebbe rendere troppo opaco il sistema ed esporlo a rischio di irregolarità;

    la lettera e), numero 5), integra l'articolo 8, numero 24) dello Statuto, aggiungendo alla competenza legislativa esclusiva delle province la materia delle «piccole e medie derivazioni idroelettriche», la cui realizzazione interessa sovente ambiti territoriali ed ecosistemi particolarmente fragili e vulnerabili, la cui tutela è demandata allo Stato, per i quali appare auspicabile la sottoposizione ad un più elevato regime di controllo e salvaguardia;

    la lettera e), numero 6), introduce, al comma 1 dell'articolo 8 dello Statuto, Pag. 73il comma 29-bis), attraverso il quale si affida alla regione Trentino-Alto Adige la competenza esclusiva su «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica»;

    per quanto concerne la devoluzione alla competenza esclusiva delle province autonome della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale», si ricorda che la sentenza n. 192 del 2024, con riferimento alla diversa tipologia di trasferimento alle regioni di tale competenza, possibile ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetto regionalismo differenziato), ha argomentato, in un obiter dictum, come tale materia rientrasse tra quelle alle quali, pur risultando riconducibili all'ambito di applicazione dell'articolo 116, terzo comma, afferivano «funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà»; secondo la Corte, infatti, «si tratta di una materia in cui predominano le regolamentazioni dell'Unione europea e le previsioni dei trattati internazionali, dalle quali scaturiscono obblighi per lo Stato membro che, in linea di principio, mal si prestano ad adempimenti frammentati sul territorio, anche perché le politiche e gli interventi legislativi in questa materia hanno normalmente effetti di spill-over sui territori contigui [...] la pervasività della disciplina eurounitaria nella suddetta materia trova il suo fondamento nell'articolo 11 Tfue (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;

    appare opportuno altresì evidenziare che l'ambiente è attribuito alla competenza concorrente dell'Unione (articolo 4, comma 2 del Tfue) e pertanto lo Stato può intervenire solamente fino a quando l'Unione non abbia esercitato la sua competenza normativa; competenza che, in questo ambito, è stata esercitata in modo assai ampia» (Considerato in diritto 4.4);

    già in precedenza, la Corte costituzionale aveva collocato la «tutela dell'ambiente» tra le cd. «materie trasversali», cioè quelle materie che fanno riferimento non ad oggetti precisi, ma a finalità che devono essere perseguite e che pertanto si intrecciano con una pluralità di altri interessi, incidendo in tal modo su ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni; in particolare la sentenza n. 262 del 2021 ha affermato che «non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di “materia trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale»;

    con riferimento specifico alla tutela della fauna selvatica (e quindi alla disciplina dell'attività venatoria), si ricorda, in via generale, come tale competenza, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, rientri nella competenza residuale regionale e quindi, ai sensi del già richiamato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche nelle competenze legislative esclusive delle regioni a Statuto speciale; tuttavia allo stato tale competenza si esercita nei limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione); la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 536 del 2002), ha chiarito che le disposizioni della legge n. 157 del 1992, sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, costituiscono il «nucleo minimo» di tutela ambientale, valido su tutto il territorio nazionale; le regioni possono quindi disciplinare l'attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale. Ciò vale per la determinazione delle specie cacciabili,Pag. 74 per i periodi venatori, per i calendari di caccia e per le modalità tecniche del prelievo, tutti aspetti che, incidendo sulla sopravvivenza e la riproduzione della fauna, rientrano a pieno titolo nella tutela ambientale;

    infine va evidenziato che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è uno specifico dovere della Repubblica, che è stato recentemente inserito tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale e una sua devoluzione ad altri soggetti appare del tutto irragionevole,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Fontana Ilaria, Morfino, L'Abbate, Santillo.