ALLEGATO 1
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo.
PARERE APPROVATO
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge costituzionale C. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;
preso atto con favore, per quanto di competenza, che il provvedimento attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica e che, in relazione a quest'ultima, ai Presidenti delle province è riconosciuta l'autorità di pubblica sicurezza, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché all'attività di autorizzazione e sanzionatoria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL MOVIMENTO 5 STELLE
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge costituzionale C. 2473, recante «Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
premesso che:
la forma e i confini dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige e di ciascuna provincia autonoma sono disciplinate dal vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, il quale, nello specifico:
definisce l'autonomia e il territorio (articoli 1-3);
elenca le funzioni proprie della regione e delle province e ne indica tipologia e limiti (articoli 4-23);
disciplina funzioni e composizione degli organi della regione e delle province; conferisce alle province la potestà legislativa in materia elettorale e di forma di governo e stabilisce norme e principi entro cui si esplica tale potestà; detta altresì le norme fondamentali sulla funzione legislativa (articoli 24-54);
stabilisce le norme fondamentali riguardanti il demanio e patrimonio (articoli 66-68), nonché la finanza (articoli 69-86) della regione e delle province;
lo Statuto può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, così come stabilito dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione, in base al quale gli statuti delle autonomie speciali sono adottati con legge costituzionale;
per quanto di competenza della Commissione, si rileva che le lettere e), f), g) ed h) modificano alcune materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome;
in particolare, la lettera e), numero 6) introduce, al comma 1 dell'articolo 8 dello Statuto, il comma 29-bis), attraverso il quale si affida alla regione Trentino-Alto Adige la competenza esclusiva su «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica»;
per quanto concerne devoluzione alla competenza esclusiva delle province autonome della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale», si ricorda che la sentenza n. 192 del 2024, con riferimento alla diversa tipologia di trasferimento alle regioni di tale competenza, possibile ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetto regionalismo differenziato), ha argomentato, in un obiter dictum, come tale materia rientrasse tra quelle alle quali, pur risultando riconducibili all'ambito di applicazione dell'articolo 116, terzo comma, afferivano «funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà»; secondo la Corte, infatti, «si tratta di una materia in cui predominano le regolamentazioni dell'Unione europea e le previsioni dei trattati internazionali, dalle quali scaturiscono obblighi per lo Stato membro che, in linea di principio, mal si prestano ad adempimenti frammentati sul territorio, anche perché le politiche e gli interventi legislativi in questa materia hanno normalmente effetti di spill-over sui territori contigui [...] la pervasività della disciplina eurounitaria nella suddetta materia trova il Pag. 98suo fondamento nell'articolo 11 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;
appare opportuno altresì evidenziare che l'ambiente è attribuito alla competenza concorrente dell'Unione (articolo 4, comma 2 TFUE) e pertanto lo Stato può intervenire solamente fino a quando l'Unione non abbia esercitato la sua competenza normativa; competenza che, in questo ambito, è stata esercitata in modo assai ampia» (Considerato in diritto 4.4);
con riferimento specifico alla tutela della fauna selvatica (e quindi alla disciplina dell'attività venatoria), si ricorda, in via generale, come tale competenza, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, rientri nella competenza residuale regionale e quindi, ai sensi del già richiamato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche nelle competenze legislative esclusive delle regioni a Statuto speciale; tuttavia, allo stato tale competenza si esercita nei limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione); la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 536 del 2002), ha chiarito che le disposizioni della legge n. 157 del 1992, sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, costituiscono il «nucleo minimo» di tutela ambientale, valido su tutto il territorio nazionale; le Regioni possono quindi disciplinare l'attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale. Ciò vale per la determinazione delle specie cacciabili, per i periodi venatori, per i calendari di caccia e per le modalità tecniche del prelievo, tutti aspetti che, incidendo sulla sopravvivenza e la riproduzione della fauna, rientrano a pieno titolo nella tutela ambientale;
infine va evidenziato che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è uno specifico dovere della Repubblica, che è stato recentemente inserito tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale e una sua devoluzione ad altri soggetti appare del tutto irragionevole,
esprime
PARERE CONTRARIO
Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.