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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2025
554.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 20

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Atto n. 289.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione Affari costituzionali,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (Atto n. 289);

   rilevato che:

    lo schema in esame è stato predisposto ai sensi della disciplina prevista dal decreto-legge n. 20 del 2023 (e dal successivo decreto-legge n. 145 del 2024, che ne ha prolungato i termini di efficacia) che, derogando a quanto stabilito in via generale dal Testo unico delle norme sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, richiede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri proceda alla programmazione triennale e alla determinazione annuale delle quote e dei criteri generali (valevoli per il triennio) per la definizione dei flussi di ingresso;

    l'atto si propone la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, col fine di soddisfare le esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi in ambito imprenditoriale e professionale;

    l'articolo 1 reca alcune definizioni, mentre gli articoli 2, 3 e 4 dello schema in esame pongono i criteri dei flussi di ingresso, distinguendo tra criteri comuni, specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote e al di fuori delle quote;

    ai sensi dell'articolo 5, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono, complessivamente, 164.850 per l'anno 2026, 165.850 per il 2025 e 166.850 per il 2028;

    in base a quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7 le quote complessive sono ripartite in un numero massimo di ingressi prestabilito per ciascun anno del triennio, distinguendo gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo e lavoro subordinato stagionale;

    l'articolo 8 fissa i termini di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, propedeutiche per rientrare nelle quote di lavoratori stabilite dal provvedimento, individuando una prima fase riguardante la precompilazione dei moduli di domanda e una seconda fase relativa alla effettiva presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro;

    l'articolo 9 prevede invece le disposizioni attuative,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 21

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Atto n. 289.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO M5S

  La I Commissione,

   in sede dell'esame dell'Atto del Governo n. 289, recante «Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028», ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20;

   l'Atto in titolo reca i criteri, comuni e specifici per le distinte categorie, per la determinazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 e provvede alla determinazione delle quote per ciascun anno del medesimo triennio di ingresso – è previsto l'ingresso di circa cinquecentomila lavoratori nel complesso, il 54 per cento dei quali è rappresentato da lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico;

   il provvedimento in esame, frutto delle disposizioni adottate con il decreto-legge n. 20 del 2023, ne assume tutte le criticità, perpetuando un impianto procedurale datato e farraginoso, l'assenza di correlazione tra l'entità dei flussi di ingresso e l'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro, sia delle aziende che delle famiglie;

   le recenti modifiche procedurali apportate con il decreto-legge del 2024 sono del tutto minimali rispetto alle necessità del Paese e all'esigenza di una politica e di una gestione non miopi dell'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro e non hanno risolto le note problematiche che vengono in sostanza reiterate;

   ferma restando un'entità delle quote del tutto insufficienti, nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici, è altresì lecito dubitare che la mera accelerazione ex lege delle procedure per il tramite di domande precompilate, l'interoperabilità dei sistemi informatici e la digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano state adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possano offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione stato attuale;

   a parlare sono i numeri, impietosi, rilevati da Ero Straniero: nel 2024, quindi successivamente alle predette modifiche, solo il 7,8 per cento delle quote di ingresso stabilite dal Governo si è trasformato in richieste di permessi di soggiorno e impieghi stabili e regolari – una percentuale perfino inferiore a quella dell'anno 2023, che era del 13 per cento;

   come già rilevato dalle associazioni di settore, oltre il 90 per cento delle quote autorizzate resta senza esito, «sono centinaia e centinaia i lavoratori stranieri, uomini e donne, che avrebbero dovuto sottoscrivere il proprio contratto di soggiorno presso gli Sportelli Unici, che si ritrovano invece sospesi nell'irregolarità, truffati e senza alcuna possibilità di emersione»;

   e in proposito, è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

   come da più parti rilevato, oltre alla «lotteria» generata dal meccanismo del click day, il nodo critico principale riguarda la domanda d'ingresso che viene avanzata dal datore di lavoro, che deve impegnarsi ad assumere dei perfetti sconosciutiPag. 22 – questione sollevata da tempo e che fa propendere per l'idea che la procedura, oltre ad una logica irrealistica, sostenga, in realtà, sanatorie de facto, in quanto i lavoratori sono già presenti sul nostro territorio;

   l'asserita volontà del Governo di ridimensionare il fenomeno del click day non pare sostenuta da conseguenti iniziative;

   non risultano, tra le altre, iniziative di potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri in modo da promuoverne l'ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalità, che contribuirebbe a ridurre il fenomeno degli ingressi illegali e ad alzare il livello dell'immigrazione per motivi di lavoro;

   l'Atto in titolo non pare rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro del Paese né corrispondere alle dichiarazioni e agli intenti propalati dal Governo in materia, si stigmatizza la miope gestione dei flussi migratori connessi all'ingresso di stranieri per motivi di lavoro, l'assenza di misure che possano definirsi di effettiva programmazione in linea con le aspettative di miglioramento e semplificazione,

  esprime

PARERE CONTRARIO

Alfonso Colucci, Auriemma,
Baldino, Penza.