ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.
C. 1866 Governo.
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1866, recante disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
il disegno di legge, composto da tre articoli, reca disposizioni a tutela del diritto del minore ad una famiglia, prevedendo l'istituzione – presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri – del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nonché – presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario – di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati comunque denominati (articolo 1); istituisce e disciplina l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie (articolo 2), dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dei suddetti registri e reca, per le restanti disposizioni del provvedimento, una clausola di invarianza finanziaria (articolo 3);
ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, nonché alla materia dell'assistenza sociale, attribuita dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale si intreccia tuttavia con la competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
in questo quadro, l'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 4, del provvedimento prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità relativo alle modalità di tenuta del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nonché alle modalità di acquisizione dei dati da parte delle regioni e degli enti locali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023. C. 2589 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2589, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023;
rilevato che:
l'Accordo ha lo scopo di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione fra le forze di polizie di Italia e Uzbekistan al fine di prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme;
l'Accordo si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva, crescente collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme a garanzia della sicurezza e del benessere della comunità internazionale e si pone quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico sia sotto il profilo operativo, rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica;
ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014. C. 2591 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2591, approvato dal Senato, recante adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014;
rilevato che:
la Convenzione, redatta con l'obiettivo di contrastare i primi atti di pirateria aerea, cercando di armonizzare le differenti legislazioni in materia e di individuare la giurisdizione dello Stato competente, è applicabile ai reati e a ogni altro atto che metta a repentaglio la sicurezza di persone o cose a bordo di aeromobili civili, durante il volo nella navigazione internazionale;
l'esigenza di adeguare il testo della Convenzione, a causa dell'intensificarsi di comportamenti tali da compromettere la sicurezza dei voli, dei passeggeri e dei beni trasportati, ha portato all'approvazione del Protocollo emendativo, composto da 20 articoli ed entrato in vigore nel gennaio 2020;
il Protocollo interviene in materia di: estensione della giurisdizione, già riconosciuta allo Stato di immatricolazione dell'aeromobile, allo Stato di appartenenza dell'operatore e allo Stato in cui avviene l'atterraggio; riconoscimento della figura dell'addetto alla sicurezza del volo; divieto di discriminazione; facilitazione dell'estradizione per le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile; obbligo per gli Stati contraenti di rispettare le norme di diritto internazionale pattizio;
il disegno di legge si compone di 4 articoli, relativi, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore;
ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024. C. 2592 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2592, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024;
rilevato che:
l'Accordo è finalizzato a includere la Svizzera, Paese extra-Ue di transito dei flussi di gas tra Italia e Germania, nel quadro dell'Accordo di solidarietà sottoscritto da Roma e Berlino ai sensi del Regolamento UE 2017/1938 sul rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea;
ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024. C. 2593 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2593, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024;
rilevato che:
l'Accordo è volto a consentire ai lavoratori frontalieri di svolgere parte dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero;
ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 6
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87. Atto n. 299
PARERE APPROVATO
La I Commissione della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 (Atto n. 299);
considerato che:
l'unico comma dell'articolo 1 reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, concernente la riorganizzazione del Ministero della giustizia, al fine di: potenziare le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mediante l'istituzione di due nuove direzioni generali dedicate specificamente alle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e ai servizi logistici e tecnici del medesimo Corpo; aggiornare la distribuzione territoriale dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, con la creazione di un nuovo Provveditorato per le regioni Abruzzo e Molise; adeguare le dotazioni organiche di personale dirigenziale di livello generale e non generale, sia amministrativo che penitenziario, e del personale non dirigenziale alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, con particolare riferimento al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;
l'articolo 2, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, in conseguenza delle innovazioni introdotte all'organizzazione del Ministero della giustizia dall'articolo 1, sposta la collocazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla istituenda Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria;
l'articolo 3 reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, istituendo, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, una struttura di missione per la valutazione delle politiche Pag. 36pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, e formalizzando l'istituzione della Segreteria del Capo di Gabinetto, al fine di supportare le attività istituzionali di quest'ultimo;
l'articolo 4 contiene disposizioni transitorie necessarie per l'attuazione della riorganizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria;
ritenuto che:
l'intervento normativo si inserisce nel quadro delle recenti disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in particolare dagli articoli 1, comma 5, 13, comma 4, 13-bis e 14, commi 4 e 8, nonché dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) all'articolo 1, commi da 374 a 383, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 7
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87. Atto n. 299.
PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO PD
La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, (A.G n. 299),
premesso che:
preliminarmente occorre evidenziare come la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel parere reso in data 26 agosto 2025 abbia evidenziato come la richiesta di parere non sia accompagnata dalla trasmissione del previsto atto di concerto del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, chiarendo come tale atto non possa essere surrogato né da un mero nulla osta né da una postuma approvazione in cui la volontà risulti già formata;
l'articolo 1 interviene sull'organizzazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria istituendo, tra le altre cose, due nuove direzioni generali del corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, l'articolo è finalizzato alla creazione del nuovo Provveditorato regionale per Abruzzo e Molise con sede a Pescara;
l'articolo 2 innova l'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, spostando la collocazione del predetto laboratorio, incardinato presso il Ministero della giustizia, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria istituita dall'articolo 1 del provvedimento in esame;
l'articolo 4 reca disposizioni transitorie e l'articolo 5 la clausola d'invarianza finanziaria escludendo oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
rilevato che:
l'articolo 3 introduce rilevanti modifiche all'organizzazione degli uffici di direttaPag. 38 collaborazione del Ministro della giustizia, attraverso l'istituzione della Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa e della Segreteria del Capo di Gabinetto all'interno dell'Ufficio di Gabinetto;
l'articolo attribuisce alla nuova Struttura di missione funzioni di analisi, studio e supporto strategico in materia di programmazione finanziaria e revisione della spesa in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
il predetto articolo, inoltre, incrementa la dotazione organica complessiva degli uffici di diretta collaborazione del Ministro da 201 a 221 unità, riducendo parzialmente il contingente dell'Ispettorato generale- da 145 a 125 unità – ma, al contempo, creando un ulteriore incarico dirigenziale generale e nuovi incarichi dirigenziali non generali;
le disposizioni in esame estendono al Capo della segreteria del Capo di Gabinetto il trattamento economico previsto per il capo segreteria del Ministro, con effetti che, seppure formalmente ricondotti all'invarianza della spesa mediante la dichiarata compensazione con incarichi equivalenti, rischiano di determinare un aggravio indiretto di costi;
occorre evidenziare come l'asserita invarianza finanziaria sia assicurata, secondo quanto si legge nella Relazione Tecnica, rendendo indisponibili un numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale equivalenti dal punto di vista finanziario e pari complessivamente a sei. Dunque, per assicurare il trattamento economico della sola figura di Capo della Segreteria del Capo di Gabinetto si rende necessario un ammontare di spese equivalente a ben sei incarichi dirigenziali;
l'articolo in esame, infine, amplia i compiti dell'Ufficio di Gabinetto, già centrale nell'assicurare il raccordo tra indirizzo politico del Ministro e attività dei Dipartimenti, con il pericolo di determinare duplicazioni di competenze, sovrapposizioni funzionali e una eccessiva concentrazione delle funzioni presso la diretta collaborazione del Ministro;
appare, pertanto, in contraddizione con le finalità complessive di razionalizzazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa perseguite dal provvedimento, poiché introduce strutture ulteriori presso il centro politico-amministrativo invece che rafforzare gli apparati tecnici e territoriali;
in conclusione, le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento de quo rappresentano un intervento che rischia di tradursi in un ampliamento di apparati centrali a prevalente valenza politica, piuttosto che in un reale miglioramento dell'efficienza amministrativa;
esprime parere non ostativo,
a condizione che sia soppresso l'articolo 3 dello schema di decreto in esame.
Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri.