ALLEGATO
DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. C. 2643 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Disposizioni in materia di autorizzazione al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6-bis, dopo le parole: «è rilasciato dal questore» sono inserite le seguenti: «, previa autorizzazione del giudice competente,»;
b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «a favorire le relazioni» sono inserite le seguenti: «e i ricongiungimenti»;
c) all'articolo 4-bis, comma 2, dopo le parole: «eseguita dal questore» sono inserite le seguenti: «previa autorizzazione del giudice competente».
01.01. Zaratti.
Sopprimerlo.
*1.2. Zaratti.
*1.4. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri)
1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2026, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.Pag. 19
2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di cui al comma 1, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà.
5. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli iter amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro.
1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*1.6. Zaratti.
*1.7. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente» sono sostituite dalle seguenti: «previo invio della comunicazione al centro per l'impiego competente, della volontà di richiedere il rilascio del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro a favore di un cittadino straniero residente all'estero»;
2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «specificazione delle relative condizioni» sono inserite le seguenti: «previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La procedura di cui al comma 2 si intende esperita con l'invio della comunicazione al centro per l'impiego competente.»;
4) al comma 2-bis.1 le parole: «nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
5) al comma 5, primo periodo, le parole: «contratto collettivo di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;
6) al comma 5-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette revoche siano dipese da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, a quest'ultimo si applica il comma 11 del presente articolo, ovvero qualora lo stesso lavoratore abbia reperito un nuovo contratto di lavoro anche con un datore di lavoro diverso, il contratto di soggiorno è sottoscritto con quest'ultimo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato»;
7) dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:
«5-sexies. Il lavoratore è informato dello stato di tutte le fasi del procedimento amministrativoPag. 20 relativo al rilascio del nulla osta al lavoro e dell'esito dello stesso»;
8) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale nell'anno antecedente la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, nel periodo citato in precedenza, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
6-quater. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce tra l'altro il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.».
1.8. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 22, comma 5, le parole: «contratto collettivo di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;
a-ter) all'articolo 22, comma 5-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette revoche siano dipese da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, a quest'ultimo si applica il comma 11 del presente articolo ovvero qualora lo stesso lavoratore abbia reperito un nuovo contratto di lavoro anche con un datore di lavoro diverso, il contratto di soggiorno è sottoscritto con quest'ultimo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato».
1.9. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 22:
1) al comma 5:
1.1) le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di Pag. 21ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo,»;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine massimo di sessanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a trenta giorni per i lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato e, su richiesta del datore di lavoro, è trasmesso telematicamente alle rappresentanze diplomatiche che provvedono al rilascio del visto entro i successivi trenta giorni»;
2) al comma 5.01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23»;
3) al comma 5-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo con le seguenti: dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1.10. Onori, Pastorella.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 22:
1) al comma 5:
1.1) le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo,»;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine massimo di sessanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a trenta giorni per i lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato e, su richiesta del datore di lavoro, è trasmesso telematicamente alle rappresentanze diplomatiche che provvedono al rilascio del visto entro i successivi trenta giorni»;
2) al comma 5.01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23».
3) al comma 5-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23».
1.11. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 22:
1) al comma 5:
1.1) le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine massimo di sessanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a trenta giorni per i lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato e, su richiesta del datore di lavoro, è trasmesso telematicamente alle rappresentanze diplomatiche che provvedono al rilascio del visto entro i successivi trenta giorni»;
2) al comma 5.01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23»;
Pag. 22 3) al comma 5-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23».
*1.12. Paolo Emilio Russo.
*1.13. Onori, Pastorella.
*1.14. Zaratti.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 22:
1) al comma 2, le parole: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,» sono soppresse;
2) il comma 2-bis è abrogato;
3) al comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo».
1.15. Schullian, Gebhard, Steger.
Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono nel medesimo comma, sostituire le parole: dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo con le seguenti: dalla data di presentazione della richiesta, ovvero, se presentata successivamente alla prima data di apertura delle presentazioni, dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono nel medesimo comma, sostituire le parole: dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo con le seguenti: dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1.17. Onori, Pastorella.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».
1.18. Mattia, La Salandra.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici giorni».
1.19. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici giorni».
*1.20. La Salandra.
*1.21. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».
1.22. Carloni.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 24:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite Pag. 23dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
2) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pari ad almeno dodici mesi o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, qualora il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non sia scaduto da più di sessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di conversione.».
1.23. Schullian, Gebhard, Steger.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 24, comma 2, secondo periodo, le parole: «e 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 6-bis e 11 in caso di revoca del nulla osta, del visto e del permesso di soggiorno».
1.24. Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».
1.26. Carloni.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, la trasmissione degli atti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere assolte dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.».
1.25. Mattia.
Al comma 1, lettera c), capoverso, e ovunque ricorrono nel medesimo comma, alle parole: secondo le modalità premettere le seguenti: in modo sistematico e.
1.27. Bordonali, Iezzi, Bof, Di Mattina, Ziello.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)
1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)
1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivoPag. 24 nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:
a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:
a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;
b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente Pag. 25articolo, che sono inserite nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); con le stesse modalità è istituita un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:
a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;
c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.
11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.2. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro, per l'anno 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I termini per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà ed i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
2.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 22:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «previa verifica, presso il centro Pag. 26per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente» sono sostituite dalle seguenti: «previo invio della comunicazione al centro per l'impiego competente, della volontà di richiedere il rilascio del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro a favore di un cittadino straniero residente all'estero»;
2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «specificazione delle relative condizioni» sono inserite le seguenti: «previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La procedura di cui al comma 2 si intende esperita con l'invio della comunicazione al centro per l'impiego competente.»;
4) al comma 2-bis.1 le parole: «nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4» sono soppresse.
2.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'esito dei controlli di veridicità assicurati dalla interoperabilità tra il portale ALI del Ministero dell'interno e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle entrate e Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) non generi un codice di attivazione della domanda, il richiedente ha diritto a ottenere, entro cinque giorni lavorativi, un riesame non automatizzato tramite banche dati e la possibilità di presentare documentazione integrativa.
2.7. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis.2, secondo periodo, dopo le parole: o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, aggiungere le seguenti: e dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, regolarmente iscritte,
*2.8. Rizzetto.
*2.9. Nisini, Giaccone.
*2.10. Paolo Emilio Russo.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis.2, aggiungere il seguente:
«2-bis.3. I datori di lavoro possono attestare l'idoneità dell'alloggio mediante autocertificazione relativa ad alloggi privati, ovvero mediante presentazione di una prenotazione presso struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata, per un periodo minimo di due mesi dall'arrivo in Italia. In tale ipotesi, la verifica dell'idoneità è effettuata sulla base dell'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le responsabilità della stessa in caso di mancata osservanza della normativa vigente.».
**2.11. Volpi.
**2.12. Onori, Pastorella.
**2.13. Zaratti.
**2.14. Paolo Emilio Russo.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis.2, aggiungere il seguente:
«2-bis.3. Fermo restando il divieto per i soggetti proponenti e per gli enti attuatori di esigere o, comunque, percepire, direttamente o indirettamente, compensi dai destinatari per le attività formative di cui all'articolo 23, è consentito richiedere ai lavoratori formati all'estero ai sensi del medesimo articolo un contributo riferito esclusivamente a spese amministrative e logistiche connesse alle procedure di ingresso e di collocazione lavorativa in Italia, distinte dalle attività formative. Il contributo, commisurato ai costi vivi documentati e senza ricarichi, non può eccedere due mensilità lorde della futura retribuzione contrattuale e non costituisce condizione di Pag. 27accesso ai percorsi, al nulla osta o al visto. Il contributo è esigibile solo dopo l'assunzione ed è dovuto se il rapporto non si instaura per causa non imputabile al lavoratore o cessa in prova per fatto del datore; restano fermi gli articoli 12 e 603-bis del codice penale e ogni altra disposizione in materia di contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.».
2.15. Rosato.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. La verifica della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale presso il centro dell'impiego di cui al comma 2, non deve essere effettuata laddove la richiesta nominativa di nulla osta di cui alla lettera a) dello stesso comma, è presentata da una agenzia per il lavoro.».
*2.16. Rizzetto.
*2.17. Nisini, Giaccone.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 22, dopo il comma 5-quinquies, è inserito il seguente:
«5-sexies. Il lavoratore è informato dello stato di tutte le fasi del procedimento amministrativo relativo al rilascio del nulla osta al lavoro e dell'esito dello stesso»;
a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale nell'anno antecedente la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, nel periodo citato in precedenza, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
6-quater. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce tra l'altro il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.».
2.18. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».
2.19. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
«6-ter. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 6, per cause non imputabili al lavoratore, viene rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui al comma 11 ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».
2.21. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis:
1) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Le istanze di nulla osta sono esaminate in via prioritaria rispetto alle domande di nulla osta per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine sopra indicato, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui all'articolo 22. Non si applicano le deroghe all'articolo 22, comma 5.01, previste dall'articolo 3 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro di cui al presente articolo, è rilasciato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 22, comma 5-quinquies.»;
2) al sesto periodo, le parole: «nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni indicato dal presente comma»;.
2.22. Giovine.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;.
*2.23. Onori, Pastorella.
*2.24. Paolo Emilio Russo, Gentile, Battilocchio.
*2.25. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
*2.26. Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le richieste di domande di nulla osta e di visto richieste nell'ambito della specifica procedura di ingresso sono esaminate con priorità e rilasciate entro novanta giorni dalla domanda»;.
2.27. Zaratti.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 24:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «, e 11» sono soppresse;
Pag. 292) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2»;
3) al comma 2, le parole: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» e le parole: «e 6-bis» sono sostituite dalle seguenti «, 6-bis e 11 in caso di revoca del nulla osta, del visto e del permesso di soggiorno».
2.28. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:
«1-septies-1. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera h), e 1-septies del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione.».
2.29. Caramiello, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Programmazione e sostegno dei «corridoi lavorativi»)
1. All'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande di nulla osta e di visto richieste nell'ambito della specifica procedura di ingresso devono essere esaminate con priorità, e comunque devono ottenere risposta entro novanta giorni dalla richiesta.»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. È istituita una cabina di regia nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e mettere a sistema tutti gli interventi di formazione professionale e civico linguistica. Ne fanno parte di diritto:
a) un rappresentante della società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
b) le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri iscritte al registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli immigrati, sezione I, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
c) i rappresentanti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) almeno sei componenti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».
2.01. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Programmazione e sostegno dei «corridoi lavorativi»)
1. All'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Le domande di nulla osta e di visto presentate nell'ambito della specifica procedura di ingresso per i lavoratori formati nei Paesi terzi ai sensi del presente articolo sono esaminate con priorità e comunque definite entro novanta giorni dalla data di presentazione.Pag. 30
2-quater. È istituita una cabina di regia nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il compito di coordinare e mettere a sistema gli interventi di formazione professionale e civico-linguistica realizzati ai sensi del presente articolo. La cabina di regia opera in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con le parti sociali, al fine di promuovere la programmazione dei flussi di ingresso e la valorizzazione dei percorsi formativi e linguistici nei Paesi di origine, anche mediante l'utilizzo dei fondi interprofessionali e delle risorse europee destinate alla formazione e all'integrazione lavorativa. Fanno parte della cabina di regia:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;
b) un rappresentante della società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri iscritte al registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli immigrati, sezione I, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) rappresentanti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
2.02. Faraone.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Cabina di regia per la razionalizzazione delle iniziative di formazione e istruzione professionale nei paesi di origine)
1 All'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. Al fine di coordinare e razionalizzare le iniziative di istruzione e formazione di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita una apposita cabina di regia composta da due componenti indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due componenti indicati dal Ministero dell'interno, due componenti indicati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un rappresentante della società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., un componente indicato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, tre componenti indicati dalle organizzazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri iscritte al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e un rappresentante indicato dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I componenti della cabina di regia svolgono il proprio incarico a titolo gratuito e non possono percepire alcun emolumento anche a titolo di rimborso spese. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, definendo la durata temporale del mandato dei componenti e le modalità di individuazione del presidente della cabina di regia».
2.07. Paolo Emilio Russo, Battilocchio, Gentile.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Lavoro stagionale)
1. All'articolo 24, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto Pag. 31legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati» sono inserite le seguenti: «o l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle agenzie per il lavoro».
*2.03. Paolo Emilio Russo.
*2.05. Nisini, Giaccone.
*2.06. Rizzetto.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Abrogazione e sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato)
1. L'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 5
(Permesso di soggiorno)
1. Il soggiorno nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro subordinato è consentito a tutti i cittadini stranieri non comunitari che siano in possesso di permesso di soggiorno, seppure scaduto, e di una effettiva proposta di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, persona fisica o giuridica, operante sul territorio nazionale. La concessione del permesso di soggiorno è determinata dalla sussistenza di una valida proposta di lavoro certificata dagli organismi bilaterali di settore. Nella fattispecie di cui ai periodi precedenti non occorre documentare i mezzi di sussistenza trattandosi di nuovo rapporto di lavoro.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo è revocato qualora:
a) il rapporto di lavoro subordinato, sul quale si basa il permesso, venga meno entro sei mesi dal rilascio dello stesso, a meno che il lavoratore non dimostri l'iscrizione alle liste di disoccupazione e richieda quindi la conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione;
b) venga accertata, anche a seguito di verifiche a posteriori, la natura fraudolenta del contratto di lavoro o l'impiego in attività lavorative irregolari;
c) il titolare del permesso sia condannato con sentenza definitiva per un reato che costituisce grave minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico.
3. Le autorità competenti quali le questure, l'Agenzia delle entrate e l'Ispettorato nazionale del lavoro, hanno l'obbligo di collaborare attivamente per monitorare l'effettività dei rapporti di lavoro e combattere le potenziali frodi.».
3.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il comma 9-bis è sostituito dal seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) dopo le parole: «nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti «, godendo degli stessi diritti in materia civile riconosciuti al cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del rilascio, del rinnovo o della conversione del titolo di soggiorno, al cittadino straniero è riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali, previdenziali e di altra natura, senza prevedere alcuna interruzione qualora le stesse siano già in fase di erogazione»;
Pag. 32 b) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:.
3.2. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: territorio dello Stato aggiungere le seguenti: godendo degli stessi diritti in materia civile riconosciuti al cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more del rilascio, del rinnovo o della conversione del titolo di soggiorno, al cittadino straniero è riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali, previdenziali e di altra natura, senza prevedere alcuna interruzione qualora le stesse siano già in fase di erogazione.
3.3. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione trasmessa al datore di lavoro contiene esclusivamente l'indicazione del mancato rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno senza ulteriori dettagli.
3.4. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«9-ter. Allo straniero in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno è altresì riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni sociali, ad accedere alle politiche attive del lavoro e ad aprire un conto corrente bancario presso gli istituti autorizzati, alle medesime condizioni previste per i lavoratori regolarmente soggiornanti.».
3.5. Faraone.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«9-ter. Allo straniero è altresì riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni sociali, ad aprire un conto corrente bancario e ad accedere alle politiche attive del lavoro.».
3.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«9-ter. Allo straniero è altresì riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni sociali e ad accedere alle politiche attive del lavoro.».
3.7. Paolo Emilio Russo, Battilocchio, Gentile.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«9-ter. In caso di richiesta di conversione del permesso di soggiorno studio-lavoro, o di richiesta di conversione del permesso lungo soggiornante UE rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea in permesso di lavoro, o di conversione del permesso da lavoro stagionale a non stagionale, le relative richieste possono essere presentate anche dalle agenzie per il lavoro autorizzate ai fini della somministrazione di lavoro.».
*3.8. Paolo Emilio Russo.
*3.9. Nisini, Giaccone.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, Pag. 33n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
«5-ter.1. Il rinnovo del permesso di soggiorno è negato quando a carico dello straniero si accerti la violazione di disposizioni in materia fiscale o contributiva.»;
b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno è negato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5-ter.1.».
3.01. Bordonali, Iezzi, Bof, Di Mattina, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Prenotazione del rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il lavoratore straniero che, entro i termini previsti, abbia effettuato la prenotazione dell'appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno è autorizzato a proseguire l'attività lavorativa fino alla definizione del relativo procedimento, purché sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta prenotazione.»;
b) all'articolo 22, comma 12, dopo le parole: «il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto» sono inserite le seguenti: «o prenotato,».
*3.02. Paolo Emilio Russo.
*3.03. Nisini, Giaccone.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in presenza di proposta di assunzione)
1. Il soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato è consentito ai cittadini di Paesi terzi che, pur in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, dimostrino di avere ricevuto un'effettiva proposta di contratto di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, persona fisica o giuridica, operante sul territorio nazionale.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla verifica della proposta di lavoro da parte degli organismi bilaterali di settore o delle direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.
3. Ai fini del rilascio del permesso non è richiesta la prova dei mezzi di sussistenza, fermo restando l'obbligo di documentare la disponibilità di un alloggio idoneo.
4. Il permesso di soggiorno è revocato qualora:
a) il rapporto di lavoro cessi entro sei mesi dal rilascio e il lavoratore non dimostri di essersi iscritto alle liste di disoccupazione per la conversione del titolo in permesso per attesa occupazione;
b) sia accertata la falsità o la simulazione del contratto di lavoro o la mancata sussistenza dei requisiti previsti.
3.04. Faraone.
ART. 4.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 18-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «su proposta dell'autorità giudiziaria procedente» sono inserite le seguenti: «o dell'Ispettorato del lavoro»;
Pag. 342) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo, con la proposta di cui al comma 1, comunica al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla situazione di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro emersa e alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.».
4.2. Giovine.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire i percorsi di inserimento socio-lavorativo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.3. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale».
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali e per protezione speciale.
4.4. Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina, Ziello.
Sopprimere il comma 2.
*4.5. Zaratti.
*4.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e alle donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b).».
4.7. Iezzi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Permesso di soggiorno per protezione speciale)
1. All'articolo 6, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».
*4.01. Zaratti.
*4.02. Faraone.
*4.03. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito, con modificazioniPag. 35 dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole «entro il numero massimo di 10.000 istanze» sono soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «allo sportello unico per l'immigrazione competente» sono inserite le seguenti: «da parte dei datori di lavoro privati che possono avvalersi dell'assistenza degli enti di patronato convenzionati con il Ministero dell'Interno ovvero», e dopo le parole: «settore domestico» sono inserite le seguenti: «sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;
c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai lavoratori di cui al presente comma si applica il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998».
*5.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
*5.2. Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028», e le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il numero massimo annuo di 25.000 istanze»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «nonché tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i patronati e le associazioni di categoria»;
d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La circolare di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 25, individua, altresì, le modalità per la trasmissione da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione.
4-ter. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli iter amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3».
5.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse;
b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso.
5.3. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, Pag. 36n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse.
5.5. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse.
5.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, le parole: «di 10.000 istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di 30.000 istanze».
5.7. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, dopo le parole: e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 aggiungere le seguenti: , dopo le parole: per lavoro subordinato sono inserite le seguenti: anche in somministrazione di lavoro,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «datore di lavoro», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o dell'utilizzatore, in caso di somministrazione di lavoro».
*5.8. Paolo Emilio Russo.
*5.9. Nisini, Giaccone.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: di 10.000 istanze sono sostituite dalle seguenti: di 15.000 istanze.
5.10. Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29» sono inserite le seguenti: «, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni, come richiamati ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
*5.11. Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*5.12. Volpi.
*5.13. Giaccone, Nisini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 5 e 5.01, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.14. Zaratti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni,Pag. 37 dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa da parte di coloro che rientrano nelle condizioni di cui al comma 1, sono istituiti, presso gli Ordini territoriali delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, elenchi speciali straordinari corrispondenti ad ogni profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano, con eventuale annotazione delle specializzazioni corrispondenti possedute, nonché l'elenco speciale straordinario degli operatori socio-sanitari presso gli Ordini delle professioni infermieristiche. L'iscrizione negli elenchi speciali straordinari prevede l'iscrizione all'Albo dei professionisti sanitari ai fini della assoggettabilità dei predetti professionisti agli obblighi di formazione continua (ECM), agli obblighi assicurativi e al controllo deontologico e disciplinare degli Ordini.
1-ter. L'obbligo di iscrizione agli elenchi speciali straordinari di cui al comma 1-bis non si applica alle regioni e province autonome che, precedentemente all'istituzione degli elenchi speciali straordinari, abbiano già sottoscritto accordi con soggetti esteri per il reclutamento di professionisti sanitari e sociosanitari, che operino in Italia, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole: «dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istituzione degli elenchi speciali straordinari di cui al comma 1-bis».
5.01. Schifone.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ingressi fuori quota di lavoratori qualificati)
1. Al fine di realizzare un libero ed effettivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro in via sperimentale, per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 5.000 visti di ingresso e permessi di soggiorno.
2. I visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di cui al comma 1, sono rilasciati per un periodo massimo di sei mesi a lavoratori qualificati e con competenze certificate di paesi terzi che hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, purché siano in grado di offrire garanzie minime di sostentamento e si impegnano, in mancanza di finalizzazione di un contratto, al rientro volontario nel paese di origine.
5.02. Zaratti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori nei settori agricolo, turistico, industria, costruzioni, commercio e trasporto)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In via sperimentale, per gli anni dal 2026 al 2028 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernentiPag. 38 la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo annuo – per ogni singolo settore – di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nei settori agricolo, turistico-alberghiero, industria, costruzioni, commercio e trasporto. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis».
5.03. Nisini, Giaccone.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni per l'emersione del lavoro e soggiorno irregolare e contrasto alle pratiche abusive di reclutamento)
1. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova in Italia senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro può presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
5.05. Zaratti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni per l'emersione del lavoro e soggiorno irregolare e contrasto alle pratiche abusive di reclutamento)
1. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.
5.06. Zaratti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ingressi fuori quota di persone provenienti da Gaza)
1. In via sperimentale, per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 Pag. 39sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, visti di ingresso e permessi di soggiorno per cure sanitarie, per completare percorsi di studio e/o formazione professionale, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, relativi a persone provenienti da Gaza.
5.07. Zaratti.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Contrasto all'immigrazione irregolare e programmazione dei corsi di formazione nei Paesi di origine o di transito)
1. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto al traffico illegale di esseri umani e al reclutamento illegale di lavoratori stranieri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, stabilisce un programma di interventi straordinari di cooperazione con i Paesi terzi di importanza prioritaria per le rotte migratorie, volti all'apertura di canali di ingresso regolari, anche per la ricerca di lavoro, e all'incremento dei corsi di formazione professionale e civico-linguistica, propedeutici all'ingresso degli stranieri che intendono prestare la loro attività lavorativa in Italia.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
6.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
ART. 7.
Sopprimerlo.
*7.1. Zaratti.
*7.2. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
*7.3. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, il comma 1-bis è abrogato;
b) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Qualora non venga rispettato il termine predetto, si applica il principio del silenzio-assenso ai fini del rilascio del nulla osta necessario per la concessione del visto di ingresso per motivi familiari da parte della rappresentanza diplomatica italiana all'estero.».
**7.4. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
**7.5. Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e Pag. 40norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a)»;
b) all'articolo 29:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2) al comma 1-bis, le parole: «Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati» sono sostituite dalle seguenti: «Ove lo stato di cui al comma 1, lettera b), non possa essere documentato»;
3) al comma 1-ter, le parole: «di cui alle lettere a) e d) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a) del comma 1»;
4) al comma 3, la lettera b-bis) è abrogata;
5) al comma 8, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
7.6. Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto anche agli stranieri che entrano nel territorio nazionale al di fuori delle quote annuali di ingresso, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera p), per lo svolgimento di lavoro subordinato sportivo, titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove mesi, a condizione che ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.»;
b) all'articolo 29:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto al comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato sportivo di durata non inferiore a nove mesi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di cui al comma 3.»;
2) al comma 8, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
7.7. Schullian, Gebhard, Steger.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)
1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in forza di matrimonio trascritto in Italia»;
b) al comma 8, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
7.8. Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)
1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b):
1) al primo periodo, le parole: «all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere» sono sostituite dalle seguenti: «al limite reddituale fissato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere»;
2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera b):
a) se il richiedente è lavoratore subordinato, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;
b) se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione.»;
c) al comma 8, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
7.9. Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 8, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle richieste presentate da minori stranieri non accompagnati, per i quali il termine è fissato in novanta giorni»;
b) all'articolo 29-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il nulla osta al ricongiungimento familiare richiesto dal rifugiato è Pag. 42rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.».
7.10. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle istanze che coinvolgono minori, donne in stato di gravidanza e persone con disabilità, per i quali il termine per il rilascio è ridotto a sessanta giorni, decorsi i quali il nulla osta si intende rilasciato, salvo motivi di ordine e sicurezza pubblica».
7.11. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle richieste presentate da minori stranieri non accompagnati, per i quali il termine è fissato in novanta giorni».
7.12. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle richieste presentate dai rifugiati ai sensi dell'articolo 29-bis, per i quali il termine è fissato in novanta giorni».
7.13. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori di anni quattordici o per persone fragili detto termine è dimezzato.».
7.14. Zaratti.
ART. 8.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Allo scopo di rendere più efficienti le procedure e di verificare congiuntamente eventuali problematiche emergenti con riferimento alla presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro stagionale, è istituito il «Tavolo tecnico permanente Confederazioni datoriali». Il Tavolo è composto dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali nazionali che siano destinatarie di quote riservate e che abbiano in vigore accordi di cooperazione col Ministero dell'interno e con quello del lavoro e delle politiche sociali, nonché da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo.
1-ter. I componenti del Tavolo sono designati dalle organizzazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tavolo si riunisce almeno due volte l'anno.
*8.1. La Salandra.
*8.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sanare situazioni di irregolarità diffusa e di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici e di sostenere la loro inclusione socio-lavorativa, il Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture che insistono su territori ove si verificano fenomeni particolarmente gravi di marginalizzazione ed esclusione sociale, d'intesa con il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, previo coinvolgimento dei Consigli territoriali per l'immigrazione, predispone ogni 12 mesi «Piani straordinari di intervento», per l'attuazione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa.
8.3. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Costituzione di parte civile nei procedimenti penali contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato)
1. All'articolo 74 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2. Le associazioni e gli enti, indipendentemente dalla presenza radicata nel territorio in cui è stato commesso il reato, possono costituirsi parte civile nei procedimenti relativi a reati di sfruttamento del lavoro o caporalato, qualora i loro fini statutari siano coerenti con la tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori.».
8.01. Faraone.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Costituzione di parte civile nei procedimenti penali contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura)
1. All'articolo 74 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2. Possono, altresì, costituirsi parte civile le associazioni nazionali, riconosciute o non riconosciute, che perseguano statutariamente interessi attinenti ai diritti lesi dal reato indipendentemente dalla presenza radicata nel territorio in cui è stato commesso il reato».
8.02. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
ART. 9.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 888, le parole: «0,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro»;
b) al comma 889, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 aggiungere le seguenti: , titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro a beneficio dei lavoratori stranieri.
*9.2. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
*9.3. Paolo Emilio Russo, Battilocchio, Gentile.
*9.4. Faraone.
ART. 10.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine dell'efficientamento della gestione del punto di crisi di Lampedusa il tempo massimo di permanenza dei migranti accolti è compreso tra le quarantotto e le settantadue ore al fine dell'espletamento delle procedure di identificazione, registrazione e presentazione della domanda di asilo politico. Nella struttura è garantito l'accesso delle organizzazioni non governative accreditate, delle associazioniPag. 44 a tutela dei migranti, dei rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
1-ter. Il Ministro dell'interno presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa alle presenze, alla durata delle permanenze, alle condizioni di trattenimento dei migranti e al numero delle domande di asilo presentate presso il punto di crisi di Lampedusa.
10.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Per lo svolgimento delle attività che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha attribuito al Corpo della Guardia di finanza, con particolare riferimento all'esecuzione di investigazioni anche nel settore degli illeciti afferenti ai fenomeni migratori, nonché ai relativi aspetti di pubblica sicurezza, all'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.».
1-ter. In considerazione delle modifiche di cui al comma 1, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.»;
b) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il personale appartenente al ruolo “appuntati e finanzieri” è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento:
a) risulti sospeso dall'impiego;
b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità.
1-bis. Dell'esclusione di cui al comma 1 e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.»;
c) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il personale appartenente ai ruoli “ispettori” e “sovrintendenti” è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:
a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condannaPag. 45 in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;
d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità.».
10.2. Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina, Ziello.