ALLEGATO 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2574, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025», trasmesse dalla XIV Commissione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento Casu 3.1 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: all'articolo 3, comma 2, lettera e), dopo le parole: tramite concorso pubblico aggiungere le seguenti: ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
sull'emendamento Casu 13.5 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: all'articolo 13, al comma 2, lettera f), dopo le parole: tramite concorso pubblico aggiungere le seguenti: ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
esprime
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti Santillo 1.3, L'Abbate 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, sugli identici emendamenti Peluffo 4.5, Cavandoli 4.6 e De Monte 4.7, sugli emendamenti Pavanelli 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, sugli identici emendamenti Peluffo 4.12, Cavandoli 4.13 e De Monte 4.14, sugli emendamenti L'Abbate 4.15, Pavanelli 4.16, sugli articoli aggiuntivi Simiani 4.01, Santillo 4.02, sugli identici emendamenti Peluffo 13.1 e Giovine 13.2, sugli emendamenti Cantone 13.3, Morfino 13.4, Bruno 13.6, Santillo 13.7, L'Abbate 13.8, Scerra 13.9, L'Abbate 13.11 e 13.12.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi. Atto n. 294.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante il codice degli incentivi alle imprese (Atto n. 294), trasmesso il 2 settembre 2025, in attuazione della delega contenuta nella legge 27 ottobre 2023, n. 160;
premesso che:
il provvedimento, composto da 29 articoli, nasce con l'obiettivo di rispondere alla necessità di razionalizzare e rendere trasparente il sistema degli incentivi alle imprese, rafforzando il coordinamento tra le amministrazioni centrali e gli enti locali, nonché di semplificare le procedure e la relativa strumentazione tecnica;
in particolare, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto in commento, suddiviso in 5 Capi, attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, e disciplina tutte le forme di incentivi destinati alle medesime, fatta eccezione di quelli fiscali fruiti tramite crediti d'imposta e incentivi legati all'accisa, che restano regolati da normative settoriali;
considerato che:
nonostante il dichiarato intento, espresso nella relazione illustrativa che accompagna il presente decreto, di perseguire obiettivi di trasparenza e razionalizzazione e di istituire un quadro organico e sistematico di strumenti a sostegno alle imprese, rileva evidenziare la presenza di svariati profili critici suscettibili di incidere negativamente sull'operatività e sull'accessibilità agli strumenti incentivanti da parte delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nonché di disperdere l'effetto leva dei medesimi anche con riguardo alle filiere strategiche;
l'impostazione prevalente dello schema de quo, infatti, mostra profili distorsivi in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di accesso agli incentivi e ampi margini di indeterminatezza che rischiano di elevare la complessità amministrativa e documentale nonché di penalizzare le imprese fornendo un orizzonte ambiguo per le stesse e creando incertezze su cumulo e compatibilità tra le diverse misure incentivanti;
quanto sopra è rilevabile in primis dal combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, all'articolo 12 e all'articolo 20 che danno vita ad un quadro complesso e preoccupante che consolida definitivamente un meccanismo basato su due tipologie di credito d'imposta: un credito sostanzialmente libero e automatico con comunicazioni preventive oltre che successive e un sistema di incentivazione soggetto a istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario con una serie di passaggi tra amministrazioni differenti tali da disorientare le imprese;
con riferimento all'articolo 2, la definizione di «ciclo di vita dell'incentivo» – che mal si concilia con alcune disposizioni dello schema di decreto in esame- risulta ben lontana da una pianificazione che richiede una visione olistica, integrata ed orizzontale volta a coordinare le diverse amministrazioni e misure in un unico quadro integrato e che consideri il sistema nel suo complesso, favorendo la sinergia tra le varie parti e garantendo che tutte le misure lavorino insieme verso un obiettivo comune.Pag. 160 In senso analogo, la definizione di «bando», si caratterizza per essere poco chiara, onnicomprensiva di tutte le fattispecie agevolative e delle diverse modalità di erogazione assimilando strumenti tra loro molto diversi e difficilmente confrontabili sul piano sostanziale quali i bandi, gli avvisi e i provvedimenti;
quanto alla portata applicativa dell'articolo 3 riguardante specifici servizi da rendere disponibili ad opera del registro RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it, attivabili su richiesta del soggetto competente e funzionali allo svolgimento di attività previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo, rileva evidenziare la necessità di eliminare la disposizione che consente ai soggetti competenti di continuare ad usare piattaforme proprie per la gestione degli incentivi e di introdurre tempi certi per l'adozione dei protocolli tecnici adottati con decreti direttoriali di cui al comma 3 per l'operatività dei nuovi servizi;
il rapporto tra incentivi nazionali e regionali ed eventuali duplicazioni tra vari interventi non risultano affrontati in modo organico neanche con riferimento al Programma degli incentivi di cui all'articolo 4 che, oltre a non assegnare strutturalità e continuità temporale agli stessi – fondamentale per offrire ai soggetti interessati un quadro di medio-lungo periodo dell'articolazione degli interventi con obiettivi e risorse – e a non prevedere la partecipazione delle associazioni di categoria nel processo di definizione del citato modello di Programma, manca di un meccanismo di coordinamento centralizzato atto a garantire regole univoche in materia di cumulabilità delle spese e di sovrapposizione tra le diverse misure, che il Tavolo permanente degli incentivi di cui all'articolo 5 non è in grado di garantire;
sebbene condivisibile l'introduzione, all'articolo 6, di un bando-tipo finalizzato ad uniformare le regole di accesso agli incentivi, appare discutibile la scelta di non affiancare al medesimo una modulistica e relativi allegati unificata e standardizzata al fine di ridurre i costi e i tempi per le imprese. Inoltre, l'assenza di un quadro vincolante sulla tipologia dei dati da raccogliere si pone in netto contrasto con le finalità di semplificazione dello schema di decreto tenuto conto del rischio di lasciare alle singole amministrazioni margini troppo ampi di discrezionalità, con eventuale aggravio per i beneficiari in termini di possibili richieste aggiuntive e diversificate a seconda dei bandi e riduzione delle garanzie di trasparenza e parità di trattamento tra imprese concorrenti;
con riguardo ai criteri premiali di cui all'articolo 8, la riserva di una quota di almeno 25 per cento destinata alle micro e piccole imprese all'interno del 60 per cento delle risorse disponibili per ciascun incentivo, perlopiù senza modalità di accesso semplificate per queste ultime, rischia di non garantire l'effettivo accesso alle agevolazioni, soprattutto in presenza di procedure complesse che favoriscono perlopiù soggetti di dimensioni maggiori. Si stigmatizza, inoltre, la totale assenza di premialità volte a valorizzare le capacità innovative, la sostenibilità ambientale e sociale e/o il mantenimento dei livelli occupazionali, l'impiego di contratti di lavoro stabili nonché l'alto tasso di innovazione (PMI innovative e start up), in considerazione dell'alto contributo in termini di crescita che queste ultime garantiscono;
la conformità dello schema in esame rispetto alla ratio e agli obiettivi del medesimo, incentrati sul sostegno agli investimenti del sistema produttivo e quindi sulla crescita economica e la competitività del Paese, sembrano contrastare con il contenuto dell'articolo 9 concernente le cause di esclusione – tra le quali ricorre, alla lettera f), l'inadempimento delle imprese all'obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali di cui all'articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge di Bilancio 2024 – che, de facto, produce un effetto distorsivo e penalizza le imprese rispetto a un obbligo normativo tuttora di difficile attuazione, con numerosi elementi che necessitano di delucidazioni. Si aggiunga la mancata previsione, in analogia con il codice degli appalti, della non applicabilità dell'esclusione per inadempimenti contributivi nelle ipotesiPag. 161 in cui l'impresa abbia già sanato la propria posizione o assunto un impegno vincolante di pagamento e la mancanza di riferimenti a eventuali misure incentivanti, in particolare fiscali, per gli investimenti sostenuti dalle imprese per la protezione dai rischi catastrofali, tenuto conto che, al fine di contenere i premi assicurativi, le imprese si troveranno nei prossimi anni a dover sostenere delle spese per la prevenzione di questi ultimi;
rilevato altresì che:
i numerosi adempimenti documentali e controlli, con rischi di ritardi e carico burocratico elevato per le imprese, specie PMI, introdotte dal combinato disposto delle norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 19 vanificano le semplificazioni sottese al provvedimento in esame. Sarebbe auspicabile cogliere l'occasione per eliminare, a titolo esemplificativo, il criterio cronologico di presentazione delle domande o, in alternativa, prevedere una pre-selezione basata su criteri di merito e qualità del progetto o esplicitare un principio di preferenza che assegni un peso maggiore agli altri criteri previsti nonché favorire l'uso di controlli automatizzati e di sistemi di interoperabilità tra banche dati delle amministrazioni, così da ridurre al minimo le richieste di documentazione aggiuntiva ai beneficiari e garantire procedure più rapide e meno onerose;
si ritiene altresì necessario, sempre nella logica semplificatoria che presiede al provvedimento, affrontare le criticità relative al regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi introdotto dall'articolo 20 che contiene forme di comunicazione atte a superare il funzionamento integralmente automatico di tali incentivi. A tale riguardo si osserva come l'analisi dello stato di attuazione delle misure contenute nel PNRR evidenzia come la percentuale più elevata di utilizzo delle risorse stanziate (100 per cento) si è registrata per quelle misure con crediti d'imposta ad utilizzo automatico (Ecobonus, Sismabonus e Transizione 4.0), laddove, in caso di misure fiscali con procedure di prenotazione delle risorse e richiesta di certificazioni e documentazioni preventive da parte dell'impresa istante (es. Transizione 5.0), la percentuale di utilizzo delle risorse si è drasticamente ridotta (meno del 20 per cento delle risorse stanziate sono state spese);
il documento, nella forma in cui è strutturato, presenta pertanto numerose criticità connesse alla potenziale duplicazione degli oneri amministrativi, alla scarsa integrazione delle diverse piattaforme digitali, alla derogabilità di molte delle disposizioni introdotte, all'ampio rinvio a decreti attuativi nonché alla mancanza di chiari riferimenti agli obiettivi di politica industriale cui il riordino dovrebbe tendere al fine di garantire tempi di istruttoria e di erogazione delle risorse certi e tali da assicurare una tempestiva e compiuta definizione e operatività del nuovo quadro regolatorio,
esprime
PARERE CONTRARIO
Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi. Atto n. 294.
PARERE APPROVATO
La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
premesso che la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche» – da ora in poi «legge delega» – delega il Governo ad armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato codice degli incentivi;
esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi;
rilevato che la revisione degli incentivi, complessivamente considerata, trova un più recente legame con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dalle modifiche approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, da ultimo aggiornata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 7 maggio 2024;
considerato che l'attuazione della delega alla formazione del codice degli incentivi è guidata dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge delega, che detta i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, e dell'articolo 6 della stessa legge, specificamente rivolto alla previsione dei principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi;
considerato altresì che a tali norme si aggiungono le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, della medesima legge delega, che prevedono la valorizzazione delle potenzialità dei due principali sistemi informativi già esistenti in materia di incentivazione alle imprese, quali il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»;
tenuto conto dei principi cardine della riforma quali, tra gli altri, la semplificazione, la trasparenza, la standardizzazione dei processi, la razionalizzazione degli strumenti, la logica programmatoria, la completezza della disciplina;
valutato il parere del Consiglio di Stato;
preso atto dell'intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
valutati le audizioni svolte e i contributi acquisiti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 8, al fine di evitare di penalizzare nell'attribuzione delle premialità quelle imprese in cui le peculiarità dell'attività produttiva non consentono di soddisfare le condizioni richieste, si specifichi meglio che l'applicazione dei criteri premianti deve risultare congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, inserendo, nel caso di incentivi intersettoriali, una sorta di «clausola di salvaguardia» che tuteli le specificità produttive, date le caratteristiche oggettive delle prestazioni lavorative svolte;
Pag. 1632) all'articolo 16, comma 2, al fine di evitare pregiudizi per le imprese in ragione delle peculiarità dell'attività produttiva, si preveda una «clausola di salvaguardia» a tutela delle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di integrare l'epigrafe con la citazione dei seguenti atti normativi: decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, decreto legislativo n. 82 del 2005, decreto legislativo n. 198 del 2006 (articolo 46-bis), decreto legislativo n. 104 del 2010, decreto-legge n. 1 del 2012 (art. 5-ter), legge n. 162 del 2021 (articolo 5), legge n. 234 del 2021 (articolo 1, commi da 224 a 237-bis);
b) all'articolo 1, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, si valuti l'opportunità di chiarire che non rientrano gli incentivi fiscali automatici, ossia quelli per la cui fruizione non è prevista alcuna attività istruttoria;
c) all'articolo 2:
1) alla lettera e) si valuti l'opportunità di garantire che, nel passaggio dalla normativa vigente alla nuova disciplina, non vengano penalizzati i principi generali di certezza del diritto e affidamento degli operatori economici, rispetto a investimenti avviati o programmati in attuazione delle norme vigenti istitutive di strumenti agevolativi;
2) al comma 1, lettera bb), si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «l'impresa, come definita alla lettera o), che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalità definite dal bando» con le seguenti: «il soggetto che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalità definite dal bando»;
3) al comma 1, lettera ee), si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «il soggetto cui compete l'attività di gestione dell'incentivo» con le seguenti: «il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attività di gestione dell'incentivo»;
4) al comma 1, lettera ff), recante le definizioni, valuti il Governo la sostituzione delle parole «amministrazioni responsabili, centrali e regionali;» con le seguenti «amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano», conformemente a quanto previsto all'articolo 5;
5) al medesimo comma 1, valuti il Governo l'integrazione delle definizioni, includendovi le definizioni di «operazione di delocalizzazione» e «incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale», previste, rispettivamente, ai commi 4 e 6 dell'articolo 16;
d) all'articolo 3:
1) al comma 3, si valuti l'opportunità di introdurre tempi certi per l'adozione del decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy che definisce i protocolli tecnici di cui al comma 2 utili a rendere operativi i servizi di semplificazione in attuazione dei principi e criteri di digitalizzazione previsti dall'articolo 8 della legge delega;
2) dopo il comma 3, si valuti l'opportunità di inserire una disposizione che preveda l'interoperabilità tra il Registro nazionale degli aiuti di Stato, la piattaforma telematica Incentivi.gov.it e la Piattaforma Unica della Trasparenza Amministrativa in modo da garantire uno sportello unico digitale per gli incentivi;
e) all'articolo 4:
1) al, comma 1, lettera d), secondo capoverso, in materia di programmazione degli incentivi, in coerenza con le finalità dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole: «nella disponibilità dell'amministrazione responsabile» la seguente: «centrale»;
2) al comma 3, lettera b), in materia di programmazione degli incentivi, si valuti l'opportunità dopo le parole: «dalle fonti di Pag. 164finanziamento» di sopprimere le parole: «di livello regionale, nazionale o europeo»;
3) al comma 4, si valuti l'opportunità di introdurre tempi certi per l'adozione del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy che definisce il modello di Programma degli incentivi e a cui l'articolo 26 del presente decreto subordina, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 22;
4) al comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di categoria delle PMI comparativamente maggiormente rappresentative, nella definizione e aggiornamento dei Programmi e nella definizione dei contenuti di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo;
5) al comma 4, ultimo capoverso, in materia di programmazione degli incentivi, si valuti l'inserimento dopo le parole: «Attraverso il predetto modello, le amministrazioni responsabili» della parola: «centrali»;
f) all'articolo 5:
1) al comma 2, si valuti l'opportunità di coinvolgere il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'interno della composizione del Tavolo permanente degli incentivi;
2) al comma 6, si valuti la sostituzione delle parole: «associazioni di categoria» con le seguenti: «associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale», coerentemente con l'articolo 23, comma 2, del provvedimento e dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge delega;
g) all'articolo 6:
1) al comma 1, in coerenza con l'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge delega, e nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «I bandi contengono, principalmente, i seguenti elementi:» con le seguenti: «I bandi, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, contengono i seguenti elementi:»;
2) al comma 1, si valuti la possibilità di inserire nei bandi-tipo un glossario tecnico nazionale;
3) al comma 1, valuti il Governo l'inclusione, tra gli elementi elencati, della disciplina del cumulo delle agevolazioni, in ossequio all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge delega;
4) al comma 2, si valuti l'opportunità di introdurre tempi certi per l'adozione del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy che definisce il bando-tipo;
5) al medesimo comma 2, si valuti l'opportunità di circoscrivere puntualmente la facoltà di deroga alle disposizioni del bando-tipo ai casi di oggettiva incompatibilità tra la disciplina generale e le caratteristiche dei singoli incentivi, in ossequio ai principi e criteri direttivi della legge delega;
h) all'articolo 7, comma 5, al fine di garantire l'autonomia organizzativa delle regioni, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «apposite linee guida alle quali le amministrazioni responsabili» la parola: «centrali»;
i) all'articolo 9:
1) al comma 1, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire, analogamente a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, che l'esclusione non viene disposta «quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima»;
2) al, comma 1, alla lettera c), al fine di velocizzare l'iter del procedimento amministrativo, si valuti l'opportunità di aggiungere i seguenti periodi: «Decorso il Pag. 165termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario. In tal caso le agevolazioni sono concesse con clausola di condizione risolutiva»;
3) al comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di rivedere la causa di esclusione per violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del DURC, uniformandola al comma 7 dell'articolo 94 del codice dei contratti pubblici che prevede, con riferimento all'esclusione per omesso pagamento dei contributi previdenziali, la non applicabilità di tale motivo di esclusione «quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi pagare in modo vincolante»;
4) alla medesima lettera d) si valuti l'opportunità prevedere, tra le cause di esclusione, anche il mancato pagamento di imposte e tasse analogamente a quanto previsto in materia di appalti;
5) al comma 1, lettera f), valuti il Governo l'opportunità di considerare l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei rischi catastrofali un elemento necessario solo al completamento dell'accesso al finanziamento da parte del beneficiario, previa individuazione di un modello di polizza definita nell'ambito di un tavolo tra Ministero e imprese;
6) al comma 1, lettera f), valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'esclusione ivi prevista in quanto il comma 102 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 stabilisce che «dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali», al fine di non ricomprendervi tutte le tipologie di agevolazioni non solo quelle finanziarie, ma anche quelle fiscali e contributive;
7) al medesimo comma 1, lettera f), si valuti l'opportunità di escludere la necessità di verifiche degli enti eroganti in merito alla congruità delle polizze catastrofali, che richiede competenze specialistiche non sempre possedute dalle PMI;
l) all'articolo 13:
1) al comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di eliminare la previsione dell'attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze in considerazione di quanto previsto dalla legge delega, all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 6), che stabilisce il principio dell'implementazione di soluzioni volte proprio ad evitare che l'assegnazione delle risorse avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico delle domande (click day);
2) al comma 1, lettera d), fermo restando che il criterio di delega sul contenuto minimo dei bandi concerne anche l'individuazione di un nucleo essenziale di criteri istruttori, si valuti di integrare la disposizione con la previsione per cui nei bandi siano specificati anche la forma e i contenuti dell'atto che determina la non ammissione al beneficio;
m) all'articolo 14:
1) al comma 1, si valuti l'opportunità dell'inciso: «Salvo diverse disposizioni stabilite dal bando» che, prospettando una derogabilità delle disposizioni in esame, potrebbe non risultare coerente con il criterio di delega, la cui formulazione individua nella legislazione delegata la sede della disciplina del soccorso istruttorio;
2) al medesimo comma 1, relativamente alla facoltà del soggetto competente di acquisire «ulteriori informazioni, dati o documenti» valuti il Governo l'opportunità di specificare che essa può essere esercitata nei limiti delle prescrizioni del bando, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di affidamento e di tutela della par condicio competitorum;
n) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la certezza dei Pag. 166tempi nell'erogazione delle risorse, al fine di consentire alle imprese la programmazione delle attività per le quali si richiedono incentivi pubblici;
o) all'articolo 16:
1) al comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire la data a decorrere dalla quale si effettua il computo dei periodi indicati;
2) al comma 4, secondo periodo, laddove per il caso di delocalizzazione non effettuata da parte dell'impresa beneficiaria dell'incentivo, la norma si riferisce ad «altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento», si valuti l'opportunità di riprodurre la definizione di delocalizzazione contenuta nella disposizione dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 87 del 2018, di cui viene disposta l'abrogazione al successivo articolo 25 del presente decreto;
3) al comma 4, si valuti l'opportunità di precisare che, nella nozione di territorio agevolato rientrano tutte le aree oggetto di una agevolazione al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione nel caso di spostamento di un investimento da una zona agevolata ad un'altra zona agevolata ai sensi della medesima disposizione;
p) all'articolo 17:
1) al comma 2, lettera a), al fine di evitare che l'accertamento della «assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio» che intervenga dopo un considerevole numero di anni dalla chiusura di una graduatoria di domande di incentivo, non consenta l'erogazione di ulteriori incentivi, a causa dell'indisponibilità dei relativi fondi, a soggetti richiedenti che, al tempo, non si siano collocati in posizione utile, valuti il Governo l'opportunità chiarire meglio il significato della clausola: «per fatti comunque imputabili al beneficiario»;
2) al comma 2, lettera f), al fine di rendere coerente il testo con la normativa del Codice della crisi di impresa e della giurisprudenza di riferimento, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal bando» con le seguenti: «incompatibile con gli obblighi a suo carico, secondo quanto previsto dal bando»;
3) dopo il comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere una disposizione che preveda, come nei casi di errori meramente formali o materiali, anche rilevati da sistemi di controllo automatizzati, che non incidono sulla sostanza dell'investimento o sull'ammissibilità della spesa, che non si proceda alla revoca dell'agevolazione né al rigetto integrale della comunicazione, invitando, quindi, il soggetto beneficiario a fornire le necessarie correzioni entro un termine congruo, ferma restando la validità della domanda e delle spese già ammesse;
q) all'articolo 18, si valuti un approfondimento sulla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie nei casi indicati dall'articolo stesso, anche alla luce della legge delega, tenuto conto che il giudice amministrativo potrebbe non avere le competenze specifiche rispetto alle diverse tipologie di controversie in tale materia;
r) all'articolo 19, al fine di evitare duplicazioni di verifiche e richieste di dati già contenuti in banche dati pubbliche, si valuti l'opportunità di stabilire, in ossequio al principio di proporzionalità, che l'intensità e la frequenza dei controlli siano modulate sulla base dell'entità dell'incentivo e sul livello di rischio dell'operazione/investimento, adottando, a tal fine, controlli automatizzati e sistemi di interoperabilità tra banche dati delle amministrazioni;
s) all'articolo 20:
1) al comma 1, si valuti l'opportunità di identificare in modo specifico le agevolazioni fiscali subordinate a istruttorie preventive di valutazione, lasciando nella categoria residuale del comma 2 tutti gli altri incentivi fiscali «automatici »,Pag. 167 adottando in tempi certi e ragionevoli la normativa secondaria di riferimento in quanto i ritardi in queste procedere rischiano di compromettere l'affidamento del contribuente e la natura automatica delle misure;
2) al comma 2, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la comunicazione preventiva per i crediti d'imposta c.d. «automatici» ha lo scopo di monitorare la fruizione dell'incentivo, e non di svolgere una valutazione istruttoria;
3) valuti il Governo l'opportunità di chiarire il significato della disposizione contenuta nel comma 7 in relazione all'identificazione dell'oggetto della previsione di legge (gli «incentivi istituiti»), nonché in relazione alla ratio sottesa alla scelta di subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 20 all'entrata in vigore del medesimo comma 7, invece che dell'intero codice degli incentivi;
4) si suggerisce lo spostamento del comma 7 dell'articolo 20 – concernente la data di applicazione delle disposizioni sul regime speciale – all'interno dell'articolo 26, che detta, in via generale, le disposizioni transitorie riferite ai diversi articoli;
t) all'articolo 21:
1) si valuti l'opportunità di sopprimere i commi 2 e 3;
2) al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di individuare, come peraltro segnalato dalla Conferenza Stato-regioni, la fonte secondaria cui è rimessa l'attuazione del medesimo articolo 21 in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy;
3) in subordine, al medesimo comma 4, si valuti, ad ogni modo, l'opportunità di introdurre tempi certi per l'adozione dei decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy che definiscono le disposizioni attuative per il monitoraggio degli incentivi;
4) dopo il comma 4, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente: «5. Il monitoraggio sull'attuazione degli incentivi è orientato alla valutazione della loro efficacia ed equità territoriale, in linea con i princìpi di coesione nazionale ed europea. A tal fine, l'amministrazione responsabile individua appositi Key Performance Indicators (KPI) relativi, fra l'altro, alla localizzazione territoriale degli investimenti agevolati e all'occupazione aggiuntiva creata nelle regioni beneficiarie. I risultati del monitoraggio, aggregati per Regione e corredati da un'analisi sull'impatto socioeconomico, sono pubblicati annualmente in formato aperto sul portale di cui all'articolo 23 e comunicati al Parlamento. I KPI di cui al presente comma includono specificamente indicatori atti a misurare il contributo degli incentivi alla riduzione dei divari territoriali, in coerenza con gli obiettivi di politica di coesione. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono definiti lo schema standard di relazione annuale e le ulteriori modalità attuative del presente articolo»;
u) all'articolo 22:
1) al comma 2, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione ex ante è realizzata in sede di progettazione di un nuovo incentivo, allo scopo di identificare le iniziative più adeguate a realizzare un sostegno pubblico efficace e coerente con la strategia di crescita definita a livello nazionale ed europeo e di ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie dedicate, considerando il principio del riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016»;
2) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite l'utilizzo di appositi sistemi informativi.»;
v) all'articolo 24:
1) al comma 1, si valuti l'opportunità di rivedere l'utilizzo dell'avverbio «progressivamente »,Pag. 168 relativo all'implementazione di ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, alla luce della mancata previsione di precise scansioni temporali sotto il profilo dell'effettività dei decreti attuativi;
2) al comma 2, lettera b), valuti il Governo se specificare scansioni temporali specifiche per assicurare la tempestiva efficacia della disposizione;
z) all'articolo 28:
1) al comma 1, recante la clausola di invarianza finanziaria, valuti il Governo di tenere in considerazione che l'articolo 3, comma 4, prevede oneri non quantificati «derivanti dalle attività di sviluppo dei servizi di cui al presente articolo», di cui si prevede la copertura «a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023»;
2) si valuti l'opportunità di aggiungere dopo l'articolo 28, un articolo che stabilisca l'entrata in vigore del codice e dei suoi allegati al 1° gennaio 2026.