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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 novembre 2025
579.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 138

ALLEGATO 1

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. C. 2668 Governo, approvato dalla 5a Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2668, approvato dalla 5a Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria;

   considerato che l'articolo 1, al comma 1, dispone l'estensione della ZES unica all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, equiparando la posizione delle due regioni alla regione Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica ad opera del decreto-legge n. 124 del 2023, ciò al fine di garantire anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES, secondo la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;

   rilevato che tale Carta è stata predisposta al fine di individuare le regioni che possono beneficiare della deroga, a favore di determinate regioni, dal divieto di aiuti di Stato prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e approvata con decisione della Commissione europea C(2021)8655;

   rilevato che l'articolo 2 dispone l'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria e le relative modalità di attuazione del Piano strategico;

   ricordato altresì che l'articolo 3 riconosce il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche per gli investimenti in determinati beni strumentali sostenuti, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, presenti nelle regioni Marche ed Umbria;

   valutato che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 139

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali. Atto n. 301.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali (Atto n. 301);

   preso atto che le modifiche apportate dagli allegati III e IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, relativi rispettivamente ai requisiti per gli stabilimenti, per la cura e la sistemazione degli animali, e ai divieti e limitazioni nei metodi di soppressione delle diverse specie animali, in linea con le più recenti evidenze scientifiche, mirano a garantire un livello più elevato di tutela del benessere animale e a uniformare la normativa nazionale a quella europea e sono in linea con le modifiche introdotte dalla menzionata direttiva delegata;

   rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 140

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. Atto n. 315.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (Atto n. 315);

   rilevato che il provvedimento introduce modifiche al codice del consumo volte a: aggiornare la disciplina in materia di recesso nei contratti conclusi a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, riconoscendo al consumatore la possibilità di esercitare il diritto di recesso mediante apposita funzione online; includere nella Parte III, Titolo III, Capo I, del codice del consumo, la disciplina relativa alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori; apportare modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e al codice delle assicurazioni private al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni che si propone di introdurre al codice del consumo: si rammentano, ad esempio, le previsioni secondo cui, se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano; quelle che disciplinano gli obblighi di informazione a beneficio dei consumatori; quelle che individuano protezioni supplementari specifiche per i consumatori che usano interfacce online; quelle che, a chiusura di questo apparato normativo, intervengono sui poteri di vigilanza, demandando alle autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, il potere di ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o di vietare l'inizio di pratiche non conformi, ed introducono uno specifico apparato sanzionatorio;

   rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 141

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 316.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (Atto n. 316);

   avuto riguardo alle modifiche proposte alla disciplina vigente in materia di produzione e commercializzazione del miele, succhi di frutta e prodotti analoghi, confetture, marmellate, gelatine e crema di marroni, nonché di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

   rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 142

ALLEGATO 5

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693. COM(2025) 463 final.

DOCUMENTO APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693 (COM(2025)463 final);

   considerato complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di contribuire all'ulteriore sviluppo dello spazio di giustizia dell'Unione europea, basato sullo Stato di diritto, per migliorarne l'efficienza, l'inclusività, la resilienza e la digitalizzazione;

   ritenuto prioritario che il programma sostenga la manutenzione e la creazione di strumenti e piattaforme informatici già esistenti o nuovi per rafforzare la cooperazione giudiziaria: in particolare, il programma dovrebbe mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale;

   evidenziata tuttavia la necessità di ridurre la dipendenza da fornitori ad alto rischio, anche nella catena di approvvigionamento delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nel settore della giustizia, in modo da prevenire ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti e delle imprese in tutta l'Unione e sulle infrastrutture critiche dell'Unione in termini di integrità dei dati e dei servizi, nonché di disponibilità dei servizi stessi;

   rilevata l'esigenza che il programma sostenga effettivamente il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, nonché della rete europea di formazione giudiziaria (REFG);

   apprezzato il richiamo alla Commissione europea, contenuto nel preambolo della proposta, affinché garantisca coerenza, complementarità e sinergie tra il programma e le attività di Eurojust, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e EPPO;

   tenuto conto che la valutazione d'impatto svolta sulla proposta di regolamento che istituisce il programma «AgoraEU» e sulla proposta di regolamento che istituisce il programma Erasmus+ (entrambe per il periodo 2028-2034) ha considerato positivamente anche la proposta esaminata, ossia il rinnovo di un programma Giustizia autonomo;

   preso atto dell'esito positivo dell'ampia consultazione svolta dalla Commissione europea sugli obiettivi generali e specifici del programma Giustizia oggetto della proposta;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 81, paragrafi 1 e 2, del TFUE e dall'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE;

Pag. 143

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

    i problemi da affrontare hanno una forte dimensione transnazionale e richiedono soluzioni congiunte, nonché una governance, un coordinamento e un sostegno a livello dell'Unione europea;

    sotto il profilo del valore aggiunto dei fondi dell'Unione europea, solo un sostegno a livello unionale può promuovere un approccio coerente e comune, evitando di compromettere la capacità complessiva degli attori nazionali di attuare le politiche e la normativa eurounitaria, di affrontare le questioni transfrontaliere e di sviluppare progetti transnazionali multinazionali;

   considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché:

    si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo individuato a livello dell'Unione;

    quanto alla scelta dell'atto giuridico, la forma giuridica più appropriata per rendere operativo il quadro proposto è il regolamento, considerato che il nuovo programma Giustizia 2028-2034 sostituisce ed abroga il programma Giustizia 2021-2027, istituito anch'esso con regolamento;

   ribadito tuttavia che, per assicurare la coerenza con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, tutte le azioni svolte nell'ambito del programma dovranno presentare un effettivo valore aggiunto dell'Unione ed essere complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e ad altre azioni dell'Unione;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.