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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2025
582.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 14

ALLEGATO 1

DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. C. 2643 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».
1.18. Mattia, La Salandra.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».
*1.20. (Nuova formulazione) La Salandra.
*1.21. (Nuova formulazione) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*1.22. Carloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».
1.26. Carloni.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi.
*2.23. (Nuova formulazione) Onori, Pastorella.
*2.24. (Nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Gentile, Battilocchio.
*2.25. (Nuova formulazione) Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
*2.26. (Nuova formulazione) Zaratti.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Armonizzazione dei termini aggiungere le seguenti: e disposizioni sui procedimenti.
4.2. (Nuova formulazione) Giovine.

Pag. 15

ART. 5.

  Al comma 1 sostituire le parole: e dopo le parole con le seguenti: , dopo le parole e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età».
*5.11. Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*5.12. Volpi.
*5.13. Giaccone, Nisini.

Pag. 16

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modulistica unica standardizzata per gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici)

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.
*1.01. Zaratti.
*1.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)

  1. All'articolo 4-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore».
**1.03. Zaratti.
**1.04. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Pag. 17

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Portale unico regionale per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali)

  1. Le regioni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, all'istituzione di una piattaforma telematica unica per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA). La piattaforma deve consentire la presentazione, la gestione, il monitoraggio e il rilascio delle AUA in modalità completamente digitale, garantendo l'interoperabilità con lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli altri enti competenti. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e i criteri operativi per l'attuazione della piattaforma, garantendo l'omogeneità del sistema a livello nazionale e l'integrazione con il portale «Impresa in un giorno». Le imprese e i soggetti obbligati sono tenuti ad operare esclusivamente sulla piattaforma regionale per la gestione delle AUA, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa vigente.
*1.05. Zaratti.
*1.06. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sportello Unico Integrato)

  1. Dopo l'articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

   «Art. 19-ter. – (Sportello Unico Integrato) – 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (SUI).
   2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.
   3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.
   4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;

   b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;

   c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza».
1.07. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione di un modulo unico digitale semplificato per la trasmissione degli attestatiPag. 18 di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «7-bis. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), è istituito un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti. Il modulo unico, predisposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Unioncamere, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è approvato in sede di Conferenza Unificata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e deve rispettare le seguenti specifiche:

   a) formato standard basato su protocolli interoperabili (XML/JSON);

   b) firma digitale obbligatoria per la certificazione degli attestati;

   c) integrazione con il Registro delle imprese, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali dei tecnici.

   7-ter. Gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso».
*1.08. Zaratti.
*1.09. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione del registro semplificato unico nazionale dei fornitori economici)

  1. All'articolo 3, Allegato II.1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.
   2-ter. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma di cui al comma 2-bis, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.
   2-quater. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti».
**1.010. Zaratti.
**1.011. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di documentazione semplificata spettante alla stazione appaltantePag. 19 negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza bando)

  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici».
*1.012. Zaratti.
*1.013. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia)

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto»;

   b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
**1.014. Zaratti.
**1.015. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rappresentante delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti)

  1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura del rappresentante delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici e di:

   a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

   b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

   c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

   d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

   1-ter. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi del rappresentante delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
*1.016. Zaratti.

Pag. 20

*1.017. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*1.020. Boschi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ampliamento del criterio di rotazione degli appalti ai soggetti non aggiudicatari)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le amministrazioni sono tenute a valorizzare la partecipazione delle imprese che, pur avendo presentato offerte valide nelle procedure precedenti, non sono risultate aggiudicatarie, garantendo loro priorità negli inviti per le successive gare aventi oggetto analogo».
1.018. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici)

  1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: «ANAC,» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,».
1.019. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 13, dopo le parole: Sistemi-pallet aggiungere le seguenti: e i principali operatori di mercato di rilievo nazionale.
2.1. Pastorella.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;

   c) al comma 7:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,»;

    2) al quarto periodo, le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;

   d) al comma 13-ter, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «le insegne di esercizio» sono soppresse;

   e) al comma 13-quater, le parole: «, delle insegne di esercizio» sono soppresse.
2.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Pag. 21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione della disciplina di formazione degli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli a motore a trazione elettrica o ibrida)

  1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

   a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

   b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

   c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.
*2.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*2.015. Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

  1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del medesimo regio decreto 773 del 1931».
**2.04. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**2.028. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

  1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

   «Art. 27-bis. – (Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi) – 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.
   2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica Pag. 22gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

   a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;

   b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;

   c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;

   d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

   3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.
   4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.
   5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi.»;

   b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro.».
2.05. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)

  1. Dopo l'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è aggiunto il seguente:

   «Art. 27-bis. – (Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi) – 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.
   2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

   a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;

   b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;

   c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;

   d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

   3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.
   4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul Pag. 23piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.
   5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi».
*2.06. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.025. Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Banca dati nazionale delle opere cinematografiche)

  1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto il seguente:

   «Art. 28-bis – (Banca dati nazionale delle opere cinematografiche) – 1. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le regioni e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore audiovisivo, è istituita la banca dati nazionale delle opere cinematografiche, interoperabile con le piattaforme utilizzate dalle regioni.
   2. Con il provvedimento di cui al comma 1, vengono individuate le informazioni da inserire e trasmettere alla banca dati nazionale, nonché i tempi di realizzazione della stessa».
2.07. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modulo standard nazionale per la rendicontazione delle spese nel settore cinematografico e audiovisivo)

  1. All'articolo 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-quater. Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nel corso di realizzazione del progetto».
2.08. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Piattaforma nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso)

  1. Al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile e tracciabile degli pneumatici fuori uso (PFU), è istituita presso le Camere di commercio una piattaforma digitale nazionale per la raccolta, il monitoraggio e il tracciamento dei PFU.
  2. La piattaforma ha lo scopo di registrare e rendere disponibili i dati relativi alla produzione, raccolta, trattamento, riutilizzo e smaltimento dei PFU, assicurando trasparenza, legalità e promuovendo il recupero e il riciclo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.
  3. L'accesso alla piattaforma è garantito ai soggetti della filiera dei PFU, incluse imprese produttrici e importatrici di pneumatici, operatori della raccolta e del trattamento, enti locali e organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con Unioncamere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità operative della piattaforma, le procedure di registrazione e accesso, nonché gli obblighi di comunicazione per i soggetti coinvolti.
2.09. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

Pag. 24

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Formazione dei Responsabili Tecnici FER)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del made in Italy, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale».

  2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili – FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.
  3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 2, e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso, i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.
  4. Entro il termine di cui al comma 2, il Sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti fornitori.
*2.010. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.026. Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in materia di Formazione Energie Rinnovabili – FER)

  1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili – FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.
  2. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 1 e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.
  3. Entro il termine di cui al comma 1, il sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti formatori.
**2.011. Boschi.
**2.027. Zaratti.

(Inammissibile)

Pag. 25

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Uniformità per la formazione obbligatoria dei Responsabili Tecnici FER)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del made in Italy, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale».
2.012. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di formazione professionale)

  1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

   a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

   b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

   c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.

  2. Al fine di garantire l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza»;

   b) il terzo periodo è soppresso.
2.013. Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di formazione professionale)

  1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della Pag. 26formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

   a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

   b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

   c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.

  2. Al fine di garantire l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al secondo periodo, le parole: «presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza».
2.014. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 14, dopo le parole: «cave e torbiere» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 14-bis,»;

   b) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

   «14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle regioni».
2.016. Boschi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non Pag. 27è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli».
2.017. Boschi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a sedici ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti».
2.018. Boschi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74)

  1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, è inserito il seguente:

   «Art. 9-bis. – (Catasto nazionale degli impianti termici) – 1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy.
   2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy».
2.019. Boschi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Catasto nazionale semplificato degli impianti termici)

  1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in italy.
  2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in italy.
2.020. Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

  1. All'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono Pag. 28proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro».
2.021. Boschi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 125-bis è abrogato;

   b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   c) al comma 125-quater, primo periodo, le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   d) al comma 125-quinquies, le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   e) al comma 127, le parole: «125,125-bis» sono sostituite dalla seguente: «125».
2.022. Boschi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19)

  1. All'allegato 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla Tabella B.I, sono aggiunte, in fine, le seguenti righe:

16-bis

  Ideatore e creatore di architetture informatiche hardware e software

  - consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione;

  - pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione

62.20.10

16-ter

  Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico

ideazione di campagne pubblicitarie:

  - creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione

  - creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera

  - ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

73.11.01

Pag. 29

16-quater

  Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale

  - servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco

96.99.94

16-quinquies

  Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi

altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di:

  - pianificazione strategica e organizzativa

  - gestione del cambiamento (change management)

  - obiettivi e politiche di marketing

70.20.09

16-sexies

  Dog sitter, toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia

Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia:

  - presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici)

  - attività di dog sitter e cat sitter

  - servizi di toelettatura per animali da compagnia

  - servizi di addestramento per animali da compagnia

96.99.11

96.99.12

96.99.13

16-septies

  Maestro di sci

fornitura di corsi di sci

85.51.09

16-octies

  Maniscalco

  - attività di maniscalchi: pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli

01.62.01

16-novies

  Stilista

design di moda (fashion design) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (omissis.)

74.11.20

Pag. 30

   b) alla Tabella B.II sono aggiunte, in fine, le seguenti righe:

45-bis

  Attività di farcitura, guarnizione pizze e schiacciate con vendita di asporto

ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.11.12

45-ter

  Caseari

  - produzione di bevande a base di latte

  - produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato

  - produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno

  - produzione di latte o panna in forma solida

  - produzione di burro

  - produzione di yogurt

  - produzione di formaggio e cagliata

  - affinatura e stagionatura di formaggio

  - produzione di siero di latte

  - produzione di caseina

  - produzione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio

  - produzione di starter (fermenti lattici)

  - produzione di kefir di latte

  - produzione di lattosio e sciroppo di lattosio

10.51.20

45-quater

  Frantoi

  - produzione di olio di oliva grezzo

  - produzione di olio di oliva raffinato

  - produzione di sanse vergini

  - produzione di linter di cotone, panelli e altri prodotti residui della produzione di olio di oliva

10.41.10

45-quinquies

  Lavorazioni carni

  - attività di macelli (gestione di mattatoi) che si occupano dell'abbattimento, della lavorazione o del confezionamento di carne: bovina, suina, di agnello, di coniglio, di montone, di cammello, eccetera

  - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in carcasse

  - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in pezzi

  - fusione e lavorazione di strutto (lardo) e altri grassi commestibili animali (grassi commestibili di origine animale)

  - lavorazione delle frattaglie

10.11.00

Pag. 31

45-sexies

  Pastifici

  - produzione di pasta, ad esempio maccheroni, spaghetti e tagliatelle, inclusa pasta ripiena

  - produzione di cuscus (cous cous)

  - produzione di gnocchi

10.73.0

45-septies

  Laboratorio per lo sviluppo fotografico

trattamento di pellicole (intese come filmati):

  - sviluppo, stampa e ingrandimento di negativi o pellicole cinematografiche realizzate dal cliente

  - laboratori di sviluppo di pellicole e di stampa fotografica (laboratori fotografici)

  - negozi di stampa rapida (negozi di stampa in meno di un'ora) diversi dai negozi che vendono le macchine fotografiche

  - montaggio di diapositive

  - copia e riproduzione, restauro o ritocco di fotografie (ad esempio in relazione alla trasparenza delle fotografie stesse)

  - conversione di documenti in microfilm (microfilmatura)

  - digitalizzazione di fotografie, salvataggio di filmati su cloud

  - scansione di oggetti in 3D

74.20.20

Pag. 32

45-octies

  Manutentore imbarcazioni da lavoro e da diporto

manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili

33.15.00

45-novies

  Attività di riflessologia

attività di centri massaggi (esclusi massaggi medico-terapeutici)

96.23.99

2.024. Boschi.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da un immobile privato, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente che esso sia concesso in uso, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con regolare contratto agli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23.
4.1. Pastorella.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modelli standardizzati semplificati per le micro imprese per la nomina del Responsabile del trattamento)

  1. Dopo l'articolo 2-septies-decies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

   «Art. 2-octies-decies. – (Modelli standardizzati per le micro imprese) – 1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.
   2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
   3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte».
*5.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*5.03. Zaratti.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo le parole: se svolta aggiungere le seguenti: almeno a 500 metri di distanza da abitazioni e.
6.2. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve comunque presentare evidenti vantaggi in Pag. 33termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.
6.3. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della salute.
6.4. Zaratti.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: gli enti erogatori del corso stesso.
7.1. Pastorella.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione in materia di attività esercitate nei porti)

  1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

   «4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni».
8.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione del regime autorizzatorio per le imprese che lavorano nei porti)

  1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

   «4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.».
8.02. Boschi.

ART. 9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
9.1. Boschi.

Pag. 34

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
9.2. Boschi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è inserita, in fine, la seguente lettera:

   «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
9.3. Boschi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
9.4. Boschi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
9.5. Boschi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: «e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e da cinque rappresentanti del Ministero della cultura, per le opere di restauro,».
9.03. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 10.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Qualora l'aspirante guida intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il grado di aspirante guida, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per gli aspiranti guida nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25;

   b) alla lettera c), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 7;

Pag. 35

   c) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) all'articolo 22:

    1) il comma 2 è abrogato;

    2) al comma 3, le parole: «, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica», sono soppresse.
10.1. Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Restano fermi, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina, l'obbligo del possesso di un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da struttura pubblica competente e il completamento del percorso di tirocinio in qualità di aspirante guida alpina, secondo quanto previsto dall'ordinamento professionale vigente. L'iscrizione all'albo è subordinata all'effettivo conseguimento di tali requisiti.
10.2. Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del Terzo settore)

  1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
  2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
  3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.
  4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
10.03. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di «start-up innovativa» ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero di «piccola e media impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
*10.04. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.015. Zaratti.

Pag. 36

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cooperative forestali)

  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il secondo periodo è soppresso.
**10.06. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.017. Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)

  1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
  2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
  3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10.07. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di circolazione dei veicoli)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 82, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente di classe III e di classe B, ai sensi della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, possono essere sempre impiegati in servizio di linea e viceversa, senza necessità dell'autorizzazione di cui al comma 6, qualora l'impresa di trasporto sia munita del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo, da tenere a bordo del mezzo unitamente alla carta di circolazione.»;

   b) all'articolo 87, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio Pag. 37pubblico autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dalle regioni o dagli enti locali, possono essere utilizzati in servizio di noleggio da rimessa sulla base di quanto previsto dall'articolo 82, commi 6 e 6-bis, della presente legge.».
10.08. Boschi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di distribuzione dei carburanti)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo:

     1.1) dopo le parole: «articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, nonché» sono inserite le seguenti: «in alternativa»;

     1.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di GPL»;

    2) l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 3:

    1) dopo le parole: «infrastrutture di ricarica elettrica nonché» sono inserite le seguenti: «in alternativa»;

    2) dopo le parole: «GNC o GNL» sono inserite le seguenti: «ovvero GPL»;

   c) al comma 4, dopo le parole: «nonché di distribuzione di GNC o GNL» sono inserite le seguenti: «ovvero di GPL»;

   d) al comma 6, le parole da «e si applicano» fino alla fine del comma sono soppresse;

   e) al comma 12, dopo le parole: «GNC o GNL» sono inserite le seguenti: «o GPL».
10.09. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 1), capoverso, primo periodo, della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d)», sono sostituite dalle seguenti: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) e g)».
*10.010. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*10.014. Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Vendite promozionali e sottocosto)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
  2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «disciplinano» sono inserite le seguenti: «in modo unitario su tutto il territorio nazionale».
  3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.
10.011. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Vendita del pane preconfezionato)

  1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni Pag. 38previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari».

  2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: «e in imballaggi preconfezionati» sono soppresse.
10.012. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione nella vendita dei giornali)

  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;».
10.013. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11.1. Zaratti.
*11.2. Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio, Roggiani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure di semplificazione per il parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, alla lettera d), numero 5), sono inserite in fine le seguenti parole: «e di strutture alberghiere;».
11.3. Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio, Roggiani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure di semplificazione per il parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, lettera d), dopo il numero 7) è inserito il seguente:

    8) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di strutture alberghiere.
11.4. Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio, Roggiani.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: a uso di parcheggio con le seguenti: esclusivamente.
11.5. Zaratti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo».
11.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Pag. 39

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera b) è soppressa;

   b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 “strutture ricettive e stabilimenti balneari”, n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222».
11.03. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al secondo periodo, le parole «che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale» sono sostituite dalle seguenti: «che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale».
11.04. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145».
11.05. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12.1. Zaratti.
*12.2. Pastorella.
*12.3. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*12.4. Evi.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 Pag. 40giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni.
12.5. Zaratti.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) sostituire le parole: sono esercitati con le seguenti: possono essere esercitati;

    2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa verifica di non sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto di quanto previsto aggiungere le seguenti: dalla presente disposizione e;

   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

   3. L'impresa deve comunicare periodicamente all'ente locale competente i dati relativi ai passeggeri trasportati e alle tratte effettuate, nel rispetto del regolamento CE 2017/1926.
*13.1. Zaratti.
*13.2. Casu, Bonafè, Ghio, Roggiani.

ART. 18.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emana un decreto per adottare un piano di digitalizzazione dell'anagrafe dei marittimi e delle procedure amministrative relative alle ispezioni, alle visite sanitarie e alle attività di bordo.
18.1. Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito della revisione della disciplina sanitaria a bordo delle navi mercantili, è assicurato il potenziamento della telemedicina e del ruolo del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella definizione degli standard minimi e dei protocolli operativi.
18.2. Zaratti.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Qualifica di tecnico manutentore
qualificato sugli impianti)

  1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2021, n. 230, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per quanto attiene la sola qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, hanno diritto al riconoscimento automatico di detta qualifica, le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente».
21.01. Zaratti.

(Inammissibile)

Pag. 41

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi)

  1. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La maggiore spesa di personale derivante dall'attuazione del presente comma non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
21.02. Simiani.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dell'inizio dei lavori, trasmette» sono aggiunte le seguenti: «, in modalità telematica,»;

   b) al comma 1.1, le parole: «I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono» sono sostituite con le seguenti: «Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,».
22.01. Zaratti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2.».
22.02. Zaratti.

ART. 23.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. I lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e svolgono la propria attività di carattere stagionale senza limite di giornate lavorative anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  5. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: Pag. 42«ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative» sono soppresse.
23.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

ART. 24.

  Sopprimerlo.
24.1. Zaratti.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26.1. Zaratti.

ART. 27.

  Sopprimerlo.
27.1. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27.2. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28.1. Zaratti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dalle lettere l) e l-bis) dell'articolo 5, ai soli fini del presente comma, per varianti sostanziali si intendono esclusivamente quelle a seguito delle quali gli impianti esistenti aumentino, in misura pari o superiore al dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata.».
28.2. L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
28.3. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazione per la riqualificazione
energetica degli edifici pubblici)

  1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni» sono sostituite con le seguenti: «la cui esecuzione non sia precedente al primo gennaio 1945».
28.01. Evi.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Nomina del responsabile temporaneo per acconciatori ed estetisti)

  1. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabilePag. 43 tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
  2. All'articolo 3, comma 5-bis della legge 17 agosto 2005, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
30.018. Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. Le insegne di esercizio per lo svolgimento di attività produttive devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nonché, ove necessario, ai criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La collocazione di insegne di esercizio è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività. La SCIA di cui al secondo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni dal primo al quinto periodo del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 19, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata per la collocazione delle insegne di cui al primo periodo. Entro lo stesso termine del quarto periodo dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 440, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo.»;

   b) al comma 13-bis, le parole: «, insegne di esercizio» sono soppresse;

   c) al comma 13-ter, le parole: «, di insegne di esercizio» sono soppresse;

Pag. 44

   d) al comma 13-quater, le parole: «, di insegne di esercizio» sono soppresse.
30.08. Boschi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di un'attività economica».
30.010. Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Abrogazione del registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici».
30.011. Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)

  1. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «presso le province» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza»;

   b) il terzo periodo è soppresso.
30.012. Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di definizione di rifiuto tessile)

  1. All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

   «d-quater) “rifiuti tessili”: oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo identificati come:

    1) rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);

    2) rifiuti da fibre tessili grezze;

    3) rifiuti da fibre tessili lavorate;

    4) rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;

    5) componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso;

    6) prodotti tessili;

    7) abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo».
30.013. Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Chiarimento sulla classificazione dei sottoprodotti)

  1. All'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, Pag. 45n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rientrano nella nozione di normale pratica industriale tutti quei trattamenti o interventi, non di trasformazione o di recupero completo, i quali non incidono sulle caratteristiche merceologiche del materiale o ne fanno perdere la specifica identità con riferimento alle sue qualità ambientale, ma che possono essere reimpiegati per il loro specifico utilizzo presso il produttore o presso altri utilizzatori, anche in altro luogo e in distinto processo produttivo, con riferimento alle operazioni elencate al presente decreto».
30.014. Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di materiali a contatto con gli alimenti)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse;

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Gli operatori economici, che utilizzano senza alcuna alterazione materiali e oggetti dotati della dichiarazione di conformità rilasciata dai fornitori, ne rilasciano una semplificata che attesta: l'identità dell'operatore economico; l'uso previsto del materiale o dell'oggetto a contatto con alimenti e il rispetto delle istruzioni e limitazioni previste nella dichiarazione del fornitore.
   2-ter. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata e semplificata per la dichiarazione di conformità semplificata di cui al comma 2-bis del presente articolo nonché per l'aggiornamento della modulistica di cui al comma 2 del presente decreto. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica di cui al primo periodo del presente comma».
30.015. Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazione in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici)

  1. Alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, le imprese già abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 sono ammesse a prestare le medesime attività senza necessità di nuovi adempimenti o di ulteriori requisiti tecnico-professionali.
  2. Le imprese in grado di dimostrare in base alla contabilità la propria continuità operativa nella effettuazione di prestazioni professionali nell'ambito dell'installazione, dell'allacciamento, del collaudo e della manutenzione di linee e apparecchi telefonici a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.
30.016. Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Registro unico nazionale dei fornitori accreditati)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione Pag. 46nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.
   2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico di cui al comma 2-bis e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti».
30.017. Boschi.

(Inammissibile)

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Conferimento in campo)

  1. Le cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.
  2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
*31.01. Zaratti.
*31.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 34.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) al capoverso 2-bis, dopo le parole: una relazione tecnica aggiungere le seguenti: asseverata;

   b) al capoverso 2-quater, primo periodo, e ovunque ricorrono nel capoverso, le parole: sessanta giorni sono sostituite con le seguenti: trenta giorni;.
34.1. Zaratti.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Semplificazione e promozione dell'acquisto di mobili di legno made in italy)

  1. Al fine di coniugare efficienza edilizia e decarbonizzazione, di rafforzare il contrasto al dissesto idrogeologico attraverso la corretta gestione dei boschi e di incentivare l'uso del legno di provenienza nazionale ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di mobili in legno provenienti da filiera made in Italy finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un Pag. 47ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento e la fruizione del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.02. Zaratti.

(Inammissibile)

ART. 35.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
35.1. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni ed è così composto:.
35.2. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera b), alinea, le parole: quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni.
35.3. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: , il cui voto è determinante nei casi di parità di voto.
35.4. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le seguenti parole: e della difesa.
35.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
35.6. Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
35.7. Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
35.8. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera d), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di genere.
35.9. Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Automobile Club d'Italia e delle società controllate Pag. 48anche con la previsione di un'espressa clausola sociale.
35.10. Casu, Ghio, Roggiani.

  Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I princìpi e i criteri di cui al precedente periodo sono inderogabili.
35.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,.
35.12. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'incarico di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano.
*35.13. Zaratti.
*35.14. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 9, primo periodo, premettere le seguenti parole: Ferma restando la salvaguardia dei posti di lavoro,.
35.15. Zaratti.

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
*35.16. Zaratti.
*35.17. Alifano, Raffa, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  14. Al fine di garantire la funzione pubblica e lo sviluppo tecnologico dell'Ente, nel riordino di cui al presente articolo è assicurata, in ogni caso, la tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Automobile Club d'Italia e delle società controllate anche con la previsione di un'espressa clausola sociale.
35.18. Casu, Ghio, Roggiani.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Trasformazione, fusione e scissione di enti del Terzo Settore)

  1. In deroga agli articoli 42 e 2500-octies del codice civile, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del Terzo Settore dalle quali derivino soggetti che assumano la qualifica di impresa sociale devono garantire la continuità delle attività di interesse generale e la destinazione vincolata del patrimonio.
  2. Tali atti devono essere effettuati in conformità a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
  3. L'efficacia degli atti è subordinata ad autorizzazione ministeriale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'ente. Avverso il diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
35.01. Zaratti.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di patrocinio tributario)

  1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaioPag. 49 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.».
  2. All'articolo 57, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.».
*39.01. Zaratti.
*39.02. Alifano, Raffa, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ART. 40.

  Sopprimerlo.
*40.1. Zaratti.
*40.2. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*40.3. Simiani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(Permesso di costruire immobili vincolati)

  1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Resta comunque esclusa la formazione del silenzio-assenso nei casi in cui l'intervento edilizio ricada in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali o relativi all'assetto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche qualora l'autorità preposta alla tutela del vincolo coincida con l'amministrazione procedente. In tali casi, è sempre richiesto un provvedimento espresso che attesti il positivo superamento della valutazione sul vincolo.».
40.4. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ART. 42.

  Sopprimerlo.
42.1. Gebhard, Schullian, Steger.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione per installazione di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari».
*43.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*43.02. Zaratti.

(Inammissibile)

Pag. 50

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifica al limite di potenza per gli impianti fotovoltaici esentati dagli obblighi fiscali di cui all'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

  1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «non superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 50 kW».
**43.03. Zaratti.
**43.04. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

ART. 44.

  Sopprimerlo.
*44.1. Richetti, Pastorella.
*44.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle donazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A tali donazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di prescrizione ordinario dei diritti di dieci anni previsto dall'articolo 2946 del codice civile. Alle donazioni effettuate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari.
**44.3. Richetti, Pastorella.
**44.4. Serracchiani, Casu.

ART. 47.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Rappresentatività e semplificazione nella gestione dei diritti d'autore)

  1. È istituito un tavolo permanente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la definizione annuale di tariffe base unitarie per l'utilizzo della musica d'ambiente, da ripartire tra gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente sulla base dei dati di messa in onda o, in mancanza, delle quote di rappresentatività accertate dall'Autorità.
47.01. Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Semplificazione nella vendita della stampa quotidiana e periodica)

  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: «, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700» sono soppresse.
47.02. Zaratti.

ART. 50.

  Sopprimerlo.
50.1. Zaratti.

  Sopprimere il comma 1.
50.2. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Pag. 51

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2, la lettera c) è soppressa;.
50.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
50.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Sopprimere il comma 3.
50.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Durata autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita)

  1. Le autorizzazioni commerciali per l'attivazione di medie e grandi strutture di vendita hanno validità di tre e cinque anni rispettivamente, prorogabili in caso di comprovata necessità.
  2. La sospensione dell'attività è consentita per un periodo massimo di tre anni.
  3. In caso di strutture inserite in piani attuativi, la validità dell'autorizzazione commerciale coincide con quella della convenzione urbanistica.
50.01. Zaratti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Vendita del pane decongelato e dorato nel punto vendita)

  1. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse.
  2.All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: «e in imballaggi preconfezionati» sono soppresse.
50.02. Zaratti.

(Inammissibile)

ART. 51.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La possibilità di sostenere gli esami di idoneità per due anni di corso successivi nello stesso anno scolastico è consentita una sola volta nel corso dell'intero ciclo di studi. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche attività di ispezione e monitoraggio sull'offerta formativa delle scuole paritarie e dei centri di formazione ad esse collegati, al fine di garantire il rispetto degli standard formativi previsti dalla normativa vigente.
51.1. Zaratti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al sesto periodo le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei dirigenti scolastici sono definiti dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione, sulla base delle Linee triennali di indirizzo e dei framework delle competenze professionali adottati con decreto ministeriale».
51.2. Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito disciplina l'istituzione degli organi Pag. 52collegiali territoriali previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, quale strumento di rappresentanza istituzionale delle istituzioni scolastiche a livello locale e regionale e di tutela della libertà di insegnamento.
51.3. Zaratti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «conseguimento del titolo di laurea triennale» sono aggiunte le seguenti: «L-19 (ex classe 18)»;

   b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di iscrizione e cancellazione all'ordine professionale, di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale»;

   c) all'articolo 10, comma 2, le parole: «indice l'elezione dei presidenti degli albi» sono sostituite dalle seguenti: «indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis»;

   d) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare a esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15».
51.4. Zaratti.

ART. 53.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
53.1. Pastorella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, linee guida procedurali uniformi per il conferimento del titolo di professore emerito, valide per tutte le università, comprese quelle telematiche.
53.2. Zaratti.

ART. 54.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. All'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Nell'esercizio della competenza di cui al comma 1, le Università, gli Istituti di istruzione universitaria e gli ITS Academy adottano procedure digitali per la presentazione degli atti e la gestione delle istanze di riconoscimento dei cicli e periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri.Pag. 53
   1-ter. Le Università, gli Istituti di istruzione universitaria e gli ITS Academy pubblicano in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, anche in lingua inglese, informazioni chiare e aggiornate sulle procedure di riconoscimento, includendo i requisiti e la documentazione necessaria, eventuali modelli da utilizzare, criteri essenziali di valutazione, termini di tempistica procedimentali, contributi e oneri dovuti.
   1-quater. Il Ministero dell'università e della ricerca realizza e mantiene una pagina web dedicata che consente di ricercare, per ciascuna Università, Istituto di istruzione universitaria e ITS Academy, la procedura di riconoscimento di cui ai commi 2 e 3, con rinvio diretto alle relative sezioni dei siti istituzionali e con indicazione dei principali elementi informativi, quali requisiti documentali, termini procedimentali, contributi dovuti e recapiti. La pagina è aggiornata con periodicità almeno semestrale; ai fini dell'aggiornamento, gli atenei e gli ITS Academy comunicano al Ministero, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le modifiche intervenute nelle proprie procedure e nei relativi indirizzi web.
   1-quinquies. Al fine di favorire la maggiore omogeneità delle procedure di riconoscimento sul territorio nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca, sentiti ANVUR e CRUI, può emanare linee guida rivolte alle Università, agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, recanti modelli di documentazione, criteri minimi e buone pratiche, ferme restando l'autonomia e la responsabilità valutativa in capo agli stessi ai sensi del comma 1».

  3. All'articolo 3 della legge 11 luglio 2002, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, l'amministrazione verifica la completezza dell'istanza e, se necessario, richiede una integrazione, indicando in modo puntuale gli elementi mancanti o incompleti. In tal caso il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla presentazione dell'integrazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta. Il provvedimento conclusivo è formato e comunicato in via digitale».
54.1. Pastorella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio delle funzioni di approvazione o rinvio dei regolamenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca tiene conto del carattere strategico e collegiale degli atti, promuovendo il rispetto dell'autonomia statutaria e la partecipazione degli organi accademici.
54.2. Zaratti.

ART. 58.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definite le condizioni, le modalità operative e i limiti per l'adozione della certificazione medica per malattia mediante telemedicina.
58.1. Zaratti.

ART. 60.

  Sopprimerlo.
60.1. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Alfonso Colucci, Baldino, Penza, Auriemma.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: dall'Istituto superiore di Pag. 54sanità aggiungere le seguenti: , ed esclusivamente in presenza di un medico;

   b) al comma 3, sostituire le parole: possono utilizzare con la seguente: utilizzano;

   c) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

   d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari.» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'erogazione di cure domiciliari e per le farmacie che erogano i servizi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153».
60.2. Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al primo periodo, dopo le parole: «Le società di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti «, con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali,».
60.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 64.

  Sopprimerlo.
*64.1. Zaratti.
*64.2. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Abrogazione dell'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

  1. L'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, è abrogato.
64.01. Zaratti.

ART. 65.

  Sopprimerlo.
*65.1. Zaratti.
*65.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ART. 68.

  Sopprimerlo.
68.1. Zaratti.

ART. 69.

  Sopprimerlo.
69.1. Zaratti.

ART. 71.

  Sopprimerlo.
71.1. Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo una progressiva riduzione delle sostanze nocive ed inquinanti, con particolare attenzione alle seguenti: Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cromo (Cr) e cromo esavalente (Cr Pag. 55VI), Arsenico (As), Selenio (Se), Berillio (Be), Boro (B), Idrocarburi alifatici e aromatici (tra cui frazione C10-C40), Policlorobifenili (PCB), Diossine e furani, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Composti organoalogenati (solventi, pesticidi, lubrificanti, disinfettanti), Toluene, paraxilene;.
71.2. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e favorendo la nascita di biodistretti per la gestione del digestato.
71.3. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) introdurre l'obbligo di comunicare tempi, quantitativi e luoghi degli spandimenti al fine di agevolare l'attività di controllo da parte di ISPRA e delle ARPA competenti;.
71.4. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) promuovere attività di fitodepurazione e compostaggio nonché la riduzione della produzione di fanghi, al fine di ridurre l'impatto dell'uso agronomico dei fanghi;.
71.5. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) garantire una maggiore tracciabilità e trasparenza sui quantitativi e la composizione dei fanghi di depurazione;.
71.6. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ART. 72.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
72.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
72.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.