ALLEGATO 1
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. Atto n. 320.
PARERE APPROVATO
La VI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (CRD VI) (Atto n. 320),
rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera i) del provvedimento modifica le disposizioni dell'articolo 26 del Testo unico bancario – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, riguardanti i criteri di idoneità dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche e che, in proposito, andrebbe valutata la possibilità di specificare ulteriormente il vigente principio di proporzionalità per gli esponenti aziendali delle banche che operano in un ambito territoriale circoscritto;
evidenziato che il richiamato articolo 1, comma 1, lettera i), modifica le disposizioni dell'articolo 26 del TUB anche con riferimento alle modalità di valutazione di idoneità degli esponenti delle banche, introducendo una valutazione ex ante nel caso di nomine di componenti degli organi aziendali che non comportino il rinnovo della maggioranza; tale disposizione si presta a dubbi interpretativi, in quanto non chiarisce se l'ipotesi di rinnovo della maggioranza (con conseguente valutazione ex post e dunque efficacia immediata della nomina) debba essere riferita al solo caso in cui la maggioranza dell'organo sia composta da soggetti di prima nomina, oppure se riguardi anche il caso in cui viene rieletta la maggioranza o la totalità dei componenti;
preso atto altresì che il più volte richiamato articolo 1, comma 1, lettera i), nel novellare l'articolo 26 del TUB, non introduce disposizioni derogatorie per i casi in cui le nomine degli esponenti aziendali intervengano d'urgenza;
osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera p), punto n. 2, capoverso articolo 57, comma 1-bis, introduce nel TUB una previsione secondo la quale le operazioni straordinarie sono autorizzate al ricorrere di specifici requisiti relativi alla solidità del profilo prudenziale degli istituti coinvolti; in particolare, per le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche, l'autorizzazione viene concessa quando tali operazioni «non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione»;
preso atto che il menzionato criterio non trova fondamento nella direttiva, la quale invece individua criteri tassativi per il rilascio dell'autorizzazione, e che l'inserimento di condizioni ulteriori contrasta con il principio di massima armonizzazione,Pag. 98 rischiando di generare incertezza applicativa;
considerato altresì che il medesimo comma 1-bis dispone che l'autorizzazione non sia necessaria «quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE, ai sensi dell'articolo 14» e che tale precisazione appare ridondante, alla luce del comma 1 del richiamato articolo 57, che già individua le fusioni per incorporazione come le uniche a richiedere l'autorizzazione di legge, rischiando di determinare sovrapposizioni interpretative;
rilevata l'opportunità di apportare al testo le necessarie modifiche di coordinamento interno che, ove non effettuate, rischiano di compromettere la chiarezza del provvedimento;
evidenziata infine l'esigenza di effettuare i necessari interventi di coordinamento tra il provvedimento in esame (emanato in attuazione della legge di delegazione europea 2024, legge 13 giugno 2025, n. 91) e gli emanandi provvedimenti di attuazione della riforma del mercato dei capitali (di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21), allo scopo di evitare antinomie normative e di assicurare che le modifiche introdotte dalla CRD VI siano integralmente recepite nel nuovo assetto normativo,
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PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
a) specificare, all'articolo 1, comma 1, lettera i), punto n. 2, capoverso articolo 26, comma 3, che la graduazione, secondo principi di proporzionalità, dei requisiti di professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, debba tenere conto – tra l'altro – delle caratteristiche delle banche che operano in un ambito territoriale circoscritto;
b) chiarire all'articolo 1, comma 1, lettera i), punto n. 2, capoverso articolo 26, comma 5-bis, se le ipotesi di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali ex ante debbano essere riferite ai soli casi di maggioranza dell'organo sociale costituita da soggetti di prima nomina, ovvero se riguardino la rielezione della maggioranza o della totalità dei componenti;
c) all'articolo 1, comma 1, lettera i), punto n. 2, capoverso articolo 26, integrare il comma 5-bis allo scopo di apporvi una specifica clausola di salvaguardia per l'ipotesi di nomine d'urgenza;
d) eliminare, all'articolo 1, comma 1, lettera p), punto n. 2, capoverso articolo 57, comma 1-bis, dello schema di decreto in esame, le seguenti parole: «le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14»;
e) allo scopo di assicurare il necessario coordinamento interno, all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-bis, al comma 4, sostituire le parole: «presente comma» con le seguenti: «comma 3» e all'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso articolo 58-sexies, al comma 10, di sostituire le parole: «commi 8 e 9» con le seguenti: «commi 9 e 10».