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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2025
583.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO
Pag. 11

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Atto n. 314.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 (cosiddetta AMLD6), relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Atto n. 314);

   considerato che lo schema di decreto intende dare attuazione al solo articolo 74 della citata direttiva AMLD6;

   considerato che l'articolo 12, paragrafo 2 della citata direttiva AMLD6 indica le categorie di soggetti portatori di «legittimo interesse» che, in funzione del nuovo impianto della disciplina europea, avrebbero accesso di diritto e in modo incondizionato ai dati dei titolari effettivi riportati nel registro;

   preso atto che, nelle more del suo recepimento, le disposizioni della direttiva AMLD6 potrebbero esser passibili di esser utilizzate comunque ai fini interpretativi delle attuali disposizioni in vigore;

   evidenziato che le disposizioni di cui all'articolo 74 della citata direttiva sono volte ad allineare la direttiva (UE) 2015/849 alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022, nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha annullato la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2018/843 all'articolo 30, paragrafo 5, della suddetta direttiva (UE) 2015/849 e che tale allineamento è disposto a tutela dei diritti dei titolari effettivi e dei dati loro riferibili presenti nei registri ed al loro accesso;

   preso atto che è tuttora pendente avanti la Corte di giustizia dell'Unione europea la causa C684/2024 ove, in sede di rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato, sono in discussione due quesiti, attinenti al «legittimo interesse» all'accesso ai dati del registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini e alla tutela dei diritti dei titolari effettivi in presenza di «circostanze eccezionali»;

   rilevato come tale decisione sia suscettibile di coinvolgere non solo le disposizioni oggi in vigore, ma anche il disposto del richiamato articolo 12 dell'AMLD6;

   rilevata dunque l'opportunità, a tutela dei diritti garantiti dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che le disposizioni di recepimento dell'articolo 74 introdotte dallo schema di decreto in esame siano riferibili esclusivamente all'impianto normativo oggi in vigore, rimettendone il successivo coordinamento alle ulteriori disposizioni di recepimento della direttiva AMLD6, e che il «legittimo interesse» specifico, che garantirebbe l'accesso, sia valutato caso per caso, in relazione a ciascuna richiesta di accesso;

   rilevato, altresì, che l'articolo 21, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, demanda ad un decreto di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Pag. 12Ministro dello sviluppo economico, la disciplina, inter alia, delle modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso ai dati sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini da parte dei soggetti privati di cui al comma 4, lettera d-bis), del medesimo articolo;

   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera b), estende l'applicazione del predetto articolo 21, comma 5, lettera d), anche alla valutazione della sussistenza dell'interesse all'accesso da parte dei soggetti privati di cui al comma 2, lettera f), come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame;

   considerato che, in attuazione del predetto articolo 21, comma 5 è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dell'11 marzo 2022 n. 55, recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust;

   preso atto, infine, del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di modificare, successivamente all'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dell'11 marzo 2022, n. 55, al fine di disciplinare le modalità di valutazione dell'interesse all'accesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame. A tal fine, per esigenze di coerenza sistematica, si valuti l'opportunità di applicare una disciplina analoga a quella già dettata dal predetto decreto interministeriale, in materia di valutazione dell'interesse all'accesso ai dati del registro dei titolari effettivi, da parte dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 4, lettera d-bis).