ALLEGATO 1
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria con le seguenti: tutti i comuni delle regioni Marche e Umbria.
1.1. Curti, Manzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché con i Presidenti delle province di Frosinone, Latina e Rieti;
alla lettera b), dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché nei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche;
all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
al comma 2, dopo le parole: alle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Pag. 108Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché nei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.;
all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
al comma 3, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
al comma 4, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 124 milioni di euro e le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 44 milioni di euro;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.
1.2. Ottaviani, Comaroli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il territorio della provincia di Frosinone, ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché con il Presidente della regione Lazio e il Presidente della provincia di Frosinone,;
alla lettera b), dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché al territorio della provincia di Frosinone, ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge Pag. 10919 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché nel territorio della provincia di Frosinone;
all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché del territorio delle provincia di Frosinone, ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
al comma 2, dopo le parole: alle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché al territorio della provincia di Frosinone, ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché nel territorio della provincia di Frosinone.;
all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché nelle zone del territorio della provincia di Frosinone, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
al comma 3, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché del territorio della provincia di Frosinone, individuato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,;
al comma 4, sostituire le parole da: «110 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «115 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché nel territorio della provincia di Frosinone, individuato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.
1.3. Ilaria Fontana, Torto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della regione Lazio, limitatamente ai territori delle province di Pag. 110Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.;
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché della regione Lazio;
alla lettera b), dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché della regione Lazio, limitatamente ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché della regione Lazio, limitatamente ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.;
all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nella regione Lazio, limitatamente ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2027.;
alla rubrica, dopo le parole: delle Regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché della regione Lazio, limitatamente ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.4. Ottaviani, Comaroli.
ART. 2.
Al comma 1, dopo le parole: al fine di individuare aggiungere le seguenti: , sentite le regioni Marche e Umbria, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,.
2.1. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, dopo le parole: ivi compresi quelli destinati aggiungere le seguenti: alla riduzione dei costi energetici a carico delle imprese e quelli destinati.
2.2. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Credito d'imposta e semplificazioni per gli investimenti nelle regioni Marche e Umbria)
1. In via transitoria, per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei comuni delle regioni Marche e Umbria, indipendentemente dalla loro qualificazione quale aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, è riconosciuto un credito d'imposta in favore di tutte le imprese ivi ubicate, con esclusione delle attività settoriali non ammissibili ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e delle Pag. 111altre disposizioni europee pertinenti, sulla base dei seguenti criteri:
a) per gli investimenti effettuati nei comuni ubicati in zone ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, il credito è concesso nei limiti e con le intensità massime di aiuto stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
b) per gli investimenti effettuati nei comuni non ammissibili secondo la Carta nazionale di cui alla lettera a), il credito è concesso in base al regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023;
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono agevolabili gli investimenti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
3. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo di cui al comma 1, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui al presente articolo, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzare all'interno dei comuni delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai procedimenti già avviati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
6. Per l'attuazione del presente articolo, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è destinata una quota pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 a favore degli investimenti effettuati nei territori delle regioni Marche e Umbria.
3.1. Curti, Manzi.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della regione Abruzzo» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria»;
b) al comma 6, le parole: «2.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.230 milioni di euro».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si Pag. 112provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
3.2. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché della regione Lazio, limitatamente alle zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modificazioni,.
Conseguentemente:
al comma 3, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché della regione Lazio, limitatamente alle zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modificazioni;
al comma 4, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 124 milioni di euro e le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 44 milioni di euro;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché della regione Lazio, limitatamente alle zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modificazioni.
3.3. Ottaviani, Comaroli.
Al comma 1, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché delle province di Frosinone, Latina e Rieti.
Conseguentemente:
al comma 3, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché delle province di Frosinone, Latina e Rieti;
al comma 4, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 124 milioni di euro e le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 44 milioni di euro;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché delle province di Frosinone, Latina e Rieti.
3.4. Ottaviani, Comaroli.
Al comma 1, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché delle province di Arezzo e Grosseto.
Conseguentemente:
al comma 3, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché delle province di Arezzo e Grosseto;
al comma 4, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro e le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;
alla rubrica, dopo le parole: delle regioni Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , nonché delle province di Arezzo e Grosseto.
3.5. Nisini, Comaroli, Barabotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Agevolazioni per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle province di Frosinone, Latina e Rieti)
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano anche agli investimenti effettuati dal 1° Pag. 113gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modificazioni.
2. Ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «2.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.214 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
3.01. Ottaviani, Comaroli.
ALLEGATO 2
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato.
ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI
La V Commissione,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire in tali territori lo sviluppo di nuovi investimenti;
la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica è stata istituita dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con lo scopo di favorire e sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni del Sud attraverso la semplificazione amministrativa (autorizzazione unica) e l'agevolazione degli investimenti (credito d'imposta); attualmente la ZES unica ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;
come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge, l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES unica è volto ad equiparare la posizione delle due regioni alla regione Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023, garantendo dunque anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
in base al regolamento (UE) n. 2021/1060, che opera la classificazione delle regioni ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali in base al prodotto interno lordo, sono regioni meno sviluppate quelle con un PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media comunitaria, in Italia le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre sono considerate regioni in transizione quelle con un PIL pro capite compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media comunitaria, in Italia le regioni Abruzzo, Umbria e Marche, e sono regioni più sviluppate quelle con un PIL pro capite superiore al 100 per cento della media comunitaria;
la ZES prevede strumenti di incentivazione e semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese operanti nelle aree incluse, come crediti d'imposta, procedure autorizzative più snelle, sostegno alla riconversione produttiva, allo scopo di attrarre investimenti, rilanciare la competitività territoriale e favorire la coesione economica e sociale;
l'istituzione della ZES unica, sicuro volano per le imprese dei territori inclusi, causa, tuttavia, un importante svantaggio competitivo per i territori limitrofi, nei quali la distanza di anche poche decine di chilometri può condannare un territorio alla desertificazione conseguente alla delocalizzazione del tessuto produttivo;
in particolare, l'estensione ai territori di Umbria e Marche evidenziano, ancora una volta, lo svantaggio rappresentato dalla ZES unica per le province del Lazio, già gravate in larga parte dai danni degli eventi sismici del 2016 e 2017 e dall'onere dell'importante opera di ricostruzione che si è resa necessaria in seguito agli stessi;
nello scorso mese di settembre il consiglio comunale di Rieti ha approvato Pag. 115un ordine del giorno rimarcando come «ad oggi, il territorio del Lazio – e in particolare la provincia di Rieti – risulta escluso da tale perimetrazione, nonostante l'evidente necessità di interventi strutturali per il rilancio economico e la ricostruzione post-sismica; la provincia di Rieti, e in particolare il capoluogo e le aree colpite dal sisma del 2016, sono area di crisi industriale complessa, ai sensi della legge n. 181 del 1989, e necessitano di interventi straordinari per contrastare il declino economico, l'emigrazione giovanile e la desertificazione imprenditoriale», e ricordando che la provincia di Rieti comprende un numero elevato di comuni classificati come «aree interne» e che il territorio «presenta ritardi strutturali nella ricostruzione e nella ripresa economica post-terremoto»;
la strada statale Salaria, che costituisce un'infrastruttura viaria strategica per le province del Lazio, principale collegamento tra le aree e i comuni colpiti dagli eventi sismici, rappresenta non solo uno degli strumenti principali per garantire la ricostruzione e il rilancio di tali territori, ma anche da sempre uno snodo fondamentale per il trasporto delle merci e gli spostamenti intra e interregionali dei cittadini;
la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», al fine di garantire il collegamento verso i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, ha autorizzato la spesa complessiva di 300 milioni di euro per gli interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria, ricompresi nel piano del Commissario straordinario e ricadenti nelle regioni Lazio e Marche;
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 settembre 2024 si è proceduto all'individuazione delle tratte, ossia dei lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui alla citata legge di bilancio per la realizzazione degli interventi sulla Salaria, specificando l'elenco degli interventi di cui al piano commissariale, la dotazione finanziaria degli interventi individuati a maggior impatto e i cronoprogrammi degli interventi;
il disegno di legge di bilancio per il 2026, attualmente all'esame del Parlamento, dispone una rimodulazione delle annualità dei piani finanziari degli interventi sulla Salaria, specificatamente intervenendo sulle risorse già iscritte in bilancio per l'anno 2027,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nel provvedimento con ulteriori interventi volti a procedere a un ulteriore allargamento della ZES ai territori delle cinque province del Lazio, o, comunque, ad adottare quanto prima misure di sostegno agli investimenti e di semplificazione per i territori delle province del Lazio, al fine di evitare lo svantaggio competitivo derivante a questi territori dalla contiguità o vicinanza con quelli che beneficiano delle agevolazioni della ZES unica, in particolar modo alla luce dell'estensione dell'operatività della ZES unica disposta con il provvedimento in esame;
ad assicurare il completamento delle opere sulla strada statale Salaria nel rispetto dei cronoprogrammi, così come definiti dal citato decreto ministeriale, mettendo in sicurezza un'opera infrastrutturale che riveste un ruolo strategico per i territori, sia come volano per l'economia, sia per scongiurare il rischio di spopolamento e di desertificazione delle aree più interne e quelle maggiormente danneggiate dagli eventi sismici.
0/2668/V/1. Trancassini, Battistoni.
La V Commissione,
premesso che:
con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stata istituita la Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, su base regionale (criterio NUTS2), includendo anchePag. 116 Abruzzo e Molise, confinanti con la provincia di Frosinone e con l'area meridionale della provincia di Latina;
tale perimetrazione ha determinato una distorsione competitiva tra aree contigue del Lazio meridionale (tra cui, a titolo esemplificativo, Cassino, Sora, Formia, Gaeta, Pontecorvo, Aquino) e territori limitrofi inclusi in ZES (Venafro, Isernia, Agnone, Castel di Sangro, Vasto), nonostante condividano filiere e subforniture;
il Lazio meridionale ospita un ecosistema formativo e di trasferimento tecnologico strategico per la manifattura avanzata e l'automotive: l'ITS Meccatronico del Lazio, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS), i poli e i laboratori collegati alle filiere metalmeccaniche, logistiche ed energetiche;
tale ecosistema, se adeguatamente valorizzato, consente reskilling e upskilling rapidi di tecnici e laureati, supportando attrazione di investimenti e riconversioni industriali coerenti con transizione verde e digitale;
l'area è tuttavia colpita da una grave crisi industriale legata in particolare al ciclo dell'automotive e all'indebolimento delle filiere connesse (fornitori, logistica, componentistica), con effetti su occupazione e base produttiva;
i benefìci ZES (semplificazioni e credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali) generano un divario competitivo rispetto alle imprese dei territori del Lazio meridionale esclusi, con rischio di spiazzamento degli investimenti verso territori limitrofi;
secondo le associazioni datoriali del territorio, tale disparità comporta perdite significative di investimenti per il Lazio meridionale;
i princìpi di eguaglianza sostanziale (articolo 3 Cost.), di libertà d'iniziativa economica (articolo 41 Cost.) e di equilibrio territoriale (articolo 119 Cost.), nonché la disciplina UE sugli aiuti di Stato (articoli 107 e 108 TFUE), consentono di valutare estensioni mirate a territori contigui che presentino svantaggi strutturali persistenti;
il disegno di legge in esame, rivolto ad estendere la ZES unica alle regioni Marche e Umbria, offre l'occasione per correggere asimmetrie e introdurre criteri di continuità economico-territoriale (anche su base NUTS3) a tutela della competitività dei sistemi produttivi contigui;
considerata in proposito l'opportunità di intervenire al fine di rilanciare il tessuto produttivo dei territori del Lazio meridionale caratterizzati da deindustrializzazione e crisi della filiera automotive, a tal fine:
valorizzando l'ITS Meccatronico del Lazio, l'Università di Cassino e il polo formativo/industriale del Lazio meridionale come infrastrutture abilitanti per la transizione delle imprese, prevedendo programmi dedicati di formazione duale, dottorati industriali, centri di trasferimento tecnologico, nonché voucher per competenze tecniche avanzate;
verificando la sussistenza dei presupposti per l'estensione o aggiornamento del perimetro dell'«Area di crisi industriale complessa» ai territori interessati del Lazio meridionale (province di Frosinone e area sud di Latina), ai sensi della normativa vigente (anche con riferimento alla legge n. 181 del 1989 e alla relativa disciplina attuativa), attivando i conseguenti strumenti di politica industriale e occupazionale (accordi di programma, contratti di sviluppo, misure per reindustrializzazione e reimpiego),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori interventi normativi volti a prevedere l'estensione dei benefìci ZES alle cosiddette «aree cuscinetto», ovvero ai territori contigui alle regioni già incluse, qualora sussistano comprovate interdipendenze industriali e condizioni economiche analoghe, con particolare riferimento ai comuni del Lazio meridionale;
Pag. 117a promuovere a tal fine, d'intesa con la regione Lazio e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, una mappatura sub-regionale (NUTS3) che individui i territori del Lazio meridionale caratterizzati da deindustrializzazione e crisi della filiera automotive, definendo un pacchetto di misure coordinate per l'attrazione degli investimenti, la riconversione produttiva e le semplificazioni, anche sulla base di quanto indicato in premessa;
a riferire alle competenti Commissioni parlamentari entro 90 giorni sugli esiti delle valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per l'estensione o aggiornamento del perimetro dell'«Area di crisi industriale complessa» ai territori interessati del Lazio meridionale, indicando tempistiche, criteri e strumenti attivabili a copertura finanziaria nazionale ed europea.
0/2668/V/2. Grippo, Bonetti.
La V Commissione,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede l'estensione della Zona economica speciale (ZES) Unica Mezzogiorno all'intero territorio delle regioni Umbria e Marche, ai fini dell'accesso alle agevolazioni amministrative ed economiche previste dalla normativa vigente per la regione Abruzzo, territorio già incluso nella ZES Unica;
ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell'Italia, tali territori rientrano nelle aree in condizioni di svantaggio economico all'interno delle quali possono essere concessi alle imprese agevolazioni e contributi per investimenti produttivi in misura superiore a quella ordinariamente prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato (cosiddette «zone C non predefinite»);
nella citata perimetrazione degli aiuti a finalità regionale rientrano altresì determinate aree geografiche della regione Lazio, in particolare i territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti;
tali aiuti sono destinati allo sviluppo e alla coesione territoriale e mirano a recuperare il ritardo e a ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione delle regioni europee meno favorite che vengono individuate tra quelle che soddisfano le condizioni di compatibilità previste dalla disciplina comunitaria;
nell'ottica di evitare disparità di trattamento e seguendo la medesima ratio che ha determinato l'estensione della ZES Unica Mezzogiorno all'intero territorio di Umbria e Marche, occorre, pur compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, ampliare il perimetro della ZES Unica anche alle sopramenzionate aree geografiche della regione Lazio, assicurandone il necessario sostegno economico, anche tramite l'individuazione di strumenti alternativi o sostitutivi rispetto alle agevolazioni previste a legislazione vigente, nonché il riconoscimento di agevolazioni incentivanti, come il credito d'imposta ZES Unica del Mezzogiorno di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, alle imprese insediate o che intendano insediarsi nei territori di cui sopra,
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento con ulteriori interventi da introdurre, nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2026-2028 o, in ogni caso, nel primo provvedimento utile e in coerenza con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, ogni opportuna iniziativa di carattere normativo, al fine di estendere la ZES Unica Mezzogiorno alla regione Lazio, limitatamente ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, nonché di garantire il sostegno economico e il riconoscimento di agevolazioni incentivanti alle imprese insediate o che intendano insediarsi nei medesimi territori.
0/2668/V/3. Ottaviani.
La V Commissione,
premesso che:
lo strumento della zona economica speciale è finalizzato a promuovere lo sviluppoPag. 118 economico delle regioni meno sviluppate, in particolare del Mezzogiorno, attraverso la creazione di aree geografiche delimitate con incentivi fiscali e semplificazioni burocratiche per attirare investimenti e stimolare il sistema produttivo;
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (cosiddetto «decreto Sud»), la ZES unica ha sostituito dal 1° gennaio 2024 le otto Zone economiche speciali previste dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che erano limitate alle aree retroportuali del Mezzogiorno, e viene definita come una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023;
la politica di sviluppo della ZES unica, contenuta nel piano strategico triennale, istituito dall'articolo 11 del decreto Sud, individua, anche in modo differenziato per le Regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica e le modalità di attuazione; una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna;
il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 («decreto Coesione») ha individuato il termine di adozione del citato Piano nel 31 luglio 2024, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023;
il Piano strategico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2024 ed è stato trasmesso in data 8 novembre 2024 alla Corte dei conti per la registrazione, avvenuta con osservazione il 18 dicembre 2024;
l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), ha istituito il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, riconoscendolo nel limite di spesa complessivo di euro 1.800.000.000 per l'anno 2024;
l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ha previsto, per l'anno 2025, il limite di spesa complessivo di euro 2.200.000.000;
gli stanziamenti previsti per il credito d'imposta ZES Unica per il 2025, pari a 2,2 miliardi di euro, sono assolutamente insufficienti: le richieste hanno superato di cinque volte le risorse disponibili; il risultato è che il credito d'imposta riconosciuto alle imprese è stato ridotto rispetto alla percentuale massima prevista, a causa del riparto proporzionale;
in quest'ottica l'ampliamento dei territori inclusi nella ZES unica, principio sacrosanto e sempre sostenuto dai presentatori del presente atto, rischia di diventare un atto vuoto: se il Governo amplia il perimetro della ZES includendo altre due regioni ma non potenzia i fondi, ciò significa condannare il provvedimento all'inefficacia, alimentando aspettative che si scontreranno presto con la realtà delle scelte di bilancio;
non c'è dunque la contrarietà ai principi di sostegno alle aree in difficoltà, ma la denuncia di una totale mancanza di coraggio e, soprattutto, di risorse da parte dell'Esecutivo, che, ad avviso dei sottoscrittori, riduce anche questa misura strategica a un semplice slogan elettorale,
impegna il Governo
a completare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative Pag. 119normative volte ad implementare in maniera significativa, nell'ottica di promuovere una efficace politica industriale, le risorse stanziate per sostenere la misura in premessa anche attraverso ulteriori strumenti finalizzati a garantire continuità alle azioni di sostegno, con particolare riguardo all'estensione dell'istituto del credito di imposta nei territori rientranti nella ZES unica per un orizzonte temporale di medio periodo tale da garantire continuità alla suddetta misura agevolativa e consentire, altresì, alle imprese presenti sul territorio di pianificare i propri investimenti in coerenza con la certezza del quadro normativo.
0/2668/V/4. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
La V Commissione,
premesso che:
l'ampliamento dei territori inclusi nella ZES unica, principio sacrosanto e sempre sostenuto dai presentatori del presente atto, rischia di diventare un atto vuoto: se il Governo amplia il perimetro della ZES includendo altre due regioni ma non potenzia i fondi, ciò significa condannare il provvedimento all'inefficacia, alimentando aspettative che si scontreranno presto con la realtà delle scelte di bilancio;
non c'è dunque la contrarietà ai principi di sostegno alle aree in difficoltà, ma la denuncia di una totale mancanza di coraggio e, soprattutto, di risorse da parte dell'Esecutivo, che riduce anche questa misura strategica a un semplice slogan elettorale;
la ZES unica Mezzogiorno è stata istituita con l'intento di dare una spinta all'economia delle province in difficoltà, mediante l'applicazione di incentivi fiscali e facilitazioni burocratiche;
Frosinone, con la sua posizione strategica al centro del Paese, le sue infrastrutture in crescita e un tessuto produttivo dinamico, avrebbe dovuto essere una candidata naturale a entrare a far parte di questo progetto; lo sviluppo del territorio della provincia di Frosinone, in particolare di quello della Ciociaria, è una questione centrale nell'agenda della politica, delle organizzazioni datoriali e dei sindacati;
l'inclusione nella ZES unica Mezzogiorno per questo territorio, che è in attesa anche di ricevere una prima risposta alle istanze delle categorie produttive attraverso l'approvazione della Zona logistica semplificata, assume particolare significato nel momento in cui il sistema imprenditoriale territoriale si trova a scontare – e a dover superare – un crescente svantaggio competitivo derivante dal progressivo accerchiamento del Lazio da parte delle regioni inserite nella ZES unica del Mezzogiorno, che già beneficiano del relativo regime agevolativo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a estendere la ZES unica al territorio della provincia di Frosinone, implementando in maniera significativa le risorse dedicate alla misura.
0/2668/V/5. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
ALLEGATO 3
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato
RIFORMULAZIONI DEGLI ORDINI DEL GIORNO PROPOSTE DAL GOVERNO
La V Commissione,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire in tali territori lo sviluppo di nuovi investimenti;
la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica è stata istituita dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con lo scopo di favorire e sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni del Sud attraverso la semplificazione amministrativa (autorizzazione unica) e l'agevolazione degli investimenti (credito d'imposta); attualmente la ZES unica ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;
come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge, l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES unica è volto ad equiparare la posizione delle due regioni alla regione Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023, garantendo dunque anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
in base al Regolamento (UE) n. 2021/1060, che opera la classificazione delle regioni ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali in base al prodotto interno lordo, sono regioni meno sviluppate quelle con un PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media comunitaria, in Italia le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre sono considerate regioni in transizione quelle con un PIL pro capite compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media comunitaria, in Italia le regioni Abruzzo, Umbria e Marche, e sono regioni più sviluppate quelle con un PIL pro capite superiore al 100 per cento della media comunitaria;
la ZES prevede strumenti di incentivazione e semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese operanti nelle aree incluse, come crediti d'imposta, procedure autorizzative più snelle, sostegno alla riconversione produttiva, allo scopo di attrarre investimenti, rilanciare la competitività territoriale e favorire la coesione economica e sociale;
l'istituzione della ZES unica, sicuro volano per le imprese dei territori inclusi, causa, tuttavia, un importante svantaggio competitivo per i territori limitrofi, nei quali la distanza di anche poche decine di chilometri può condannare un territorio alla desertificazione conseguente alla delocalizzazione del tessuto produttivo;
in particolare, l'estensione ai territori di Umbria e Marche evidenzia, ancora una volta, lo svantaggio rappresentato dalla ZES unica per le province del Lazio, già gravate in larga parte dai danni degli eventi sismici del 2016 e 2017 e dall'onere dell'importante opera di ricostruzione che si è resa necessaria in seguito agli stessi;
Pag. 121nello scorso mese di settembre il consiglio comunale di Rieti ha approvato un ordine del giorno rimarcando come «ad oggi, il territorio del Lazio – e in particolare la provincia di Rieti – risulta escluso da tale perimetrazione, nonostante l'evidente necessità di interventi strutturali per il rilancio economico e la ricostruzione post-sismica; la provincia di Rieti, e in particolare il capoluogo e le aree colpite dal sisma del 2016, sono area di crisi industriale complessa, ai sensi della legge n. 181 del 1989, e necessitano di interventi straordinari per contrastare il declino economico, l'emigrazione giovanile e la desertificazione imprenditoriale», e ricordando che la provincia di Rieti comprende un numero elevato di comuni classificati come «aree interne» e che il territorio «presenta ritardi strutturali nella ricostruzione e nella ripresa economica post-terremoto»;
la strada statale Salaria, che costituisce un'infrastruttura viaria strategica per le province del Lazio, principale collegamento tra le aree e i comuni colpiti dagli eventi sismici, rappresenta non solo uno degli strumenti principali per garantire la ricostruzione e il rilancio di tali territori, ma anche da sempre uno snodo fondamentale per il trasporto delle merci e gli spostamenti intra e interregionali dei cittadini;
la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», al fine di garantire il collegamento verso i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, ha autorizzato la spesa complessiva di 300 milioni di euro per gli interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria, ricompresi nel piano del Commissario straordinario e ricadenti nelle regioni Lazio e Marche;
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 settembre 2024 si è proceduto all'individuazione delle tratte, ossia dei lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui alla citata legge di bilancio per la realizzazione degli interventi sulla Salaria, specificando l'elenco degli interventi di cui al piano commissariale, la dotazione finanziaria degli interventi individuati a maggior impatto e i cronoprogrammi degli interventi;
il disegno di legge di bilancio per il 2026, attualmente all'esame del Parlamento, dispone una rimodulazione delle annualità dei piani finanziari degli interventi sulla Salaria, specificatamente intervenendo sulle risorse già iscritte in bilancio per l'anno 2027,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con ulteriori interventi volti a procedere a un ulteriore allargamento della ZES ai territori delle cinque province del Lazio, o, comunque, ad adottare quanto prima misure di sostegno agli investimenti e di semplificazione per i territori delle province del Lazio, al fine di evitare lo svantaggio competitivo derivante a questi territori dalla contiguità o vicinanza con quelli che beneficiano delle agevolazioni della ZES unica, in particolar modo alla luce dell'estensione dell'operatività della ZES unica disposta con il provvedimento in esame;
ad assicurare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il completamento delle opere sulla strada statale Salaria nel rispetto dei cronoprogrammi, così come definiti dal citato decreto ministeriale, mettendo in sicurezza un'opera infrastrutturale che riveste un ruolo strategico per i territori, sia come volano per l'economia, sia per scongiurare il rischio di spopolamento e di desertificazione delle aree più interne e quelle maggiormente danneggiate dagli eventi sismici.
0/2668/V/1. (Nuova formulazione). Trancassini, Battistoni.
La V Commissione,
premesso che:
con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, Pag. 122dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stata istituita la Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, su base regionale (criterio NUTS2), includendo anche Abruzzo e Molise, confinanti con la provincia di Frosinone e con l'area meridionale della provincia di Latina;
tale perimetrazione ha determinato una distorsione competitiva tra aree contigue del Lazio meridionale (tra cui, a titolo esemplificativo, Cassino, Sora, Formia, Gaeta, Pontecorvo, Aquino) e territori limitrofi inclusi in ZES (Venafro, Isernia, Agnone, Castel di Sangro, Vasto), nonostante condividano filiere e subforniture;
il Lazio meridionale ospita un ecosistema formativo e di trasferimento tecnologico strategico per la manifattura avanzata e l'automotive: l'ITS Meccatronico del Lazio, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS), i poli e i laboratori collegati alle filiere metalmeccaniche, logistiche ed energetiche;
tale ecosistema, se adeguatamente valorizzato, consente reskilling e upskilling rapidi di tecnici e laureati, supportando attrazione di investimenti e riconversioni industriali coerenti con transizione verde e digitale;
l'area è tuttavia colpita da una grave crisi industriale legata in particolare al ciclo dell'automotive e all'indebolimento delle filiere connesse (fornitori, logistica, componentistica), con effetti su occupazione e base produttiva;
i benefìci ZES (semplificazioni e credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali) generano un divario competitivo rispetto alle imprese dei territori del Lazio meridionale esclusi, con rischio di spiazzamento degli investimenti verso territori limitrofi;
secondo le associazioni datoriali del territorio, tale disparità comporta perdite significative di investimenti per il Lazio meridionale;
i princìpi di eguaglianza sostanziale (articolo 3 della Costituzione), di libertà d'iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione) e di equilibrio territoriale (articolo 119 della Costituzione), nonché la disciplina UE sugli aiuti di Stato (articoli 107 e 108 TFUE), consentono di valutare estensioni mirate a territori contigui che presentino svantaggi strutturali persistenti;
il disegno di legge in esame, rivolto ad estendere la ZES unica alle regioni Marche e Umbria, offre l'occasione per correggere asimmetrie e introdurre criteri di continuità economico-territoriale (anche su base NUTS3) a tutela della competitività dei sistemi produttivi contigui;
considerata in proposito l'opportunità di intervenire al fine di rilanciare il tessuto produttivo dei territori del Lazio meridionale caratterizzati da deindustrializzazione e crisi della filiera automotive, a tal fine:
valorizzando l'ITS Meccatronico del Lazio, l'Università di Cassino e il polo formativo/industriale del Lazio meridionale come infrastrutture abilitanti per la transizione delle imprese, prevedendo programmi dedicati di formazione duale, dottorati industriali, centri di trasferimento tecnologico, nonché voucher per competenze tecniche avanzate;
verificando la sussistenza dei presupposti per l'estensione o aggiornamento del perimetro dell'«Area di crisi industriale complessa» ai territori interessati del Lazio meridionale (province di Frosinone e area sud di Latina), ai sensi della normativa vigente (anche con riferimento alla legge n. 181 del 1989 e alla relativa disciplina attuativa), attivando i conseguenti strumenti di politica industriale e occupazionale (accordi di programma, contratti di sviluppo, misure per reindustrializzazione e reimpiego),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con ulteriori interventi normativi volti a prevedere l'estensione dei benefìci ZES o ulteriori iniziativePag. 123 in favore delle cosiddette «aree cuscinetto», ovvero dei territori contigui alle altre regioni già incluse, qualora sussistano comprovate interdipendenze industriali e condizioni economiche analoghe, con particolare riferimento ai comuni del Lazio meridionale;
a promuovere a tal fine, d'intesa con la regione Lazio e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, una mappatura sub-regionale (NUTS3) che individui i territori del Lazio meridionale caratterizzati da deindustrializzazione e crisi della filiera automotive, definendo un pacchetto di misure coordinate per l'attrazione degli investimenti, la riconversione produttiva e le semplificazioni, anche sulla base di quanto indicato in premessa.
0/2668/V/2. (Nuova formulazione). Grippo, Bonetti.
La V Commissione,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede l'estensione della Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno all'intero territorio delle regioni Umbria e Marche, ai fini dell'accesso alle agevolazioni amministrative ed economiche previste dalla normativa vigente per la regione Abruzzo, territorio già incluso nella ZES Unica;
ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell'Italia, tali territori rientrano nelle aree in condizioni di svantaggio economico all'interno delle quali possono essere concessi alle imprese agevolazioni e contributi per investimenti produttivi in misura superiore a quella ordinariamente prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato (cosiddette «zone C non predefinite»);
nella citata perimetrazione degli aiuti a finalità regionale rientrano altresì determinate aree geografiche della regione Lazio, in particolare i territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti;
tali aiuti sono destinati allo sviluppo e alla coesione territoriale e mirano a recuperare il ritardo e a ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione delle regioni europee meno favorite che vengono individuate tra quelle che soddisfano le condizioni di compatibilità previste dalla disciplina comunitaria;
nell'ottica di evitare disparità di trattamento e seguendo la medesima ratio che ha determinato l'estensione della ZES Unica Mezzogiorno all'intero territorio di Umbria e Marche, occorre, pur compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, ampliare il perimetro della ZES Unica anche alle sopramenzionate aree geografiche della regione Lazio, assicurandone il necessario sostegno economico, anche tramite l'individuazione di strumenti alternativi o sostitutivi rispetto alle agevolazioni previste a legislazione vigente, nonché il riconoscimento di agevolazioni incentivanti, come il credito d'imposta ZES Unica del Mezzogiorno di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, alle imprese insediate o che intendano insediarsi nei territori di cui sopra,
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento con ulteriori interventi, al fine di estendere la ZES unica Mezzogiorno alla regione Lazio, limitatamente ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, o, comunque ad adottare ulteriori iniziative per garantire il sostegno economico e il riconoscimento di agevolazioni incentivanti alle imprese insediate o che intendano insediarsi nei medesimi territori, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0/2668/V/3. (Nuova formulazione). Ottaviani.
La V Commissione,
premesso che:
l'ampliamento dei territori inclusi nella ZES unica, principio sacrosanto e sempre sostenuto dai presentatori del presente atto, rischia di diventare un atto Pag. 124vuoto: se il Governo amplia il perimetro della ZES includendo altre due regioni ma non potenzia i fondi, ciò significa condannare il provvedimento all'inefficacia, alimentando aspettative che si scontreranno presto con la realtà delle scelte di bilancio;
la ZES Unica Mezzogiorno è stata istituita con l'intento di dare una spinta all'economia delle province in difficoltà, mediante l'applicazione di incentivi fiscali e facilitazioni burocratiche; Frosinone, con la sua posizione strategica al centro del Paese, le sue infrastrutture in crescita e un tessuto produttivo dinamico, avrebbe dovuto essere una candidata naturale a entrare a far parte di questo progetto; lo sviluppo del territorio della provincia di Frosinone, in particolare di quello della Ciociaria, è una questione centrale nell'agenda della politica, delle organizzazioni datoriali e dei sindacati;
l'inclusione nella ZES Unica Mezzogiorno per questo territorio, che è in attesa anche di ricevere una prima risposta alle istanze delle categorie produttive attraverso l'approvazione della Zona logistica semplificata, assume particolare significato nel momento in cui il sistema imprenditoriale territoriale si trova a scontare – e a dover superare – un crescente svantaggio competitivo derivante dal progressivo accerchiamento del Lazio da parte delle regioni inserite nella ZES unica del Mezzogiorno, che già beneficiano del relativo regime agevolativo,
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento con ulteriori interventi, al fine di estendere la ZES unica Mezzogiorno alla regione Lazio, limitatamente ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, o, comunque ad adottare ulteriori iniziative per garantire il sostegno economico e il riconoscimento di agevolazioni incentivanti alle imprese insediate o che intendano insediarsi nei medesimi territori, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0/2668/V/5. (Nuova formulazione). Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.