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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2025
583.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 155

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (Napoli). Atto n. 341.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (Napoli) (Atto n. 341);

   premesso che l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina di Commissari straordinari con il compito di sovraintendere alla realizzazione o al completamento di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative, ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale;

   segnalato che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2022, è stato conferito all'ingegner Paolo Delli Veneri l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (NA) in sostituzione dell'architetto Conti, già nominata Commissario straordinario per la medesima opera con il D.P.C.M. 5 agosto 2021;

   rilevato che, nelle more dell'adozione del piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni dei Commissari straordinari, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, lo schema di decreto in esame prevede la nomina del dottor Giuseppe Priolo, Prefetto in quiescenza, quale Commissario straordinario per le predette opere di edilizia statale afferenti al compendio immobiliare «Palazzo Fienga», al fine di assicurare il coordinamento unitario dei procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione dell'intervento;

   considerata la situazione specifica del compendio immobiliare denominato «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (NA), ricompreso nel «Piano per i beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno»;

   valutata positivamente la nomina del dottor Priolo sulla base del curriculum vitae allegato allo schema di decreto;

   preso atto degli elementi informativi acquisiti dalla Commissione nell'ambito dell'audizione informale del dottor Giuseppe Priolo, svolta nella seduta dell'11 novembre 2025,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 156

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, non modificato nel corso dell'esame in sede referente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 157

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 e abb.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 956, recante modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, e le abbinate proposte di legge C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748;

   considerato che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge C. 956, adottata come testo base e non modificata nel corso dell'esame in sede referente, novella il regime della fiscalità immobiliare applicabile agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), al fine di estendere l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) a una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, da loro posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché situata nel comune di iscrizione e non locata né concessa in comodato d'uso;

   evidenziato che il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge modifica la disciplina dell'imposta di registro, novellando la lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa si applicano ai cittadini italiani iscritti all'AIRE;

   segnalato che la formulazione della citata lettera a) della nota II-bis), sulla quale interviene il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge, è stata modificata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 e che conseguentemente l'agevolazione è ora riconosciuta all'acquirente che si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro purché abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.