ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 332.
PARERE APPROVATO
Le Commissioni VIII e X,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 di seguito Testo Unico, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 332);
considerata:
l'opportunità di assicurare che la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la sua attuazione e applicazione da parte delle amministrazioni competenti, rispondano a criteri di effettiva semplificazione, di univocità interpretativa, di garanzia nella durata dei procedimenti, nonché di corretta valutazione degli interessi contrapposti, sia pure nel quadro dell'interesse pubblico prevalente, al fine di consentire un equilibrato raggiungimento degli obiettivi delineati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima e nel Piano REPowerEU;
la necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni e delle comunità locali nella individuazione delle aree di insediamento degli impianti a fonte rinnovabile, in particolare di quelli di natura estensiva o ad alto impatto paesaggistico e idrogeologico, al fine di assicurare che il raggiungimento degli obiettivi di transizione non si risolva in un danno ingiustificato o in una riduzione delle opportunità economiche delle popolazioni limitrofe;
l'opportunità di rafforzare la tutela delle aree agricole in attualità di coltivazione, escludendo esplicitamente la possibilità di installare nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole più fertili e produttive, rafforzando le previsioni dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nel quale si persegue l'approccio volto al contenimento del consumo di suolo, specie agricolo, e dell'impatto paesaggistico e ambientale, e dell'articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2024 con l'obiettivo di indirizzare le installazioni verso i terreni agricoli marginali o incolti e assicurando che nelle aree agricole di pregio gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici siano di dimensioni ridotte;
la necessità di chiarire la definizione e la valutazione degli impatti cumulativi di più impianti vicini sia realizzati che in corso di approvazione, prevedendo disposizioni che evitino la parcellizzazione e la sovrapposizione di progetti, i quali devono essere realizzati in parallelo con la capacità della rete di sostenerne la produzione, anche al fine di evitare il crescente fenomeno dei distacchi derivanti dall'eccesso di produzione;
rilevato che la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema che ricollega l'avvio della realizzazione degli interventi alla «data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile», introduce un criterio suscettibile di incertezza interpretativa e di contenzioso, stante la natura reversibile e modificabile dei contratti tra privati;
rilevato, altresì, che la locuzione «atti negoziali con efficacia obbligatoria» di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 2) appare generica, comprendendo anche tipologiePag. 17 contrattuali attributive di meri temporanei diritti personali di godimento, non idonei nella prospettiva della realizzazione di interventi relativi a progetti di impianti a fonti rinnovabili;
evidenziato che l'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6), che interviene in merito al programma di compensazioni territoriali, non chiarisce se le compensazioni ai comuni siano o meno comprensive di eventuali oneri dovuti dal proponente al comune medesimo;
tenuto conto, altresì, delle audizioni svolte e della documentazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari dai soggetti pubblici e privati interessati;
preso atto del parere del Consiglio di Stato,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera a) mantenendo la vigente definizione di avvio della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo Unico, poiché la modifica definitoria prevista nella richiamata disposizione dello schema – che ricollega l'avvio della realizzazione degli interventi alla «data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante» che rende un «investimento irreversibile» – introdurrebbe un criterio suscettibile di incertezza interpretativa e di contenzioso, stante la natura reversibile e modificabile dei contratti tra privati;
2) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sia sostituito il capoverso f-ter) con il seguente: f-ter) «opere connesse»: le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o d'idrogeno;
3) all'articolo 5, comma 1, sia sostituita la lettera a) con la seguente: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi;
4) all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), al fine di evitare sovrapposizioni rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190 del 2024, sia chiarita la formulazione della disposizione sostituendo le parole: «ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico,» con le seguenti: «, nonché su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti»;
5) all'articolo 7, comma 1, lettera b), si preveda che, per la PAS, gli interventi ricadenti in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico sono considerati compatibili con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti senza necessità di ulteriori atti;
6) all'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 2), siano sostituite le parole: «ivi compresi gli atti negoziali con efficacia obbligatoria» con le seguenti: «anche derivante da contratti preliminari»;
7) sia modificato l'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6) al fine di mantenere la corresponsione delle misure compensative per tutto il ciclo di vita dell'impianto, lasciando inalterate le percentuali vigenti;
8) all'articolo 8, comma 1, lettera h), n. 5) sia mantenuta la corresponsione delle misure compensative per tutto il ciclo di vita dell'impianto;
9) all'articolo 10, comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: a) al comma Pag. 181: 1) le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse; 2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il presente articolo non si applica nel caso di servitù relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea»;
10) all'articolo 12, che introduce l'articolo 12-bis nel Testo unico, si sopprima il comma 1;
11) sia modificato l'articolo 15, comma 1, lettera b), n. 4), di modifica all'allegato A, sezione II, lettera e) del Testo Unico, in materia di regime di attività libera sugli impianti idroelettrici (o di accumulo idroelettrico) esistenti, consentendo che sia ammesso un aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;
12) in coerenza con le modifiche apportate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), sia modificato l'articolo 16 inserendo, dopo il numero 2), un nuovo numero che, alla lettera e), punto 1, sezione 1, dell'allegato B al decreto legislativo n. 190 del 2024, sostituisca le parole: «su aree pubbliche o demaniali» con le seguenti: «, anche artificiali»;
13) sia integrato l'articolo 18, comma 1, al fine di prevedere l'abrogazione dei commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in quanto recanti disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per le piccole utilizzazioni da sonde geotermiche superate dal decreto legislativo n. 190 del 2024;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, il comma 3 è così sostituito: “Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono sempre considerati di interesse pubblico prevalente nelle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto”», così come disposto dall'articolo 16 septies della Direttiva (UE) 2018/2001 (come modificata dalla direttiva RED III);
b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di modificare le lettere f-ter) e f-quater) al fine di includere nelle nuove definizioni di «opere connesse» e «infrastrutture indispensabili» anche le opere di ripotenziamento della rete di trasmissione nazionale indicate nei preventivi di connessione, riconducendole nel perimetro applicativo del Testo Unico, anche al fine di superare l'attuale incertezza sulla competenza autorizzatoria tra amministrazione statale e regioni;
c) al medesimo articolo 3, comma 1, lettera d) si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti definizioni; f-sexies) «area occupata dall'impianto»: il perimetro dell'area occupata determinato avendo riguardo alla recinzione laddove esistente o, in assenza, al perimetro delle particelle nella loro consistenza catastale per come risultante al momento dell'ottenimento del titolo autorizzativo o abilitativo originario; f-septies) «area occupata dall'impianto eolico», area riferita al sito di impianto eolico di cui ai punti 1) e 2) della lettera d), paragrafo 1, sezione II, dell'allegato A del presente decreto;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera c) capoverso 3-bis, secondo periodo, di modifica dell'articolo 8 del Testo unico, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole: «porzione dell'impianto» la parola: «principale», al fine di chiarire che la «maggior porzione dell'impianto» deve riferirsi esclusivamente alle aree occupate dall'impianto «principale», e non a quelle destinate a opere di connessione o infrastrutture accessorie;
e) all'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6), che interviene in merito al programma di compensazioni territoriali, si valuti l'opportunità:
di mantenere il riferimento a una quota dei proventi ovvero fare riferimento all'energia prodotta, piuttosto che alla produzione attesa;
Pag. 19di aumentare almeno all'1 per cento la quota minima spettante al comune;
di individuare eventuali finalizzazioni delle compensazioni ricevute dai comuni (ad esempio sviluppo locale, manutenzione del territorio, servizi sociali);
di individuare una specifica misura di compensazione per gli impianti di accumulo elettrochimico;
f) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6), al fine di introdurre una specifica disciplina per le compensazioni territoriali dovute dagli impianti di produzione di biometano che tenga conto della natura a costi variabili di questa filiera, garantendo in tal modo maggiore proporzionalità e sostenibilità per tali impianti;
g) all'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6), si valuti l'opportunità di prevedere che i comuni possano destinare le misure compensative alla realizzazione della propria autonomia energetica o a interventi mirati di efficientamento energetico degli edifici pubblici; si valuti altresì l'opportunità di prevedere che gli accordi sulle misure sono oggetto di pubblicità e divulgazione pubblica, incontri partecipativi e mediante delibere di Consiglio;
h) all'articolo 7, comma 1, lettera i), si valuti l'opportunità di prolungare i termini ivi previsti a due anni, prorogabili di un ulteriore anno su istanza dell'interessato per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, limitatamente alla realizzazione delle opere di connessione che devono essere realizzate dal gestore di rete in fase post autorizzativa, tenendo conto che i decreti di esproprio per le opere di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale possono oggi essere adottati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 327/01, entro cinque anni dall'ottenimento del relativo titolo autorizzativo, prorogabili di ulteriori quattro anni;
i) all'articolo 7, comma 1, lettera m), capoverso 3-bis, secondo periodo, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso» con le parole; «può acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto o nell'ambito del procedimento stesso»;
l) all'articolo 8, comma 1, lettera h), si valuti l'opportunità di sopprimere il n. 4), che inserisce la lettera c-bis) al comma 10 dell'articolo 8 del Testo unico, relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità direttamente nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico rilasciato dalla conferenza di servizi, mantenendo quindi la separazione del procedimento di esproprio da quello autorizzatorio;
m) all'articolo 8, comma 1, lettera h), n. 5), si valuti l'opportunità di sopprimere la previsione di indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle;
n) all'articolo 15, comma 1, lettera b), di modifica all'allegato A, sezione II, punto 1, del Testo unico, si valuti l'opportunità di premettere il seguente numero: 01) alla lettera a), n. 1) aggiungere infine le seguenti parole: «per area occupata si intende il perimetro dell'area occupata determinato avendo riguardo alla recinzione laddove esistente o, in assenza, al perimetro delle particelle nella loro consistenza catastale per come risultante al momento dell'ottenimento del titolo autorizzativo o abilitativo originario»;
o) all'articolo 16, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di inserire dopo il n. 4) il seguente numero: «4-bis) Dopo la lettera n) è inserita la seguente lettera: n-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete purché le opere oggetto del progetto di modifica non siano ricomprese in aree in cui sussistano vincoli ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera e)»;
p) con riferimento al combinato disposto delle previsioni di cui agli allegati B Pag. 20e C del Testo Unico, si valuti l'opportunità di chiarire se siano da considerarsi in ogni caso assoggettate a PAS anche le modifiche effettuate su impianti a biometano esistenti purché di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
q) nell'Allegato A (relativo agli interventi in attività libera) con riferimento all'inclusione degli impianti fotovoltaici galleggianti (floating), si valuti l'opportunità di prevedere specifiche linee guida.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 332.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Le Commissioni VIII e X,
esaminato, per le parti di competenza, lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 332);
premesso che:
il provvedimento, nasce con l'obiettivo di «perfezionare e consolidare» il T.U. FER (decreto legislativo n. 190 del 2024) in funzione di semplificazione e di adeguamento alla disciplina europea, garantendo la coerenza dell'ordinamento interno con quello eurounitario, di recente aggiornato con le previsioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2413 (cosiddetta «RED III»), di modifica della direttiva (UE) 2018/2001 e di imprimere una effettiva accelerazione nello sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
tale intervento si rende necessario anche ai fini del conseguimento della milestone M7-2 Riforma 1 (Missione 7 REPowerEU) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (funzionale all'introduzione, nell'ordinamento interno, di un quadro di riferimento che racchiuda tutte le norme relative ai regimi amministrativi per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, ivi comprese quelle correlate e propedeutiche allo svolgimento delle procedure amministrative stesse);
in particolare, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, le modifiche alla base del presente Schema di decreto viene legato alla novità – introdotta nell'ordinamento dell'UE dopo l'entrata in vigore della delega disposta dall'articolo 26 della legge n. 118/2022;
rilevato che:
nel contesto europeo, tra il 2015 e il 2024, la capacità installata da fonti rinnovabili in Italia è cresciuta del 44 per cento, a fronte di un incremento del 93 per cento in Germania, del 75 per cento in Francia e del 78 per cento in Spagna. Il rallentamento non deriva da una carenza di risorse finanziarie, bensì da iter autorizzativi complessi e da una normativa disomogenea. L'Italia possiede le competenze tecnologiche, industriali e finanziarie necessarie per centrare gli obiettivi stabiliti ma necessita di valorizzare il potenziale produttivo, garantendo un quadro più efficiente, stabile e attrattivo per gli investimenti;
il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nel parere reso lo scorso 21 ottobre 2025, sottolinea, in primis, che restino non chiarite le ragioni per cui il decreto legislativo n. 190 del 2024 non sia stato coordinato fin dall'inizio con le previsioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2413 (cosiddetta «RED III»), di modifica della direttiva (UE) 2018/2001, considerato che l'articolo 5, § 1, della medesima imponeva agli Stati membri di adottare misure di recepimento entro il 21 maggio 2025, con alcune deroghe per alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da attuare già entro il 1° luglio 2024;
sebbene le norme relative alle zone di accelerazione siano state recepite, sull'individuazionePag. 22 e l'effettiva operatività delle aree idonee permane un'incertezza normativa significativa, determinata dai nodi interpretativi e dai rilievi sollevati da alcune sentenze dei giudici amministrativi che hanno evidenziato lacune e contraddizioni nella disciplina, mettendo in discussione la validità dei criteri di delimitazione territoriale e la coerenza con i principi europei di semplificazione e proporzionalità;
nonostante il dichiarato intento, espresso nella relazione illustrativa che accompagna il presente decreto, di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, permangono perplessità e forti criticità sull'efficacia dei correttivi e delle integrazioni operate incapaci di rendere il provvedimento in esame un valido strumento di semplificazione dei procedimenti autorizzativi nonché di concretizzare l'effetto di accelerazione auspicato, a causa della permanenza di ampie zone di incertezza normativa, di rischi di contenzioso amministrativo e di lacune operative;
in particolare, quanto sopra è desumibile dall'articolo 1 che modifica gli articoli 1, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 il quale, da un lato amplia l'ambito di applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 190 del 2024 anche agli impianti di accumulo e dall'altro sopprime alcuni richiami alla normativa edilizia, anche eliminando – attraverso gli articoli 6, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a) – i riferimenti alle disposizioni soppresse contenute in altre parti dell'articolato sui diversi regimi amministrativi previsti (attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica). A tal proposito rileva segnalare, anche in combinato disposto con l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'utilizzo di formulazioni tali da generare interpretazioni divergenti, incertezza tra gli operatori e tra gli uffici tecnici comunali e disomogeneità tali da penalizzare la realizzazione degli impianti, soprattutto in ambito urbano;
un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la disciplina relativa alla qualificazione di «progetto unico», che andrebbe allineata all'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in materia di «artato frazionamento», al fine di evitare interpretazioni eccessivamente restrittive che potrebbero penalizzare iniziative legittime e autonome e generare incertezze applicative nei procedimenti autorizzativi;
allo stesso modo, i numerosi adempimenti documentali, le nuove complessità e incertezze, con rischi di ritardi e carico burocratico elevato per gli operatori del comparto, vanificano le semplificazioni sottese al provvedimento in esame. Sarebbe auspicabile cogliere l'occasione per garantire un'applicazione uniforme dei regimi autorizzativi su tutto il territorio nazionale anche attraverso l'aggiornamento delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (decreto ministeriale 10 settembre 2010), così come previsto dall'articolo 14 comma 5 del decreto legislativo n. 190 del 2024, in collaborazione con le regioni e l'ANCI, nonché favorire l'interoperabilità tra banche dati delle amministrazioni per ridurre al minimo le richieste di documentazione aggiuntiva e garantire procedure più rapide e meno onerose;
le predette considerazioni sono tanto più attuali avuto riguardo, come rilevato dal Consiglio di Stato, al modificato articolo 5, comma 2, che trasferisce dal gestore di rete al soggetto proponente l'obbligo di rendere disponibile nella piattaforma il modello unico semplificato per gli impianti FER. Tale modello, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo n. 190 del 2024 avrebbe dovuto essere esteso agli interventi in regime di attività libera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo ma a tutt'oggi non emerge se il citato decreto ministeriale sia entrato in vigore. L'ulteriore posticipazione di tale termine alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame integra un elemento di incertezza in merito all'effettiva operatività della piattaforma digitale come sede di convergenza di tutte le informazioni riguardanti i progetti di impianti da fonti rinnovabili, così compromettendo l'obiettivo di garantire interoperabilità e semplificazione amministrativa,Pag. 23 senza considerare che l'assenza di informazioni sui tempi di completamento e il mantenimento della formula «nelle more» evidenziano un ritardo strutturale nella digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi, in contrasto con gli obblighi europei che impongono, entro il 21 novembre 2025, la completa gestione elettronica delle autorizzazioni secondo quanto previsto dalla direttiva RED II e dalla raccomandazione UE 2024/1343;
cruciale sarebbe altresì introdurre un modello unico digitale per la presentazione delle istanze autorizzative, accessibile tramite piattaforma nazionale interoperabile con i sistemi regionali e comunali, per ridurre drasticamente gli errori formali e velocizzare la gestione documentale oltre a prevedere l'avvio di programmi di formazione obbligatoria per i funzionari comunali e regionali coinvolti nei procedimenti autorizzativi, con focus specifico sui regimi FER, accumulo e semplificazioni edilizie;
considerato altresì che:
le misure introdotte evidenziano un vizio di fondo consistente nella mancata definizione di strumenti e meccanismi che consentano l'effettivo coinvolgimento degli enti locali nel processo di sviluppo e realizzazione degli impianti, soprattutto per i progetti che presentano misure dimensionali considerevoli e di particolare impatto sui territori e le comunità. A tale riguardo la previsione della compatibilità implicita degli interventi con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti, non accompagnata da idonee garanzie a salvaguardia delle competenze degli enti locali in materia di assetto del territorio, non appare coerente con gli articoli 5 e 118 della Costituzione, come rilevato dal Consiglio di Stato;
è altresì indubbio che la frammentarietà della pianificazione rischia di non dare una risposta adeguata in termini di superficie disponibile per l'installazione di impianti e delle relative infrastrutture, necessari al raggiungimento dell'obiettivo complessivo dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile per il 2030, a partire dalle priorità indicate nella direttiva RED III;
a tale riguardo risulta cruciale introdurre correttivi al decreto-legge n. 63 del 2024 («decreto-legge Agricoltura») volti a valorizzare la disponibilità di superfici per nuovi impianti, a ridurre i costi di produzione e accelerare il processo di transizione energetica, mediante estensione ex lege delle categorie di aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra al fine di ricomprendere tra le medesime anche le aree che non generano preoccupazioni relative all'uso concorrente dello spazio o all'impatto ambientale nonché di estendere la possibilità riconosciuta alle comunità energetiche rinnovabili ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 anche alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo e dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 210 del 2021;
con riferimento all'attività libera, la nuova previsione introdotta dall'articolo 6 del decreto legislativo in esame che richiede la preventiva comunicazione o acquisizione del titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi «ove necessario» può generare ambiguità interpretative tali da lasciare uno spazio decisionale discrezionale da parte delle amministrazioni competenti e difficoltà per gli operatori del settore nella presentazione delle istanze, con l'effetto di vanificare la finalità semplificatoria che il provvedimento intende perseguire;
anche con riferimento al ruolo di «punto di contatto» di cui all'articolo 16, § 3, della direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva RED III, attribuito, nel caso in cui gli interventi interessino più comuni, al comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, il provvedimento in esame non prevede misure specifiche volte a rafforzare le forme di cooperazione e di effettivo coinvolgimento delle autorità locali e di partecipazione dei cittadini e dei portatori d'interesse in tutte le fasi di sviluppoPag. 24 dei progetti, contravvenendo a quanto espressamente previsto dall'articolo 15 della direttiva che richiede agli Stati membri di promuovere «l'accettazione pubblica dei progetti in materia di energia rinnovabile mediante la partecipazione diretta e indiretta delle comunità locali a tali progetti.»;
la riluttanza da parte del Governo a prendere nella dovuta considerazione le implicazioni che derivano dal mancato coinvolgimento e dialogo con i territori interessati, anche al fine di favorire la condivisione dei benefici e deflazionare il contenzioso giudiziale, si evince anche dalle modifiche apportate alla disciplina delle compensazioni, con particolare riferimento all'abbassamento del limite minimo delle stesse a favore del comune interessato – portato dal 2 allo 0.5 per cento dei proventi per la PAS e definito entro un limite non inferiore all'1 per cento nel caso dell'autorizzazione unica – riferiti al valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente auto consumata, con evidenti ricadute sui contributi riconosciuti ai comuni e sui benefici attesi dalle comunità locali per bilanciare l'impatto dell'opera sul paesaggio, sull'ambiente o sulla qualità della vita;
anche in merito alla partecipazione del pubblico alla pianificazione delle energie rinnovabili, ritenuta necessaria dalla stessa direttiva RED III, lo schema di decreto in esame omette di affrontare il tema del coinvolgimento democratico delle parti sociali e delle comunità interessate;
con riferimento alle garanzie finanziarie, l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame prevede che il soggetto proponente presti le garanzie finanziarie, correlate al ripristino dello stato dei luoghi all'esito della dismissione dell'impianto, non più all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, bensì entro un termine temporale successivo a tale rilascio e fissato nell'autorizzazione medesima. L'assoluta vaghezza della disposizione rende l'impegno che il soggetto richiedente è tenuto ad assumersi non più ancorato a criteri certi e ad un momento temporale ben definito, né sono altrimenti chiarite le conseguenze che la mancata prestazione della garanzia finanziaria produce sulla validità del titolo autorizzativo;
la conformità dello schema in esame rispetto alla ratio e agli obiettivi del medesimo, incentrati sulla necessità di emanare norme certe che regolino la disciplina per lo sviluppo delle energie rinnovabili, sembrano contrastare con la totale assenza di un periodo transitorio atto a disciplinare in modo ordinato il passaggio dalle procedure del decreto legislativo n. 190 del 2024 a quelle del provvedimento in esame, assenza che contribuisce – al pari di quanto già accaduto con il decreto legislativo n. 190 del 2024 – a generare incertezza e contrasti interpretativi, rendendo difficile stabilire l'applicazione di nuove norme ai procedimenti già in corso;
il documento, nella forma in cui è strutturato, presenta pertanto numerose criticità e non assicura tempi autorizzativi tali da garantire una celere e compiuta definizione e operatività del nuovo quadro regolatorio, con l'effetto di non fornire strumenti efficaci per contrastare il rallentamento dello sviluppo delle energie rinnovabili registrato nel secondo trimestre del 2025, con un calo complessivo del 29 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
esprimono
PARERE CONTRARIO
Pavanelli, Appendino, Cappelletti,
Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana,
L'Abbate, Santillo.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 332.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Le Commissioni VIII e X,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo, atto del Governo n. 332, oggetto dell'esame delle Commissioni VIII e X, modifica il decreto legislativo n. 190 del 2024, detto T.U. FER. La ratio è quella di superare le contraddizioni e le incertezze normative che, soprattutto con riferimento al sistema autorizzatorio previsto dal provvedimento, hanno rallentato significativamente il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di transizione ecologica. Infatti, come dimostrano i dati, le nuove connessioni di impianti FER, nei primi sette mesi del 2025, hanno registrato una contrazione del 18 per cento;
il decreto legislativo n. 190 del 2024 mira a razionalizzare e riordinare, riducendoli solo a tre, i regimi amministrativi autorizzativi degli impianti FER che, negli ultimi anni, in ragione di una loro proliferazione e affastellamento, sono divenuti di difficile gestione. Il provvedimento prevede tre tipologie di procedure di complessità crescente per le diverse tipologie impiantistiche: attività libera (AL), Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU);
la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver recepito integralmente nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva RED III relative alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di autorizzazione e pertanto diventa indispensabile accelerare sull'emanazione di norme che favoriscano lo sviluppo e la diffusione di nuova capacità da fonti rinnovabili in Italia;
secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2023 le filiere industriali del fotovoltaico e dell'eolico hanno generato un volume d'affari di circa 10 miliardi di euro, e più del 60 per cento di questo valore è rimasto nel nostro Paese. I benefici socio-economici per l'Italia derivanti dallo sviluppo della filiera delle tecnologie rinnovabili sono notevoli e potrebbero equivalere fino al 2 per cento del PIL annuo da qui al 2030;
le criticità, seppur riferite allo schema di decreto legislativo, erano state ben evidenziate nelle more dell'attività conoscitiva da diversi soggetti portatori d'interesse, quali associazioni ambientaliste e rappresentati del comparto dell'industria impegnata nel settore elettrico, e sottolineate nell'apposito parere alternativo proposto dai firmatari;
ulteriori criticità sono state segnalate dal Consiglio di Stato che nel parere n. 01216/2024, emesso nell'adunanza del 10 settembre e pubblicato il 12 settembre 2024, ha evidenziato come lo schema di decreto (A.G. 187) fosse in netto contrasto sia con la delega del Parlamento, sia con le direttive europee RED II e RED III perché peggiorava il quadro normativo vigente anziché migliorarlo. Il parere ha evidenziato numerose criticità, tra cui: a) la mancanza di un'evidente traccia della partecipazione al procedimento normativo delle amministrazioni indicate dalla disposizione di delega, che rende il decreto incostituzionale per la violazione dell'articolo 76 della Costituzione; b) l'incompletezza della consultazionePag. 26 pubblica per via del mancato coinvolgimento di alcuni stakeholder (es. associazioni); c) il mancato recepimento di alcune previsioni della direttiva 2018/2001 (c.d. RED II); d) la mancanza di un'analisi dell'effettiva accelerazione delle procedure autorizzative proposte rispetto a quelle esistenti; e) la mancanza di un'analisi in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413; f) la disciplina prevista per alcune procedure autorizzative o per l'attività libera; g) la tecnica di abrogazione della disciplina delle procedure autorizzative;
il medesimo parere del Consiglio di Stato, conclude come: «traspare dall'esame dell'atto una tecnica normativa lacunosa, non solo non puntualmente correlata alle specifiche previsioni delle fonti dell'Unione europea, ma anche sostanzialmente antitetica, laddove adotta il metodo delle abrogazioni aspecifiche, all'obiettivo della semplificazione del quadro normativo nazionale»;
per detta ragione, l'adozione del Correttivo al T.U. rappresenta una significativa opportunità per superare le criticità riscontrate e assicurare una reale semplificazione, in coerenza con la ratio del legislatore, superando la frammentazione normativa e accelerando la diffusione e proliferazione delle fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del PNIEC;
rilevato che:
tuttavia il Correttivo, nella versione attuale all'esame delle Commissioni, non solo non risolve alcune criticità del Testo ma addirittura propone modifiche tecniche che rendono più onerose, in termini di tempistiche e atti richiesti, i procedimenti amministrativi anziché agevolarli;
il provvedimento all'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo n. 190 del 2024, dispone l'applicazione dell'attività libera per un'ampia casistica di interventi indicati nell'allegato A, ma limita fortemente l'istallazione di nuovi impianti fotovoltaici su tetti edilizia libera in quanto, lo stesso articolo specifica, al comma 2, che in presenza di qualunque vincolo è necessario seguire la PAS. Con il correttivo, poi, sarà necessario acquisire separatamente e preventivamente, oltre al titolo edilizio, anche le concessioni edilizie e di acquisizione di concessioni pubbliche. Al fine di accelerare il procedimento autorizzativo, sarebbe utile che le venissero acquisite all'interno dello stesso procedimento e non preventive;
l'articolo 8 del T.U. disciplina la PAS, volta a semplificare l'iter autorizzativo degli impianti a fonti rinnovabili. Tuttavia, il comma 8, lettera c), attribuisce alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute o della pubblica incolumità la facoltà di esprimere un dissenso motivato, costituendo, di fatto, un potere di veto. Detta previsione risulta in contrasto con la ratio semplificatoria della procedura, poiché ne aggrava l'iter. Il correttivo, pur introducendo una precisazione sul rischio idrogeologico, non elimina la criticità principale legata al mantenimento di «poteri di veti amministrativi»;
lo schema di correttivo, tra l'altro, non interviene sulle disposizioni del decreto che hanno modificato in senso peggiorativo la normativa previgente, la quale consentiva l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni — anche in presenza di vincoli paesaggistici — prevedendo ora, invece, che in tali casi debba essere richiesta una nuova autorizzazione, con conseguente incremento dei costi e inutile allungamento delle procedure burocratiche;
nel decreto legislativo n. 190 del 2024, ed anche nello schema di correttivo, la potenza dell'impianto fa da discrimine per l'individuazione del regime amministrativo applicabile. Tuttavia non è prevista una definizione univoca di potenza d'impianto né vi è un rinvio ad altri provvedimenti che la contengono, con la conseguenza di una non trascurabile incertezza applicativa;
lo schema di decreto legislativo correttivo, all'articolo 8, inserisce all'articolo 8 Pag. 27del T.U. un comma aggiuntivo, ovvero il comma 10-bis, teso a uniformare la disciplina in materia di espropriazioni per pubblica utilità con il T.U. stesso. In particolare, è stabilito che, per le opere connesse ovvero per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, laddove siano attivate le procedure espropriative, l'esecuzione dell'eventuale decreto di esproprio debba intervenire entro il termine perentorio di un anno dal perfezionamento della PAS. Analogamente, l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo correttivo introduce anche all'articolo 9 del T.U. FER un nuovo comma 10-bis, ai sensi del quale, per il caso in cui sia attivata la procedura di esproprio, l'esecuzione del decreto deve intervenire entro il termine perentorio di un anno dall'adozione della determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi. Il termine perentorio di un anno previsto dallo schema di decreto correttivo per l'esecuzione dei decreti di esproprio appare eccessivo e rischia di tradursi in una sostanziale legittimazione dei ritardi da parte delle amministrazioni competenti, che potrebbero utilizzare l'intero arco temporale anche in assenza di reali complessità procedimentali;
l'articolato del decreto legislativo contiene la previsione dell'acquisizione del titolo edilizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (TUE), vanificando sostanzialmente ogni velleità di semplificazione. Inoltre la disposizione «ove necessario» non consente di individuare in quali casi effettivamente l'acquisizione sia necessaria;
anche nello schema correttivo risulta del tutto assente dal una disciplina transitoria per tutti i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, che chiarisca che la nuova disciplina non si applica ai procedimenti già in corso. Tale lacuna ha già causato profonda incertezza applicativa, sia per gli operatori che per le amministrazioni competenti, con la disciplina del T.U. vigente;
ritenuto che:
l'adozione di un testo unico sui procedimenti amministrativi per le fonti rinnovabili costituisce una riforma contenuta nel PNRR (riforma 1, Missione 7). Si nutrono dubbi che la Commissione europea possa ritenere la riforma attuata con il decreto legislativo n. 190 del 2024 e con il relativo correttivo pienamente conforme agli obiettivi del PNRR, poiché, a fronte dell'intento dichiarato di «consolidare e semplificare il quadro normativo», le disposizioni introdotte sembrano piuttosto aggravare gli adempimenti amministrativi. Inoltre, la riforma 1 prevede tra le sue priorità la definizione di «norme limite», stabilendo che le regioni non possano adottare regole autorizzative più restrittive di quelle nazionali: tale principio non risulta adeguatamente recepito nel provvedimento né nello schema correttivo;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, tra l'altro, nella seduta straordinaria del 29 ottobre 2025, ha sancito la mancata intesa;
i profili critici evidenziati non sono stati corretti e le misure di semplificazione ne risultano, in alcuni casi, ulteriormente aggravate,
esprimono
PARERE CONTRARIO
Bonelli, Ghirra.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 332.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA
E PROGRESSISTA
Le Commissioni VIII e X,
premesso che:
a meno di un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il Governo è costretto a presentare uno schema di decreto correttivo che modifica in modo strutturale gran parte del Testo unico FER. Questo dato, prima ancora del contenuto, ha un rilievo politico e istituzionale: un provvedimento definito come «semplificazione definitiva» necessita di interventi immediati su definizioni essenziali, procedimenti abilitativi, opere connesse, corretto utilizzo della PAS, demanio, valutazioni ambientali, durata dei titoli e piena operatività degli strumenti digitali;
non solo i tempi sono stati disattesi: le riforme introdotte dal Governo invece di semplificare, hanno generato ulteriori ostacoli, anche sotto il profilo ambientale e paesaggistico, aggravando le incertezze interpretative e rendendo più complesso il coordinamento con le normative di tutela territoriale e culturale;
è infatti il Governo stesso ad ammettere che, dagli approfondimenti svolti, sono emerse alcune preliminari criticità del decreto legislativo n. 190 del 2024, tra cui, sul piano della semplificazione raggiunta, «alcuni arretramenti rispetto al precedente quadro regolatorio (con particolare riferimento ad alcune ipotesi di attività libera)»;
sul piano della completezza regolatoria, invece, la mancata attuazione di alcune delle previsioni contenute nella RED III relative ai principi di base delle procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili che, secondo l'OCSE e la Commissione europea, risulterebbero necessarie nel contesto di una riforma di semplificazione del «permitting» (tra queste, quelle relative alla previsione di un sistema alternativo di risoluzione delle controversie);
tali criticità erano già emerse, un anno fa, in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto (atto governo 187), ma il Governo ha deciso di andare avanti eliminando strumenti che avevano funzionato (dalla natura unificata dei titoli edilizi alla standardizzazione delle procedure) e sostituendoli con rinvii e incertezze interpretative che hanno bloccato centinaia di progetti, ma ha anche aumentato il rischio di compromissione del paesaggio, del suolo agricolo e delle aree naturali protette;
si tratta di un anno perso, che allontana l'Italia non solo dal raggiungimento degli obiettivi del PNIEC su eolico, fotovoltaico, biometano e infrastrutture di rete, ma ha anche aumentato il rischio di compromissione del paesaggio, del suolo agricolo e delle aree naturali protette;
si ricorda inoltre che resta ancora irrisolto il nodo dei criteri per individuare le aree idonee all'installazione di impianti a fonte rinnovabile. Dopo la sentenza del TAR, che ha in parte bocciato il decreto ministeriale 21 giugno 2024, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aveva annunciato il recepimento, in via Pag. 29amministrativa, dei rilievi del giudice amministrativo, salvo contraddire sé stesso con la decisione di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato. Da quasi sei mesi si attende un più volte annunciato «decreto energia», che avrebbe dovuto dirimere la controversia, ma ancora di tale decreto non vi è traccia;
sul punto, la disciplina delle aree idonee per le rinnovabili deve riflettere un bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela ambientale. L'Ue ha spinto per un approccio sempre più semplificato, soprattutto nelle zone considerate prioritarie e il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità di armonizzare le disposizioni europee con un'efficace, partecipata e condivisa governance nazionale e locale;
fermo restando il principio del burden sharing, è quindi opportuno rafforzare, in sede di revisione, il ruolo delle regioni e degli enti locali nell'individuare le aree idonee, prevedendo altresì idonee misure di compensazione per i territori interessati dalla localizzazione di impianti di grande dimensione e rimuovendo gli impedimenti al raggiungimento da parte degli stessi enti locali degli obiettivi sfidanti di efficienza energetica previsti dalla disciplina europea e dal PNIEC;
gli indicatori europei e gli stessi report OCSE lo confermano: senza tempi certi, modelli unici digitali, criteri omogenei per aree idonee e opere di connessione, gli investimenti si sposteranno altrove. Non è in gioco solo la transizione ecologica, ma la competitività industriale, la sicurezza energetica e la credibilità internazionale del Paese;
il correttivo non scioglie i nodi principali della transizione: incertezza sulle connessioni e sulle opere di rete; norme non omogenee sulla PAS e modelli digitali non interoperabili; ritardi nell'avvio del SUER; assenza di coordinamento stabile tra Ministeri, regioni, Tema e gestori di rete. Manca inoltre un quadro di salvaguardia territoriale integrato, volto a garantire che lo sviluppo delle energie rinnovabili sia coerente con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistico, evitando ulteriore consumo di suolo;
registriamo con favore, che molte osservazioni critiche sono state recepite nel decreto in esame che – pur necessario e atteso- arriva dunque in ritardo ed è privo di una reale visione strategica;
per queste ragioni, il Gruppo PD-IDP ritiene indispensabile introdurre ulteriori modifiche che rendano davvero operative le semplificazioni previste dall'Unione europea e dal PNRR, restituendo certezza agli operatori e riducendo gli oneri burocratici;
si ricorda inoltre che lo schema di decreto legislativo in oggetto costituisce una riforma abilitante del capitolo «REPowerEU» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che occorre che lo stesso venga emanato entro tempistiche ben precise;
alla luce delle criticità emerse e considerata l'urgenza di colmare i ritardi accumulati dal Governo,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. chiarire, nel caso di interventi di modifica degli impianti esistenti di cui agli allegati A e B, la definizione di area occupata con riferimento agli impianti fotovoltaici ed eolici;
2. confermare esplicitamente l'assoggettamento a PAS per nuovi impianti e modifiche di impianti a biometano fino a 500 Smc/h;
3. con riguardo alle compensazioni territoriali, elemento fondamentale e di accettazione sociale delle fonti rinnovabili, adottare soglie e misure compensative proporzionate alle tecnologie, anche con particolare riferimento agli impianti di biometano con capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, e prevedere che la metodologia di calcolo e di riconoscimento delle misure Pag. 30compensative debbano essere dettagliate con successivo provvedimento attuativo del Ministero competente. Prevedere che le compensazioni territoriali includano anche interventi di riforestazione, ripristino di habitat e sostegno alla rete ecologica regionale;
4. prevedere la semplificazione ulteriore per gli impianti di piccola scala al servizio dell'autoconsumo, delle comunità energetiche, dei condomìni ed edifici pubblici;
5. assicurare tempi certi per il repowering nelle aree di accelerazione, come previsto dalla RED III;
6. accelerare l'elettrificazione dei consumi e delle infrastrutture di ricarica, rafforzando gli obblighi di interoperabilità tra SUER, Tema e gestori di rete, eliminando procedure ridondanti per gli impianti connessi ai sistemi di ricarica, introducendo agevolazioni specifiche nelle aree di accelerazione e rafforzando i meccanismi di controllo e qualità sulla filiera dei biocarburanti e la ricarica elettrica da fonti rinnovabili;
7. prevedere il potenziamento amministrativo delle amministrazioni competenti alla gestione dei progetti sottoposti a valutazioni ambientali;
8. definire con urgenza la nuova disciplina volta alla individuazione e alla regolamentazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), al fine di assicurare certezza giuridica e stabilità delle condizioni di sviluppo del settore. A tal fine, prevedere l'introduzione di meccanismi di premialità e/o di sanzione finalizzati al conseguimento degli obiettivi energetici assegnati, rafforzando il ruolo pianificatorio delle regioni e garantendo il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione degli enti locali nel processo decisionale, anche mediante la valutazione della densità degli impianti esistenti e della concentrazione territoriale delle infrastrutture già presenti. In ogni caso, ribadire la priorità di localizzare i nuovi impianti FER su superfici artificiali, aree adiacenti a infrastrutture stradali e autostradali, aree industriali, coperture di edifici e parcheggi, evitando l'ulteriore consumo di suolo non antropizzato e la rimozione di aree boscate o di alberature mature, anche qualora siano previste misure di compensazione ambientale tramite ripiantumazione e garantendo il principio di non deterioramento degli ecosistemi e il ripristino progressivo delle aree degradate;
9. inquadrare correttamente la casistica degli interventi finalizzati alla modifica esclusiva delle opere di connessione, in particolare quelle di utenza, ricomprendendole tra le modifiche non sostanziali soggette al regime autorizzativo della PAS, purché le opere oggetto del progetto di modifica non siano ricomprese tra quelle elencate negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006; non ricadano nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991, nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, non ricadano nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in quanto il progetto di tali opere può variare anche dopo l'acquisizione del titolo abilitativo o autorizzativo su richiesta del gestore di rete o del distributore;
10. eliminare i riferimenti ai titoli edilizi, soprattutto per quanto concerne l'attività libera e la procedura abilitativa semplificata, o quantomeno prevedere che, per la PAS, sia stabilita la compatibilità ex lege con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, qualora l'impianto si trovi in area idonea o in zona di accelerazione;
11. con riferimento all'attività libera, precisare se, per gli interventi elencati nell'allegato A e localizzati in aree considerate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la compatibilità ex lege con gli strumenti urbanistici e i regolamenti si applichi anche nel caso in cui tali aree siano regolate da strumenti urbanistici attuativi non ancora realizzati o solo parzialmente attuati;
Pag. 3112. prevedere che nelle aree montane, appenniniche e collinari a rischio dissesto, l'autorizzazione di impianti FER sia accompagnata da verifiche tecnico-scientifiche di compatibilità geomorfologica, paesaggistica e idrologica;
e con le seguenti osservazioni:
a) definire puntualmente cosa si intenda per «stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi» in relazione alla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a) del testo vigente del decreto legislativo n. 190 del 2024;
b) garantire che, sia per la procedura abilitativa semplificata che per la autorizzazione unica, nell'ambito di applicazione della disciplina dell'esproprio, già previsto per le opere connesse, rientrino anche tutte le opere e infrastrutture strettamente funzionali alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, poiché alcuni interventi risultano indispensabili alla realizzazione dell'opera ed è pertanto necessario che beneficino delle semplificazioni già previste;
c) con riferimento agli impianti idroelettrici, chiarire il rapporto tra il regio decreto n. 1775/1933 (TU Acque) e i regimi disciplinati dal decreto legislativo n. 190 del 2024 con particolare riferimento alla loro applicabilità;
d) prevedere che la disponibilità delle superfici pubbliche o delle aree demaniali sia da dimostrare solo in relazione alla realizzazione dell'impianto e non anche per quanto riguarda i cavidotti e gli elettrodotti di utenza, posto che l'obbligo di un titolo concessorio per tali casistiche già in fase iniziale aggraverebbe l'iter autorizzativo, considerata la possibile modifica dei tracciati in sede di progetto esecutivo.
Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, Ferrari,
De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.