ALLEGATO 1
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, così come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;
considerato che il disegno di legge introduce interventi volti a: semplificare procedure amministrative per le imprese; favorire l'accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese, con particolare riferimento allo sportello unico per l'immigrazione e ai permessi di soggiorno per lavoratori altamente qualificati; disciplinare aspetti relativi alle professioni regolamentate, prevedendo modifiche per guide alpine, accompagnatori di media montagna e consulenti chimici di porto; riordinare la disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, in coerenza con gli obiettivi e la normativa dell'Unione europea;
rilevato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, con riferimento all'articolo 19, relativo all'accesso all'attività professionale di consulente chimico di porto, l'esecuzione del test di proporzionalità previsto dalla normativa europea e dal decreto legislativo n. 142 del 2020, al fine di verificare che eventuali limitazioni o requisiti aggiuntivi siano adeguati, necessari e proporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, assicurando coerenza con le disposizioni unionali in materia di regolamentazione delle professioni e tutela del mercato interno.
ALLEGATO 2
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. C. 2574 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO
ART. 3.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'amministrazione interessata provvede con le seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono.
3.100. I Relatori.
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: al regolamento con le seguenti: alla direttiva.
3.200. I Relatori.
ART. 4.
Nel capo II, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»))
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere» di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.0500. Il Governo.
ART. 5.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Le autorità con le seguenti: Le amministrazioni.
5.100. I Relatori.
ART. 8.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessatePag. 203 provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8.100. I Relatori.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2026.
8.200. I Relatori.
ALLEGATO 3
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «AgoraEU» per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818. COM(2025) 550 final.
DOCUMENTO APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «AgoraEU» per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM(2025)550 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
ritenuto condivisibile l'obiettivo generale della proposta di promuovere la diversità culturale e linguistica, rafforzando la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare dei media e dell'audiovisivo, anche tutelando la libertà artistica e dei media, l'uguaglianza, i diritti e i valori fondamentali dell'Unione europea, per favorire una società più democratica e resiliente;
sottolineata tuttavia la necessità che l'Unione europea contribuisca allo sviluppo di questi settori nel rispetto effettivo delle diversità nazionali, regionali e locali, che costituiscono l'elemento caratterizzante e la vera ricchezza dell'Europa, in coerenza con i Trattati istitutivi, evidenziando, al riguardo, che:
nel preambolo del Trattato sull'Unione europea si fa esplicito riferimento alla volontà dei Paesi membri di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa» e, con il processo di integrazione europea, di «intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni»;
all'articolo 3 del TUE, relativo agli obiettivi prioritari dell'UE, viene ribadito l'impegno dell'Unione a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»;
nel settore della cultura, l'Unione europea ha competenze «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri», come stabilito dall'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: pertanto, la specifica base giuridica per la politica dell'Unione europea nel settore, costituita dall'articolo 167 del medesimo Trattato, ribadisce che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune, e precisa altresì che l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nel miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, nella conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, negli scambi culturali non commerciali, nonché nella creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo;
di particolare rilievo è la previsione del paragrafo 4 dell'articolo 167, secondo cui l'Unione «tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture»;
il successivo paragrafo 5, nell'indicare gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati dalle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione degli Pag. 205obiettivi sopra richiamati, esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
anche l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica»;
rilevata l'esigenza di supportare, anche finanziariamente, l'industria europea dei media poiché essa ha una grande importanza sociale e culturale ed è strategica per l'economia dell'Unione europea, ma si trova a fronteggiare sfide considerevoli che ne mettono a rischio la competitività a livello globale; il mercato europeo dei media è infatti concentrato attorno a pochi attori extra-UE, in particolare statunitensi e cinesi, che si stanno aggiudicando la maggior parte dei ricavi in tutti i segmenti, soprattutto grazie al controllo della distribuzione: in tale contesto, l'industria europea è frammentata, con poche grandi aziende in grado di competere a livello globale e il ritardo dell'Europa nello sviluppo e nell'adozione di nuove tecnologie è aggravato anche dai bassi livelli di investimento, in particolare rispetto all'industria statunitense;
osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea ha consultato i portatori di interessi, che hanno in particolare sottolineato l'importanza del ruolo dell'Unione europea nel sostenere la cultura, i media, la democrazia e i diritti fondamentali e il valore aggiunto dei finanziamenti europei – rispetto a quelli nazionali, regionali o locali – ritenendo tuttavia che essi dovrebbero essere più efficienti;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 19, paragrafo 2, 21, paragrafo 2, 24, 167, paragrafo 5, 168, paragrafo 5, e 173, paragrafo 3, del TFUE;
ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione tecnica del Governo, l'intervento dell'Unione europea è giustificato dalla natura transnazionale e sistemica delle problematiche affrontate, che non possono essere efficacemente risolte dai singoli Stati membri: un'azione a livello di Unione può apportare infatti un valore aggiunto all'azione degli Stati membri nei settori della promozione e protezione della cultura, dei media e dei valori dell'Unione europea ed è in grado di integrare le carenze di finanziamenti e servizi degli Stati membri;
considerata altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come osservato anche nella relazione tecnica del Governo, le misure prospettate si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi delineati e, in particolare, appaiono mirate, flessibili, adattabili alle specificità nazionali e territoriali, non interferiscono con le competenze legislative degli Stati membri e sembrano prospettare un impianto finanziario proporzionato agli obiettivi;
sottolineato tuttavia che il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità postula l'effettivo rispetto dei principi e delle disposizioni a tutela della diversità culturale nazionale, regionale e locale enunciati dai Trattati e sopra richiamati;
ravvisata inoltre l'esigenza che, nel corso del negoziato sulla proposta, come già promosso dal Governo italiano in sede di Consiglio dell'Unione europea:
a) con riferimento al Capo II, Sezione Europa creativa – Cultura:
si continui a sostenere l'ampliamento dell'ambito di azione del programma Cultura, includendovi l'accesso e la partecipazione delle persone con disabilità: in particolare, all'articolo 4, paragrafo 1, si aggiunga un ulteriore obiettivo e, segnatamente, «il sostegno alla piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale su basi di uguaglianza, come principio fondamentale per una inclusione effettiva, rendendo la cultura un diritto effettivo per tutti»;
si introducano ulteriori disposizioni volte a promuovere la condivisione e Pag. 206la valorizzazione del patrimonio culturale europeo come risorsa comune, allo scopo di rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune, sempre e comunque nel pieno rispetto del principio di cui all'articolo 3 del TUE, che stabilisce l'impegno dell'Unione a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»: è pertanto necessario che la sezione del programma relativa alla cultura non contempli azioni, dirette o indirette, volte a promuovere modelli, approcci o visioni culturali e ideologiche uniformi;
si consideri l'inserimento di un riferimento al Marchio del patrimonio europeo (European Heritage Label);
si modifichi l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), laddove contiene un riferimento generico ai premi europei, per specificare che essi promuovono il talento e l'eccellenza non soltanto in campo artistico ma anche nella cultura e nel patrimonio culturale, dando anche maggiore visibilità ai riconoscimenti inclusi nel filone culturale di Europa creativa, quali il Premio del patrimonio europeo, il Premio dell'Unione europea per la letteratura, il Premio europeo di architettura contemporanea, i Talent Awards, il Premio dell'UE per la musica popolare e contemporanea, e gli EUmies Awards Young Talent per i giovani architetti emergenti;
al fine di rafforzare il riferimento alla cultura come motore e risorsa per le transizioni verde e digitale, si modifichi l'espressione «orientarsi nelle transizioni verde e digitale», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), che appare poco chiara e ambigua: si renda più chiaro che la cultura può contribuire a promuovere efficacemente il cambiamento dei comportamenti e stimolare soluzioni innovative per accelerare la transizione ecologica, rispettando tuttavia le diverse visioni e soluzioni in materia e senza imporre modelli precostituiti;
si mantenga nel nuovo regolamento il ruolo del Comitato di monitoraggio del Programma Europa creativa, che ha rappresentato una positiva esperienza di confronto e dialogo tra Commissione europea e Stati membri;
b) con riferimento al Capo III, Sezione MEDIA+:
si intervenga incisivamente sulla scelta della Commissione di riunire il filone MEDIA (audiovisivo) dell'attuale programma Europa Creativa con il sostegno all'informazione e al giornalismo e di separarlo, al contempo, dal settore Cultura: tale impostazione rischia infatti di mettere in risalto unicamente un ambito industriale e produttivo, con la prevalenza dell'audiovisivo su altre forme espressive dell'informazione; inoltre essa, separando così rigidamente i settori, non sembra cogliere adeguatamente le interconnessioni tra cultura, audiovisivo e informazione;
si valuti l'opportunità di reintrodurre il concetto di produttore indipendente come beneficiario centrale delle risorse, al fine di rafforzare la rete di sale sostenute dal Piano (Europa Cinemas) ed evidenziare la rilevanza delle azioni di «film education» per ingaggiare le giovani generazioni e costruire il pubblico di domani;
si modifichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), aggiungendo riferimenti specifici alla copertura delle politiche dell'Unione europea nel contesto internazionale e alle «community news», intese come quelle notizie rappresentative delle piccole comunità locali;
si adottino azioni finalizzate a salvaguardare i presidi di vendita dei giornali sui territori e supportare la trasformazione digitale e la sostenibilità finanziaria dei giornali, particolarmente importante per i media locali, pena il rischio di deserti informativi;
si adottino altresì misure per analizzare e non soltanto identificare la disinformazione, le manipolazioni e le interferenze straniere nell'informazione, al fine di affrontare efficacemente questi fenomeni;
si modifichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), comprendendo nel pubblico di Pag. 207riferimento anche «bambini e adolescenti», in considerazione della necessità di prevedere un intervento precoce nell'educazione all'alfabetizzazione mediatica e digitale che tenga conto delle diverse fasce d'età e che miri a sviluppare la capacità di comprendere criticamente l'ecosistema dell'informazione fin dall'infanzia;
si assicuri un adeguato sostegno finanziario dell'Unione europea al settore cinematografico e audiovisivo, non soltanto mediante Agora EU, ma anche attraverso altre e più cospicue risorse provenienti tra l'altro dal futuro Fondo per la competitività nonché da Orizzonte Europa e InvestEU;
c) con riferimento alla sezione CERV+:
si avanzino richieste volte in particolare a salvaguardare un capitolo autonomo per il pilastro equality, precisare governance e cofinanziamento dei Programme Desks e garantire complementarità con altri programmi europei, quali Orizzonte Europa, Erasmus+, InvestEU e Fondo sociale europeo;
con riferimento ai punti di contatto del programma, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), si chiariscano i criteri per il co-finanziamento europeo degli stessi e se i punti di contatto nazionali saranno unici per le tre sezioni del programma;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.