ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione. Atto. 303.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (Atto n. 303);
premesso che:
il provvedimento in esame attua la delega conferita della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), avente ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, secondo i principi e criteri direttivi specifici dettati all'articolo 19 della citata legge;
il termine di esercizio della delega per l'adeguamento al regolamento nel suo complesso scade il 10 luglio 2026, mentre l'articolo 31 del regolamento prevede che entro il 18 agosto 2025 gli Stati membri avrebbero dovuto notificare alla Commissione le disposizioni che riguardano l'individuazione delle autorità competenti per le procedure e la previsione delle lingue accettate per tali ordini europei e la medesima norma di delega, per tali oggetti fissa il termine anticipato di esercizio della delega al 10 novembre 2025, termine che – venendo a scadenza successivamente al termine assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere – è automaticamente prorogato di tre mesi (cosiddetto «meccanismo dello slittamento») e dunque fino al 10 febbraio 2026;
lo schema costituisce quindi – come chiarito dalla relazione illustrativa – solo un primo atto «parziale, dovendo trovare un successivo sviluppo mediante l'adozione di ulteriori decreti»;
l'articolo 1 delimita l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto proprio con riguardo all'individuazione delle autorità indicate all'articolo 31 del regolamento, mentre per quanto, invece, riguarda l'indicazione delle lingue accettate, la relazione illustrativa segnala che non è stata introdotta alcuna previsione, essendo accettata solo la lingua nazionale;
l'articolo 2 disciplina il procedimento di emissione degli ordini europei di produzione, con riguardo alle autorità giudiziarie competenti;
l'articolo 3 regola l'emissione degli ordini europei di conservazione, con riguardo alle autorità giudiziarie competenti;
l'articolo 4 individua le autorità competenti e definisce una procedura accelerata per l'emissione degli ordini di produzione o conservazione quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari;
l'articolo 5 individua il Ministero della giustizia come autorità amministrativa responsabile;
Pag. 48l'articolo 6 delinea le modalità di esecuzione dei citati ordini europei, anche attraverso l'individuazione dell'«autorità di esecuzione»;
l'articolo 7 individua le autorità giudiziarie competenti in relazione alla procedura di riesame per il caso di contrasto dell'ordine di produzione con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un Paese terzo;
l'articolo 8 individua nel Ministero della giustizia l'autorità competente per la registrazione e l'elaborazione delle statistiche rilevanti per le finalità del decreto in esame;
l'articolo 9 reca disposizioni di coordinamento normativo dell'articolo 132 del codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) e del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo articolo 263-bis, rubricato «Ordine di conservazione di dati»;
l'articolo 10 reca, infine, le autorizzazioni di spesa necessarie,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Atto. 330.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;
premesso che:
il provvedimento in esame attua la delega conferita della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), avente ad oggetto il recepimento della citata direttiva. Gli specifici principi e criteri direttivi della delega sono dettati all'articolo 7 della medesima legge e il termine per l'esercizio della delega – per effetto del meccanismo dello «scorrimento» di tre mesi che si determina quando esso viene a scadere prima del termine assegnato alle Commissioni per il parere – scade il 18 gennaio 2026;
la direttiva oggetto di recepimento costituisce parte del cosiddetto e-evidence package dell'Unione europea, unitamente al regolamento (UE) 2023/1543 del 12 luglio 2023 per il cui adeguamento dell'ordinamento interno è stata conferita una apposita delega al Governo che, da parte sua ha già presentato uno schema di decreto legislativo che, tuttavia, costituisce– come chiarito dalla relazione illustrativa che lo accompagna – solo un primo atto «parziale, dovendo trovare un successivo sviluppo mediante l'adozione di ulteriori decreti» (atto n. 303);
l'articolo 1 dello schema esplicita che ne costituisce oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1544;
l'articolo 2 riproduce le definizioni della direttiva medesima;
l'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, conformemente all'articolo 1 della direttiva;
l'articolo 4 prescrive gli obblighi che sono tenuti ad assolvere i prestatori dei servizi in merito all'individuazione degli stabilimenti designati e alla nomina di rappresentanti legali, che vengono articolati diversamente a seconda che abbiano o meno personalità giuridica o se siano o meno stabiliti nell'Unione;
l'articolo 5 dispone che vi sia responsabilità solidale tra i prestatori di servizi, gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali in ordine all'ottemperanza degli obblighi imposti dallo schema di decreto;
l'articolo 6 reca due adempimenti dei prestatori di servizi: l'obbligo di notificare all'autorità centrale, quindi al Ministero dell'interno, i necessari dati di contatto, nonché di notificare la lingua da utilizzare per i relativi contatti;
l'articolo 7 definisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi imposti dal decreto in esame;
l'articolo 8 designa il Ministero dell'interno quale autorità centrale chiamata a garantire l'applicazione della direttiva e a svolgere le funzioni pubbliche previste dalla direttiva, definendone la facoltà di cooperazione con altre strutture centrali (il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni);
Pag. 50l'articolo 9 stabilisce i compiti del Ministero della giustizia;
l'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria,
acquisito il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. Atto. 317.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (Atto n. 317);
premesso che:
il provvedimento in esame attua la delega conferita dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91);
il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 20 maggio 2025 e, conseguentemente, il 23 luglio scorso la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 229/2025) nei confronti dell'Italia a causa del mancato recepimento;
il termine di esercizio della delega per l'attuazione della direttiva è fissato al 10 novembre 2025 ma – venendo a scadenza successivamente al termine assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere – è automaticamente prorogato di tre mesi (cosiddetto «meccanismo dello slittamento») e dunque fino al 10 febbraio 2026:
l'articolo 1 dello schema di decreto delimita l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto;
l'articolo 2 reca le definizioni funzionali alla sua applicazione;
l'articolo 3 inserisce nel codice penale il nuovo Capo I-bis, composto da 9 articoli, che disciplina una serie di fattispecie criminose che sanzionano la violazione degli obblighi, dei divieti e delle prescrizioni discendenti dall'applicazione di una misura restrittiva prevista dal diritto dell'Unione europea;
l'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire le disposizioni sostanziali di cui agli articoli 3 e 5;
l'articolo 5 modifica l'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), inserendovi una nuova circostanza aggravante per i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione in violazione di una misura restrittiva dell'Unione europea;
l'articolo 6 introduce modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
l'articolo 7 estende la tutela del whistleblower alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea;
l'articolo 8 prevede l'esonero dagli obblighi di fornire informazioni imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea per i professionisti esercenti una professione legale nell'espletamento dell'attività professionale;
l'articolo 9 individua le autorità amministrative competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti dalle diverse forme di violazione delle misure restrittive;
Pag. 52l'articolo 10 reca misure di coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, in relazione ai reati introdotti con lo schema di decreto e, segnatamente, dispone che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), il Ministero dell'economia e delle finanze ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, nel caso di notizie di reato, informino il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, cui sono affidati poteri di coordinamento nei confronti di tutte le autorità interessate;
l'articolo 11 prevede che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione;
l'articolo 12 abroga alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 221 del 2017 che già prevedono sanzioni rispetto ad alcune delle fattispecie previste dallo schema in esame;
l'articolo 13 reca la clausola d'invarianza finanziaria;
rilevato come appaia più opportuno attribuire le funzioni di coordinamento di cui al citato articolo 10 alla Direzione Nazionale Antimafia, tenendo conto che molte delle nuove ipotesi di reato rientrano nella sfera di operatività delle funzioni di impulso e coordinamento investigativo riservate dalla legge a tale struttura e che l'esercizio effettivo del coordinamento necessita di una attività di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni utili, sulla base di una banca dati, di cui la D.N.A. dispone,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 10, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riservare alla D.N.A. l'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dalla direttiva oggetto di attuazione con lo schema di decreto in esame.
ALLEGATO 4
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.
ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.0500 DEL GOVERNO E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE
ART. 4.
Al capoverso Art. 4-bis apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) al comma 2 sostituire le parole da: il seguente principio e criterio direttivo specifico fino al termine del comma con le seguenti: i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;
d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a);
c) sopprimere il comma 3.
0.4.0500.1. Cafiero De Raho, Ascari, Bruno, Cantone, D'Orso, Giuliano, Scerra.
Al capoverso Art. 4-bis, al comma 2, dopo le parole: è delegato ad adottare, inserire le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
0.4.0500.4. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al capoverso Art. 4-bis, sopprimere il comma 2.
0.4.0500.10. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole da: il seguente principio e criterio direttivo specifico fino al termine del comma con le seguenti: i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media Pag. 54e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;
d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).
0.4.0500.5. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: introdurre norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che, all'atto di rigettare, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse, il giudice medesimo condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione.
0.4.0500.7. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice, qualora non intenda rigettare, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice medesimo reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.
0.4.0500.8. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa in caso di rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.
0.4.0500.9. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, Pag. 55comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.
0.4.0500.6. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile al fine di assicurare l'integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1069.
0.4.0500.3. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Nel capo II, dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)).
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere» di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.0500. Governo.
ALLEGATO 5
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato l'articolo aggiuntivo 4.0500 del Governo e i relativi subemendamenti trasmessi dalla XIV Commissione di competenza della Commissione Giustizia, tra quelle presentate in quella sede al disegno di legge C. 2574 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sull'articolo aggiuntivo 4.0500 del Governo,
esprime inoltre
PARERE CONTRARIO
sui subemendamenti Cafiero De Raho 0.4.0500.1, De Luca 0.4.0500.4, 0.4.0500.10, 0.4.0500.5, 0.4.0500.7, 0.4.0500.8, 0.4.0500.9, 0.4.0500.6 e 0.4.0500.3.