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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2025
586.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 163

ALLEGATO 1

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. C. 2528 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 2528, approvato dal Senato, recante introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 164

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

  All'articolo aggiuntivo 4.0100 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) al comma 2, lettera c), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy,.
0.4.0100.1. Caramanna.

  All'articolo aggiuntivo 4.0100 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

   m-bis) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, paragrafo 1, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;.
0.4.0100.3. Bagnai.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129.
  2. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1, e istituire, laddove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri ministeri interessati;

Pag. 165

   b) designare l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Autorità di risoluzione nazionale:

    1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;

    2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e dare comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);

    3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'autorità di risoluzione a norma della direttiva e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;

   c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

    1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

    2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

    3) avviano alla risoluzione di una impresa di assicurazione o di riassicurazione;

   d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;

   e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva;

   f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e passività e i componenti dei loro organi;

   g) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;

   h) disporre che la violazione dell'obbligo di riservatezza, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

   i) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tal caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in linea con l'articolo 343, secondo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 del 2019;

   l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

   m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la definizione, tramite disciplina secondaria, di quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 sui piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione, e ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, dalla direttiva (UE) 2025/1;

Pag. 166

   n) prevedere che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1, includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'IVASS di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo, costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti;

   o) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni della medesima direttiva:

    1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

    2) definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

     2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

     2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

     2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

    3) prevedendo l'attribuzione all'IVASS del potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689;

    4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA), in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;

    5) attribuendo all'IVASS il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

    6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

    7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a, e astenersi dal ripetere, condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico.

   p) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi Pag. 167aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) 2004/883, e per cui sono determinate le modalità di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati già esistenti;

   q) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;

   r) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi, tutte le modificazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione e attuazione della direttiva (UE) 2025/1;

   s) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/EU che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;

   t) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo scambi di informazione anche con uno dei seguenti soggetti:

    1) Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;

    2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;

    3) commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi di indagine nazionali, alle opportune condizioni;

    4) autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ispettori che agiscono per loro conto, autorità degli Stati membri responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri tramite norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario, e persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;

   u) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, laddove necessario;

   v) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione ed attuazione della direttiva (UE) 2025/1 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, inclusa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 9).
4.0100. I Relatori.

Pag. 168

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminati l'articolo aggiuntivo dei Relatori 4.0100 e i relativi subemendamenti Caramanna 0.4.0100.1 e Bagnai 0.4.0100.3, presentati al disegno di legge C. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025, trasmessi dalla XIV Commissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sul subemendamento Caramanna 0.4.0100.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il capoverso lettera b);

  sul subemendamento Bagnai 0.4.0100.3;

  sull'articolo aggiuntivo dei Relatori 4.0100.

Pag. 169

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 319.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Atto n. 319),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 170

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. Atto n. 321.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (Atto n. 321),

   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera g), dello schema di decreto in esame introduce un nuovo articolo 124.1 nel Testo Unico Bancario – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e che il relativo comma 4 intende recepire l'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225, vietando le pratiche di commercializzazione abbinata;

   preso altresì atto che l'articolo 1, comma 1, lettera h), del provvedimento in esame, novellando in più parti l'articolo 124-bis del TUB in tema di verifica del merito creditizio, disciplina, tra l'altro, il caso in cui la valutazione del merito di credito si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo incaricato dal finanziatore, appare opportuno chiarire l'ambito della relazione contrattuale nella quale tale trattamento viene effettuato e, inoltre, evitare confusione rispetto ai ruoli dei soggetti coinvolti, anche in relazione al trattamento dei dati personali;

   preso atto che la direttiva CCD2, all'articolo 3, par. 1, n. 12, nel definire gli «intermediari del credito» esclude espressamente che l'attività da questi svolta in via professionale si possa configurare in presenza della semplice presentazione, diretta o indiretta, di un consumatore a un creditore, senza disporre in ordine all'eventuale remunerazione di tale attività; nel contempo, la richiamata direttiva si premura di chiarire, invece, che l'attività professionale di intermediazione del credito, oltre a dover essere svolta secondo i requisiti individuati ex lege, debba avvenire dietro corrispettivo;

   evidenziato che l'articolo 1, comma 4, alle lettere a) e b) del provvedimento in esame, introduce il comma 1-bis negli articoli 128-quater e 128-sexies del TUB, al fine di disporre che non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia l'attività di mera presentazione di un consumatore a un soggetto autorizzato all'erogazione del credito, a condizione – tra l'altro – che tale attività non sia remunerata;

   ritenuto dunque che i limiti posti all'attività di mera segnalazione, con particolare riferimento all'assenza di remunerazione, recati dallo schema di decreto legislativo in esame, non sembrano trovare corrispondenza nella normativa eurounitaria, né nella disciplina nazionale di natura civilistica, né, tantomeno, nella simmetrica disciplina assicurativa (di cui, in particolare, all'articolo 107, comma 3, lettera c), del Codice delle assicurazioni private);

   preso infine atto che la direttiva (UE) 2023/2225 ha esteso la disciplina del credito ai consumatori anche ai servizi di Buy Now Pay Later – BNPL, che consentono ai consumatori di effettuare pagamenti dilazionati per acquisti di piccolo importo mediante prestiti di breve durata, generalmente senza interessi e rimborsabili entro tre mesi e che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i contratti di credito al consumo sono soggetti a imposta di bollo fissa pari a 16 euro; considerato altresì che, in relazione all'entità economica e alla breve durataPag. 171 dei contratti BNPL, appare necessario definire modalità di applicazione dell'imposta di bollo proporzionate all'oggetto e alla durata del contratto, al fine di garantire un trattamento omogeneo tra i diversi strumenti di credito e condizioni di concorrenza coerenti con il quadro del mercato europeo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) modificare l'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso articolo 124.1, dello schema di decreto legislativo in esame, precisando che il divieto di pratiche di commercializzazione abbinata non si applica alle cosiddette NAC (no additional charge insurances), ossia alle coperture assicurative che l'emittente mette a disposizione dei titolari di carte di pagamento in relazione agli acquisti effettuati mediante la carta, sulla base di convenzioni collettive stipulate con primarie compagnie assicurative per conto dei titolari e senza percepire alcun compenso di intermediazione, né dalle compagnie assicurative né dagli stessi titolari delle carte;

    b) modificare l'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 124-bis, dello schema di decreto legislativo in esame, con riferimento al caso di valutazione del merito di credito effettuata attraverso sistemi automatizzati, al fine di intervenire sul comma 2-ter chiarendo che, qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato dei dati personali del consumatore ad opera di un terzo, anche ai fini dell'esecuzione degli obblighi precontrattuali e contrattuali, sia il finanziatore a dover adottare le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni utili ai fini della spiegazione della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali, nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;

    c) modificare l'articolo 1, comma 4, alle lettere a) e b) del provvedimento in esame, capoversi articoli 128-quater e 128-sexies, al fine di prevedere che la mera segnalazione del consumatore a banche e intermediari, anche ove remunerata, resta esclusa dall'attività di intermediazione del credito;

    d) prevedere soglie di esenzione o criteri di proporzionalità nell'applicazione dell'imposta di bollo ai contratti di credito al consumo di importo contenuto o di durata inferiore a dodici mesi, inclusi i servizi Buy Now Pay Later, al fine di evitare l'introduzione di un onere fiscale sproporzionato e di prevenire distorsioni concorrenziali a danno degli operatori stabiliti in Italia.