ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Atto n. 314.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Atto n. 314);
rilevato che la direttiva (UE) 2024/1640 – parte del nuovo pacchetto europeo antiriciclaggio (cosiddetto AMLD6) – interviene sulla disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, limitando l'accesso generalizzato del pubblico alle sole persone e organizzazioni che dimostrino un interesse legittimo, in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20);
considerato che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2025/0276 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1640, il cui termine di attuazione è già scaduto;
rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che concorre al superamento della predetta procedura di infrazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. Atto n. 317.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (Atto n. 317);
rilevato che il 23 luglio 2025 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 229/2025) nei confronti dell'Italia a causa del mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1226;
considerato che il provvedimento in esame, adottato in attuazione della delega conferita con la legge 13 giugno 2025, n. 91, reca disposizioni volte a garantire l'effettività del sistema sanzionatorio connesso alla violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, al fine di assicurare la coerenza dell'ordinamento nazionale con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune e la tutela dell'integrità del mercato interno dell'Unione;
considerato, in particolare, che lo schema interviene sia sul versante penale, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato e il correlato adeguamento del codice di procedura penale, sia sul versante amministrativo, mediante la previsione di sanzioni per le persone giuridiche e l'individuazione delle autorità competenti all'accertamento e all'irrogazione delle violazioni, prevedendo inoltre forme di coordinamento tra autorità giudiziarie e amministrative;
rilevato come appaia più opportuno attribuire le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 10 alla Direzione Nazionale Antimafia, tenendo conto che molte delle nuove ipotesi di reato rientrano nella sfera di operatività delle funzioni di impulso e coordinamento investigativo riservate dalla legge a tale struttura e che l'esercizio effettivo del coordinamento necessita di una attività di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni utili, sulla base di una banca dati, di cui la D.N.A. dispone;
rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Atto n. 318.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (Atto n. 318);
rilevato che la direttiva (UE) 2024/1711, parte integrante del pacchetto «Electricity Market Design Reform» adottato nel luglio 2024, mira a rafforzare la resilienza e l'efficienza del mercato interno dell'energia elettrica, a tutelare i consumatori dalle crisi energetiche e a favorire la diffusione delle energie rinnovabili, nonché a ridurre la dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili;
preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 13 giugno 2025), dà attuazione alle disposizioni della menzionata direttiva mediante modifiche ai decreti legislativi n. 210 del 2021, n. 199 del 2021, n. 93 del 2011 e n. 79 del 1999, nonché mediante disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare la piena operatività del nuovo quadro normativo;
rilevato che il provvedimento, nel complesso, assicura un recepimento coerente e sostanzialmente completo delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1711, senza evidenziare profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, fermo restando che taluni aspetti applicativi potranno essere oggetto di ulteriori specificazioni in sede di regolazione da parte dell'ARERA, nel rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea;
rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 319.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Atto n. 319);
ricordato che la direttiva UE 2023/2226 (c.d. DAC8) modifica la vigente normativa europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con particolare riguardo alla comunicazione e allo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività, sugli accordi fiscali anticipati per i soggetti privati più facoltosi (cosiddetti high-net-worth), nonché sui dividendi su conti non di custodia;
rilevato in particolare che:
l'articolo 2, nel modificare la normativa dei servizi di collegamento, ossia degli uffici competenti per lo scambio di dati e informazioni fra le autorità italiane e quelle non italiane, dispone che essi debbano trasmettere almeno cinque delle categorie di reddito previste dalla disciplina unionale sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale;
l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 100 del 2020 in materia di comunicazione di informazioni relative a meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e tale modifica, dettata in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2022, causa C694/20, ha il fine di contenere il rischio che le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo di comunicazione possano interpretarsi come un obbligo incombente sull'intermediario di informare ogni altro intermediario coinvolto, oltre al suo cliente, degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate;
l'articolo 6 reca definizioni relative allo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attività, come quelle di cripto-attività, di prestatore di servizi per le cripto-attività e di servizio per le cripto-attività riprese dal regolamento (UE) n. 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto MICAR).
l'articolo 15 introduce un obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle entrate in capo ai gestori di cripto-attività che sono prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi ai clienti su base professionale e previa autorizzazione;
l'articolo 16 stabilisce che la Banca d'Italia e la CONSOB comunicano all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, e l'elenco dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica, ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114;
rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. Atto n. 320.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor;
ricordato che la direttiva (UE) 2024/1619 è volta ad armonizzare e rafforzare il quadro di vigilanza bancaria europeo, migliorando l'efficacia dei controlli sulle succursali di paesi terzi, l'indipendenza delle autorità competenti e l'integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle attività di supervisione;
ricordato altresì che il regolamento (UE) 2024/1623 dà attuazione alla riforma di Basilea III (cosiddetta «Basilea III+» o «Basilea IV»), introducendo tra le principali innovazioni il meccanismo dell'output floor, volto a fissare un limite minimo – pari al 72,5 per cento – ai requisiti patrimoniali calcolati tramite modelli interni, al fine di garantire maggiore coerenza e comparabilità tra gli enti bancari;
rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), provvede ad adeguare la normativa nazionale al nuovo quadro europeo attraverso modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 6
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. C. 2574 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO E RELATIVE PROPOSTE SUBEMENDATIVE
ART. 1.
All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16) aggiungere il seguente:
16-bis) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).
1.100. Governo.
All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16) aggiungere il seguente:
16-bis) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE).
1.200. I Relatori.
All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16) aggiungere il seguente:
16-bis) direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione).
1.500. Governo.
ART. 4.
All'articolo aggiuntivo 4.0500, capoverso Art. 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) al comma 2 sostituire le parole da: il seguente principio e criterio direttivo specifico fino al termine del comma con le seguenti: i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;
Pag. 226d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).
c) sopprimere il comma 3.
0.4.0500.1. Cafiero De Raho, Ascari, Bruno, Cantone, D'Orso, Giuliano, Scerra.
All'articolo aggiuntivo 4.0500, capoverso Art. 4-bis, al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, inserire le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
0.4.0500.4. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
All'articolo aggiuntivo 4.0500, capoverso Art. 4-bis, sopprimere il comma 2.
0.4.0500.10. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
All'articolo aggiuntivo 4.0500, capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole da: il seguente principio e criterio direttivo specifico fino al termine del comma con le seguenti: i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;
d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).
0.4.0500.5. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
All'articolo aggiuntivo 4.0500, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: introdurre norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che, all'atto di rigettare, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse, il giudice medesimo condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione.
0.4.0500.7. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
All'articolo aggiuntivo 4.0500, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice, qualora non intenda rigettare, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 Pag. 227del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice medesimo reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.
0.4.0500.8. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
All'articolo aggiuntivo 4.0500, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa in caso di rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.
0.4.0500.9. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
All'articolo aggiuntivo 4.0500, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.
0.4.0500.6. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
All'articolo aggiuntivo 4.0500, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile al fine di assicurare l'integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1069.
0.4.0500.3. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)).
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere» di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi Pag. 228o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.0500. Governo.
All'articolo aggiuntivo 4.0100, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) al comma 2, lettera c), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy,.
0.4.0100.1. Caramanna.
All'articolo aggiuntivo 4.0100, al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:
m-bis) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, paragrafo 1, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;.
0.4.0100.3. Bagnai.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129.
2. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1, e istituire, laddove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri ministeri interessati;
b) designare l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Autorità di risoluzione nazionale:
1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;
2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e dare comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interessePag. 229 tra le funzioni affidate all'autorità di risoluzione a norma della direttiva e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) avviano alla risoluzione di una impresa di assicurazione o di riassicurazione;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva;
f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e passività e i componenti dei loro organi;
g) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;
h) disporre che la violazione dell'obbligo di riservatezza, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;
i) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tal caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in linea con l'articolo 343, secondo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 del 2019;
l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;
m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la definizione, tramite disciplina secondaria, di quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 sui piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione, e ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, dalla direttiva (UE) 2025/1;
n) prevedere che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1, includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'IVASS di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo, costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti;
Pag. 230o) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni della medesima direttiva:
1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
2) definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
3) prevedendo l'attribuzione all'IVASS del potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689;
4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA), in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;
5) attribuendo all'IVASS il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a, e astenersi dal ripetere, condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico;
p) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) 2004/883, e per cui sono determinate le modalità di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati già esistenti;
q) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;
r) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nonché al quadro Pag. 231normativo nazionale in materia di gestione delle crisi, tutte le modificazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione e attuazione della direttiva (UE) 2025/1;
s) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/EU che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;
t) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo scambi di informazione anche con uno dei seguenti soggetti:
1) Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;
2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
3) Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi di indagine nazionali, alle opportune condizioni;
4) autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ispettori che agiscono per loro conto, autorità degli Stati membri responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri tramite norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario, e persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
u) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, laddove necessario;
v) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione ed attuazione della direttiva (UE) 2025/1 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, inclusa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, all'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 9).
4.0100. I Relatori.
ART. 9.
All'articolo aggiuntivo 9.0500, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) introdurre un sistema di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 50 del regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare:
1) individuando la tipologia di contenitori per bevande nonché la relativa tipologiaPag. 232 di bevande assoggettati al deposito cauzionale;
2) indicando l'entità minima del deposito;
3) individuando la tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;
4) definendo la composizione e governance dell'operatore nazionale del sistema, cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.
0.9.0500.1. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Bruno, Cantone, Scerra.
All'articolo aggiuntivo 9.0500, al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo, altresì, l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione (DRS) obbligatorio per contenitori monouso in plastica e metallo per bevande e il conseguente coordinamento dello stesso con l'attuale regime di responsabilità estesa del produttore.
0.9.0500.2. Roggiani, Evi, Simiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;
b) individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
c) apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9.0500. Il Governo.