ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Atto n. 318.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
La X Commissione,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le Direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944, nonché il Regolamento (UE) 2019/943, per quanto riguarda il miglioramento del disegno del mercato dell'energia elettrica dell'Unione e il recepimento nel mercato elettrico nazionale (Atto n. 318);
premesso che:
il provvedimento in esame reca le disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1711 e dei Regolamenti (UE) 2024/1747 e (UE) 2024/1106, parte della recente riforma del mercato elettrico dell'Unione europea, nota come Electricity Market Design Reform, volta a rinnovare profondamente il mercato interno dell'energia elettrica unionale attraverso il miglioramento della stabilità e della prevedibilità dei costi energetici; la rimozione degli ostacoli alla connessione e all'integrazione delle FER; la tutela del consumatore mediante una maggiore chiarezza nella scelta del fornitore energetico, nei contratti e nelle modalità di fissazione del prezzo nonché nel supporto al diritto alla condivisione energetica;
la citata riforma si inserisce nel contesto della crisi energetica post-pandemica – determinatasi a partire dal 2022 –, segnata dal conflitto tra Russia e Ucraina e dal conseguente aumento verticale dei prezzi dell'energia, che ha reso evidente, per l'UE nel suo complesso, e per gli Stati membri, la necessità di garantire il proprio approvvigionamento energetico e la propria sicurezza energetica;
in tale contesto, le principali modifiche e integrazioni apportate al quadro normativo vigente attengono alla disciplina degli accordi di connessione flessibile, al diritto del cliente finale ad un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con prezzo fisso, alla gestione del rischio del fornitore, alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile nonché all'aggiornamento dei compiti dell'ARERA. Sono altresì introdotte disposizioni finalizzate a integrare la disciplina applicabile ai clienti domestici vulnerabili nell'ambito del processo di liberalizzazione del segmento retail del mercato elettrico;
considerato che:
il recepimento della direttiva (UE) 2024/1711, cui il presente schema di decreto dà attuazione e parte dell'allegato A della legge n. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024), avviene con estremo ritardo, tanto che il 26 marzo 2025 scorso, la Commissione europea ha inviato al nostro Paese una lettera di messa in mora aprendo così la procedura d'infrazione n. 148 del 2025 ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Un ritardo che evidenzia nuovamente l'inadeguatezza del Governo di fronteggiare l'aumento dei costi energetici con urgenza e con coraggio;
pur condividendo l'obiettivo di modernizzare il mercato elettrico, di rafforzare la protezione dei consumatori, di perseguire la generalizzazione dei vantaggi derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili attraverso strumenti che Pag. 108consentano di mitigare gli effetti di crisi energetiche e limitare il rischio di povertà energetica, il presente schema di decreto legislativo presenta numerose lacune e criticità nonché ampi margini di indeterminatezza che rischiano di penalizzare gli operatori del settore, i consumatori finali e la concorrenza;
quanto sopra è rilevabile in primis con riferimento all'articolo 1 che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 210 del 2021, il quale reca definizioni rilevanti nell'ambito della disciplina del mercato dell'energia elettrica che però, a oggi, non trovano riscontro nella regolazione nazionale e per le quali risulta fondamentale operare un'armonizzazione affinché siano correttamente integrabili nel quadro regolatorio da ARERA e pienamente recepibili dagli operatori di mercato;
in tema di diritti dei consumatori finali di energia elettrica, sebbene l'articolo 2 del provvedimento ponga la giusta rilevanza sul tema della trasparenza contrattuale, rileva segnalare come le disposizioni in esso contenute evidenziano un vizio di fondo consistente nella mancata risoluzione delle criticità già riscontrate nel mercato retail quali quelle, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative alle modalità di conclusione dei contratti. A tale riguardo, l'assenza di disposizioni specifiche sull'acquisizione del consenso alla contrattualizzazione nel mercato libero da parte dei clienti finali per i contratti di fornitura conclusi con strumenti digitali o tramite OTP, vendite aggressive, credit-check e black list – spesso fonte di contrattualizzazioni inconsapevoli o carpite con dolo in totale assenza di presa visione da parte del cliente del contratto prima dell'accettazione e di adeguate modalità di identificazione del sottoscrittore – e di quelle riguardanti l'introduzione di un obbligo espresso per i fornitori di invio tracciabile dei documenti contrattuali, anche sotto il profilo della trasmissione e delle comunicazioni di modifiche unilaterali dei medesimi, che rischiano di non fornire risposte adeguate in termini di tutela dell'esercizio del diritto di recesso e del diritto di opposizione a variazioni contrattuali non conosciute;
le predette considerazioni sono tanto più attuali avuto riguardo ai contratti a prezzo dinamico, che richiedono consapevolezza del mercato all'ingrosso che i piccoli consumatori non hanno. La mancanza di misure di supporto informative e contrattuali idonee potrebbe tradursi in un trasferimento di rischi sproporzionati sui consumatori meno esperti o con minore capacità di gestione finanziaria così come l'assenza di diciture uniformi e tipizzate renderebbe arduo se non impossibile per i consumatori comparare effettivamente le diverse offerte sul mercato, evitando clausole onerose o complesse. Si aggiunga un ulteriore aspetto di rilievo riguardante la mancata diffusione di strumenti, anche tra i piccoli consumatori, quali i Power Purchase Agreement, che andrebbero a ridurre o eliminare l'esposizione alla volatilità dei prezzi della materia prima del mercato spot per questi ultimi o il mancato affidamento ad Acquirente Unico della risoluzione di eventuali contenziosi nelle controversie tra clienti attivi con altri partecipanti agli accordi di condivisione dell'energia;
con riferimento al diritto di cambiare il fornitore entro ventiquattro ore, come previsto dall'articolo 3 del presente schema di decreto, cruciale sarebbe altresì introdurre delle sanzioni automatiche, rapide e significative a carico degli operatori che non rispettino questo termine, oltre che definire chiaramente le penali di recesso che, se elevate o calcolate con formule opache, intrappolano il consumatore nel contratto e vanificano la finalità di tutela che lo schema di decreto intende perseguire;
sull'obbligo di strategie di copertura del rischio (c.d. hedging) a carico dei fornitori con oltre 200.000 clienti di cui all'articolo 4, sebbene se ne condivida la ratio in termini di responsabilizzazione degli operatori, soprattutto nell'attuale contesto di forte volatilità dei prezzi, rileva evidenziare come la disposizione da sola non solo risulta insufficiente a prevenire effetti sistemici derivanti da fallimenti di operatori di mercato a causa dell'assenza di strumenti complementari quali, inter alia, i requisiti patrimoniali minimi e la vigilanza dell'ARERA,Pag. 109 ma non specifica quali strumenti di copertura siano considerati idonei né definisce come l'Autorità debba verificare e certificare l'effettiva copertura;
anche in merito alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 sui clienti attivi e le comunità energetiche dei cittadini, la definizione di «cliente attivo» rischia di sovrapporsi a quella di «autoconsumatore» e «partecipante alle CER», con potenziali dubbi interpretativi nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, e quella di terzo organizzatore, introdotta dai nuovi commi 8-bis e 8-ter, che determina altresì un rischio di sovrapposizione tra l'organizzatore e il ruolo del «soggetto referente» già disciplinato nel TU FER (decreto legislativo n. 199 del 2021 come modificato dal decreto legislativo n. 190 del 2024), senza considerare l'assenza di requisiti minimi (tecnici, finanziari, di accountability) per gli organizzatori, nonostante possano gestire fino a 6 MW di impianti nonché la potenziale asimmetria informativa a danno dei piccoli consumatori, se l'organizzatore assume un ruolo dominante nella definizione delle regole contrattuali interne alla CER, soprattutto in mancanza di garanzie su trasparenza, costi e responsabilità in caso di errata gestione degli accordi. Ad oggi, inoltre, permane l'assenza di una disciplina chiara sui diritti del consumatore all'interno della CER nonché di uno schema di riferimento per i contratti interni di condivisione dell'energia;
altro punto controverso che merita chiarezza riguarda l'applicazione degli oneri di rete sull'energia condivisa. Lo schema di decreto in esame da un lato riprende pedissequamente quanto stabilito dalla direttiva ovvero prevede che gli oneri di rete siano commisurati ai costi applicabili senza altra specificazione – neppure nei compiti affidati ad Arera – laddove, dall'altro, nella delega conferita alla stessa Arera ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo 210 del 2021, statuisce che , per le comunità energetiche dei cittadini, «anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema». È altresì opportuno che analoga chiarezza sia utilizzata anche per la condivisione dell'energia delle configurazioni di comunità energetiche rinnovabili contenuta nel nuovo comma 8-quater del presente schema di decreto nonché con riferimento alle «nuove configurazioni» da intendersi in termini contrattuali e comunque includere la possibilità che ne facciano parte impianti esistenti, anche se beneficiari di meccanismi di sostegno, ferma la disponibilità dell'energia da parte del detentore dell'impianto che partecipa alla condivisione;
sullo scorporo in bolletta occorre, poi, che venga assegnato un termine certo ad Arera per l'adozione della disciplina di regolazione, anche con possibilità di subentro del MASE in caso di inerzia, considerato che la precedente delega all'Autorità di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, riguardante i soli clienti domestici e relativa alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle CER, è rimasta finora inattuata;
con riferimento alle connessioni flessibili di cui all'articolo 7, il medesimo introduce obblighi informativi senza definire in modo sufficientemente dettagliato come debbano essere calcolati e rappresentati i dati di capacità disponibile. Il rischio è che i diversi gestori producano informazioni disomogenee e difficilmente comparabili e l'assenza di parametri economici e temporali certi potrebbe generare disparità di trattamento tra operatori e territori, oltre a un'eccessiva discrezionalità regolatoria. inoltre, affinché l'implementazione non ricada in modo oneroso sui piccoli consumatori e al fine di scongiurare il rischio concreto che la «flessibilità» diventi un servizio erogato unicamente tramite grandi aggregatori, trasformando il consumatore in un mero fornitore passivo di capacità gestita da terzi senza benefici economici diretti, risulta cruciale elaborare campagne informative chiare e accessibili per illustrare ai cittadini e alle piccole imprese – spesso privi degli strumenti e delle competenze per interagire direttamente- i benefici e le Pag. 110opportunità di partecipazione a questi nuovi meccanismi di flessibilità, garantendo trasparenza sui costi di rete e sui processi decisionali;
allo stesso modo, la mancanza di standardizzazione e aggiornamento in tempo reale da parte di tutti i distributori (che operano su reti diverse e con capacità digitali disomogenee) circa le informazioni sulla capacità residua della rete, rischia di mantenere opaco e lento il processo di connessione, soprattutto per la produzione distribuita (ad esempio comunità energetiche). La flessibilità dovrebbe tradursi in un beneficio economico per il consumatore che accetta di modulare il proprio comportamento (ad esempio caricare l'auto elettrica in orari specifici) ed essere protagonista di questo sistema cedendo il controllo sulla propria produzione in modo flessibile, con segnali di prezzo e remunerazioni sufficientemente forti, stabili e comprensibili;
infine, la disciplina contenuta nello schema di decreto in esame non individua adeguati meccanismi di tutela dei clienti vulnerabili limitandosi a rinviare ad Arera la definizione delle misure di protezione, senza prendere in dovuta considerazione il rischio di interruzione della fornitura per la definizione di un assetto regolatorio che assicuri un adeguato livello di tutela per i poveri energetici e che sia in grado di gestire in modo efficace i casi di morosità, evitando al contempo che gli oneri derivanti dagli insoluti vengano socializzati dai consumatori. Rimane inoltre esclusa dal novero delle disposizioni recepite dal presente schema l'articolo 15-bis, paragrafo 8, della direttiva 2024/1711, che impone agli stati membri di garantire che i progetti di condivisione dell'energia di proprietà pubblica rendano almeno il 10 per cento dell'energia condivisa accessibile a clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021 con riferimento alla partecipazione nelle comunità energetiche rinnovabili «anche a consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili», così rafforzando significativamente la protezione di tali categorie fragili,
esprime
PARERE CONTRARIO
Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee»;
preso atto che l'articolo 1, il quale definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, recante disciplina delle attività svolte nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, nell'alto mare, restando fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al comma 2 specifica che il provvedimento non si applica, tra le altre, alle attività turistico-ricreative,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.