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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2025
592.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 141

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. C. 2574 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'allegato A, di cui al comma 1, sopprimere il numero 15).
*1.1. (Nuova formulazione) Cavandoli.
*1.8. Bagnai, Giglio Vigna.
*1.9. De Monte, Battilocchio, Rossello.

  All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16) aggiungere il seguente:

   16-bis) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).
1.100. Il Governo.

  All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16) aggiungere il seguente:

   16-bis) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE).
1.200. I Relatori.

  All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16) aggiungere il seguente:

   16-bis) direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione).
1.500. Il Governo.

  All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16), aggiungere il seguente:

   16-bis) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.
1.12. Bagnai, Giglio Vigna.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: al regolamento con le seguenti: alla direttiva.
3.200. I Relatori.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: tramite concorso pubblico aggiungere le seguenti: ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.1. (Nuova formulazione) Casu, De Luca.

Pag. 142

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'amministrazione interessata provvede con le seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono.
3.100. I Relatori.

ART. 4.

  Nel capo II, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione))

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

   b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

   c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

   d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, tale metodo deve:

    1) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;

    2) correlare il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;

    3) attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

  Conseguentemente, all'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 5).
*1.5. (Nuova formulazione) Battilocchio, De Monte, Rossello, Casasco.
*1.7. (Nuova formulazione) Cavandoli.
*4.017. (Nuova formulazione) Squeri, De Monte, Battilocchio, Rossello, Casasco.

  Nel capo II, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, Pag. 143accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21))

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21).
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21) riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:

   a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;

   b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità;

   c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.
4.04. (Nuova formulazione) Enrico Costa, De Monte, Rossello.

  Nel capo II, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»))

  1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere» di Pag. 144cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.0500. Il Governo.

  Nel capo II, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus))

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4.08. Bruzzone, Montemagni, Bof, Cattoi, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani.

  All'articolo aggiuntivo 4.0100 dei Relatori, al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
0.4.0100.1. (Nuova formulazione) Caramanna.

  All'articolo aggiuntivo 4.0100 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

   m-bis) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;.
0.4.0100.3. Bagnai.

  Nel capo II, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva Pag. 145(UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE)2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1, e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri ministeri interessati;

   b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), quale Autorità di risoluzione nazionale:

    1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;

    2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il medesimo Ministero dia comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);

    3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorità di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;

   c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

    1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

    2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

    3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

   d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;

   e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1;

   f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e delle passività e i componenti dei loro organi;

   g) non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione ex Pag. 146ante, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;

   h) disporre che la violazione dell'obbligo di riservatezza, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

   i) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in linea con l'articolo 343, secondo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 del 2019;

   l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

   m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la definizione, tramite disciplina secondaria, di quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 sui piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione, e ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1;

   n) prevedere che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1, includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo, costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti;

   o) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:

    1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

    2) definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

     2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;

     2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;

     2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

    3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui Pag. 147esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689;

    4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;

    5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

    6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

    7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;

   p) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) 2004/883, e per cui sono determinate le modalità di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati già esistenti;

   q) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;

   r) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi, tutte le modificazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione e attuazione della direttiva (UE) 2025/1;

   s) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;

   t) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo scambi di informazione anche con i seguenti soggetti:

    1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;

    2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;

    3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;

    4) con le autorità nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorità responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario,Pag. 148 le autorità responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorità degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilità del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macroprudenziali, le autorità responsabili della protezione della stabilità del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;

   u) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, ove necessario.

   v) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione della direttiva (UE) 2025/1 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, inclusa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241;

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 9).
4.0100. I Relatori.

ART. 5.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   e-bis) prevedere, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonché dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;

   e-ter) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.
*5.2. De Monte, Battilocchio, Rossello.
*5.3. Mantovani.
*5.4. Cavandoli.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Le autorità con le seguenti: Le amministrazioni.
5.100. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2026.
8.200. I Relatori.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8.100. I Relatori.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,Pag. 149 che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;

   b) individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;

   c) apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9.0500. Il Governo.

ART. 13.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: tramite concorso pubblico aggiungere le seguenti: ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13.5. (Nuova formulazione) Casu, De Luca.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpiPag. 150 e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente, in particolare al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo, nonché delle disposizioni settoriali vigenti;

   b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonché con la disciplina nazionale di attuazione;

   c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

   d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2024/3110, nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato VII;

   e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza, nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110 in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;

   f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti;

   g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalità di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;

   h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, definendo gli obblighi da parte degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di agevolare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e la vigilanza sul mercato;

   i) salvaguardare la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento governativo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti Pag. 151legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.11. (Nuova formulazione) Bagnai.

Pag. 152

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Atto n. 330.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

   ricordato che la citata direttiva, unitamente al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, costituisce parte del cosiddetto e-evidence package dell'Unione europea;

   evidenziato che, come riportato nell'analisi di impatto della regolazione (AIR) allegata al provvedimento in esame, «la necessità dell'intervento deriva dalla crescente rilevanza delle prove elettroniche nell'ambito dell'attività investigativa e processuale penale, nonché dalla difficoltà di acquisire tempestivamente tali prove quando i prestatori di servizi operano in più Stati membri o sono stabiliti al di fuori dell'Unione europea»;

   rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 153

ALLEGATO 3

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025. C. 2682 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2682, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025;

   rilevato che l'adozione annuale della legge per il mercato e la concorrenza mira a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

   tenuto conto che, tra gli obiettivi PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2025, figura l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, la quale dovrà comprendere alcune misure in materia di servizi pubblici locali, di trasporto regionale, di stazioni di ricarica elettrica, di sanità, di trasferimento tecnologico e di professioni regolamentate;

   preso atto che il disegno di legge in esame interviene in diversi settori rilevanti ai fini dell'efficienza dei mercati – tra i quali i servizi pubblici locali, la mobilità e il trasporto regionale, le infrastrutture per la ricarica elettrica, i servizi sanitari e le professioni regolamentate – e introduce misure volte a migliorare trasparenza, affidamento dei servizi e qualità delle procedure;

   considerato, inoltre, che ulteriori disposizioni aggiornano i quadri sanzionatori e le definizioni normative in materia di prodotti cosmetici, biocidi e presìdi medico-chirurgici, allineando la disciplina nazionale agli standard europei;

   valutato che le disposizioni del disegno di legge in esame non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 154

ALLEGATO 4

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica. C. 2678 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2678, recante conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica;

   presi in considerazione, in particolare:

    l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026;

    l'articolo 3, comma 2, che stanzia 1,9 milioni di euro per il 2025 destinati alle attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico, intervento che si inserisce in un quadro normativo europeo già armonizzato dal regolamento (UE) 2016/1012 e recepito nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 52 del 2018, fermo restando il necessario rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

    l'articolo 5, comma 2, che assegna un contributo nel limite massimo di 40 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana che abbiano concluso il periodo di risanamento finanziario quinquennale e siano destinatari di condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per inadempimento di obbligazioni pecuniarie riconosciute da provvedimenti giudiziari;

    l'articolo 7, comma 1, lettera m), ai sensi della quale alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame concorre, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, una riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, operando una riduzione sul solo esercizio finanziario in via di conclusione senza dunque attingere alle annualità successive;

   valutato che le disposizioni del disegno di legge in esame non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di una precisazione circa la riconducibilità dell'obbligazione al livello territoriale individuato, considerato che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sono rivolte allo Stato.

Pag. 155

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2521, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee;

   considerato che la crescente attività sottomarina, relativa alla ricerca e all'impiego di risorse energetiche e minerarie, alla posa di infrastrutture di comunicazioni e ad attività scientifiche o militari, rende necessario stabilire procedure e regole, anche al fine di garantire la sicurezza delle operazioni subacquee;

   tenuto conto del piano d'azione europeo sulla sicurezza dei cavi sottomarini (JOIN(2025) 9) e della raccomandazione (UE) 2024/779 della Commissione europea, che sottolineano l'importanza della protezione e della resilienza delle infrastrutture sottomarine e dei cavi di comunicazione digitale ed energetici, individuando misure di prevenzione, rilevamento, risposta, riparazione e deterrenza;

   considerato che il provvedimento attribuisce all'istituenda Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee il compito di definire misure di protezione delle infrastrutture subacquee di rilevanza nazionale, in coerenza con le disposizioni della direttiva NIS2 e dei decreti legislativi di recepimento;

   segnalato che gli articoli da 19 a 22 del disegno di legge introducono nuove qualificazioni professionali, riguardanti, tra gli altri, gli operatori subacquei e iperbarici, e che, in relazione a tali qualifiche, è stato effettuato il test di proporzionalità previsto dalla normativa europea;

   valutato che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.