ALLEGATO 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. C. 2574-A Governo.
PARERE APPROVATO SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2574-A, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
i princìpi e i criteri direttivi specifici recati dall'articolo 5, comma 1, con riferimento all'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la formulazione dei medesimi princìpi e criteri direttivi, limitando l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario delle acque reflue urbane, non individua la modalità di copertura della quota residua dei predetti costi di implementazione, che potrebbe pertanto gravare sulla finanza pubblica;
le risorse attualmente disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica appaiono del tutto insufficienti a far fronte agli oneri che si determinerebbero qualora la quota dei costi di implementazione del trattamento quaternario delle acque reflue urbane non posta a carico dei produttori fosse invece posta a carico della finanza pubblica e che non troverebbero copertura neppure nell'ambito delle disponibilità del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;
i princìpi e i criteri direttivi specifici di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d), incidendo sui criteri di definizione dei metodi di calcolo della responsabilità estesa del produttore, sono parimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
dall'attuazione della delega di cui all'articolo 6, volta all'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680, in materia di trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché di libera circolazione di tali dati, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (C-548/21), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i controlli preventivi svolti dall'autorità giudiziaria o da un organo amministrativo indipendente appaiono riconducibili alle funzioni istituzionali dei medesimi organi e potranno, pertanto, essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera n), volto ad escludere che l'IVASS possa applicare lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione è Pag. 83esclusivamente finalizzata a tutelare i crediti dei soggetti che hanno sottoscritto contratti di assicurazione coperti da attivi, funzionalmente destinati alla copertura assicurativa, in coerenza con la vigente normativa di fonte unionale attuata nel nostro ordinamento dall'articolo 258 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;
la previsione, nell'ambito del principio e criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f), della riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) del medesimo comma 2 all'incentivazione del personale delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022, presenta profili problematici di carattere finanziario, in quanto si determinerebbe un incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni interessate, non correlato a parametri oggettivi e privo di limiti percentuali rispetto alle entrate riassegnate;
con riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 4 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, di cui al numero 16 dell'Allegato A annesso al presente provvedimento, non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando l'applicabilità alla direttiva del meccanismo di copertura di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame;
in particolare, gli adempimenti previsti dagli articoli da 1 a 11 della citata direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio corrispondono sostanzialmente a disposizioni che già sono previste nell'ambito della normativa applicabile alle elezioni del Parlamento europeo;
dagli ulteriori obblighi posti in capo agli Stati membri dalla medesima direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'amministrazione competente già assicura attività informative analoghe a quelle previste dall'articolo 12 della predetta direttiva, la piattaforma per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 13 è già funzionante ed è gestita a livello europeo, mentre la fornitura dei dati statistici di cui all'articolo 15 e l'invio delle relazioni di cui all'articolo 17 potranno essere effettuati avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di raccolta ed elaborazione di dati in materia elettorale riconducibili a quelle già svolte sulla base della normativa vigente dal Ministero dell'interno;
la direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, è stata espunta dall'elenco delle direttive da recepire, di cui all'Allegato A annesso al presente provvedimento, in quanto essa è stata già recepita con l'approvazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2025, che ha introdotto le necessarie modificazioni al decreto legislativo n. 125 del 2024;
rilevata l'esigenza di:
inserire all'articolo 6 un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in linea con le rassicurazioni fornite dal Governo in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute;
modificare l'articolo 7, comma 3, che reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle Pag. 84persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, in termini conformi alla prassi comunemente seguita, anche al fine di uniformarne la formulazione a quella delle altre clausole di invarianza finanziaria contenute nel provvedimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, Allegato A, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
All'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
All'articolo 20, comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti.
ALLEGATO 2
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 e abb.-A.
TABELLA DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
|
classi di rendita |
numero
|
numero
|
base
|
IMU |
Minor
|
Misura
|
|
(incluse
|
gettito | |||||
|
1) rendita fra 0€ e 100€ |
20.170 |
9.472 |
107.182.064 |
980.901 |
-980.901 |
100% |
|
2) rendita fra 100€ e 200€ |
27.553 |
15.102 |
424.929.323 |
3.928.745 |
-3.928.745 | |
|
3) rendita fra 200€ e 300€ |
25.429 |
14.413 |
660.980.184 |
6.138.715 |
-3.683.229 |
60% |
|
4) rendita fra 300€ e 400€ |
17.324 |
9.786 |
624.906.774 |
5.806.311 |
-1.916.083 |
33% |
|
5) rendita fra 400€ e 500€ |
10.536 |
5.889 |
483.290.647 |
4.492.764 |
-1.482.612 |
33% |
|
6) rendita fra 500€ e 700€ |
9.095 |
5.069 |
544.722.941 |
5.077.375 |
0 | |
|
7) rendita fra 700€ e 1.000€ |
3.842 |
2.177 |
327.135.804 |
3.077.040 |
0 | |
|
8) rendita oltre 1.000€ |
1.881 |
1.079 |
294.327.669 |
2.859.116 |
0 | |
|
TOTALE |
115.830 |
62.986 |
3.467.475.404 |
32.360.966 |
-11.991.570 |
ALLEGATO 3
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica. C. 2678 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE 3.73, 3.033, 4.38, 4.39, 6.021 E 6.022
DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 3.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti immobiliari italiani – società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3.73. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, al comma 1, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al medesimo comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dalla medesima data,;
al comma 2:
all'alinea, sostituire la parola: riversato con le seguenti: destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico.;
sopprimere le lettere a) e b);
sopprimere l'Allegato 01.
0.3.033.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
0.3.033.2. Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico;
sopprimere il comma 4.
0.3.033.3. Grimaldi, Zanella.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con vincolo perpetuoPag. 87 di destinazione a servizio ospedaliero o sociosanitario.
0.3.033.4. Malavasi.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico.
0.3.033.5. Grimaldi, Zanella.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, al comma 2, alinea, sostituire la parola: riversato con le seguenti: destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso, la cessione è esclusa a favore di Stati esteri.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
0.3.033.6. Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, al comma 2, alinea, sostituire la parola: riversato con le seguenti: destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, con riguardo alla destinazione degli immobili, è attivato un confronto con gli enti locali e associativi del territorio.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b).
0.3.033.7. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, al comma 2, alinea, sostituire la parola: riversato con le seguenti: destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b).
0.3.033.8. Francesco Silvestri, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Di Lauro, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In qualunque caso di successiva cessione da parte dello Stato dell'immobile ex Ospedale Carlo Forlanini, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0.3.033.9. Mancini.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di successive cessioni degli immobili di cui al comma 1, il Governo presenta una relazione al Parlamento.
0.3.033.10. Ciani.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di successiva cessione da parte dello Stato dell'immobile ex Ospedale Carlo Forlanini, il Governo presenta una relazione al Parlamento.
0.3.033.11. Mancini.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, sopprimere il comma 4.
0.3.033.12. Grimaldi, Zanella, Zaratti.
All'articolo aggiuntivo 3.033 dei Relatori, al comma 7, lettera a), sostituire la parola: residenziale con la seguente: pubblica.
0.3.033.13. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure in materia di edilizia sanitaria)
1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I, sito in Roma, individuata all'Allegato 01 al presente decreto, è trasferita in proprietà alla Regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini di proprietà della Regione Lazio, sito in Roma, individuato all'Allegato 02 al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del Demanio e la Regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al suddetto comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del predetto comma 1, ultimo periodo, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore è riversato:
a) integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) per una quota pari al 30 per cento al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzarsi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato ex Ospedale Carlo Forlanini restano a carico della Regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla sua cantierizzazione funzionale alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la Regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione funzionale, né si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del Demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.
4. La Regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini, identificata all'Allegato 03 al presente decreto, sopportandone i relativi oneri.
5. Le operazioni di trasferimento, previste nel presente articolo, sono esenti da oneri fiscali.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. All'allegato V della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto riquadro della prima colonna, relativo alle finalità degli interventi, le parole: «del sistema dell'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «della offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale»;
b) nel quarto riquadro della seconda colonna, la parola: «MEF» è sostituita dalla seguente: «SALUTE».
8. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una Pag. 89dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'intervento di cui al comma 7 previsto dall'Allegato V alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, come vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'intervento di cui al comma 7 previsto dall'Allegato V alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, come vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
Allegato 01

Allegato 02

Allegato 03
3.033. I Relatori.
ART. 4.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
al comma 8, sostituire le parole: pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025 con le seguenti: pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 con le seguenti: pari a euro 2.175.634.830 per l'anno 2025;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-sexies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4.38. I Relatori.
All'emendamento 4.39 dei Relatori, al capoverso 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: fino al 30 giugno 2026, aggiungere le seguenti: previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura,;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano.
0.4.39.1. Grimaldi, Zanella.
All'emendamento 4.39 dei Relatori, al capoverso 7-bis, dopo le parole: fino al 30 giugno 2026, aggiungere le seguenti: previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura,
0.4.39.2. Zanella, Grimaldi.
All'emendamento 4.39 dei Relatori, al capoverso 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano.
0.4.39.3. Zanella, Grimaldi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per il settore del turismo, il Ministero del turismo può avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES – Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.39. I Relatori.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale)
1. Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:
«932-quater. In relazione alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, è autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:
a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;
b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.
932-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 932-quater, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge Pag. 9331 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
6.021. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 6.022 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: , è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
0.6.022.1. Grimaldi, Fratoianni, Zaratti.
All'articolo aggiuntivo 6.022 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 1 milione.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 1 milione.
0.6.022.2. Guerra, Roggiani.
All'articolo aggiuntivo 6.022 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 5 milioni e le parole da: di cui all'articolo 1, fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.6.022.3. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
All'articolo aggiuntivo 6.022 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: di polizia.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di polizia.
0.6.022.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
All'articolo aggiuntivo 6.022 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: di polizia con le seguenti: per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi extra-UE di origine o di permanenza di migranti, ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti,.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di polizia.
0.6.022.5. Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'articolo aggiuntivo 6.022 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: cooperazione internazionale, aggiungere le seguenti: ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di avviamento di corsi di formazione professionale e civico-linguistica ad essa eventualmente propedeutici nei predetti Paesi,.
0.6.022.6. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
All'articolo aggiuntivo 6.022 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: cooperazione internazionale, aggiungere le seguenti: previaPag. 94 acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, dai competenti organi delle Camere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del predetto programma,.
0.6.022.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
All'articolo aggiuntivo 6.022 dei Relatori, al comma 2, sostituire le parole da: del Fondo fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
0.6.022.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Cooperazione di polizia
in ambito migratorio)
1. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6.022. I Relatori.
ALLEGATO 4
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica. C. 2678 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, includendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale al Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
1.19. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
ART. 3.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: «anche se derivato da dolo dell'operatore o dei» sono sostituite con le seguenti: «cagionato dall'operatore o dai».
3.54. (Nuova formulazione) Mascaretti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti immobiliari italiani – società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3.73. I Relatori.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti per garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)
1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, è autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per il predetto anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, è autorizzata per Pag. 96l'anno 2025 la spesa di 12.659.000 euro per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.
3. Per il maggior impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 12, come modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, n. 125, è autorizzata la spesa per l'anno 2025 di euro 3.000.000 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
4. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 61 milioni di euro destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come di seguito specificato:
a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;
b) Arma dei Carabinieri: 18,30 milioni di euro;
c) Corpo della Guardia di finanza; 10,98 milioni di euro;
d) Corpo di Polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.
3.012. (Nuova formulazione) Urzì, Lucaselli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria)
1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presìdi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, è trasferita in proprietà alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attività dell'Azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini di proprietà della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, Pag. 97nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:
a) è riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) per una quota pari al 30 per cento è riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato ex Ospedale Carlo Forlanini restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo, né si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.
4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini, identificata dall'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.
5. Le operazioni di trasferimento previste nel presente articolo sono esenti da oneri fiscali.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: «Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla prima colonna («finalità»), le parole: «del sistema dell'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «della offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale»;
b) alla seconda colonna («Ministero»), la parola: «MEF» è sostituita dalla seguente: «SALUTE».
8. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo previsto dall'Allegato V, annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel Pag. 98testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo previsto dall'Allegato V, annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Allegato 01

Allegato 02

Allegato 03
3.033. (Nuova formulazione) I Relatori.
ART. 4.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
al comma 8, sostituire le parole: pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025 con le seguenti: pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 con le seguenti: pari a euro 2.175.634.830 per l'anno 2025;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-sexies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4.38. I Relatori.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, la società Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale.
4.11. (Ulteriore nuova formulazione) Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire la disponibilità di impianti sportivi in grado di ospitare Pag. 101eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, per l'anno 2026 è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro a favore del Comune di Milano finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale Daniela Samuele, da realizzarsi, pena la revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca ai sensi del primo periodo le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4.15. (Nuova formulazione) D'Attis, Pella.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per il settore del turismo, il Ministero del turismo può avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES – Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.39. I Relatori.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, è attribuito alla Società un corrispettivo sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce “oneri di investimento” compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti i “servizi di ingegneria e architettura” del Quadro Economico degli interventi, è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Nel caso tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
4.29. (Nuova formulazione) Bof, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale)
1. Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:
«932-quater. In relazione alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, è autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Pag. 102Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:
a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;
b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.
932-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 932-quater, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
6.021. I Relatori.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Cooperazione di polizia in ambito migratorio)
1. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6.022. I Relatori.
ALLEGATO 5
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica. C. 2678 Governo.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società Rete ferroviaria italiana (RFI)» e le parole: «programma parte» sono sostituite dalle seguenti: «programma – parte»;
al comma 2, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI»;
al comma 3, le parole: «Contratto di Programma parte servizi, RFI» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di programma – parte servizi, la società RFI S.p.A.»;
alla rubrica, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società Rete ferroviaria italiana».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le seguenti: «di garanzia per la prima casa,»;
al comma 2, dopo le parole: «Il Fondo» sono inserite le seguenti: «per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,»;
al comma 4, le parole: «e euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «PNRR» è sostituita dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» e le parole: «pena la revoca delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di revoca del finanziamento»;
al secondo periodo, dopo le parole: «uno o più decreti» è inserita la seguente: «adottati»;
al comma 2, dopo le parole: «di miglioramento genetico» è inserita la seguente: «esercitata»;
al comma 3, dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno di interpunzione: «:» e le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e 2024,»;
al comma 4, la parola: «ISMETT» è sostituita dalle seguenti: «dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo», dopo le parole: «23 gennaio 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «delibera CIPESS del 29 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025», le parole: «31 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2014, n. 190» e le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno di interpunzione: «:» e la parola: «paralimpiche,» è sostituita dalla seguente: «paralimpiche»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 9-ter,» sono inserite le seguenti: «comma 14,»;
alla lettera a), le parole: «il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente “quanto”» sono sostituite dalle seguenti: «la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) quanto”»;
alla lettera b), le parole: «il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente Pag. 104“quanto”» sono sostituite dalle seguenti: «la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) quanto”» e le parole: «sportivo culturale» sono sostituite dalle seguenti: «sportivo e culturale»;
alla lettera c), le parole: «il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente “quanto”» sono sostituite dalle seguenti: «la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) quanto”», dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «culturale Spa e» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «corrispondente utilizzo,» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente utilizzo»;
al comma 3, dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno di interpunzione: «:» e le parole: «e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”» sono sostituite dalle seguenti: «e per i XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”»;
al comma 5, le parole: «È autorizzato un contributo» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata la spesa», dopo le parole: «comma 4-bis» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione», la parola: «convezioni» è sostituita dalla seguente: «convenzioni», dopo le parole: «a disposizione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «utilizzato» è sostituita dalla seguente: «utilizzata»;
al comma 6:
all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «del Veneto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «di pertinenza» sono soppresse, le parole: «non superiore ai» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a», dopo le parole: «alle sedi di gara» sono inserite le seguenti: «, calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato», le parole: «possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» e le parole: «sul proprio territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio territorio»;
alla lettera a), le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;
al comma 7, le parole: «d'intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza» e la parola: «individuazione» è sostituita dalla seguente: «determinazione».
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: «medesimi debiti» sono sostituite dalle seguenti: «debiti relativi alle medesime obbligazioni»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo»;
al secondo periodo, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro», le parole: «pro-quota» sono sostituite dalle seguenti: «pro quota» e la parola: «operazione» è sostituita dalla seguente: «operazioni»;
al terzo periodo, le parole: «sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;
al quarto periodo, le parole: «mancata restituzione delle rate» sono sostituite dalle seguenti: «mancato versamento delle rate»;
al quinto periodo, le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma» e le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013»;
Pag. 105al comma 4, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 5-bis:
al primo periodo, le parole: «viene riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnata», le parole: «Associazione Nazionale della Croce rossa italiana» sono sostituite dalle seguenti: «Associazione della Croce Rossa italiana» e le parole: «alla data dell'entrata in vigore della norma» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al secondo periodo, le parole: «Associazione Nazionale della Croce rossa italiana» sono sostituite dalle seguenti: «Associazione della Croce Rossa italiana» e le parole: «in essere» sono sostituite dalle seguenti: «in corso»;
al terzo periodo, le parole: «Associazione della Croce rossa italiana» sono sostituite dalle seguenti: «Associazione italiana della Croce Rossa», le parole: «e dei Comitati» sono sostituite dalle seguenti: «e ai Comitati», la parola: «norma» è sostituita dalla seguente: «disposizione» e dopo le parole: «nello stato passivo» nonché dopo le parole: «e liquidati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2014, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2014»;
al comma 3, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole da: «dall'articolo 16, comma 2-bis» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178».
All'articolo 7:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «commi 1, 4 e 5» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ed euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro»;
alla lettera b), dopo le parole: «indebitamento netto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c), le parole: «articolo 1-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1-quater»;
alla lettera d), dopo le parole: «n. 388» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera n), dopo le parole: «comma 5-bis» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera o), le parole: «come indicate» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura indicata»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «nuovi e maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori»;
al secondo periodo, la parola: «provvedono» è sostituita dalle seguenti: «vi provvedono» e dopo le parole: «risorse umane» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».