ALLEGATO 1
Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. Testo unificato C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, sopprimere le parole: motorie, sensoriali e intellettive.
1.1. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
ART. 2.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi di interesse culturale quali teatri, musei, cinema, biblioteche, aule studio, sale per i convegni e riunioni, luoghi di culto e in qualsiasi ogni altro luogo destinato ad attività culturali, musicali, ricreative o sportive, anche in presenza di allestimenti temporanei i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento non gratuito garantiscono le necessarie condizioni di accesso e di fruibilità dell'evento alle persone con disabilità nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche.
2.1. Furfaro, Manzi, Malavasi, Girelli, Ciani, Berruto, Orfini, Iacono.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, dopo le parole: nei luoghi inserire le seguenti: pubblici o aperti al pubblico.
2.2. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, sostituire le parole: pubblici spettacoli o manifestazioni con le seguenti: spettacoli o manifestazioni culturali.
2.3. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, dopo le parole: manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo inserire le seguenti: , incluse le proiezioni cinematografiche e audiovisive.
2.4. Grippo.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, sopprimere le parole: non gratuito.
Conseguentemente al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: non gratuiti.
2.5. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, sopprimere le parole: non gratuito.
*2.6. Tassinari.
*2.7. Grippo.
*2.8. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.9. Amato, Orrico, Caso.
*2.10. Piccolotti.
*2.11. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, sostituire le parole: non gratuito con le seguenti: gratuito e non.
2.12. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, sostituire le parole: adeguate condizioni di accesso e di fruibilità con le seguenti: condizioni di accesso e di fruibilità adeguate e non discriminatorie o segreganti.
2.13. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, sostituire la parola: adeguate con le seguenti: le necessarie.
2.14. Furfaro, Manzi, Malavasi, Girelli, Ciani, Berruto, Orfini, Iacono.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: certificata.
2.15. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, sopprimere la parola: certificata.
2.16. Furfaro, Manzi, Malavasi, Girelli, Ciani, Berruto, Orfini, Iacono.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: fermo il rispetto.
2.17. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di ogni altro ostacolo affinché ogni servizio erogato possa essere fruibile da chiunque.
2.18. Furfaro, Manzi, Malavasi, Girelli, Ciani, Berruto, Orfini, Iacono.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fisiche e percettive.
2.19. Orrico, Amato, Caso.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di accessibilità.
2.20. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I locali, gli impianti e i luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti riservati alle persone con disabilità motoria in numero non inferiore a 5 posti ogni 400, prevedendo altri 5 posti ogni 400, per gli accompagnatori da ubicarsi vicino alle persone con disabilità accompagnate ed in un punto della struttura posto in posizione elevata, in modo da garantire l'effettiva fruizione dell'evento.
*2.21. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
*2.22. Tassinari.
*2.23. Gadda.
*2.24. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.25. Grippo.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati:
a) di posti riservati accessibili per persone con disabilità che abbiano una ridotta capacità motoria, in numero non inferiore a due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di quattro;
b) nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati accessibili per persone con disabilità su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali Pag. 119da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote.
Per ciascuno dei posti e degli spazi riservati di cui alle lettere a) e b) è previsto almeno un posto, anche non strutturalmente permanente, riservato all'accompagnatore, a fianco della persona con disabilità accompagnata. I posti e gli spazi riservati sono collocati in un punto della struttura posto in posizione tale da garantire l'effettiva e piena visibilità, fruizione e la partecipazione non discriminatoria o segregante all'evento delle persone con disabilità e dei loro accompagnatori.
2.26. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 2, sostituire le parole da: non inferiore fino alla fine del comma, con le seguenti: non inferiore a 5 posti ogni 400, prevedendo altri 5 posti ogni 400, per gli accompagnatori collocati vicino alle persone con disabilità accompagnate e in un punto della struttura posto in posizione elevata, in modo da garantire l'effettiva fruizione dell'evento.
2.27. Piccolotti.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I soggetti responsabili dell'organizzazione di eventi nei luoghi di cui al comma 1 assicurano che i posti e gli spazi di cui al comma 2 siano distribuiti in tutti i settori del locale o dell'impianto, in modo idoneo a garantire l'effettiva e piena visibilità, fruizione e partecipazione non discriminatoria o segregante all'evento da parte delle persone con disabilità e dei loro accompagnatori, anche attraverso accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate quali la realizzazione di opere provvisorie o l'inserimento di posti accessibili all'inizio o alla fine delle file dei posti a sedere. Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, tecniche o strutturali, oggettivamente insuperabili e da motivare espressamente, anche avuto riguardo alla natura e alla conformazione del luogo, non sia possibile prevedere la distribuzione dei posti e degli spazi riservati di cui al comma 2 in tutti i settori, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento assicurano che il numero obbligatorio di tali posti e spazi sia comunque sempre rispettato e che la loro ubicazione sia effettuata in maniera tale da garantire la maggiore distribuzione possibile degli stessi in tutti i settori accessibili e, comunque, l'effettiva e piena visibilità, fruizione e partecipazione non discriminatoria o segregante all'evento delle persone con disabilità e dei loro accompagnatori. Ove la persona con disabilità non abbia la possibilità di scegliere il settore nel quale assistere all'evento, il costo del titolo di ingresso intero applicato non può essere superiore a quello del settore più economico.
2.28. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non gratuiti.
Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.
2.29. Piccolotti.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non gratuiti.
2.30. Amato, Orrico, Caso.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In ogni caso i posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori non devono essere situati in aree distinte al fine di evitare situazioni di isolamento sociale.
2.31. Furfaro, Manzi, Malavasi, Girelli, Ciani, Berruto, Orfini, Iacono.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 3, sopprimere il terzo periodo.
2.32. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti responsabili dell'organizzazione degli eventi sono tenuti a dotare i luoghi nei quali si svolgono gli eventi di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote nonché a consentire l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
2.33. Piccolotti.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire una sempre maggiore inclusività alla vita sociale delle persone con disabilità, è istituito, presso il Ministero della cultura, un fondo per la partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli gratuiti pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.34. Piccolotti.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I soggetti responsabili dell'organizzazione degli eventi di cui al comma 1 provvedono ad assicurare gli accomodamenti ragionevoli necessari per consentire alle persone con disabilità sensoriali o cognitive la effettiva e piena visibilità, fruizione e partecipazione non discriminatoria e segregante all'evento, in conformità agli standard e prassi riconosciute a livello nazionale e internazionale.
2.35. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: almeno.
2.36. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: persona disabile certificata fino alla fine del periodo, con le seguenti: persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2.37. Sasso, Latini, Miele, Loizzo.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disabile con le seguenti: con disabilità.
*2.38. Grippo.
*2.39. Orrico, Amato, Caso.
*2.40. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
*2.41. Tassinari.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli organizzatori devono inoltre assicurare che all'accompagnatore venga riservato un posto vicino alla persona con disabilità grave.
**2.42. Tassinari.
**2.43. Gadda.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli organizzatori devono inoltre assicurare che all'accompagnatore venga riservatoPag. 121 un posto vicino alla persona con disabilità.
*2.44. Grippo.
*2.45. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La prevista gratuità del biglietto è esente da IVA e da diritti d'autore.
2.46. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organizzatori devono inoltre assicurare che all'accompagnatore venga riservato un posto vicino alla persona con disabilità.
2.47. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo diritto è altresì riservato ai figli minori delle persone con disabilità.
2.48. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli organizzatori devono anche provvedere alla segnalazione e all'abbattimento delle barriere senso percettive, seguendo le linee guida I.N.M.A.C.I., alla sottotitolazione e all'audiodescrizione dell'evento e all'istallazione degli accorgimenti visivi e luminosi negli ambienti.
*2.49. Grippo.
*2.50. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.51. Tassinari.
*2.52. Gadda.
*2.53. Boschi.
*2.54. Piccolotti.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, alinea, sostituire le parole da: in caso di esternalizzazione fino a: messa in vendita con le seguenti: i soggetti cui questi abbiano affidato il sistema di distribuzione dei titoli di ingresso per l'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, sin dalla data di messa in vendita, prelazione, prevendita, o comunque distribuzione.
Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, lettera c), sostituire le parole: alla vendita dei biglietti con le seguenti: per prenotare, preordinare in prelazione, acquistare o comunque ordinare i biglietti.
2.57. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, alinea, dopo le parole: sono tenuti a pubblicare inserire le seguenti: in maniera accessibile e dopo le parole: i seguenti dati inserire le seguenti: in formato accessibile.
*2.58. Grippo.
*2.59. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.60. Orrico, Amato, Caso.
*2.61. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
*2.63. Tassinari.
*2.64. Gadda.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, alinea, dopo le parole: sono tenuti a pubblicare inserire le seguenti: in maniera accessibile.
2.65. Piccolotti.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, sopprimere le lettere a), b) e c).
2.66. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, lettera a), dopo le parole: dei biglietti posti in vendita aggiungere le seguenti: , il numero dei posti accessibili ai sensi della normativa vigente.
2.67. Sasso, Latini, Miele, Loizzo.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, lettera a), dopo le parole: il numero dei biglietti inserire le seguenti: per i posti e gli spazi di cui al comma 2.
Conseguentemente:
1) alla lettera b), sostituire la parola: assegnati con le seguenti: e degli spazi riservati ai sensi del comma 2;
2) alla lettera c), dopo le parole: alla vendita dei biglietti inserire le seguenti: per i posti e gli spazi di cui al comma 2.
2.69. Faraone.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, al comma 5, lettera a), dopo le parole: il numero dei biglietti aggiungere la seguente: gratuiti.
2.70. Piccolotti.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) le informazioni riguardanti l'accessibilità dell'evento e della struttura, incluse quelle relative all'accessibilità per le persone con disabilità sensoriali e cognitive;.
2.71. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) le informazioni circa l'accessibilità della struttura;
*2.72. Grippo.
*2.73. Boschi.
*2.74. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.75. Tassinari.
*2.77. Gadda.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, lettera c), dopo le parole: il contatto telefonico inserire le seguenti: e di posta elettronica.
**2.78. Boschi.
**2.79. Piccolotti.
**2.80. Amato, Orrico, Caso.
**2.81. Grippo.
**2.82. Tassinari.
**2.83. Gadda.
**2.84. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
**2.85. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 6, sostituire le parole: vendita dei biglietti con le seguenti: prelazione, prevendita, vendita o comunque distribuzione dei biglietti.
2.86. Giachetti.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I soggetti di cui al comma 5 assicurano la possibilità di prenotare, preordinare in prelazione, acquistare o comunque ordinare i titoli di ingresso per i posti e gli spazi riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori nelle stesse date e attraverso i medesimi canali fisici e digitali adottati per gli altri posti. Nelle fasi di prenotazione, preordinazione in prelazione, acquisto o ordine, è garantita la possibilità di attestare la condizione di disabilità attraverso la Carta europea della disabilità.
2.87. Giachetti.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ovvero attraverso uno specifico canale di vendita dedicato.
2.88. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al fine di rendere effettivamente fruibile la manifestazione di interesse culturale, musicale, ricreativa o sportiva anche da parte di persone con disabilità le informazioni inerenti all'accessibilità dei luoghi di cui al comma 1 sono pubblicate e rese disponibili nei siti internet, nelle piattaforme di comunicazione sociale e nelle applicazioni dei luoghi in cui la manifestazione si svolge.
2.89. Furfaro, Manzi, Malavasi, Girelli, Ciani, Berruto, Orfini, Iacono.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è soggetta ad una sanzione amministrativa commisurata alla gravità della violazione e comunque non superiore a 5.000 euro.
2.90. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato. Dette sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dalla presente disposizione sono devolute allo Stato per essere riassegnate al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2.91. Grippo.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e del comma 7 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari fino al quattro per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei titoli di ingresso per l'evento per il quale si è verificata la violazione. In caso di eventi gratuiti, l'importo della sanzione applicabile è quantificato tra 500 euro e 5.000 euro.
2.92. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato.
*2.93. Tassinari.
*2.94. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.95. Gadda.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 8, con il seguente:
8. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato derivante dall'evento.
2.96. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da porsi a carico del soggetto di responsabile variabile fino al 3 per cento del fatturato. Dette sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dalla presente disposizione sono devolute allo Stato per essere riassegnate al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui Pag. 124all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*2.97. Grippo.
*2.98. Tassinari.
*2.99. Gadda.
*2.100. Manzi.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 9, sostituire le parole da: da 500 euro fino alla fine del comma, con le seguenti: da porsi a carico del soggetto di responsabile variabile fino al 3 per cento del fatturato derivante dall'evento. Dette sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dalla presente disposizione sono devolute allo Stato per essere riassegnate al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2.101. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 9, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.
2.102. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 10.
*2.103. Grippo.
*2.104. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.105. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.
*2.106. Tassinari.
*2.107. Gadda.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 10, dopo le parole: con proprio regolamento aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
2.108. Furfaro, Manzi, Malavasi, Girelli, Ciani, Berruto, Orfini, Iacono.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Al fine di garantire un sostegno economico ai soggetti responsabili dell'organizzazione degli eventi di cui al comma 1 per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno all'organizzazione di eventi culturali o manifestazioni di intrattenimento» con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per le disabilità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.109. Orrico, Amato, Caso.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, alla rubrica sostituire le parole: in materia di con le seguenti: per garantire la.
Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: in materia di con le seguenti: per garantire il diritto di.
2.110. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fruizione del patrimonio culturale da parte di persone con disabilità motoria)
1. Per promuovere la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone Pag. 125con disabilità motoria e incentivare interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche in siti di interesse pubblico, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2.01. Grippo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fondo per la mobilità agevole)
1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.
2.02. Grippo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure a favore degli organizzatori di spettacoli o di eventi sportivi per favorire l'accesso alle persone con disabilità)
1. Ai soggetti responsabili dell'organizzazione di eventi, pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo che rilascino titoli di accesso gratuiti o a prezzo ridotto alle persone con disabilità e ai loro eventuali accompagnatori è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non superiore all'80 per cento, delle mancate entrate complessivamente accertate per il rilascio dei titoli gratuiti o a prezzo ridotto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le aliquote del credito d'imposta e le modalità di accesso e fruizione del beneficio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.03. Amato, Orrico, Caso.
ALLEGATO 2
Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. Testo unificato C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 2.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 1, sopprimere le parole: non gratuito.
*2.6. Tassinari.
*2.7. Grippo.
*2.8. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.9. Amato, Orrico, Caso.
*2.10. Piccolotti.
*2.11. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Ove la persona non abbia la possibilità di scegliere il settore nel quale assistere all'evento in ragione della condizione di disabilità, il costo del titolo d'ingresso intero applicato non può essere superiore a quello del settore più economico.
2.32. (Nuova formulazione) Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: almeno.
2.36. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: persona disabile certificata fino alla fine del periodo, con le seguenti: persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o in possesso di Carta europea della disabilità (EU Disability Card) contrassegnata dalla lettera A.
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2.37. (Nuova formulazione) Sasso, Latini, Miele, Loizzo.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organizzatori devono inoltre assicurare che all'accompagnatore sia riservato un posto vicino alla persona con disabilità di cui al presente comma.
*2.42. (Nuova formulazione) Tassinari.
*2.43. (Nuova formulazione) Gadda.
*2.44. (Nuova formulazione) Grippo.
*2.45. (Nuova formulazione) Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
*2.47. (Nuova formulazione) Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, lettera a), dopo le parole: dei biglietti posti in vendita aggiungere le seguenti: , il numero dei posti accessibili ai sensi della normativa vigente.
2.67. Sasso, Latini, Miele, Loizzo.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 5, lettera c), dopo le parole: il contatto telefonico inserire le seguenti: e il contatto di posta elettronica.
Conseguentemente sostituire la parola: dedicato con la seguente: dedicati.
*2.78. Boschi.
*2.79. Piccolotti.
*2.80. Amato, Orrico, Caso.
*2.81. Grippo.
*2.82. Tassinari.
*2.83. Gadda.
*2.84. Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.85. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ovvero attraverso uno specifico canale di vendita dedicato.
2.88. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000.
*2.90. (Nuova formulazione) Baldelli.
*2.93. (Nuova formulazione) Tassinari.
*2.94. (Nuova formulazione) Manzi, Furfaro, Berruto, Orfini, Iacono, Malavasi, Girelli, Ciani.
*2.95. (Nuova formulazione) Gadda.
Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000.
2.102. (Nuova formulazione) Baldelli.
ALLEGATO 3
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. C. 2429 Governo approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2429, approvato dal Senato, recante Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.