ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Atto n. 318.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (Atto n. 318);
visto l'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), che conferisce la relativa delega al Governo;
preso atto che la direttiva (UE) 2024/1711 rientra nel pacchetto di riforma del mercato elettrico dell'UE (Electricity Market Design Reform), adottato nel 2024, con l'obiettivo di aumentare la stabilità e la prevedibilità dei prezzi, rafforzare la tutela dei consumatori – in particolare quelli vulnerabili – e promuovere investimenti nelle fonti rinnovabili e nella flessibilità non fossile;
considerato che l'Italia ha maturato ritardo nel recepimento della direttiva, tanto che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 148/2025 ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
esaminate le relazioni tecniche e illustrative nonché il dossier del Servizio Studi della Camera e del Senato (Senato, Dossier n. 568 – Camera, Atto n. 318), che evidenziano come lo schema intervenga, in particolare, sul decreto legislativo n. 210 del 2021 (mercato interno dell'energia elettrica), sul decreto legislativo n. 199 del 2021 (RED II), sul decreto legislativo n. 93 del 2011 (mercato interno energia elettrica e gas) e sul decreto legislativo n. 79 del 1999 (cosiddetto decreto Bersani);
acquisiti i contributi scritti e le audizioni;
considerato che:
lo schema di decreto legislativo n. 318 dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1711, parte della riforma del mercato elettrico dell'Unione (Electricity Market Design Reform), che interviene sul quadro normativo europeo per aumentare la stabilità dei prezzi, ridurre la volatilità, rafforzare i diritti dei consumatori e promuovere gli investimenti in rinnovabili e flessibilità non fossile;
in particolare, lo schema:
integra le definizioni del decreto legislativo n. 210 del 2021 introducendo, tra l'altro, i concetti di:
contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso;
fornitore di ultima istanza;
accordo di connessione flessibile;
condivisione dell'energia (anche extra-loco), ponendo le basi per il pieno sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili;
rafforza i diritti contrattuali dei clienti finali, riconoscendo per tutti – su richiesta – il diritto a un contratto di durata almeno annuale a prezzo fisso, con divieto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche e di durata e con specificiPag. 156 obblighi informativi in capo ai fornitori;
disciplina in modo più stringente la gestione del rischio dei grandi fornitori, attribuendo ad ARERA compiti di vigilanza e poteri sanzionatori;
riconosce pienamente la figura del cliente attivo e formalizza la disciplina della condivisione dell'energia tramite configurazioni per l'autoconsumo diffuso e le CER, prevedendo un ruolo operativo per i gestori di rete e per il GSE;
interviene sulla disciplina delle connessioni di rete e introduce gli accordi di connessione flessibile nelle aree congestionate, ponendo ad ARERA il compito di definirne il quadro regolatorio;
rafforza il ruolo dell'ARERA nel monitoraggio dei mercati e nello sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;
detta i principi della fornitura di ultima istanza, a tutela in particolare dei clienti civili, e conferma la clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica, con oneri a carico del sistema;
rilevato in via preliminare:
che il recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 avviene con ritardo, a fronte di una procedura d'infrazione già aperta, confermando ancora una volta l'inadeguatezza dell'iniziativa del Governo nel contro il caro energia e il caro bollette;
che, nonostante tale ritardo, il provvedimento contiene elementi positivi, in particolare per quanto riguarda:
il rafforzamento dei diritti dei clienti finali e il divieto di modifiche unilaterali dei contratti a prezzo fisso;
la previsione generalizzata di un servizio di fornitura di ultima istanza;
il riconoscimento del diritto alla condivisione dell'energia e al pieno sviluppo delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso e le comunità energetiche rinnovabili;
che tuttavia il decreto, così come formulato, non affronta ancora in modo strutturale alcuni nodi centrali: la definizione e la misurazione della povertà energetica, che non può essere ridotta alla sola categoria dei clienti vulnerabili così come oggi individuata dal diritto nazionale; la regolazione delle pratiche di contrattualizzazione nel mercato libero (OTP, vendite aggressive, credit-check e black list), che hanno prodotto casi non accettabili di esclusione di fatto dall'accesso a un bene essenziale; il rischio di trasferire in modo regressivo sulla bolletta di imprese e famiglie non vulnerabili il costo delle tutele per i soggetti più fragili, invece di finanziarle con strumenti più equi e trasparenti;
è prioritario che la riforma del mercato elettrico:
sia coerente con una strategia industriale ed energetica che metta al centro la transizione ecologica, l'efficienza energetica e la riduzione strutturale dei costi dell'energia per famiglie e imprese;
rafforzi, e non indebolisca, il ruolo dei soggetti pubblici (GSE, Acquirente Unico, ARERA) come presidio di trasparenza e tutela nel mercato liberalizzato, soprattutto nella fase successiva alla chiusura dei servizi di maggior tutela;
garantisca che lo sviluppo delle comunità energetiche e dell'autoconsumo non rimanga un'opportunità per pochi, ma diventi uno strumento diffuso di lotta alla povertà energetica, di riduzione delle bollette e di partecipazione attiva di cittadini, enti locali e PMI alla transizione energetica;
alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene opportuno esprimere un giudizio complessivamente favorevole sullo schema di decreto, condizionandolo però a una serie di modifiche e integrazioni puntuali che recepiscono le istanze emerse nelle audizioni e rendono il provvedimento più coerente,
Pag. 157esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) ruolo di Acquirente Unico nelle procedure di ultima istanza: all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 5-bis del decreto legislativo n. 210 del 2021 (servizio di fornitura di ultima istanza), sia espressamente previsto che le procedure per l'individuazione dei fornitori siano gestite da Acquirente Unico S.p.A., in continuità con quanto già avviene per i servizi di salvaguardia e a tutele graduali, al fine di garantire neutralità, trasparenza e adeguato presidio pubblico;
2) rafforzamento della disciplina di tutela dal distacco per i clienti in povertà energetica: all'articolo 2, comma 1, lettera f), e alle disposizioni attuative in materia di tutela dal rischio di interruzione della fornitura, sia specificato che:
le misure di piena protezione dal distacco sono prioritarie per i soggetti che versano in effettiva povertà energetica, secondo criteri multidimensionali coerenti con la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica e con il lavoro dell'Osservatorio nazionale sulla povertà energetica;
ARERA, d'intesa con MASE, definisca in modo puntuale il perimetro dei beneficiari, anche sulla base degli indicatori elaborati nel progetto EPIC, e preveda idonei meccanismi di compensazione per gli operatori nel caso in cui le misure di tutela comportino limitazioni alla normale gestione della morosità, al fine di evitare squilibri economici e oneri sproporzionati sulle bollette degli altri clienti finali;
3) disciplina delle modalità di conclusione dei contratti e tracciabilità delle comunicazioni. Nel quadro delle modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 210 del 2021 (articolo 2 dello schema), sia introdotto un nuovo comma che:
disciplini in modo specifico l'utilizzo di procedure digitali (in particolare OTP) per la conclusione dei contratti di fornitura, imponendo che il cliente possa prendere visione integrale del contratto prima dell'accettazione e che siano garantite adeguate modalità di identificazione del sottoscrittore;
obblighi i fornitori a utilizzare canali tracciabili per l'invio dei contratti e delle comunicazioni di modifiche unilaterali, riconoscendo al consumatore il diritto a disporre di prova certa della ricezione delle informazioni rilevanti, anche ai fini dell'esercizio del recesso;
preveda una specifica disciplina, definita da ARERA, per l'utilizzo di banche dati e black list ai fini dei credit-check, assicurando trasparenza, diritto al contraddittorio e divieto di esclusione arbitraria dall'accesso alla fornitura di energia elettrica, bene essenziale per una vita dignitosa;
consenta la possibilità contrattualmente definita per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del codice del consumo per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore;
4) ruolo del GSE nella condivisione dell'energia e nei PPA per piccoli consumatori. In coerenza con l'articolo 5 dello schema e con l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, siano introdotte disposizioni che:
attribuiscano esplicitamente al GSE il ruolo di punto di contatto nazionale per la registrazione degli accordi di condivisione, per la gestione dei dati necessari allo scorporo in bolletta dell'energia condivisa e per la raccolta delle informazioni sulla ripartizione dei benefici tra i partecipanti alle configurazioni di autoconsumo;
prevedano che GSE e GME possano svolgere funzioni di facilitazione e aggregazione della domanda e dell'offerta per la stipula di contratti di lungo termine (PPA) da fonti rinnovabili a favore di clienti domestici e PMI, sulla base di linee guida adottate da ARERA, con la possibilità di Pag. 158utilizzare schemi di garanzia pubblica per ridurre il rischio di controparte.
5) monitoraggio parlamentare dei tempi di attuazione: all'articolo 9 siano rafforzati gli obblighi di attuazione e di reporting, prevedendo che:
ARERA adotti i provvedimenti attuativi relativi alla gestione del rischio dei fornitori, agli accordi di connessione flessibile e alla condivisione dell'energia entro i termini già previsti (sei o dodici mesi), con l'impegno a privilegiare la massima celerità per gli interventi che incidono direttamente sulla tutela dei consumatori;
MASE trasmetta alle Camere, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto e successivamente con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento, sugli effetti in termini di stabilità dei prezzi, sviluppo delle rinnovabili, diffusione delle comunità energetiche e riduzione della povertà energetica;
e con le seguenti osservazioni:
a) coerenza con la strategia di contrasto al caro energia e alla povertà energetica. La Commissione sottolinea l'esigenza che il Governo coordini l'attuazione dello schema di decreto con le misure previste nel Piano nazionale contro la povertà energetica, nel Piano sociale per il clima e nel PNIEC, valorizzando il contributo di GSE e Acquirente Unico all'Osservatorio nazionale sulla povertà energetica e agli strumenti di monitoraggio statistico (EPIC);
b) impatto sulla struttura delle bollette e sulla competitività delle imprese. Pur prendendo atto della clausola di invarianza per la finanza pubblica, la Commissione evidenzia che eventuali nuovi oneri connessi alla gestione del servizio di ultima istanza, alla tutela dei clienti vulnerabili e alla diffusione delle configurazioni di condivisione non devono tradursi in un aumento regressivo della componente tariffaria a carico di famiglie e imprese non vulnerabili, già colpite dal caro energia e dal calo della produzione industriale. Si raccomanda pertanto un attento monitoraggio degli oneri di sistema e una piena trasparenza nella quantificazione e nella destinazione delle componenti tariffarie;
c) sviluppo delle comunità energetiche e dell'autoconsumo come politiche strutturali. La Commissione ritiene necessario semplificare e potenziare le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo e ritiene essenziale che l'attuazione dello schema di decreto sia orientata ad ampliare in modo effettivo l'accessibilità delle CER a cittadini, enti locali, PMI e terzo settore, con particolare attenzione alle aree interne e ai consumatori vulnerabili;
d) equilibrio tra tutela dei vulnerabili e sostenibilità del sistema. Nel recepimento delle disposizioni sulla protezione dei clienti vulnerabili dal rischio di interruzione della fornitura, si invita ARERA a perseguire un equilibrio che:
assicuri una protezione effettiva per chi è in povertà energetica;
mantenga strumenti efficaci di gestione della morosità, evitando che i costi degli insoluti siano scaricati indiscriminatamente sugli altri utenti;
preveda, ove necessario, la copertura degli oneri attraverso risorse extratariffarie o strumenti specifici, in coerenza con il carattere sociale degli interventi;
e) rafforzamento del ruolo dei soggetti pubblici di sistema. La Commissione ribadisce l'importanza di rafforzare il ruolo di ARERA, GSE e Acquirente Unico come infrastrutture pubbliche strategiche per il buon funzionamento del mercato elettrico, per la tutela dei consumatori e per il successo della transizione energetica.
Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghirra.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Atto n. 318.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (Atto n. 318);
preso atto che la direttiva (UE) 2024/1711 sul miglioramento dell'assetto del mercato elettrico prevedeva come termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri il 17 gennaio 2025, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, punti 2 e 5, sulla libertà di scelta del fornitore (nuovo articolo 4 nella direttiva 2024/944/UE) e sul diritto alla condivisione dell'energia (nuovo articolo 15-bis nella direttiva 2024/944/UE), per i quali il termine è fissato al 17 luglio 2026, e considerato che il 26 marzo 2025 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, aprendo così la procedura d'infrazione n. 148 del 2025 ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;
rilevato che la direttiva oggetto di attuazione rientra in un pacchetto di iniziative adottate dalla Commissione europea per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia in conseguenza della crisi energetica (determinatasi a partire dal 2022), insieme di iniziative anche noto come Electricity Market Design Reform, il cui obiettivo è quello di migliorare la stabilità e prevedibilità dei costi energetici, garantire prezzi accessibili per tutti i consumatori (civili e industrie) e una protezione dalla loro volatilità, nonché incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili;
rilevato che le associazioni dei consumatori hanno evidenziato, nel corso delle audizioni svolte, che oltre ai contenuti dei contratti è necessario intervenire sia in merito all'acquisizione del consenso alla contrattualizzazione da parte dei clienti finali mediante l'utilizzo di metodi di sottoscrizione digitali quali quelli operati per il tramite di OTP (One Time Password), uno strumento che non consente la lettura del contenuto dei documenti sottoscritti, sia in merito alla tracciabilità della trasmissione della documentazione contrattuale ovvero delle modifiche unilaterali apportate ai contratti, in quanto non vi sarebbe alcuna previsione normativa che determini l'obbligo, in capo ai venditori e ai fornitori, di inoltrare la documentazione in modo tracciabile;
considerata la delega per l'adozione del presente schema di decreto contenuta nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025);
preso atto del parere favorevole espresso il 6 novembre 2025 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5, comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 281 del 1997,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2, sia aggiunta la seguente lettera: h-quinquies) la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni Pag. 160dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di incentivare la partecipazione associativa e collettiva del consumatore, promuovendo la sua rappresentanza effettiva nell'arena economica, prevedendo un meccanismo di adesione automatica e trasparente alle associazioni di categoria, e al contempo di garantire parità di condizioni tra i principali soggetti economici (impresa, lavoratore e consumatore) nella possibilità di delegare soggetti terzi alla riscossione delle proprie quote di adesione o erogazioni liberali in favore delle rispettive associazioni;
b) si valuti l'opportunità di delineare i criteri oggettivi, verificabili e aggiornabili, che definiscano i casi di vulnerabilità per disagio socioeconomico e i casi di povertà energetica, anche coinvolgendo le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e sulla base degli indicatori sviluppati dall'Osservatorio europeo sulla povertà energetica;
c) si valuti l'opportunità di limitare il divieto di modifiche unilaterali alle sole modifiche sfavorevoli per il cliente finale e di non impedire al fornitore di aggiornare o modificare i corrispettivi in caso di significativi cambiamenti del quadro normativo o regolatorio, o di introdurre variazioni anche favorevoli ai clienti per mantenerli allineati alle condizioni di mercato o per gestire situazioni di elevata volatilità;
d) al fine di garantire la massima trasparenza, comparabilità e comprensibilità delle condizioni contrattuali da parte dei consumatori, si valuti l'opportunità di prevedere che ARERA fornisca e renda obbligatorio l'utilizzo di un documento ispirato al modello del prospetto informativo standardizzato per i contratti di fornitura di energia elettrica, con particolare riferimento a quelli a prezzo fisso e per i rinnovi;
e) per i servizi di ultima istanza o di salvaguardia, si valuti l'opportunità di prevedere una comunicazione in bolletta facilmente intelligibile che espliciti durata, condizioni economiche e percorsi assistiti di rientro al mercato;
f) si valuti l'opportunità di rafforzare i meccanismi di tutela dei consumatori in materia di sottoscrizione digitale dei contratti e di tracciabilità delle documentazioni contrattuali nei termini indicati premessa, anche rafforzando i poteri del comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse (consumatori e imprese), costituito presso l'ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
g) si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità, per il cliente finale, di avvalersi, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste, anche di una delle associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori.
ALLEGATO 3
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Tavolo tecnico per il monitoraggio dell'impatto dei dazi sulle PMI)
1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché dai rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese. Il tavolo tecnico è diretto ed effettuare il monitoraggio dell'impatto sulle piccole e medie imprese dell'introduzione di eventuali barriere doganali, dell'incremento delle imposte applicate sulle merci esportate nonché dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale, per l'individuazione di politiche e misure di contenimento degli effetti negativi sul tessuto produttivo del paese. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
01.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.2. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2028 con le seguenti: 2030.
1.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o vi aderiscono con le seguenti: o hanno sottoscritto e aderiscono.
1.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 2.000.000.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50;
Pag. 162 al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.
1.5. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere un approccio sostenibile agli investimenti, le reti di imprese che fruiscono dell'agevolazione di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
1.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.
1.7. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031;
al comma 4:
sostituire la parola: 15 con la seguente: 30;
sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031.
1.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.
1.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 20
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031;
al comma 4:
sostituire la parola: 15 con la seguente: 20;
sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031.
1.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement – PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.
1.11. Ghirra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, sono favoriti la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzati alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.
1.12. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica, altresì, alle reti di imprese cui fanno parte o aderiscono imprese attive nell'industria delle armi e della difesa o che riconvertono le proprie attività nei medesimi settori.
1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di incentivare la trasformazione dei processi produttivi verso un modello energetico efficiente e sostenibile, alle piccole e medie imprese della filiera dell'automotive è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese in beni materiali o immateriali idonei a conseguire la transizione verso la produzione di componentistica per veicoli a basso impatto ambientale fino a un massimo di 35.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è cumulabile ed utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 45.
1.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di incrementare e la competitività delle imprese aderenti, promuovendo l'innovazione e lo scambio di conoscenze, alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete, o vi aderiscono, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese fino a un massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 25.
1.15. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete» sono inserite le seguenti: «, anche costituita di soli lavoratori autonomi,».
1.16. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
1.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 376 a 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applicano anche alle reti dotate di soggettività giuridica.
1.18. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta in favore delle PMI per l'acquisto della componente energia)
1. Alle piccole e medie imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-ter.
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 ottobre 2025, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 ottobre 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre dell'anno 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre dell'anno 2026.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo Pag. 16513, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.01. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili PMI)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kilowatt. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle PMI sul territorio nazionale, ampliare e consolidare l'impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti Pag. 166ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle PMI per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Voucher digitalizzazione)
1. Al fine di rilanciare le misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.04. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Voucher intelligenza artificiale)
1. Al fine di supportare le micro, piccole e medie imprese nell'implementazione e nella gestione di soluzioni di intelligenza artificiale e incrementarne la competitività, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», in favore delle predette imprese per le spese in consulenze nel campo dell'intelligenza artificiale dirette alla pianificazione di strategie personalizzate e per ottimizzarne i processi. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo AI del personale delle micro, piccole e medie imprese.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.05. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Industria 5.0)
1. In favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, congiuntamente a investimenti in strumenti di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di implementazione delle tecnologie blockchain e di automazione innovativa dei processi organizzativi individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere un dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.06. Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Voucher Temporary Export Manager)
1. Al fine di consentire alle micro e piccole imprese di espandersi e consolidarsi nei mercati esteri, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 Pag. 168finalizzata al rifinanziamento della misura denominata «Temporary Export Manager (TEM)» destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per le spese sostenute per avvalersi di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli esteri.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 6-bis.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.07. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI)
1. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.08. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno delle MPMI interessate dall'incremento delle imposte sulle esportazioni)
1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al sostengo delle micro, piccole e medie imprese, delle reti e dei consorzi di imprese a vocazione esportatrice.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.09. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di azienda o ramo d'azienda)
1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle Pag. 169disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le microimprese e per le piccole imprese se il trasferimento ha per oggetto la cessione dell'azienda o del ramo di azienda».
2. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.010. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, le piccole e medie imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.011. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Pag. 170L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
*1.012. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*1.013. Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.014. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Bonus Export Digital Plus)
1. Al fine di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata «Bonus Export Digitale Plus» per la concessione di contributi per le spese di l'acquisto di soluzioni digitali per l'export. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso Società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 20/21 del 22 novembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembrePag. 171 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.015. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Rifinanziamento Fondo impresa femminile)
1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.016. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Potenziamento del Patent box)
1. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del made in Italy.
2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «110 per cento» sono aggiunte le seguenti: «e del 150 per cento in caso di disegni e modelli»;
b) al comma 10-bis, le parole: «110 per cento» sono soppresse;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante».
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.017. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Potenziamento regime Patent Box)
1. All'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «disegni e modelli,» sono inserite le seguenti: «marchi storici di interesse nazionale iscritti al Pag. 172Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,».
1.018. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
ART. 3.
Al comma 1, dopo le parole: di programmi di sviluppo aggiungere la seguente: sostenibile.
Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese aggiungere le seguenti: nonché programmi per la promozione del recupero, del riuso, dell'upcycling e del riciclo delle rimanenze di magazzino, per la valorizzazione del post-consumo, per la ricerca di nuovi filati ecosostenibili derivanti da materie prime organiche.
3.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, sostituire le parole: alla filiera della moda con le seguenti: ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
*3.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*3.3. Del Barba.
*3.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario, nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
3.5. Ghirra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione ai marchi storici di interesse nazionale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
*3.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*3.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione e garantire la valorizzazione della produzione nazionale, l'impresa capofila dell'aggregazione assicura una produzione pari almeno all'80 per cento all'interno delle filiere italiane.
3.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: gli investimenti nella formazione continua dei lavoratori e.
3.9. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: l'utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e.
3.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: il mantenimento dei livelli occupazionali e.
3.11. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese, aggiungere le seguenti: la distribuzione territoriale delle aggregazioni, l'integrazione con le politiche di sostenibilitàPag. 173 e lo sviluppo dei distretti produttivi esistenti,.
3.12. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese, aggiungere le seguenti: e dai marchi storici di interesse nazionale, riconoscendone il valore identitario e il contributo alla tradizione manifatturiera italiana.
*3.13. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*3.14. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese, aggiungere le seguenti: che garantiscono il pieno rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.
3.15. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei seguenti vincoli: a) mantenimento e/o incremento dei livelli occupazionali; b) utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e regolari; c) investimento nella formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori; d) piena applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più significative.
3.16. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
*3.17. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
*3.18. Del Barba.
*3.19. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.
**3.20. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
**3.21. Del Barba.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2025, nelle modalità i stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella Pag. 174filiera di cui al comma 2-bis che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2-ter un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.
2-quinquies. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 2-bis e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2-ter.
3.22. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2025, ovvero entro il 31 ottobre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2025. A decorrere dal 1° novembre 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo.
2-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 215, al comma 12, le parole: «3 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».
3.23. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole da: «possono effettuare il riversamento» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti dai commi seguenti, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;
c) al comma 9:
1) le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
Pag. 175d) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 14 gennaio 2026»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 14 gennaio 2026 e le successive entro il 14 gennaio 2027, il 14 gennaio 2028, il 14 gennaio 2029, il 14 gennaio 2030, il 14 gennaio 2031, il 14 gennaio 2032, il 14 gennaio 2033, il 14 gennaio 2034 e il 14 gennaio 2035.»;
3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2026»;
e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2026»;
f) al comma 12, terzo periodo, le parole: «3 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
g) dopo il comma 12-quater, sono inseriti i seguenti:
«12-quinquies. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.
12-sexies. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
12-septies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, sono destinate alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
12-octies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera c), numero 1), pari a 5.773.589 euro per l'anno 2025 e 2.886.795 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy».
3.24. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare il rispetto di standard ambientali lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti tessili, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate specifiche linee guida per la progettazione e l'ingegnerizzazione di capi d'abbigliamento durevoli e riciclabili.
3.25. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono favorite, attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzate alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.
3.26. Ghirra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «15 addetti» sono sostituite dalle seguenti: «49 addetti».
3.27. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo a fondo perduto per le «Academy aziendali» nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del made in Italy nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati «Academy aziendali». A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.
3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:
a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.
6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.01. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga Cassa integrazione per i lavoratori della moda)
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'ArtigianatoPag. 177 di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui ai commi da 1 a 4, non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attività di cui di cui ai commi da 1 a 4 con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.02. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy)
1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy», con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy.Pag. 178
3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del made in Italy sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
5. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per la tutela e l'aggregazione delle imprese del settore della mitilicoltura)
1. Al fine di garantire, a favore delle imprese, delle cooperative e dei consorzi della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto e provincia di Taranto, un parziale ristoro per gli effetti derivanti dai cali produttivi connessi alle perdite di seme utilizzato in mitilicoltura causati dal cambiamento climatico nonché per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e successive proroghe, recante «Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto» nonché per le azioni di bonifica riguardanti lo specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Primo Seno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1. I criteri e le modalità di erogazione di cui al precedente periodo sono parametrati al potenziale produttivo dei beneficiari di cui al comma 1, proporzionale alle dimensioni delle aree destinate alle attività di mitilicoltura.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei soggetti di cui al comma 1, le disposizioni cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, si applicano altresì ai predetti soggetti nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventiPag. 179 strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione, l'innovazione, la formazione e l'internazionalizzazione delle imprese artigiane)
1. Al fine di valorizzare le imprese artigiane e riconoscerne il ruolo di fondamentale di presidio sul territorio quale espressione di creatività, tradizione, innovazione e strumento di identità culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a concedere contributi e incentivi, anche mediante crediti d'imposta, alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, per:
a) l'acquisto di macchinari, attrezzature, software innovativi e l'adozione di tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
b) la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con scuole, università e istituzioni specializzate nel commercio estero;
c) l'istituzione di borse di studio e tirocini formativi finalizzati a promuovere l'occupazione giovanile, la qualificazione professionale e assicurare il la trasmissione intergenerazionale delle competenze;
d) la partecipazione a fiere, mostre ed eventi, nazionali e internazionali;
e) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;
f) la partecipazione a programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE;
g) l'organizzazione di missioni e incontri B2B con operatori esteri per favorire l'ingresso delle imprese artigiane nei mercati globali;
h) la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione e l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.05. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese artigiane)
1. Al fine di sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento Pag. 180delle micro e piccole imprese artigiane nei mercati esteri, nonché di mitigare l'impatto di eventuali incrementi delle imposte applicate sulle esportazioni, è concesso, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis», un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese documentate e sostenute:
a) per la stipula di contratti di consulenza con figure professionali esperte in gestione di processi e programmi di internazionalizzazione, la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;
b) per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE;
c) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;
d) per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.06. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambientePag. 181 (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3.07. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della ceramica artistica tradizionale)
1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, il fondo di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico del 31 marzo 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.08. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese)
1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.Pag. 182
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
3.09. Furfaro, Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per l'aggregazione delle imprese della moda)
1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.010. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per il settore tessile, moda e accessori)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.011. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziare per l'aggregazione e il sostegno della filiera olivicola-olearia)
1. Al fine di sostenere e sviluppare la filiera olivicola-olearia, favorendo l'aggregazione tra gli operatori, l'incremento della produzione nazionale di olive e il rafforzamento della sostenibilità del settore, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato, per l'anno 2025, per un importo pari a 10 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così destinate:
a) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti in nuovi impianti conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole,Pag. 183 alimentari e forestali 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;
b) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti esistenti, conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2022, n. 5.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.012. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per favorire la partecipazione a fiere internazionali)
1 Al fine di favorire la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano anche per l'anno 2025, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2022, n. 195.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.013. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della moda)
1. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2025»;
b) al comma 10:
1) le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025»;
2) le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026»;
3) le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027»;
4) le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;
c) il comma 12 è soppresso.
3.014. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)
1. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «in misura pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 10 per cento» e le parole: «nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.015. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)
1. In continuità con la Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.
3.016. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.
*3.017. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
*3.018. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie in favore delle imprese di fabbricazione di gioielli)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «e dal codice ATECO 25.62.00» sono sostituite dalle seguenti: «e dai codici ATECO 32.12.20, 32.13.00 e 25.62.00».
3.020. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
ART. 4.
Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori,.
4.1. Ghirra.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: distacco dei lavoratori, aggiungere le seguenti: ferma restando l'applicazione dei CCNL di settore, nonché l'obbligo di fornire tempestivamente informative alle OOSS e ai lavoratori,.
4.2. Ghirra.
ART. 5.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: «costituiti tra imprese artigiane» sono inserite le seguenti: «, o tra piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,».
5.03. Del Barba.
ART. 6.
Al comma 1, sostituire le parole: 2026 e 2027 con le seguenti: 2026, 2027 e 2028.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: entro il 1° gennaio 2028 con le seguenti: entro il 1° gennaio 2029;
al comma 5:
sostituire le parole: e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2028;
sostituire le parole: fino alla data del 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino alla data del 31 dicembre 2028;
al comma 6:
sostituire le parole: fino alla data del 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino alla data del 31 dicembre 2028;
sostituire le parole: e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 6,3 milioni di euro per l'anno 2028;
sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 8,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,6 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.1. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 lavoratori con le seguenti: 3.000 lavoratori.
Conseguentemente:
al comma 5: sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027;
Pag. 186al comma 6, sostituire le parole: 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 11,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027;
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 14,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 13,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.2. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 lavoratori con le seguenti: 2.000 lavoratori.
Conseguentemente:
al comma 5: sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;
al comma 6, sostituire le parole: 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 7,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027;
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 9,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.3. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 7, sostituire le parole: trentaquattro anni con le seguenti: trentotto anni.
6.4. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 7, sostituire le parole: trentaquattro anni con le seguenti: trentasei anni.
6.5. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di favorire l'adesione alla sperimentazione di cui al presente articolo e incrementare l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che concordano con i lavoratori, ai sensi del comma 4, il regime di incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione è riconosciuto, fino alla data del 31 dicembre 2027, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limite di spesa pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027.Pag. 187
9-ter. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 9-bis spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
9-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 9-bis.
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.6. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana. A tal fine, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono a:
a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province e le camere di commercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle attività artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;
b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di attività artigiane nelle condizioni di cui alla lettera a);
c) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;
d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera c), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;
e) sostenere la funzione di mentor svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera c), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;
f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.
Pag. 1889-ter. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera d), sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:
a) la realizzazione del progetto di impresa;
b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;
c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso alla garanzia del consorzio fidi.
9-quater. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera d) ovvero possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati secondo la normativa nazionale e comunitaria.
6.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali.
9-ter. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi incentivi per finalità formativa a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 9-bis, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, gli incentivi a finalità formativa sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 16, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
6.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Istituzione Fondo «Successione d'impresa»)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo a sostegno della successione d'impresa» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.
2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:
a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;
b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;
c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:
1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;
2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedurePag. 189 produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;
3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;
4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;
5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:
a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);
b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);
c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).
4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.
5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani Pag. 190fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.02. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Prestito d'onore e incentivi al credito)
1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.
2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.
3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioniPag. 191 di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.
6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.
6.03. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in ambito lavorativo)
1. Al fine di sostenere i processi di formazione dei lavoratori dipendenti di MPMI e aumentarne la competitività, in ragione del crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzata all'organizzazione di attività formative per assicurare:
a) la formazione continua dei lavoratori sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
b) la formazione specifica per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento di nuove mansioni.
2. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell'impatto sui diritti fondamentali dei lavoratori dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689.
3. Le imprese che intendono sostituire lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale devono notificare la decisione con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono inoltre garantire che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.04. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in favore degli imprenditori e dei dipendenti di MPMI)
1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità, diffondere la cultura imprenditoriale e di incrementare il grado di formazione specialistica dei lavoratori dipendenti delle MPMI, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate:
a) all'organizzazione di corsi di formazione per il sostegno all'autoimprenditorialità, con particolare riferimento alla gestione aziendale, la pianificazione strategica, il marketing digitale e le competenze imprenditoriali;
b) all'organizzazione di corsi di formazione specialistica e per l'apprendimentoPag. 192 di nuove competenze destinati ai lavoratori dipendenti delle MPMI.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.05. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Programmi nazionali di formazione per l'autoimprenditorialità)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale e di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, un programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità.
2. Il programma si avvale della collaborazione con enti di formazione professionale, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria, per l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze in materia di gestione aziendale, pianificazione strategica, marketing digitale, finanza d'impresa e competenze trasversali.
3. Le regioni concorrono alla programmazione e all'attuazione dei corsi, assicurandone la diffusione capillare sul territorio e la coerenza con il tessuto economico locale. È incentivata la partecipazione diretta di imprenditori e piccole e medie imprese nella progettazione e nella docenza dei percorsi formativi.
4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione del programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità ed il suo funzionamento, nonché le modalità di strutturazione dei relativi corsi e di coinvolgimento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3.
6.06. Del Barba.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per la formazione in digitalizzazione e intelligenza artificiale per i piccoli esercizi commerciali e le piccole strutture ricettive extralberghiere)
1. Presso lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo denominato «Fondo per la formazione in digitalizzazione e intelligenza artificiale per i piccoli esercizi commerciali e le piccole strutture ricettive extralberghiere» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a sostenere programmi di formazione e aggiornamento professionale finalizzati all'adozione di tecnologie digitali e di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo:
a) le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;
Pag. 193b) i titolari o gestori di strutture ricettive extralberghiere, ivi comprese le attività di bed and breakfast, come disciplinate dalle normative regionali vigenti, purché operanti in forma d'impresa.
3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di:
a) attività formative, in presenza o a distanza, concernenti competenze digitali di base e avanzate, trasformazione digitale dei processi aziendali, utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, cybersecurity, commercio elettronico, gestione digitale dei flussi turistici e delle prenotazioni;
b) interventi di affiancamento e assistenza tecnica connessi alla diffusione della cultura digitale e all'introduzione di strumenti tecnologici nelle attività dei beneficiari;
c) progetti di formazione erogati da organismi accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di formazione professionale.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le regioni e le autonomie locali e previo parere delle associazioni maggiormente rappresentative nei settori del commercio e delle attività ricettive, sono definiti:
a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;
b) le priorità di finanziamento, anche sulla base della dimensione aziendale, del territorio e dei livelli di digitalizzazione;
c) le procedure per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e la rendicontazione delle spese;
d) le modalità di monitoraggio, valutazione e pubblicazione dei risultati degli interventi finanziati;
e) le forme di integrazione con risorse europee, nazionali e regionali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.07. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali)
1. Allo scopo di sostenere la diffusione di iniziative di autoimpiego dei dipendenti di imprese in crisi, riordinando e semplificando la normativa vigente in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite e riordinate, con le modificazioni necessarie al loro coordinamento nonché all'introduzione degli opportuni strumenti di semplificazione e incentivo, le disposizioni vigenti in materia di costituzione e promozione di società cooperative per operazioni di recupero delle imprese in crisi da parte dei lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali e volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei medesimi soggetti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni;
b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la Pag. 194razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
e) definizione, promozione, sostegno e sviluppo delle operazioni di cui all'alinea;
f) individuazione degli strumenti di finanziamento e di sostegno, delle risorse, degli incentivi statali ovvero derivanti dal bilancio dell'Unione europea e delle agevolazioni finanziarie, tributarie e fiscali a favore delle società cooperative di cui all'alinea, volti a favorire l'incremento e la diffusione delle operazioni di cui al medesimo alinea nonché l'accesso al credito da parte delle suddette società;
g) regolamentazione organica delle modalità di avvio delle operazioni e di costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui all'alinea;
h) introduzione di strumenti di semplificazione per favorire la riduzione degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi a carico dei lavoratori e delle società cooperative di cui all'alinea ai fini della presentazione delle richieste di finanziamento, compresa la richiesta di liquidazione anticipata del trattamento spettante al lavoratore a titolo di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ai fini dell'erogazione degli incentivi statali e delle agevolazioni finanziarie e tributarie e della semplificazione dei procedimenti di avvio delle operazioni di cui al medesimo alinea;
i) introduzione e individuazione di procedimenti amministrativi specifici per l'avvio delle operazioni di cui all'alinea che garantiscano la piena trasparenza della procedura, la tracciabilità dei flussi finanziari e tempi più rapidi nell'erogazione dei finanziamenti e delle agevolazioni da parte degli organi pubblici;
l) applicazione del regime di esenzione fiscale per gli importi delle indennità di mobilità o le somme erogate a titolo di NASpI e di trattamento di fine rapporto reinvestite nella costituzione delle società cooperative di cui all'alinea;
m) rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie per limitare l'accesso improprio al regime delle agevolazioni;
n) introduzione di strumenti per favorire la stipulazione di intese con le società finanziarie Soficoop – Società finanza cooperazione e CFI – Cooperazione finanza impresa Scpa, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), volte a promuovere la conoscenza tra i lavoratori delle opportunità derivanti dalle operazioni di cui all'alinea e la diffusione delle buone prassi in materia di modalità di avvio, costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui al medesimo alinea, anche con l'eventuale istituzione di un tavolo tecnico presso l'INPS finalizzato a favorire e proporre, qualora ne sussistano le condizioni, il ricorso a tale opportunità imprenditoriale e occupazionale, prevedendo adeguate azioni di sostegno e di supporto nella definizione del progetto imprenditoriale e del passaggio di proprietà aziendale.
2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il Pag. 195termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
6.08. Pavanelli, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
c) al comma 3, le parole: «a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 7, le parole: «a), b), c) e d)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
6.09. Appendino, Aiello, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.010. Del Barba.
*6.011. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperativePag. 196 costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.012. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)
1. Al fine di contrastare la difficoltà di reperimento di personale delle micro e piccole imprese, promuovere l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.013. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)
1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.014. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi)
1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese Pag. 197(PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;
b) disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;
c) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;
d) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;
f) rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera normativa in materia di confidi;
h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;
i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.Pag. 198 Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7.1. Del Barba.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;.
7.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI;.
7.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche e private, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili nel rispetto della normativa comunitaria vigente;.
7.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) favorire un migliore accesso al credito per le PMI, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;.
7.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) revisione dei requisiti per l'iscrizione e anche per la permanenza dei Confidi nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare a Pag. 199fini di rafforzamento della stabilità del relativo comparto, prevedendo che la revoca dell'autorizzazione all'iscrizione al medesimo albo sia disposta solo se il volume di attività finanziaria sia diminuito per più esercizi in misura significativa;.
Conseguentemente, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) ampliamento delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie e prevedendo che l'esercizio delle attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e delle attività indicate nel comma 2 di detto articolo 106, ferme le autorizzazioni e nel rispetto delle disposizioni previste, possano essere realizzate con il solo limite dello svolgimento prevalente a favore delle imprese consorziate e socie;.
7.6. Squeri, Rubano.
Al comma 1, la lettera c), sostituire le parole: all'albo di cui all'articolo 106 con le seguenti: nell'elenco di cui all'articolo 112-bis.
Conseguentemente, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;.
7.7. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere le seguenti: anche con riferimento al parametro dimensionale relativo al volume di attività finanziaria,.
7.8. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa;.
*7.9. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*7.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso la previsione di specifici criteri premiali.
7.11. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e per il contrasto al fenomeno dell'usura)
1. Al fine di introdurre validi strumenti di prevenzione del fenomeno dell'usura, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, o finanziamenti diretti a micro e piccole imprese in condizione di sofferenza o non utilmente valutabili sulla base dei modelli di valutazione.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.Pag. 200
3. Al fondo di cui al comma 1, affluiscono altresì le risorse del fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prive di impegni.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino a 100.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese e destinati all'avvio di nuove attività.
7.03. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese.
7.04. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per favorire l'accesso al credito delle microimprese)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «microimpresa e di piccola e media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «piccola e media impresa»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «nonché per le operazioni finanziare riferite a» sono inserite le seguenti: «soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a».
*7.05. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
*7.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori produttivi maggiormente esposti alla crisi e per far fronte alle difficoltà di accesso al credito, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata d ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.07. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2024».
7.08. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7.09. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi Pag. 2021 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.
5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.
6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale».
7.010. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.»;
b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy».
7.011. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 8.
Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis): alla lettera b), le parole: «alle cessioni a fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle cessioni a organismi di investimento collettivi del risparmio alternativi italiani».
Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 7, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce l'OICR ovvero dall'OICR stesso, se autogestito. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore dell'OICR si applicano gli Pag. 203articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».
8.1. Del Barba.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 7.1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: «Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente» sono inserite le seguenti: «o che abbiano le medesime caratteristiche dei crediti qualificati come deteriorati anche qualora il cedente non sia tenuto ad effettuare segnalazioni alle autorità competenti», e le parole: «aventi sede legale in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli costituiti ai sensi della presente legge o da altri soggetti che abbiano erogato o acquistato tali crediti in conformità alla normativa di volta in volta applicabile».
8.2. Del Barba.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 7.2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis). Qualora il soggetto nominato come asset manager ai sensi dell'articolo 7.1, comma 8, primo periodo, sia una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione di FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 e successive modificazioni, per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parti le società di cui al comma 1, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del periodo precedente, valutati in 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati»;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 7 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.3. Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di adeguare i valori di riferimento per i ricavi e per le rimanenze all'effettiva evoluzione dell'economia e dell'inflazione, all'articolo 5, comma 14-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a 10 milioni e a 2 milioni di euro».
8.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica altresì ai trasferimenti effettuati in favore delle società di cui all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
8.5. Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.
3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.01. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi finanziari ISMEA per lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «agricole» è sostituita dalle seguenti: «operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;
b) al secondo periodo, le parole: «La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «A fronte delle garanzie rilasciate l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 2023/2831, 717/2014 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni».
2. Le medesime agevolazioni possono essere concesse ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 651/2014, 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, previa emanazione di apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni di attuazione degli interventi agevolativi. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
8.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)
1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzarePag. 205 la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per il triennio 2026-2028, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.03. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)
1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire in raccordo con le Case del made in Italy operanti sul territorio, servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri finanziari si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.04. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 9.
Sopprimerlo.
9.1. Ghirra.
Al comma 1, capoverso comma «1-bis», primo periodo, dopo le parole: portuali e aeroportuali aggiungere le seguenti: e per i veicoli non immatricolati.
9.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, capoverso comma «1-bis», sopprimere il secondo periodo.
9.3. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile e tracciabile degli pneumatici fuori uso (PFU), è istituita presso le Camere di commercio una piattaforma digitale nazionale per la raccolta, il monitoraggio e il tracciamento dei PFU.
1-ter. La piattaforma di cui al comma 1-bis, ha lo scopo di registrare e rendere disponibili i dati relativi alla produzione, raccolta, trattamento, riutilizzo e smaltimento dei PFU, assicurando trasparenza, legalità e promuovendo il recupero e il riciclo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.
1-quater. L'accesso alla piattaforma di cui al comma 1-bis, è garantito ai soggetti della filiera dei PFU, incluse imprese produttrici e importatrici di pneumatici, operatori della raccolta e del trattamento, enti locali e organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
1-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con Unioncamere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità operative della piattaforma di cui al comma 1-bis, le procedure di registrazione e accesso, nonché gli obblighi di comunicazione per i soggetti coinvolti.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: , nonché istituzione di una piattaforma nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso.
9.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.
4-quinquies. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: , nonché misure di semplificazione in materia di attività esercitate nei porti.
9.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie per favorire la messa in sicurezza delle MPMI)
1. Al fine di incentivare le attività di mitigazione dei rischi derivanti da eventi catastrofali, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle MPMI è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 per investimenti per la messa in sicurezza di strutture e macchinari nonché per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a incrementare le condizioni complessive di sicurezza dell'impresa.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi Pag. 207dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.02. Pavanelli, Alifano, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Detraibilità dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stipulate da micro, piccole e medie imprese.».
9.03. Pavanelli, Alifano, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Esenzione sui premi assicurativi per polizze catastrofali obbligatorie stipulate dalle PMI)
1. Alla Tabella C dell'Allegato 1, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, dopo le parole: «unità immobiliari ad uso abitativo» sono aggiunte le seguenti: «nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni stipulate da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE».
9.04. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia)
1. All'articolo 58, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
9.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici)
1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: «ANAC,» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,».
9.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 10.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-ter», primo periodo, dopo le parole: l'Inail, aggiungere le seguenti: sentita la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro, di cui all'articolo 6 del presente decreto,.
10.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-ter», primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti:, previo confronto obbligatorio con RLS e RSU.
10.3. Ghirra.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
10.4. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
10.5. Ghirra.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.».
10.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
10.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:
«13-ter. Il decreto di cui al comma 13-bis è emanato entro il 30 settembre 2025.».
10.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Bonus certificazioni sicurezza sul lavoro)
1. Al fine di sostenere i processi di gestione e il soddisfacimento dei requisiti per la sicurezza sul lavoro, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno Pag. 209degli anni 2026 e 2027, finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro e piccole imprese per il conseguimento delle Certificazioni ISO 45001.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della complessità dei processi e del grado di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro delle singole imprese.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.01. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norme in materia di formazione «16 ore MICS»)
1. I lavoratori di aziende che, indipendentemente dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) di tale decreto, aderenti al Formedil stesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori autonomi che operano in tali cantieri.
3. Ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
*10.02. Del Barba.
*10.03. Ghirra.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale» sono sostituite dalle seguenti: «che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale.».
10.04. Del Barba.
ART. 11.
Sopprimerlo.
11.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.
11.2. Ghirra.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», dopo le parole: di un'informativa Pag. 210scritta aggiungere le seguenti: , anche in modalità digitale,.
11.3. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire un'informazione completa e omogenea a tutti i lavoratori, per le attività di cui al presente comma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), elabora modelli standardizzati di informativa.
11.4. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.5. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
ART. 12.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento)
1. Dopo l'articolo 2-septies-decies, del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 2-octies-decies.1.
(Modelli standardizzati per le micro imprese)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.
2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati forniscono una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.».
12.02. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)
1. All'articolo 83, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la Pag. 211sede della struttura anche dietro contestuale corrispettivo.».
12.03. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)
1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la parola: «b),» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 “strutture ricettive e stabilimenti balneari”, n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.».
12.04. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di turismo)
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale.»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
12.06. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, comma 6, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
12.07. Del Barba.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19, per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.
2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.
12.09. Del Barba.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.».
12.010. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 13.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Si definisce operatore economico nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) colui che, esercitando in via esclusiva o prevalente attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, progettazione, distribuzione, vendita, installazione ed erogazione di servizi, fornisce beni, attrezzature, macchinari, impianti, materiali e soluzioni tecnologiche, oppure distribuisce prodotti alimentari e bevande, destinati a imprese rientranti nei seguenti settori:
a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
c) catering, servizi di banqueting, ristorazione collettiva e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, sia a domicilio che in locali specifici;
d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.
13.1. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale HORECA in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese del settore, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2025 e 2026 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2-ter. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con Pag. 213l'esonero di cui al comma 2-bis, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
2-quinquies. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 8 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.2. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, il Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano e il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rifinanziati, rispettivamente, di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 luglio 2022 e del 21 ottobre 2022.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché disposizioni in favore dell'enogastronomia.
13.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 611:
1) all'alinea, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026»;
2) alla lettera c), le parole: «e le imprese turistiche» sono sostituite dalle seguenti: «, le imprese turistiche e le imprese del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)»;
b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:
«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.»;
Pag. 214c) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.4. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di cittadini e imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e merci e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai predetti settori».
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.5. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico degli operatori economici di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature ad elevata tecnologia ed efficienza energetica. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie di attrezzature per le quali si può fruire del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al periodo precedente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.6. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In materia di installazione delle insegne di esercizio, all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Pag. 215presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.»;
b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;
c) al comma 7, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,», e le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;
d) al comma 13-ter, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse;
e) al comma 13-quater, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio.
13.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di agevolare il confronto tra gli operatori di cui al comma 1, nonché tra gli operatori dell'intero settore HORECA, ed il coordinamento delle politiche, delle misure e delle azioni di riferimento per il comparto HORECA, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo tecnico di filiera HORECA.
*13.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*13.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano altresì ai lavoratori delle aziende della filiera HORECA, ivi incluse le aziende di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e di fornitura di servizi per la filiera HORECA, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.10. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)
1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dal presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessionePag. 216 mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
e) il piano finanziario e il crono-programma.
Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelle a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
7. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.Pag. 217
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione dei distretti termali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per la creazione di distretti termali. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in favore delle imprese termali)
1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari ad almeno il 30 per cento, è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al presente articolo per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.
13.03. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Semplificazione in materia di esercizio delle attività termali)
1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenzaPag. 218 polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.
2. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.».
13.04. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Tavolo di Filiera HORECA)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Tavolo di Filiera HORECA, con funzione di sede di confronto, consultazione e proposta per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo sostenibile della filiera HORECA (Hotellerie, Restaurant, Catering), di seguito definito «Tavolo».
2. Il Tavolo:
a) favorisce il confronto permanente tra le istituzioni, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli enti locali, gli esperti e i soggetti portatori di interesse del settore;
b) analizza bisogni, problematiche e opportunità del comparto HORECA a livello nazionale, regionale e locale;
c) promuove la competitività, la qualità, la sostenibilità e l'innovazione nella filiera;
d) definisce proposte operative per la valorizzazione del settore, anche attraverso attività di promozione turistica, culturale, enogastronomica e formativa;
e) contribuisce alla definizione di strategie condivise su lavoro, formazione, digitalizzazione, transizione ecologica, sicurezza alimentare e attrattività territoriale.
3. Il Tavolo è composto da:
a) rappresentanti dell'ente/istituzione promotrice;
b) rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) rappresentanti delle imprese del settore HORECA;
d) esperti e rappresentanti del mondo accademico e della formazione;
4. La composizione del Tavolo garantisce la parità di genere e un'equa rappresentanza territoriale e settoriale.
5. Il Tavolo è convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. I lavori del Tavolo sono coordinati da un Presidente, nominato tra i rappresentanti dell'ente promotore. Il Presidente può avvalersi di una Segreteria Tecnica.
7. Il Tavolo elabora annualmente una Relazione sulle attività svolte, contenente analisi, proposte operative e indicazioni strategiche da sottoporre all'ente promotore e agli altri soggetti istituzionali competenti.
8. Dall'istituzione e dallo svolgimento delle attività del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.05. Ghirra.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure per il contrasto alla desertificazione commerciale)
1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori,Pag. 219 per gli anni 2025 e 2026, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. Per il compensare i comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.06. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione delle zone franche montane)
1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna su tutto il territorio nazionale, sono istituite le zone franche montane.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
3. Le MPMI che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e il settimo anno e per l'ottavo, al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a Pag. 220decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2025 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;
b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e settimo anno e al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.
4. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2025 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 1407 del 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.07. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Cedolare secca piccoli negozi delle aree interne e periferiche)
1. Fino al 31 dicembre 2029 le parti possono stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, ubicate nei comuni delle aree interne e periferiche, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati di cui al comma 1, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.08. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni per la tutela del commercio di prossimità)
1. Al fine di sostenere gli esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree interne è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a concedere contributi per investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico, e riorganizzazione e rilancio dell'attività.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.09. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Sportello Unico Integrato)
1. Dopo l'articolo 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«Art. 19-ter.
(Sportello Unico Integrato)
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (SUI).
2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;
c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza.».
13.010. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione per le imprese alberghiere per il trasporto dei clienti)
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprioPag. 222 per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali, a titolo meramente esemplificativo, stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, anche dietro contestuale corrispettivo.».
13.012. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Semplificazioni in materia di attività di commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 841, le parole: «per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno»;
b) il comma 842 è sostituito dal seguente:
«842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:
Classificazione dei comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,20
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 0,90
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60;»
c) il comma 843 è sostituito dal seguente:
«843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili.»;
d) al comma 844, dopo le parole: «sono riscossi» sono inserite le seguenti: «su base giornaliera o annuale».
13.013. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione per la realizzazione di staff house)
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate anche da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto Pag. 223legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
13.016. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Delega al Governo per la promozione delle PMI nei territori montani e nei borghi storici)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle aree interne, montane e nei borghi di particolare pregio storico, culturale o ambientale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere agevolazioni fiscali e contributive per le micro, piccole e medie imprese insediate nei territori di cui al comma 1;
b) prevedere l'istituzione di fondi per contributi a fondo perduto destinati all'apertura di nuove attività agricole, artigiane e commerciali;
c) prevedere la promozione di programmi di formazione professionale per lavoratori e imprenditori locali;
d) prevedere misure di sostegno alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico e all'internazionalizzazione;
e) prevedere l'attribuzione di poteri regolamentari rafforzati ai comuni per la tutela dell'identità culturale e commerciale dei centri storici;
f) prevedere l'adozione di regolamenti comunali per la classificazione e certificazione delle attività artigianali e commerciali di qualità;
g) prevedere la definizione di criteri oggettivi per la regolamentazione delle nuove aperture in relazione alla vocazione turistica, al tessuto urbano e alla sostenibilità locale.
13.017. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)
1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
13.018. Del Barba.
ART. 14.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.
2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.
3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.
7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 de minimis.
*14.01. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*14.03. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)
1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. La cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.
3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega Pag. 225l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
14.04. Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)
1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.».
14.05. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Unità locali artigiane)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della Regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.».
14.07. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di controlli)
1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.09. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizione in materia di semplificazione)
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dei dazi e incrementare l'attrattività degli investimenti, per gli anni 2025 e 2026 i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati a favore delle imprese e, ad esclusione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l'istituto del silenzio assenso. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.
14.010. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.»;
b) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole: «del servizio commessi» sono inserite le seguenti: «, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
14.011. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)
1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;
b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.».
14.012. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)
1. All'articolo 4-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica Pag. 227unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.».
14.013. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Tavolo tecnico per lo sviluppo e la tutela dell'artigianato di Alta Gamma)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'artigianato di alta gamma. Il tavolo tecnico elabora proposte e svolge una funzione consultiva circa l'individuazione di politiche fiscali, previdenziali e finanziarie volte alla promozione, allo sviluppo ed alla tutela delle imprese del settore dell'artigianato di alta gamma. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
14.014. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 15.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 8 agosto 1985, n. 443, aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni vigenti in materia di limiti dimensionali e occupazionali dell'impresa artigiana,.
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati,.
15.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: ideativa,.
15.2. Ghirra.
ART. 16.
Al comma 1, capoverso secondo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
16.1. Schullian, Gebhard, Steger.
ART. 17.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registroPag. 228 delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;
b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3 al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
7-bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:
a) per le imprese individuali:
1) decesso dell'imprenditore;
2) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;
3) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa.
4) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.
Pag. 229b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:
1) irreperibilità presso la sede legale;
2) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;
3) mancanza del codice fiscale;
4) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze di cui al comma 7-bis, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7-bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”, è abrogato.».
2. Al Libro V, Titolo II, Capo III, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190, le parole: «il giudice del registro può ordinarla con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione».
b) all'articolo 2191, le parole: «il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione».
c) l'articolo 2192 è sostituito dal seguente: «Ricorsi – Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro.».
3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese, ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.
4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel Pag. 230caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio, e per l'intera durata, dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese» sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17.01. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Semplificazioni per il contrasto alla produzione e commercializzazione degli oli di oliva)
1. Al fine di contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli volto a verificare la rintracciabilità dei prodotti appartenenti alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP).
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e il Corpo della guardia di finanza sono individuati quali autorità competenti per le attività di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
ART. 18.
Al comma 1, dopo le parole: ha l'obiettivo di aggiungere le seguenti: promuovere recensioni trasparenti e affidabili e.
18.1. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
ART. 19.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. La recensione online è lecita se è rilasciata da chi ha effettivamente utilizzato i servizi o le prestazioni cui si riferisce, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione.
2. La recensione online è illecita, per significativa mancanza di attualità, trascorsi due anni dalla pubblicazione, esclusivamente quando la struttura recensita dimostri cambiamenti rilevanti che rendono tali recensioni non più pertinenti. In tali casi, la struttura recensita può richiedere esclusivamente la rimozione dell'insieme delle recensioni pubblicate antecedenti ai due anni.
3. Per la procedura di invio delle segnalazioni finalizzate alla rimozione di recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.
19.1. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite).
19.2. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La recensione online è lecita se è rilasciata da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, beneficio o altra utilità da parte del fornitore e dei suoi intermediari.
19.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La recensione online è lecita se è rilasciata da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
19.4. Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: un anno.
*19.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*19.6. Ghirra.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sei mesi.
19.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
19.8. Ghirra.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*19.9. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
*19.10. Ghirra.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**19.11. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
**19.12. Ghirra.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: in ragione della significativa mancanza di attualità con le seguenti: conseguentemente all'adozione da parte della struttura di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione.
19.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi due anni dalla sua pubblicazione con le seguenti: in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà.
19.14. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni online sono definite illegali ove risultino non conformi al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione.
19.15. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il consumatore può rilasciare una recensione relativa al prodotto utilizzato, al servizio o alla prestazione di cui ha usufruito attraverso le modalità stabilite dalla piattaforma ospitante.
19.16. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi in cui la recensione non sia più attuale in ragione di modifiche sostanziali intervenute rispetto ai fatti oggetto della valutazione.
19.17. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi di adozione di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione.
19.18. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla luce del divieto di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065, le disposizioni di cui ai commi precedenti non potranno in alcun caso comportare obblighi di monitoraggio a carico delle piattaforme online, né l'obbligo di implementare misure tecniche finalizzate alla verifica del rispetto di tali requisiti da parte degli utenti.
19.19. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle attività di contrasto alle recensioni illecite è riconosciuta, a soggetti portatori di interessi specifici, quali associazioni rappresentative di categoria, la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, da parte dell'AGCOM, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.
19.21. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
ART. 20.
Al comma 1, sostituire le parole: l'acquisto e la cessione con le seguenti: l'acquisto, lo scambio e la cessione.
Conseguentemente:
aggiungere, in fine, le parole: , non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili all'interno della recensione medesima;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'autorità della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio regolamento adotta apposite linee guida dirette alle imprese per l'adozione delle misure di trasparenza idonee ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
20.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, dopo la parola: online aggiungere la seguente: false.
20.2. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È vietata la diffusione, attraverso piattaforme digitali e social media, di contenuti aventi finalità promozionale che non siano chiaramente riconoscibili come comunicazioni pubblicitarie, in conformità alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
20.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 18, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.
20.4. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb-quater) è aggiunta la seguente:
«bb-quinquies) promuovere o condizionare il contenuto di recensioni mediante l'erogazione di incentivi non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili.».
20.5. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
ART. 21.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Costituzione del Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su Pag. 234beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia)
1. Presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è istituito un Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia, di seguito denominato «Tavolo».
2. Il Tavolo assicura la rappresentanza degli interessi dei consumatori e garantisce un meccanismo partecipato nella definizione delle regole di tutela.
3. Il Tavolo è composto da:
a) un rappresentante designato dall'AGCM, che lo coordina;
b) rappresentanti dell'AGCOM e dell'Autorità Garante per la privacy;
c) rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale;
4. Le associazioni partecipano a titolo non oneroso per la finanza pubblica.
5. Il Tavolo ha competenze consultive e di supporto, in particolare tese a:
a) contribuire alla redazione delle linee guida che orientano le piattaforme digitali sull'adozione di misure tecniche per la verifica dell'autenticità delle recensioni;
b) monitorare l'applicazione concreta delle misure da parte dei gestori;
c) elaborare procedure di segnalazione da parte di consumatori, esercenti e associazioni, nonché proporre miglioramenti;
d) segnalare tempestivamente all'AGCM e, se del caso, all'AGCOM, eventuali violazioni delle linee guida o richiami sanzionatori.
6. Il Tavolo si riunisce almeno ogni quattro mesi, o su convocazione straordinaria dell'AGCM o su richiesta motivata di una delle associazioni partecipanti.
7. Le decisioni e raccomandazioni sono formalizzate mediante verbale sintetico, pubblicato sul sito istituzionale dell'AGCM, con allegati tecnici di dettaglio.
8. Annualmente, l'AGCM redige e pubblica un Rapporto del Tavolo Tecnico, contenente:
a) numero e tipologia di segnalazioni ricevute;
b) verifiche svolte sulle piattaforme;
c) contributi e posizioni delle associazioni;
d) modifiche proposte e implementate;
e) valutazione dell'impatto sulla tutela dei consumatori.
9. Il rapporto di cui al comma 8 viene trasmesso al Ministero delle imprese e made in Italy e reso disponibile sul portale AGCM. Le segnalazioni raccolte attraverso il Tavolo vengono utilizzate come base per possibili provvedimenti sanzionatori nei confronti delle piattaforme non conformi.
10. Resta fermo quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2065 in materia di segnalatori attendibili. In particolare, ai fini del rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture ricettive stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22.
21.1. Ghirra.
Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: nonché rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del Codice di Consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale.
21.2. Ghirra.
Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: nonché le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e le associazioni di categoria,.
21.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 3, dopo le parole: regolamento (UE) 2022/2065 aggiungere le seguenti: e, se delegate dal legale rappresentante della struttura recensita, presentare richiesta di rimozione ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della presente legge.
21.4. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
ART. 22.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 22.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano una volta trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22.1. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
ART. 24.
Sopprimerlo.
24.1. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)
1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca.
3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;
b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;
c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;
Pag. 236d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.2. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)
1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
5. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovativePag. 237 con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.
7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.3. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il Venture Capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.
3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.Pag. 238
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.4. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)
1. Al fine di sostenere le start-up e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.5. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Incentivi all'aggregazione)
1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle Pag. 239imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.6. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)
1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital – FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.
3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Testo unico delle impostePag. 240 sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in start-up o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.7. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)
1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 29 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.8. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)
1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito Pag. 241di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.9. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)
1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.10. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)
1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o in iniziative di Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla Pag. 242data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:
a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;
b) in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;
c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.11. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital – FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.12. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.13. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Piani d'investimento dell'INAIL per le start-up)
1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, l'INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2026, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:
a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;
b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.14. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, la detrazione d'imposta è riconosciuta nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.15. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)
1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici Pag. 244e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.16. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:
a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up;
b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;
c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;
d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di start-up sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.17. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente o tramite OICR»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, direttamente o tramite OICR».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla Pag. 245disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.18. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.19. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.20. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita.»;
Pag. 246b) al comma 3, primo periodo, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 250.000».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.21. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;.
*24.22. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
*24.23. Del Barba.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per assicurare che ogni misura a sostegno delle PMI garantisca la salvaguardia dei diritti del lavoro e dei contratti nazionali, la condizionalità sociale e occupazionale per l'accesso agli incentivi, il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, l'equità territoriale e una particolare considerazione delle microimprese.
24.24. Ghirra.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando il ruolo delle Associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.
24.25. Ghirra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start-up innovative e PMI innovative, con particolare riferimento all'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione.;
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-bis), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
*24.26. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
*24.27. Del Barba.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) istituzione di un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigianiPag. 247 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
24.28. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) istituzione di un Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, cui possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
24.29. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) istituzione di un Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione.
24.30. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) introduzione di agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato di lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età da parte di start-up e di PMI innovative, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile.
24.31. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) introduzione di un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese, al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative.
24.32. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, forme di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono con contratti di lavoro subordinato.
24.33. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle PMI, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.
24.34. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendoPag. 248 forme di flessibilità nei requisiti di accesso, al fine di riconoscere e tutelare le specificità settoriali e i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione.
24.35. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di supportare i processi di innovazione, agevolazioni per le spese sostenute in servizi di consulenza per la brevettazione.
24.36. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e.
24.37. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di start-up e PMI innovative.
24.38. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start-up innovative e PMI innovative, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4-bis. Al fine di incentivare le iniziative di cui al comma 4, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di start-up e PMI innovative.
24.39. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:
a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I – Investire in innovazione);
b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).
4-bis. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del comma 4 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di start-up e PMI innovative.
24.40. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.41. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.
Dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:
Art. 24-bis.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative)
1. Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative,Pag. 250 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Una quota pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il venture capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in start-up innovative ubicate in Italia.
3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:
a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;
b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di start-up innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del marketing e manager.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
Art. 24-ter.
(Agevolazioni all'investimento)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il venture capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,5 milioni di euro per le persone fisiche e di 5 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal Pag. 251beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.».
2. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori Business angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
3. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività, fino a un massimo di 10.000 euro, per la redazione dell'atto costitutivo e per i servizi di resi da consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al presente comma.
Art. 24-quater.
(Incentivi per lo sviluppo delle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa)
1. Alle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui soci siano in prevalenza lavoratori dell'impresa è consentito l'accesso ai contributi di cui all'articolo 24-bis, comma 4, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza, servizi e accompagnamento manageriale resi dalle società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49. successive modificazioni e integrazioni.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 24-ter, commi 1 e 2, della presente legge si applicano anche agli investimenti realizzati nel capitale sociale di società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui soci siano in prevalenza lavoratori dell'impresa.
3. Tra gli investitori e i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-bis e 24-ter della presente legge sono ricomprese le società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
4. Alle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui soci siano in prevalenza lavoratori dell'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 3, per i medesimi servizi qualora gli stessi siano resi dalle società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
5. Alle società cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi o da imprese i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi nei casi di assenza di passaggio generazionale è riconosciuto, a decorrere, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di avvio dell'attività, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base Pag. 252mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dipendente.
24.02. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».
2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.03. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Semplificazioni)
1. Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.
3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: Modifiche alla Pag. 253disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
24.04. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure per la promozione di tecnologie innovative per la produzione alimentare)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizione per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo)
1. Al fine di migliorare le tecniche di produzione sostenibili, anche attraverso l'impiego di modelli basati sull'intelligenza artificiale, sviluppare nuovi metodi per l'analisi della qualità e incentivare gli studi sulle varietà di olivo resistenti a malattie e parassiti, nello stato di previsione del Ministero dall'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.06. Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Caramiello.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di imprenditoria femminile innovativa)
1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma Pag. 254209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.08. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modalità per l'acquisto della qualifica di piccola e media impresa ovvero di start-up innovativa)
1. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di piccola e media impresa innovativa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, ovvero di start-up innovativa ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
24.09. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
ART. 25.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per la valutazione ex ante dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato “Reality Checks”, di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale, ed ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).».
25.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera b), dopo parole: al comma 5, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al tavolo permanente partecipa altresì lo SME Envoy italiano, quale inviato italiano per le piccole e medie imprese, con ruolo di interfaccia con la rete europea degli SME Envoy coordinato dalla Commissione europea» e.
25.2. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche con l'avvalimento di esperti di settore, aggiungere le seguenti: e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,.
Pag. 255 Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 18.
*25.3. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
*25.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Sportello Unico per l'Intelligenza Artificiale nelle micro e piccole imprese)
1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy lo Sportello Unico per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nelle micro e piccole imprese, con funzioni di orientamento, formazione, divulgazione e supporto tecnico alle PMI interessate a implementare soluzioni basate su tecnologie digitali avanzate.
2. Lo Sportello Unico assicura assistenza alle imprese nei seguenti ambiti:
a) identificazione delle soluzioni digitali e AI più adatte al contesto aziendale;
b) accesso a piattaforme e strumenti divulgativi e informativi;
c) supporto alla partecipazione a bandi nazionali ed europei di finanziamento;
d) promozione di progetti pilota, in collaborazione con università e centri di ricerca.
3. Le attività dello Sportello Unico possono essere realizzate anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, reti territoriali di innovazione, digital innovation hub e associazioni imprenditoriali.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento dello Sportello Unico di cui al comma 1.
25.02. Del Barba.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle piccole e medie imprese sul territorio nazionale ed ampliarne e consolidarne l'impegno in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è Pag. 256autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25.03. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
ART. 26.
Sopprimerlo.
*26.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*26.2. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole: e prevenire con le seguenti:, di prevenire e contrastare efficacemente.
26.3. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, dopo le parole: tutela del lavoro aggiungere le seguenti: e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
26.4. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole: la piena con le seguenti: l'effettiva ed efficace.
26.5. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, sopprimere la parola: volontario.
26.6. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole: i princìpi che devono essere applicati con le seguenti: i princìpi, nonché le modalità, che devono essere applicati.
26.7. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, dopo le parole: nel controllo aggiungere la seguente: periodico.
26.8. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le sanzioni da comminare.
26.9. Ghirra, Grimaldi.
Sopprimere il comma 2.
26.10. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 2, sopprimere le parole: , come definiti dal presente capo.
26.11. Ghirra, Grimaldi.
ART. 27.
Sopprimerlo.
*27.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*27.2. Ghirra, Grimaldi.
Sopprimere il comma 1.
27.3. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
27.4. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27.5. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: sede legale o.
27.6. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) prodotti destinati ai dipendenti della società capofila o del concessionario del marchio.
27.7. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
27.8. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
27.9. Ghirra, Grimaldi.
ART. 28.
Sopprimerlo
*28.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*28.2. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: può ottenere, con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deve richiedere.
28.3. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dieci anni.
28.4. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
28.5. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale con le seguenti: delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di mancata applicazione dei contratti di lavoro stipulati tra la filiera e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché della mancata corresponsione dei contributi previdenziali.
28.6. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale.
28.7. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'impresa capofila e le imprese di tutta la filiera che negli ultimi dieci anni hanno versato regolarmente i contributi previdenziali e i premi assicurativi.
28.8. Ghirra, Grimaldi.
Sopprimere il comma 2
28.9. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole da: e può essere rilasciata fino alla fine del comma, con le seguenti: ed è rilasciata da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e delle norme UNI CEI EN ISO/IEC applicabili, da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento. Gli Organismi operano in condizioni di indipendenza, imparzialità e competenza, nel rispetto degli standard internazionali pertinenti.
28.10. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: verificano con la seguente: accertano.
28.11. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e dalle imprese di filiera aggiungere le seguenti: , comprese quelle appaltatrici e subappaltatrici,.
28.12. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e possono procedere con le seguenti: e procedono.
28.13. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 4 dopo le parole: è istituito un registro aggiungere le seguenti: , aggiornato Pag. 258periodicamente e fruibile pubblicamente sul sito istituzionale del Ministero,.
28.14. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 5, dopo le parole: e dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
28.15. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 5, dopo le parole: e dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,.
28.16. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 5, sopprimere la parola: specifiche.
28.17. Ghirra, Grimaldi.
Sopprimere il comma 6.
28.18. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 6, sopprimere le parole da: Con accordi collettivi fino a: modalità attraverso le quali.
28.19. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 6, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
28.20. Ghirra, Grimaldi.
ART. 29.
Sopprimerlo.
*29.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*29.2. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) prevedono che i contratti di approvvigionamento siano estesi all'intera filiera e contengano specifici obblighi a loro carico volti a garantire l'esercizio di adeguata verifica sull'intera catena di fornitura, nei confronti dei fornitori e dei subfornitori, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche, fiscali, previdenziali e in materia di salute e sicurezza del lavoro da parte di tutti i soggetti coinvolti.
29.3. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dalle associazioni di categoria aggiungere le seguenti: e dalle organizzazioni sindacali.
29.4. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: l'applicazione aggiungere la seguente: inderogabile.
29.5. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: con cadenza annuale.
29.6. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rispetto degli adempimenti previsti dal presente articolo, così come il rilascio della relativa certificazione, non esime la società capofila dall'applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai profili di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
29.7. Ghirra, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli adempimenti di cui al comma 2 e il rilascio della certificazione non esimono la capofila dall'applicazione del decretoPag. 259 legislativo n. 231 del 2001 con riferimento ai profili di responsabilità amministrativa degli enti da reato.
29.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 3, alinea, sostituire la parola: osservare con le seguenti: prevedere contrattualmente.
29.9. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: adempimenti contrattuali aggiungere le seguenti: e le modalità di controllo.
29.10. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma l'applicabilità di accordi sindacali a livello aziendale che prevedano trattamenti, anche economici, complessivamente migliorativi.
29.11. Ghirra, Grimaldi.
ART. 30.
Sopprimerlo.
*30.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*30.2. Guerra, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*30.3. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , nonché, quanto alla capofila fino alla fine del periodo.
**30.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
**30.5. Ghirra, Grimaldi.
**30.6. Faraone.
**30.7. Guerra, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.