ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);
considerato che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di tre articoli e di un allegato ed interviene principalmente sul decreto legislativo n. 206 del 2005, che reca il codice del consumo, integrandolo e modificando le disposizioni vigenti per adeguarle alla normativa unionale, recependo in modo sostanzialmente pedissequo il dettato del legislatore eurounitario;
visto in particolare l'articolo 1, che introduce nuove definizioni, amplia il novero delle pratiche commerciali ingannevoli, interviene sulle informazioni da fornire ai consumatori, prevedendo specialmente che le informazioni relative alla garanzia legale di conformità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'utilizzo dell'«avviso armonizzato», e che le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'«etichetta armonizzata»: l'avviso e l'etichetta sono rappresentati dal nuovo allegato II-octies del codice del consumo, introdotto dallo schema di decreto legislativo ora in esame, che può, a sua volta, essere adeguato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE, recanti il formato e il contenuto dell'avviso e dell'etichetta;
visto l'articolo 2, ai cui sensi le disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/825;
rilevato dunque che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101. Atto n. 346.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (Atto n. 346);
considerato che:
per il mancato recepimento integrale della direttiva (UE) 2024/790, previsto entro il 29 settembre 2025, il 20 novembre 2025 è stata aperta nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 335/2025: la direttiva viene recepita dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame;
con riferimento al mancato recepimento dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2864/2023, previsto entro il 10 luglio 2025, è stata aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2025/0275, comunicata al Governo italiano il 24 settembre 2025: il citato articolo 3 della direttiva (UE) 2864/2023 viene recepito dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame;
tenuto conto che lo schema di decreto in esame si iscrive nel quadro della creazione del mercato unico dell'Unione europea, al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari attraverso l'attuazione nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi europei sopra richiamati ed è volto a realizzare gli obiettivi dell'azione europea nel quadro dei rispettivi ordinamenti nazionali, in quanto utili a configurare un presidio di misure, armonizzate a livello dell'Unione, preordinato a preservare la generale stabilità nei mercati finanziari e del sistema finanziario a più livelli, sia domestico sia transnazionale, migliorare l'efficienza dei mercati finanziari, la trasparenza delle sedi di negoziazione, favorire la resilienza e la vigilanza sulle infrastrutture di mercato nevralgiche (depositari centrali di titoli e controparti centrali) che svolgono servizi e attività di regolamento di titoli e di compensazione;
rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea ed è volto a superare due procedure di infrazione aperte per mancato recepimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.