Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2025
605.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 195

ALLEGATO 1

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 26.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 27, 28, 29 e 30.
26.100. Il Relatore.

Pag. 196

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);

   rilevato che il termine per il recepimento è fissato in data 27 marzo 2026 dall'articolo 4 della direttiva, mentre l'applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026;

   preso atto che le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/825 alla normativa dell'Unione europea consistono nell'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (greenwashing), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili;

   rilevato che la direttiva oggetto di attuazione si inserisce nel quadro normativo del Green Deal europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno;

   ricordato che sul tema della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità, oltre alla direttiva (UE) 2024/825 in esame, si registrano altre iniziative normative adottate dall'Unione europea, come la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, e il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) al nuovo articolo 65-ter, introdotto nel codice del consumo dall'articolo 1, comma 1, lettera i) dello schema in esame, si valuti l'opportunità di specificare il termine di adozione del decreto ministeriale con cui definire l'adeguamento della normativa interna alle modifiche relative al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata;

   b) si valuti l'opportunità di precisare che tra le caratteristiche fondamentali del prodotto rientrano anche quelle relative al suo imballaggio rispetto alla sua composizione, conferimento, sostenibilità, nonché quelle relative alla disponibilità degli aggiornamenti software che incidono sulla effettiva durabilità del prodotto;

   c) si valuti l'opportunità di precisare che i marchi e le affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale possono essere utilizzati esclusivamente se basati su schemi di certificazione previamente riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto Pag. 197ministeriale, ovvero esclusivamente se inseriti in un apposito registro nazionale dei marchi ambientali, prevedendo sanzioni per l'utilizzo abusivo di tali marchi; inoltre, come previsto nel considerando 7 della direttiva, si valuti l'opportunità di promuovere, «per quanto possibile e nel rispetto del diritto dell'Unione, misure volte ad agevolare l'accesso ai marchi di sostenibilità per le piccole e medie imprese», tenuto conto dei costi aggiuntivi gravanti su queste ultime;

   d) si valuti l'opportunità di adottare linee guida pratiche e strumenti di supporto dedicati a consumatori e imprese nonché una chiara ripartizione delle responsabilità lungo tutta la filiera commerciale;

   e) si valuti l'opportunità di realizzare una campagna istituzionale di comunicazione per informare i consumatori, in modo chiaro ed accessibile, sulle nuove regole introdotte dal decreto, sulle modalità con cui segnalare dichiarazioni ambientali false, rendendo noto inoltre presso quali Organismi e Autorità presentare tali dichiarazioni, vietando attività di teleselling che evidenzi caratteristiche dei prodotti non conformi alla direttiva;

   f) si valuti l'opportunità di promuovere strumenti di educazione e consapevolezza del consumatore con iniziative istituzionali e partenariati pubblico-privati volti a rafforzare la conoscenza dei consumatori sulle più importanti problematiche collettive generate dall'impatto ambientale, sviluppando anche piattaforme e strumenti oggettivi di comparazione dei prodotti e dei servizi;

   g) si valuti, anche in coerenza con le finalità di tutela del corretto funzionamento del mercato interno e della concorrenza di cui all'articolo 1 della direttiva, di adottare disposizioni idonee a evitare che l'introduzione dei nuovi divieti e obblighi in materia di comunicazione ambientale determini svantaggi competitivi per le imprese stabilite nell'Unione europea, con particolare riferimento al sistema produttivo nazionale e alle filiere del Made in Italy, assicurando condizioni di concorrenza effettivamente eque rispetto agli operatori economici extra-UE, anche mediante il rafforzamento dei controlli sui prodotti importati e commercializzati sia attraverso canali fisici tradizionali sia attraverso piattaforme digitali di commercio elettronico;

   h) si valuti di prevedere misure applicative e transitorie proporzionate alla struttura economica delle piccole e medie imprese, al fine di evitare oneri di adeguamento sproporzionati, effetti di auto-censura nella comunicazione commerciale e ricadute negative sulla competitività delle PMI operanti nei settori manifatturieri, commerciali e turistici, assicurando che gli obiettivi di tutela del consumatore siano perseguiti senza pregiudizio per la capacità produttiva e innovativa del tessuto imprenditoriale nazionale;

   i) in coerenza con l'articolo 1 e con le modifiche agli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE nonché con gli obblighi informativi di cui alla direttiva 2011/83/UE, si valuti l'opportunità di prevedere un adeguato coordinamento temporale e normativo con le altre politiche dell'Unione europea in materia di sostenibilità, al fine di evitare sovrapposizioni regolatorie e oneri sproporzionati per il sistema produttivo nazionale, in particolare per le piccole e medie imprese.

Pag. 198

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La X Commissione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);

   premesso che:

    il provvedimento in esame è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024), il cui allegato A, al punto 8), menziona la direttiva (UE) 2024/825 per la quale non sono previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

    la predetta direttiva, che modifica due capisaldi della normativa a tutela dei consumatori, la direttiva 2005/29/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e la direttiva 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori), si inserisce nel quadro normativo del Green Deal europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno, con l'obiettivo di rafforzare i diritti dei consumatori e dei presidi informativi posti a tutela di questi ultimi nonché di contrastare le pratiche sleali contribuendo, al contempo, a un'economia circolare, pulita e verde;

   considerato che:

    la direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (cosiddetto «Green Claims») – relativa a criteri comuni contro il greenwashing e le dichiarazioni ambientali ingannevoli su diversi prodotti commerciali – dopo un iter complesso, risulta allo stato attuale in fase di stallo presso la Commissione europea a seguito dell'ostruzionismo di alcuni Stati membri, tra cui proprio l'Italia;

    sebbene si riconosca che lo schema di decreto legislativo in esame recepisca in larga parte gli obblighi comunitari in tema di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, permangono tuttavia numerose lacune e limiti strutturali che rischiano di compromettere l'effettività della tutela prevista dalla normativa europea, realizzando un recepimento meramente allineato al lessico e alla struttura della direttiva (UE) 2024/825 e privo degli strumenti necessari ad assicurare un'applicazione piena, chiara e verificabile;

    l'impostazione prevalente dello schema de quo, infatti, lascia ampi margini interpretativi e di indeterminatezza suscettibili di nuocere alle imprese, soprattutto le micro e le piccole, con effetti proporzionalmente più onerosi per queste ultime rispetto ai grandi operatori, pur in presenza degli stessi obiettivi normativi, e di non fornire adeguato supporto ai consumatori nella transizione verde;

    quanto sopra è rilevabile in primis con riferimento all'articolo 1 che novella il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, apportando modifiche e integrazioni alla disciplina concernente la tutela dei consumatori Pag. 199e introducendo definizioni poco stringenti e per nulla legate a standard minimi tecnico-scientifici, linee guida certificate o metodologie riconosciute (LCA, PEF), cruciali per disporre di parametri misurabili e criteri oggettivi di verifica che, per le micro e piccole imprese, dovrebbero essere imperniate – onde evitare che lo standard tecnico più oneroso diventi la soglia minima applicativa con conseguenti costi e un carico procedurale sproporzionato rispetto alla dimensione aziendale – su metodologie semplificate, schemi di autovalutazione assistita, documentazione semplificata, check-list, e schede tecniche di prodotto. L'applicazione indistinta di obblighi complessi, a prescindere dalla dimensione dell'impresa, potrebbe compromettere la continuità operativa e la capacità di adattamento di quelle di piccole dimensioni che, invece, necessitano di un approccio regolatorio più calibrato, graduale e proporzionato alle effettive capacità gestionali;

    analogamente, con riferimento alla nuova definizione di sistema di certificazione introdotta dalla lettera a) dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame mediante una novella all'articolo 18 del Codice del consumo nonché ai «terzi» indicati come soggetti chiamati a verificare la conformità di un prodotto ai requisiti del sistema, si rende concreto il rischio di rendere tale verifica il canale preferenziale e più comunemente utilizzato a discapito delle imprese prive di adeguate risorse finanziarie e organizzative, con un appiattimento tecnico-procedurale delle pratiche di sostenibilità che altererebbe le finalità proprie della direttiva di garantire al consumatore informazioni chiare, affidabili e facilmente comprensibili. A tal proposito, lo schema di decreto omette di far riferimento agli organismi espressamente accreditati a svolgere le attività di certificazione e di riconoscere, altresì, il ruolo dell'ente nazionale di accreditamento ACCREDIA, istituito nel 2009 e operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008;

    con riguardo alle pratiche ingannevoli, sebbene le lettere b), c) e d) dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento si inseriscano nella logica delle tutele previste dal Titolo III, Capo II del Codice del consumo apportando modifiche agli articoli 21, 22 e 23 del medesimo, rileva segnalare che le nuove disposizioni risultano poco efficaci se non accompagnate da un sistema di vigilanza capillare, tenuto altresì conto del mancato e contestuale rafforzamento dell'impianto sanzionatorio del Codice medesimo (articoli 27 e ss.) attraverso, a titolo di esempio, l'introduzione di automatismi o aggravanti, dell'obbligo di rettifica pubblica con analoga visibilità rispetto alla comunicazione ingannevole, della sospensione temporanea della vendita di prodotti con claim falsi e/o dell'uso sistematico della moral suasion come strumento preventivo;

    un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la riparabilità dei beni di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, che, come già avvenuto in Francia, richiede – in attesa della definizione a livello UE di metodologie armonizzate complete per calcolare in modo uniforme l'indice di riparabilità per tutte le categorie di prodotti – l'introduzione di un indice di riparabilità transitorio nazionale basato su parametri tecnici dettagliati ed oggettivi di calcolo (es. disponibilità e prezzo dei pezzi di ricambio, documentazione, smontabilità), che trovi un'applicazione progressiva per le varie categorie di prodotti e che consenta agli operatori economici di prepararsi con gradualità ai citati requisiti armonizzati ottenendo però fin da subito benefici concreti e misurabili in termini di competitività, innovazione, crescita dell'indotto della riparazione, e consentendo ai consumatori di compiere scelte migliori e di risparmiare sui costi di sostituzione anticipata;

    le disposizioni introdotte nello schema di decreto, inoltre, evidenziano un vizio di fondo consistente nella mancata definizione di una disciplina ad hoc per la tutela dei consumatori nel mercato digitale con specifico riguardo alle responsabilità delle piattaforme digitali e del marketplace, sebbene queste costituiscano oggi il principale veicolo di diffusione di claim ambientali, marchi autoreferenziali, informazioni incomplete circa la durabilità e l'aggiornamento del relativo software e l'esatta provenienzaPag. 200 dei prodotti extra-UE importati. Assicurare che marketplace e operatori dell'e-commerce siano soggetti a obblighi di verifica analoghi a quelli richiesti ai produttori nazionali garantirebbe condizioni di concorrenza leale e scongiurerebbe asimmetrie negli oneri di compliance tra operatori economici attivi sul medesimo mercato;

    anche con riferimento al nuovo articolo 65-ter di cui alla lettera i), dell'articolo 1, comma 1, che inserisce nella sezione IV della parte III, titolo III, capo I del codice del consumo – conformemente agli atti di esecuzione previsti dall'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE –, l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata quali elementi informativi di immediata fruibilità per i consumatori, lo schema di decreto omette di affrontare la questione relativa alla vigilanza e all'utilizzo improprio delle etichette, in grado di offrire una reale garanzia di tutela ai consumatori attraverso la definizione di una responsabilità dei professionisti per uso improprio o fuorviante delle medesime; di un controllo preventivo o a campione e di misure correttive immediate in caso di non conformità;

   rilevato altresì che:

    si ritiene necessario, anche alla luce dell'elevato livello di sfiducia che caratterizza i consumatori italiani nei confronti delle asserzioni ambientali, prevedere l'avvio di campagne istituzionali di informazione nonché la predisposizione di guide brevi volte a illustrare in modo chiaro e accessibile ai consumatori le novità introdotte dallo schema di decreto, anche al fine di rafforzare il ruolo attivo dei medesimi nel processo di transizione verde consentendogli di orientare le proprie scelte di acquisto sulla base di informazioni attendibili, trasparenti e coerenti con gli obiettivi della normativa;

    parallelamente, la mancata previsione di linee guida nazionali volte a orientare correttamente gli operatori economici, soprattutto le piccole e medie imprese, si pone in netto contrasto con le finalità sottese al provvedimento in esame di tutelare quelle aziende che investono realmente in sostenibilità e circolarità dei beni, tenuto conto del possibile rischio – in assenza di criteri e parametri chiari e univoci – di un utilizzo delle asserzioni ambientali generiche e di un impiego di marchi registrati contenenti espressioni quali, a titolo esemplificativo, «verde», «eco» o simili, difforme rispetto alle nuove disposizioni e alla eventualità di incoerenze interpretative ed incertezza operativa, in un contesto di mercato sempre più sensibile alle tematiche ambientali e alla sostenibilità, le quali – ove autentiche e adeguatamente comprovate – possono rappresentare un rilevante motore di fiducia, innovazione e crescita per il tessuto produttivo e incentivare scelte di consumo sostenibili;

    al fine, poi, di ridurre ambiguità informative e prevenire la diffusione di green claims non pienamente rispondenti alla realtà, appare necessario rafforzare gli strumenti di tutela del consumatore e di presidio della correttezza del mercato, con particolare riferimento, nell'ambito del settore energetico, al cosiddetto fuel mix disclosure. Tale obbligo impone a tutti i fornitori che vendono energia elettrica ai clienti finali di dare comunicazione in bolletta circa la composizione del mix energetico delle fonti primarie utilizzate per produrre l'elettricità venduta, indicando le percentuali delle diverse fonti impiegate. A tal riguardo, soprattutto nel mercato libero, risulta cruciale intervenire sull'attuale assetto informativo – attualmente basato su dati ex post e generalmente riferiti a uno o due anni precedenti rispetto al periodo di fornitura – prevedendo che le informazioni in bolletta siano coerenti con l'energia effettivamente fornita nel periodo contrattuale di consumo e quindi con il reale mix dell'anno di riferimento;

    sarebbe auspicabile inoltre non solo rafforzare i controlli ex ante sulle comunicazioni ambientali utilizzate dagli operatori del settore energetico, attraverso la verificabilità dei claim ambientali con le informazioni contenute nel fuel mix riportato in bolletta, ma altresì prevedere un richiamo esplicito e immediatamente percepibile del fuel mix medesimo all'interno Pag. 201delle singole offerte di vendita al dettaglio disponibili sul mercato elettrico al fine di garantire la piena coerenza dei messaggi promozionali con le informazioni regolatorie e consentire ai consumatori di operare un confronto e una scelta immediata delle citate offerte commerciali realmente consapevole;

    da ultimo, si segnala l'opportunità di approfondire ed eventualmente coordinare, laddove necessario, la relazione tra la nuova disciplina del marchio di sostenibilità, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), dello schema di decreto, alla lettera b-bis), nell'ambito dell'articolo 23, comma 1, del Codice del consumo, il cui utilizzo è consentito solo se basato su un «sistema di certificazione» e tale da assicurare la veridicità e verificabilità delle indicazioni ambientali rivolte al consumatore e le disposizioni vigenti in materia di marchi contenute nel Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Quest'ultimo, all'articolo 14, comma 1, lettera b), prevede il divieto di registrazione di marchi idonei a ingannare il pubblico, ma non richiede alcuna certificazione preventiva o esterna ai fini della registrazione stessa. Tale circostanza potrebbe portare ad ipotesi nelle quali un marchio suscettibile di evocare caratteristiche ambientali potrebbe essere validamente registrato in quanto non manifestamente ingannevole ai sensi del Codice della proprietà industriale ma il suo impiego come marchio di sostenibilità nelle comunicazioni commerciali risulterebbe vietato o limitato in assenza di un sistema di certificazione conforme alle disposizioni del Codice del consumo;

    pur riconoscendo la necessità e l'urgenza di rafforzare il quadro normativo in materia di pratiche commerciali sleali e greenwashing operate dal provvedimento in esame, il medesimo, nella forma in cui è strutturato, presenta numerose criticità e non risulta in grado di supportare e valorizzare le imprese realmente virtuose, di assicurare un contrasto efficace del fenomeno data l'assenza di strumenti di verifica e di un adeguato sistema sanzionatorio né di considerare la dimensione digitale del mercato;

    tutto ciò premesso e considerato,

  esprime

PARERE CONTRARIO

Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Pag. 202

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

  La X Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, nel quadro degli obiettivi europei di sostenibilità, trasparenza del mercato e tutela dei consumatori, finalizzato a rafforzare la protezione dei cittadini rispetto alle pratiche commerciali sleali, con particolare riferimento alle dichiarazioni ambientali e sociali ingannevoli (cosiddetto greenwashing) e ai fenomeni di obsolescenza prematura dei prodotti;

   premesso che:

    il provvedimento interviene principalmente sul Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), ampliando l'elenco delle pratiche considerate ingannevoli e rafforzando gli obblighi informativi precontrattuali, in coerenza con l'obiettivo europeo di rendere i consumatori soggetti pienamente consapevoli nelle scelte di acquisto e protagonisti della transizione ecologica;

    dall'istruttoria svolta emerge come lo schema di decreto recepisca la direttiva in modo sostanzialmente aderente al livello minimo europeo, senza tuttavia esercitare appieno i margini di integrazione consentiti dall'ordinamento dell'Unione, in particolare con riferimento alla verifica delle asserzioni ambientali e sociali, al rafforzamento dei poteri delle autorità competenti e all'effettività delle tutele riconosciute ai consumatori;

    il Servizio bilancio non rileva nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il provvedimento è corredato da clausola di invarianza finanziaria;

   considerato che:

    la Commissione valuta positivamente l'impianto generale dello schema di decreto, che si muove nella direzione di contrastare il greenwashing e di migliorare la qualità, la trasparenza e la comparabilità delle informazioni fornite ai consumatori. Tale intervento assume un rilievo non solo sotto il profilo della tutela del consumatore, ma anche quale strumento di promozione di un corretto funzionamento del mercato tra imprese, evitando che comportamenti opportunistici o comunicazioni ingannevoli possano alterare il corretto funzionamento del mercato e penalizzare gli operatori economicamente e ambientalmente più virtuosi;

    tuttavia, dall'analisi delle memorie depositate nel corso del ciclo di audizioni e della documentazione acquisita emerge con chiarezza l'esigenza di rafforzare il provvedimento sotto il profilo dell'efficacia applicativa, affinché le nuove disposizioni non si traducano in meri adempimenti formali, ma incidano concretamente sui comportamenti delle imprese e sulle scelte di consumo;

    in particolare, è stata evidenziata la necessità di prevedere meccanismi più solidi di verifica delle asserzioni ambientali e sociali, al fine di evitare che il divieto di affermazioni generiche o non dimostrabili resti di difficile applicazione pratica in assenza di criteri chiari, standard comuni e verifiche indipendenti;

Pag. 203

    ulteriori profili di attenzione riguardano il rafforzamento delle informazioni precontrattuali su durabilità, riparabilità e aggiornamenti dei prodotti, che devono essere non solo formalmente previste, ma anche immediatamente accessibili e comprensibili per il consumatore medio, in particolare per i beni di largo consumo ad alto impatto ambientale;

    è stato inoltre richiamato il tema dell'adeguatezza delle risorse e degli strumenti a disposizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento vigente, chiamata a svolgere un ruolo centrale nell'attuazione e nel controllo del nuovo quadro normativo. In assenza di un rafforzamento organizzativo e funzionale, vi è il rischio che l'estensione delle competenze non si traduca in una effettiva capacità di vigilanza e sanzione, pur nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria;

    la Commissione ritiene altresì opportuno valorizzare maggiormente la dimensione sociale della sostenibilità, includendo in modo più esplicito le comunicazioni relative al rispetto dei diritti dei lavoratori lungo le filiere produttive. In tale prospettiva, la responsabilizzazione delle imprese deve essere intesa come parte integrante di una strategia industriale e commerciale orientata alla qualità, alla trasparenza e alla sostenibilità, nella quale il corretto funzionamento del mercato e la fiducia dei consumatori rappresentano fattori essenziali di competitività. Appare inoltre necessario promuovere un più strutturato coordinamento istituzionale tra le amministrazioni competenti, anche attraverso strumenti di monitoraggio e rendicontazione periodica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'introduzione di meccanismi più stringenti e omogenei di verifica delle asserzioni ambientali e sociali, privilegiando sistemi di certificazione riconosciuti o verifiche indipendenti di terza parte, al fine di garantire l'effettiva dissuasività delle nuove disposizioni e prevenire fenomeni di concorrenza sleale;

   b) valuti il Governo il rafforzamento delle informazioni precontrattuali in termini di chiarezza, immediatezza e comparabilità, in particolare con riferimento alla durabilità, alla riparabilità e agli aggiornamenti dei prodotti, assicurando che tali informazioni siano realmente accessibili e comprensibili per il consumatore medio;

   c) valuti il Governo misure idonee a garantire la piena operatività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento vigente nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite, anche attraverso una valutazione dell'impatto organizzativo del decreto, affinché l'estensione delle competenze si traduca in un rafforzamento effettivo dell'attività di vigilanza e sanzione;

   d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere strumenti di monitoraggio e una rendicontazione periodica al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni e sull'evoluzione delle pratiche di greenwashing nel mercato nazionale, anche al fine di consentire eventuali interventi correttivi tempestivi.

Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.