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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2025
605.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO
Pag. 6

ALLEGATO 1

Ipotesi di testo di modifica del Regolamento predisposta dai Relatori del cosiddetto terzo binario di riforma del Regolamento.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.

  Sopprimere le modifiche al comma 1 proposte dal testo dei Relatori.
*11.1. D'Orso.
*11.2. Ghirra.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), in materia di ricorsi e di qualsiasi impugnativa, presentati da deputati in carica ovvero cessati dal mandato, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima, è istituito il Consiglio di giurisdizione con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi e sulle impugnative.
  2. Il Consiglio di giurisdizione di cui al comma 1, di seguito denominato «Consiglio», è così regolamentato:

   a) il Consiglio, è nominato, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto ed è composto da cinque membri scelti dal Presidente della Camera di cui tre tra deputati in carica e due esterni;

   b) i cinque componenti del Consiglio devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, delle supreme magistrature ordinarie o amministrative; professore universitario di ruolo in materie giuridiche anche a riposo; avvocato con almeno venti anni di esercizio, avvocato o procuratore dello Stato, anche a riposo;

   c) è fatto divieto ai componenti del Consiglio di prendere, in qualsiasi sede, posizioni pubbliche sui temi oggetto di ricorsi e di impugnative;

   d) la violazione dei principi, degli obblighi e delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'automatica decadenza da componente del Consiglio e la sua sostituzione;

   e) i componenti dell'Ufficio di Presidenza e i deputati membri degli organi direttivi dei Gruppi parlamentari, i membri del Governo, ed i componenti della Commissione giurisdizionale per il personale di cui all'articolo 3 del Regolamento per la tutela giurisdizionale concernente i dipendenti non possono far parte del Consiglio;

   f) il Presidente del Consiglio è designato dal Presidente della Camera tra i componenti esterni del Consiglio stesso;

   g) con la medesima procedura, prevista dalla lettera b), sono nominati cinque membri supplenti, di cui tre deputati e due esterni, che siano in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi, che subentrano nel Consiglio, mediante sorteggio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi. In caso di astensione o ricusazione, un membro supplente avente la medesima qualifica, scelto mediante sorteggio, sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione;

   h) il Segretario generale della Camera determina la dotazione di mezzi e di personale della segreteria del Consiglio;

   i) nell'aula del Consiglio, quando questo è in seduta, deve essere apposto e ben visibile un cartello con la dicitura: LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI.

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  3. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. Entro i venti giorni successivi al deposito, il ricorso è comunicato, a cura della segreteria del Consiglio, ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, salvo che il Consiglio ordini che l'atto sia comunicato ad altri potenziali controinteressati. La segreteria del Consiglio comunica immediatamente l'avvenuto deposito del ricorso al Segretario generale. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione della Camera rispetto alla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui sopra decorre trascorsi trenta giorni dalla data di notificazione della istanza stessa.
  4. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

   a) l'indicazione del nome e del cognome del ricorrente e il domicilio eletto ovvero l'indirizzo PEC al quale vanno effettuate le comunicazioni e notificazioni riguardanti il giudizio;

   b) gli estremi dell'atto impugnato;

   c) l'esposizione dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;

   d) la sottoscrizione del ricorrente.

  5. Nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, il ricorrente e l'Amministrazione della Camera possono depositare documenti presso la segreteria del Consiglio, dei quali le altre parti possono prendere visione nei dieci giorni successivi. Nei successivi trenta giorni possono essere proposti eventuali motivi aggiuntivi. I controinteressati possono depositare controricorso e ricorso incidentale entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso effettuata dalla segreteria del Consiglio. Il controricorso e il ricorso incidentale sono comunicati entro dieci giorni dal deposito, a cura della segreteria del Consiglio, al ricorrente e alle altre parti costituite.
  6. Le parti, in occasione del primo atto con il quale intervengono nel procedimento, devono eleggere domicilio ovvero indicare l'indirizzo PEC al quale vanno effettuate le comunicazioni e le notificazioni riguardanti il giudizio. In mancanza, qualunque comunicazione deve essere eseguita presso la segreteria del Consiglio. Le parti costituite possono richiedere copia degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento. Decorsi sessanta giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Consiglio nomina il relatore il quale, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere atti istruttori, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione. Il Consiglio dispone di tutti i mezzi di prova attribuiti dalla legge al giudice ordinario. L'istruttoria si conclude entro novanta giorni dalla nomina del relatore con il deposito degli atti presso la segreteria del Consiglio, che ne dà comunicazione alle parti. Il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ne può richiedere la sospensione con lo stesso ricorso ovvero, anche successivamente, con separata istanza che deve essere comunicata, a cura della segreteria del Consiglio alle modalità stabilite dal comma 3. Sulla domanda di sospensione il Consiglio decide con ordinanza succintamente motivata, sentite le parti interessate, nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso o dell'istanza. I termini temporali indicati sono perentori. La loro violazione è fonte di responsabilità personale per chi vi abbia dato causa e nei confronti di chi ne risulti in qualche modo danneggiato.
  7. Esaurita la fase istruttoria del procedimento, il Presidente fissa, entro il termine perentorio di quindici giorni, con proprio decreto l'udienza per la trattazione del ricorso. Almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione, il decreto è comunicato dalla segreteria del Consiglio alle parti, le quali, nei venti giorni antecedenti l'udienza, possono presentare documenti e nei dieci giorni antecedenti possono presentare memorie. Dinanzi al Consiglio, l'Amministrazione della Camera è rappresentata dal Segretario generale, o Pag. 8da un suo delegato, con l'assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati, e può avvalersi anche, per la difesa, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati del libero Foro. Le parti e i controinteressati sono assistiti da un patrocinante iscritto all'Albo degli avvocati patrocinanti nelle giurisdizioni superiori. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, senza formulare proposte, le parti possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un'unica udienza, salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente. Il Consiglio, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto impugnato individuando l'organo competente dell'Amministrazione. Se accoglie il ricorso per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato. Con la sentenza che decide il ricorso il Consiglio dispone in ordine alle spese del procedimento. Si applicano gli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Per l'adozione della deliberazione si segue il procedimento di cui all'articolo 276 del codice di procedura civile e i membri del Consiglio sono in particolare tenuti al segreto circa le motivazioni espresse e i voti dati; il Segretario generale della Camera, ai sensi dell'articolo 361 del codice penale, è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria ogni eventuale violazione del segreto della camera di consiglio suscettibile di costituire notizia di reato ai sensi dell'articolo 326, commi 1 e 3, del codice penale. La sentenza è depositata entro il termine perentorio di venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Consiglio, che la comunica alle parti. La segreteria del Consiglio conserva tutti gli atti del Consiglio medesimo. Chiunque può consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie è omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano. Avverso le sentenze del Consiglio e le ordinanze è ammessa impugnazione dinanzi al Collegio d'appello.
  8. Il Collegio d'appello è nominato dal Presidente della Camera con proprio decreto. Esso è composto da cinque componenti, nella stessa proporzione e con i medesimi requisiti professionali dei componenti del Consiglio. I componenti del Collegio d'appello debbono svolgere la loro attività nel rispetto dei principi e delle incompatibilità e con i doveri e obblighi dei componenti del Consiglio. L'impugnazione non sospende gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto d'impugnazione, ha facoltà di presentare al Collegio d'appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.
  9. L'impugnazione deve essere proposta con ricorso depositato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza ed è comunicata dalla segreteria del Collegio d'appello a tutte le parti interessate, che possono presentare scritti difensivi entro i venti giorni successivi. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria del Collegio d'appello acquisisce gli atti del giudizio di primo grado che trasmette, unitamente all'atto di impugnazione, al Presidente del Collegio medesimo. Questi nomina con decreto il relatore e, con lo stesso decreto, fissa l'udienza per la trattazione del ricorso entro un termine perentorio non anteriore a trenta e non posteriore a sessanta giorni dalla data di deposito dell'atto di impugnazione. Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d'appello delibera sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Consiglio ovvero sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante. La segreteria del Collegio d'appello dà comunicazione della facoltà, per le parti, di depositare memorie e documenti fino a quindici giorni prima della data fissata per la trattazione del ricorso. Le parti che ne abbiano fatto richiesta sono ammesse all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione. Il Collegio d'appello decide sull'impugnazione con sentenza, che è depositata entro il termine perentorio di venti Pag. 9giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Collegio stesso e da questa comunicata alle parti. Dinanzi al Collegio d'appello, l'Amministrazione della Camera è rappresentata dal Segretario generale, o da un suo delegato, con l'assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati, e può avvalersi anche, per la difesa, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. Le parti sono assistite da avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. La segreteria del Collegio d'appello è tenuta dal personale assegnato alla segreteria del Consiglio.
  10. Contro le sentenze del Collegio d'appello e del Consiglio è ammesso ricorso per revocazione nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile.
  11. Tutti i termini relativi all'attività del Consiglio e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi. I termini sono altresì sospesi, ogni anno, dal 1° al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo.
12.01. Alessandro Colucci.

ART. 14.

  Al comma 2, nel testo dei Relatori, sopprimere le parole: e comunque non inferiore a sette.
14.2. Alessandro Colucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche, possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti.

  Conseguentemente, all'articolo 153-septies, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, entra in vigore a decorrere dalla XX legislatura.
14.1. Schullian.

ART. 15.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: non superiore con le seguenti: non inferiore.
15.4. Ghirra.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: un trentesimo con le seguenti: un decimo.
15.5. Ghirra.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: un trentesimo con le seguenti: un ventesimo.
15.3. Alessandro Colucci.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: un trentesimo con le seguenti: un venticinquesimo.
15.1. Schullian.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sopprimere le parole: costituiti all'inizio della legislatura.
15.6. Ghirra.

  Al comma 3-bis, terzo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: è ridotta della metà, rimanendo l'altra metà assegnata al Gruppo di provenienza con le seguenti: è ridotta al settanta per cento, rimanendo il restante trenta per cento assegnato al Gruppo di provenienza.
15.2. Schullian.

Pag. 10

ART. 16.

  Al comma 1-bis, primo periodo, nel testo dei Relatori, sopprimere le parole: delle quali riconosca la fondatezza.
16.1. Ghirra.

ART. 16-bis.

  Al comma 4, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: si esprima con le seguenti: esprima parere.
16-bis.2. Bordonali.

  Dopo il comma 6, nel testo dei Relatori, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal fine può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.
16-bis.1. D'Orso.

ART. 18-bis.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, tutti i deputati in carica interessati, anche se non facenti parte della Giunta. La visione è consentita, secondo termini e modalità stabilite con deliberazione della Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1.
18-bis.1. Ghirra.

ART. 22.

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni con le seguenti: IX – Trasporti, poste, telecomunicazioni e digitale.
22.1. D'Alessio.

ART. 24.

  Al comma 3, nel testo dei Relatori, secondo periodo sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un terzo.

  Conseguentemente:

   a) al settimo periodo sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese;

   b) al nono periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , tenendo conto della ripartizione di cui al secondo periodo.
24.5. D'Orso.

  Al comma 3, quarto periodo, nel testo dei Relatori, dopo le parole: è dedicata aggiungere la seguente: almeno.
24.4. Madia.

  Al comma 3, nel testo dei Relatori, sopprimere il quinto, sesto, settimo e ottavo periodo.
24.1. Nazario Pagano.

  Al comma 3, nel testo dei Relatori, sopprimere il sesto, settimo e ottavo periodo.
24.2. Nazario Pagano.

  Al comma 3, nel testo dei Relatori, sostituire il sesto, settimo ed ottavo periodo con il seguente: Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato in Assemblea il rinvio in Commissione,Pag. 11 esso è iscritto nel programma successivo a quello vigente al momento del rinvio.
24.6. Alessandro Colucci.

  Al comma 3, nel testo dei Relatori, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Nel prosieguo dell'esame del progetto di legge sono ammesse richieste di rinvio in Commissione per non più di due volte.
24.3. Nazario Pagano.

ART. 32.

  Sopprimere l'abrogazione dei commi 2 e 3 proposta dal testo dei Relatori.
*32.1. D'Orso.
*32.3. Ghirra.

  Sopprimere l'abrogazione dei commi 2 e 3 proposta dal testo dei Relatori.

  Conseguentemente al comma 2, nel testo del Regolamento vigente, premettere le seguenti parole: Ove ne faccia espressa richiesta un Presidente di Gruppo, con comunicazione inviata al Presidente della Camera entro le due ore successive al termine della seduta precedente,.
32.2. D'Alessio.

ART. 34.

  Sopprimere l'abrogazione dell'articolo proposta dal testo dei Relatori.
34.1. Ghirra.

ART. 41.

  Sostituire il comma 1-bis, nel testo dei Relatori, con il seguente:

  1-bis. Le richieste di informativa al Governo di cui all'articolo 118.1 sono presentate esclusivamente per iscritto.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 118, al comma 1, premettere il seguente:

  01. Il Governo può rendere comunicazioni all'Assemblea.

   b) dopo il CAPO XXVI aggiungere il seguente:

Capo XXVI-bis
DELLE INFORMATIVE DEL GOVERNO

Art. 118.1.

  1. Le informative del Presidente del Consiglio dei Ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei presidenti di Gruppo possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.
41.3. Bordonali.

  Dopo il comma 1-ter, nel testo dei Relatori, aggiungere il seguente:

  1-quater. La prosecuzione ininterrotta della seduta fino all'approvazione del provvedimento, con le modalità indicate dalla Presidenza della Camera in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, non può essere deliberata per i progetti di legge costituzionale, per le leggi elettorali, nonché per i progetti di legge per i quali si applica la previsione dell'articolo 24, comma 7.
41.1. Madia.

  Dopo il comma 1-ter, nel testo dei Relatori, aggiungere il seguente:

  1-quater. La prosecuzione ininterrotta della seduta fino all'approvazione del provvedimento, con le modalità indicate dalla Presidenza della Camera in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
41.2. Madia.

Pag. 12

ART. 42.

  Sopprimere le modifiche al comma 1 proposte dal testo dei Relatori.
42.1. D'Orso.

ART. 50.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, per ciascun Gruppo hanno facoltà di parlare i deputati che lo richiedano, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di cinque minuti, comunque nei limiti di un tempo complessivo spettante a ciascun Gruppo non superiore a venti minuti.
50.3. Bordonali.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, per ciascun Gruppo hanno facoltà di parlare i deputati che lo richiedano, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti, comunque nei limiti di un tempo complessivo spettante a ciascun Gruppo non superiore a venti minuti.
50.1. Nazario Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le dichiarazioni di voto finali sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge ha facoltà di intervenire un deputato per ciascun Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.
50.2. Bordonali.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56.1.

  1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il settimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione il Presidente della Camera trasmette alla Commissione competente per materia le indicazioni dei nominativi pervenute, con i relativi curricula. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.
  2. I nominativi e i relativi curricula sono pubblicati sul sito internet della Camera.
  3. La Commissione stabilisce di quali fra i soggetti indicati procedere all'audizione; essa procede comunque all'audizione di quelli per cui ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti la Commissione.
  4. Al termine dell'esame la Commissione, con riferimento ai nominativi di cui al comma 1, presenta una relazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione, sull'idoneità a ricoprire la carica e sulla assenza di cause di conflitto d'interessi. La relazione è trasmessa al Presidente della Camera entro i due giorni antecedenti lo svolgimento dell'elezione ed è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.
  5. La Commissione, ove ciò si renda necessario a concludere la sua istruttoria, può chiedere al Presidente della Camera il rinvio della elezione una sola volta e per non più di una settimana.
56.01. D'Orso.

ART. 58.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La Commissione è composta in modo da garantire la rappresentanza paritariaPag. 13 della maggioranza e delle opposizioni.
58.1. D'Orso.

ART. 60.

  Al comma 3, terzo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e richiedere l'acquisizione delle prove documentali e l'assunzione di eventuali prove testimoniali.
60.1. D'Orso.

  Al comma 3, quarto periodo, nel testo dei Relatori, dopo le parole: ascoltato il deputato, sono aggiungere le seguenti: assunte esclusivamente in relazione ai fatti specifici contestati; esse sono adeguatamente.
60.2. D'Orso.

ART. 63.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto e pubblicato un resoconto stenografico.
63.1. D'Orso.

ART. 65.

  Al comma 1, lettera c), secondo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere in fine le parole: sempre che ne sia avanzata richiesta da tre deputati.
65.1. Baldelli, Montaruli, Kelany.

ART. 73.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificatamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo nel progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.
73.1. D'Orso.

ART. 79.

  Al comma 1, secondo periodo, nel testo dei Relatori, dopo le parole: per l'esame degli emendamenti aggiungere le seguenti: e degli ordini del giorno.

  Conseguentemente, al comma 1-bis, nel testo dei Relatori:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: numero massimo di emendamenti aggiungere le seguenti: e di ordini del giorno;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti aggiungere le seguenti: e sugli ordini del giorno.
79.1. Nazario Pagano.

  Al comma 1, terzo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole da: in casi di eccezionale rilevanza fino alla fine del comma, con le seguenti: dal Presidente della Commissione solo in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, comunicandone idonea motivazione.
79.2. D'Orso.

  Al comma 1, terzo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti parole: stabilendo un congruo termine per i subemendamenti.
79.4. Ghirra.

  Al comma 1-bis, nel testo dei Relatori, sopprimere il quarto periodo.
79.3. D'Orso.

Pag. 14

ART. 80.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Ciascun deputato in Commissione può presentare non più di un ordine del giorno formulato secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza e recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente della Commissione può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un rappresentante di gruppo.
  2-ter. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun componente della Commissione può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. È in ogni caso possibile per il Governo rimettersi alla Commissione. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.
  2-quater. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 88.
80.1. Nazario Pagano.

ART. 85-bis.

  Al comma 2, sopprimere le parole: è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e.

  Conseguentemente, all'articolo 154, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia. Non è comunque applicabile il comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.
85-bis.1. Kelany, Baldelli, Montaruli.

ART. 86.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: uno o più Presidenti fino a: consistenza numerica con le seguenti: un presidente di Gruppo.
86.1. Ghirra.

ART. 88.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: otto minuti con le seguenti: sei minuti.
88.1. Montaruli, Kelany, Baldelli.

ART. 89.

  Sopprimere le modifiche al comma 1 proposte dal testo dei Relatori.
89.1. D'Orso.

Pag. 15

ART. 96-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta, da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti, da parte di almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione è reso all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera.
96-bis.2. D'Orso.

  Sopprimere le modifiche al comma 7 proposte dal testo dei Relatori.
96-bis.1. D'Orso.

ART. 110.

  Sostituire gli articoli da 110 a 114 con il seguente:

Art. 110.

  1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.
  2. Più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione. In tal caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.
  3. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali, l'espressione del parere da parte del Governo sulle mozioni presentate, le dichiarazioni di voto e la votazione finale di ciascun atto di indirizzo.
  4. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36.
  5. I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del parere da parte del Governo, presentare riformulazioni del testo presentato.
  6. Il Governo può esprimere un parere favorevole o contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero può rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole può essere subordinato a una riformulazione della sola parte dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione.
  7. Al termine dell'espressione del parere del Governo e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle eventuali proposte di riformulazione cui risulti subordinato il parere favorevole, hanno luogo le dichiarazioni di voto.
  8. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano i presentatori, il Governo o un presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.
  9. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti della Camera, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente può fissare, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun deputato può sottoscrivere in un anno non più di dieci mozioni a procedimento abbreviato.
110.1. Madia.

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ART. 112.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'abbinamento è possibile fino alla conclusione della discussione sulle linee generali.
112.1. Kelany, Montaruli, Baldelli.

ART. 114.

  Al comma 5, sostituire le parole: , il Governo o un presidente di Gruppo e comunque con le seguenti: o il Governo, purché.
114.1. Baldelli, Kelany, Montaruli.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e comunque vi consenta il primo firmatario.
114.2. D'Orso.

ART. 116.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In caso di approvazione della questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge, gli ordini del giorno si intendono preclusi.
116.1. Nazario Pagano.

  Sopprimere le modifiche al comma 3 proposte dal testo dei Relatori.

  Conseguentemente al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Durante il decorso del termine di cui al primo periodo le Commissioni possono tenere seduta.
116.2. D'Orso.

ART. 118.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110.
118.2. D'Orso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risoluzioni sono poste in votazione secondo l'ordine decrescente determinato dalla consistenza numerica dei gruppi che singolarmente o congiuntamente le abbiano sottoscritte.
118.1. Madia.

ART. 120.

  Sopprimere le modifiche al comma 8 proposte dal testo dei Relatori.
120.1. Ghirra.

ART. 134.

  Al comma 2, primo periodo, nel testo dei Relatori, dopo le parole: previsto nel comma 1 aggiungere le seguenti: previo sollecito da parte della Presidenza della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento,.
134.1. Alessandro Colucci.

ART. 135-bis.

  Al comma 1, terzo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri intervengono con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri interviene.

  Conseguentemente, al quarto periodo, sopprimere le parole: o del Vicepresidente.
135-bis.2. Ghirra.

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  Al comma 1, quarto periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole da: nella settimana successiva fino alla fine del comma, con le seguenti: nelle settimane successive lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte sino all'intervento del Presidente del Consiglio.
135-bis.3. Ghirra.

  Al comma 4, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: due minuti con le seguenti: un minuto.

  Conseguentemente, al terzo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: due minuti con le seguenti: tre minuti.
135-bis.4. Ghirra.

  Al comma 4, secondo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attenendosi al contenuto dell'interrogazione in oggetto. È altresì precluso al rappresentante del Governo rispondere ulteriormente al presentatore dell'atto di sindacato ispettivo già svolto.
135-bis.1. Madia.

  Al comma 4, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I tempi di cui al presente comma sono raddoppiati qualora nell'interrogazione a risposta immediata intervenga il Presidente del Consiglio.
135-bis.5. Ghirra.

ART. 138-bis.

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: non inferiore a venti con le seguenti: non inferiore a dieci.
138-bis.1. Alessandro Colucci.

ART. 138-ter.

  Al comma 1, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole da: seguono gli interventi fino alla fine del periodo con le seguenti: seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di sette minuti, in ordine crescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto. Al termine degli interventi il Ministro ha facoltà di replicare.
138-ter.1. Montaruli, Baldelli, Kelany.

ART. 141.

  Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.

  1. Il Presidente della Commissione d'inchiesta è eletto tra i componenti appartenenti ai Gruppi di opposizione.
141.01. Madia.

ART. 143.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero a società di diritto privato a partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Per finalità esclusivamente conoscitive, possono inoltre chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle autorità indipendenti, alla Corte di Cassazione, ai Commissari straordinari del Governo, ai soggetti rappresentativi di interessi tutelati, ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali Pag. 18rappresentati degli organi e degli enti indicati ovvero di loro delegati nei limiti dei poteri attribuiti dall'ordinamento a ciascun organo.
143.1. D'Orso.

ART. 144.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi delle opposizioni, la Commissione medesima, previa intesa con il Presidente della Camera, dispone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno non può essere disposta, per ogni Commissione, più di una indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.
144.1. D'Orso.

ART. 149.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 149.

  1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame del Comitato di controllo della spesa pubblica.
  2. Il Comitato di controllo della spesa pubblica è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
  3. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di dieci mesi ciascuno.
  4. Il Comitato, su richiesta di un quarto dei componenti, può tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
  5. Il Comitato presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo. Il Comitato invia il documento alla Commissione competente per materia. La medesima Commissione può votare una risoluzione a norma dell'articolo 117.
149.1. Madia.

ART. 153-septies.

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: articoli 14, 15, 16-bis, 17, 18, 19 con le seguenti: 5, commi 7 e 10, 14, 15, 16-bis, 17, 18, 19, 20, comma 1.
153-septies.1. Nazario Pagano.

  Al comma 1, nel testo dei Relatori, dopo le parole: 18, 19, aggiungere le seguenti: 24, comma 3.
153-septies.2. Alessandro Colucci.

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ALLEGATO 2

Raccordo con l'Unione europea.

Ipotesi di modifica del Presidente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 125.

  Al Capo XXVIII, alla rubrica, sostituire le parole: COMUNITARI E INTERNAZIONALI con le seguenti: DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI.
125.1. D'Orso.

ART. 126.

  Al comma 1, nel testo del Presidente, aggiungere, in fine, le parole: nonché sul quadro finanziario pluriennale e sui programmi di spesa ad esso collegati, assieme alla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione.
126.2. D'Orso.

  Dopo il comma 2, nel testo del Presidente, aggiungere il seguente:

  3. Sono assegnati congiuntamente alla Commissione affari esteri e comunitari e alla Commissione politiche dell'Unione europea per l'esame in sede referente i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di modifiche ai trattati istitutivi dell'Unione europea nonché di ogni altro trattato che incida sulla struttura generale, sulle competenze e sul funzionamento dell'Unione.
*126.1. Madia.
*126.3. D'Orso.
*126.4. Bordonali.

ART. 126-ter.

  Al comma 6, nel testo del Presidente, sopprimere il terzo periodo.
126-ter.2. D'Orso.

  Dopo il comma 7, nel testo del Presidente, aggiungere il seguente:

  8. Sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea in sede referente i disegni di legge, aventi contenuto analogo a quelli di cui ai commi 1 e 7 e non riconducibili alle competenze di singole Commissioni permanenti, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
*126-ter.1. Madia.
*126-ter.4. D'Orso.
*126-ter.5. Bordonali.

  Dopo il comma 7, nel testo del Presidente, aggiungere il seguente:

  8. Sono altresì assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea gli altri progetti di legge, aventi contenuti analoghi a quelli di cui ai commi 1 e 7, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché per la messa in atto di programmi finanziari pluriennali di portata generale dell'Unione.
126-ter.3. D'Orso.

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ART. 127.

  Dopo il comma 5, nel testo del Presidente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6. Qualora la Commissione competente per materia non abbia votato una risoluzione entro il termine di cui al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea può chiedere che il parere da essa espresso sia comunque trasmesso dal Presidente della Camera alle competenti Istituzioni dell'Unione europea e comunicato al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente della Camera dà seguito alla richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea ove la Commissione competente per materia non voti una risoluzione entro i quindici giorni successivi alla medesima richiesta.
*127.1. Madia.
*127.2. D'Orso.
*127.3. Bordonali.