ALLEGATO
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.
1.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 2, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: acquisito il parere del.
1.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il suddetto parere sia reso con osservazioni e queste ultime non siano recepite dal relativo decreto, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per un nuovo ed ulteriore parere.
1.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Perantoni, Dell'Olio.
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali.
*2.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*2.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) sia conforme ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica e faccia salvo il diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista e di esercitare più attività professionali congiuntamente;.
2.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) faccia rinvio alle norme dettate in via generale dalla disciplina degli ordinamenti professionali, in quanto compatibili;.
*2.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*2.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 3:
1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dalla legge con le seguenti: dalla normativa vigente;
2) dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: , fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate,;
Pag. 253) dopo le parole: consulenza legale e assistenza legale aggiungere la seguente: stragiudiziale;
b) al numero 4):
1) sostituire le parole: dalla legge con le seguenti: dalla normativa vigente;
2) dopo le parole: consulenza legale e assistenza legale aggiungere la seguente: stragiudiziale;
3) sostituire le parole da: , e stabilisca fino alla fine del numero con le seguenti: . Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei casi in cui ricorrano attività espressamente individuate dalla normativa vigente, relative a specifici settori del diritto e previste per gli esercenti altre professioni regolamentate;.
**2.6. Bellomo.
**2.7. Billi, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 3:
1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dalla legge con le seguenti: dalla normativa vigente;
2) dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: , fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate,;
b) al numero 4:
1) sostituire le parole: dalla legge con le seguenti: dalla normativa vigente;
2) sostituire le parole da: , e stabilisca fino alla fine del numero con le seguenti: . Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei casi in cui ricorrano attività espressamente individuate dalla normativa vigente, relative a specifici settori del diritto e previste per gli esercenti altre professioni regolamentate;.
2.8. Varchi.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 3):
1) sostituire la parola: rituale con le seguenti: sia rituale che irrituale;
2) sopprimere le seguenti parole: , ove connesse all'attività giurisdizionale;
b) sostituire il numero 6) con il seguente:
6) preveda che, al fine di esercitare la professione, l'avvocato, dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, assuma impegno solenne pronunciando le seguenti parole: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
2.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , consentendo comunque l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
*2.10. Bellomo.
*2.11. Matone, Morrone, Sudano.
*2.12. Romano.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente:
6) mantenga l'istituto dell'impegno solenne dell'avvocato di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i Pag. 26fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
2.13. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) rafforzare la disciplina del segreto professionale, qualificandolo come istituto che attiene all'ordine pubblico, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità, prevedendo e disciplinando le ipotesi nelle quali è consentito all'avvocato derogare all'obbligo del rispetto del segreto professionale.
2.14. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) prevedere che il Consiglio nazionale forense, acquisito il parere dei consigli degli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza.
2.16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sentiti gli ordini circondariali con le seguenti: acquisito il parere degli ordini circondariali.
2.17. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sentito il con le seguenti: acquisito il parere del.
2.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) stabilire che sia consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni, con qualunque mezzo, anche informatico, purché questa sia trasparente, veritiera, corretta, e non sia comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva.
*2.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
*2.20. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) prevedere che l'avvocato ha diritto ad un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità della prestazione resa, che il compenso possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile, e che il compenso, quando liberamente pattuito tra le parti, non può mai essere determinato in misura inferiore ai parametri minimi previsti per legge, neppure nelle ipotesi di patrocinio a spese dello Stato.
2.21. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: o comunque consensuale.
2.22. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il principio secondo il quale i compensi giudizialmente liquidati in misura maggiore rispetto a quanto pattuito debbano essere sempre corrisposti dal cliente all'avvocato.
2.23. Pastorino.
Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
2.24. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
5-bis) l'utilizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale, le modalità di uso delle medesime, l'indicazione precisa della parte dell'opera eseguita con sistemi di intelligenza artificiale sono comunicate, in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima della esecuzione delle stesse, al cliente il quale ha facoltà di chiedere l'esecuzione dell'opera con esclusivo lavoro intellettuale. La comunicazione di cui al periodo precedente costituisce obbligazione professionale e va redatta in forma scritta, sottoscritta dal cliente e conservata dall'avvocato. Sono adottate disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di comunicazione. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale deve essere oggetto di separata indicazione sul compenso professionale.
2.25. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire le parole: o a società tra avvocati con le seguenti: , a società tra avvocati o a società fra professionisti istituite a norma dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Conseguentemente, alla medesima lettera h), numero 2), sostituire le parole: o a società tra avvocati con le seguenti: , a società tra avvocati o a società fra professionisti.
2.26. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) che il mandato conferito ad una associazione professionale consenta a ciascun associato, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della stessa;.
2.27. Cerreto.
Al comma 1, lettera h), numero 6), sostituire le parole: debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo con le seguenti: debba partecipare almeno un avvocato iscritto all'albo.
*2.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
*2.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), numero 8), sostituire le parole da: società di persone fino alla fine del numero, con le seguenti: società fra professionisti che abbiamo fra i soci almeno un avvocato iscritto all'albo e abbiano tra i componenti dell'organo di gestione almeno un avvocato iscritto all'albo.
2.30. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 9) con il seguente:
9) che la partecipazione sociale, all'interno dell'organismo societario, detenuta dagli avvocati ovvero da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi debba corrispondere almeno a due terzi del capitale sociale, dei diritti di voto e del diritto alla partecipazione agli utili e che sia fatto vietato distribuire in modo non proporzionale la quota di utili pari alla percentuale del fatturato generato da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.
2.31. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 9) con il seguente:
9) che la partecipazione sociale, all'interno dell'organismo societario, detenutaPag. 28 dagli avvocati ovvero da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi debba corrispondere almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto e che sia vietato distribuire in modo non proporzionale la quota di utili pari alla percentuale del fatturato generato da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.
2.32. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole: non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili con le seguenti: del capitale sociale e dei diritti di voto;.
Conseguentemente, al medesimo numero 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato distribuire in modo non proporzionale la quota di utili pari alla percentuale del fatturato generato da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.
*2.33. Romano.
*2.34. Raimondo, Pellicini, Michelotti.
Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il numero 11) con il seguente:
11) che la società tra avvocati possa prestare attività professionale anche in favore del socio non professionista e dei soggetti ad esso collegati o sottoposti a comune controllo, nel rispetto delle regole sulla indipendenza, sulla trasparenza della governance, sulla responsabilità professionale e sulla disciplina dei conflitti di interesse;
b) sostituire il numero 13) con il seguente:
13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, anche in qualità di soci professionisti operativi, prevedendo che le attività forensi siano svolte da soci iscritti all'albo degli avvocati e assicurando adeguati presidi di indipendenza, di governance e di controllo;
c) aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
13-bis) misure volte a favorire l'esercizio associato o societario della professione da parte dei giovani avvocati, mediante meccanismi di semplificazione organizzativa e amministrativa, incentivi fiscali e previdenziali, nonché strumenti di sostegno economico e formativo per i professionisti nei primi anni di attività;
13-ter) misure che assicurino la neutralità fiscale tra le diverse forme di esercizio della professione forense, prevedendo specifici regimi opzionali per le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati, basati sul principio del regime di cassa e su un livello di imposizione complessiva equivalente a quello del professionista individuale, al fine di favorire l'aggregazione, la crescita organizzativa e l'accesso dei giovani alla professione.
2.35. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
(Inammissibile per carenza di compensazione limitatamente alla lettera c))
Al comma 1, lettera h), numero 11), dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: in misura prevalente.
*2.36. Pellicini, Raimondo, Michelotti.
*2.37. Matone, Morrone, Sudano.
*2.38. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), numero 11), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura superiore al fatturato complessivo.
2.39. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 13) con il seguente:
13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, anche per l'esercizio della professione forense.
2.40. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente numero:
13-bis) che all'esercizio della professione in forma aggregata sia applicabile il principio di neutralità fiscale, che i redditi dell'avvocato derivanti dalla partecipazione ad associazioni o reti tra avvocati, nonché a società tra avvocati o tra professionisti, siano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con applicazione dei regimi fiscali agevolativi previsti, compreso il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che tale partecipazione non costituisca causa di esclusione dai suddetti regimi per il singolo professionista, a condizione che la verifica dei requisiti di accesso sia riferita alla quota di reddito individuale imputata dall'aggregazione professionale.
2.41. Morrone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente numero:
13-bis) che i redditi dell'avvocato derivanti dalla partecipazione ad associazioni o reti tra avvocati siano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con applicazione dei regimi fiscali agevolativi previsti, compreso il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.42. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) con riferimento alla collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza, prevedere:
1) che la collaborazione sia considerata in regime di monocommittenza, quando la stessa sia resa, in via continuativa e prevalente, se non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione, da parte di tali soggetti, di un compenso, con cadenza periodica, fisso o variabile;
2) che la collaborazione di cui al numero 1) sia resa nell'esercizio della professione forense e la prestazione del collaboratore monocommittente debba ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato;
3) che il suddetto regime non si applichi alle pubbliche amministrazioni e al loro personale, né pregiudichi l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per il collaboratore monocommittente;
4) che il contratto di collaborazione professionale tra il collaboratore monocommittente e il committente sia stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e contenga, ai fini della prova, i seguenti elementi: la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale; il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso stabiliti ai sensi dei successivi principi; la disciplina del rimborso delle spese; il periodo di prova durante il quale lo stesso può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore monocommittente alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate; la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti;
5) che gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della legge siano sostituiti di diritto da accordi Pag. 30conformi alle disposizioni della medesima legge;
6) che il compenso sia corrisposto, con cadenza periodica, al collaboratore monocommittente in misura congrua e proporzionata alla quantità e alla qualità della prestazione professionale eseguita e comunque in misura conforme ai criteri di determinazione e ai parametri minimi stabiliti con apposito decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini forensi circondariali, e previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
7) che il collaboratore monocommittente abbia diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata, nonché al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente;
8) che per quanto riguarda gli obblighi del collaboratore monocommittente:
8.1) il collaboratore monocommittente si impegni a prestare la propria opera in via continuativa e prevalente, secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli dal committente e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense;
8.2) durante la vigenza del contratto, il collaboratore monocommittente si astenga dall'assumere incarichi che possano determinare un conflitto con gli interessi delle parti assistite dal committente;
8.3) fatta salva l'ipotesi in cui sia inserita nel contratto una clausola che imponga al collaboratore monocommittente di prestare la propria attività in modo esclusivo in favore del committente, il collaboratore monocommittente medesimo possa assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto di cui alla presente legge, con obbligo di immediata comunicazione al committente. In tale caso il collaboratore monocommittente conserva i diritti previsti dalla presente legge;
8.4) la violazione degli obblighi di cui ai numeri 8.1 e 8.2 determini la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile, con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del committente, salvo l'obbligo di corrispondere al collaboratore monocommittente il compenso dovuto per le prestazioni da questi eseguite;
8.5) il collaboratore monocommittente abbia un obbligo di riservatezza e sia tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entri in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente;
9) che per quel che riguarda gli obblighi del committente:
9.1) questi si impegni a corrispondere al collaboratore monocommittente il compenso e il rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei tempi e delle modalità concordati nel contratto stipulato tra le parti;
9.2) questi si impegni, altresì, ad agevolare l'opera del collaboratore monocommittente in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso;
10) che durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della sua cessazione, le parti possano stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il Pag. 31periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, con una durata che non può superare i tre anni e con la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore del collaboratore monocommittente, e che il medesimo abbia ad oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative all'attività e alla clientela del committente;
11) in relazione alle situazioni di maternità, adozione, malattia e infortunio:
11.1) che nei casi di maternità, di adozione, di malattia e di infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimanga sospeso, senza erogazione del corrispettivo;
11.2) che durante tale periodo, il collaboratore monocommittente possa essere sostituito dal committente con un altro avvocato;
11.3) che le parti possano concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, dell'adozione, della malattia o dell'infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del committente;
11.4) che quando, decorso il suddetto termine, l'indisponibilità del collaboratore permanga, il committente possa recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva;
11.5) che in caso di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto sia prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale;
11.6) che in caso di malattie con indisponibilità non continuativa si applichino gli articoli 1463 e 1464 del codice civile;
12) in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi:
12.1) che il rapporto di collaborazione professionale del collaboratore monocommittente consista in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile;
12.2) che i compensi percepiti dal collaboratore monocommittente siano soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
12.3) che l'onere economico dei contributi previdenziali gravi per un terzo a carico del committente e per due terzi a carico del collaboratore monocommittente, ma l'obbligo di versamento alla predetta Cassa competa per intero al medesimo collaboratore secondo le modalità e nei termini previsti con apposito regolamento emanato dalla Cassa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
13) che il contratto di collaborazione professionale del collaboratore monocommittente sia depositato, a cura delle parti contraenti, presso il consiglio dell'ordine degli avvocati ove le parti sono iscritte, il quale, su istanza congiunta delle parti medesime, può certificare la conformità del contratto rispetto ai requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge, inclusa l'effettiva congruità del compenso convenuto;
14) che in caso di controversia tra il committente e il collaboratore monocommittente avente a oggetto l'interpretazione o l'applicazione di clausole contenute in un contratto certificato ai sensi del comma 1, la parte che intenda proporre domanda giudiziale debba preventivamente attivarsi per esperire un tentativo obbligatorio di mediazione;
15) che i presenti principi si applichino anche ai rapporti di collaborazione professionale dei collaboratori monocommittenti instaurati prima della data in vigore dei decreti attuativi la presente legge delega e che le parti siano tenute ad adeguare il contratto di collaborazione professionale ai principi contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi. In caso di mancato adeguamento del contratto entro il termine di cui al periodo precedente, al Pag. 32rapporto di collaborazione si applicano comunque i princìpi della presente legge delega.
2.43. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) prevedere una disciplina organica della monocommittenza nell'esercizio della professione forense, assicurando all'avvocato che svolga la propria attività in via continuativa e prevalente in favore di un unico committente, ferma l'inderogabilità dei princìpi di libertà, autonomia, indipendenza e responsabilità professionale, la facoltà di scegliere tra:
1) un rapporto di lavoro subordinato, con applicazione della disciplina lavoristica vigente e con regolazione del trattamento fiscale e previdenziale secondo criteri stabiliti con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale forense e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ferma restando in ogni caso l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità personale dell'avvocato;
2) un rapporto di collaborazione professionale autonoma, regolato da contratto scritto e qualificato come prestazione d'opera intellettuale, espressamente esclusa dall'ambito del lavoro subordinato, con previsione obbligatoria di compenso periodico proporzionato e non inferiore a parametri minimi; disciplina dei rimborsi spese; congruo preavviso in caso di recesso; ripartizione degli oneri previdenziali tra committente e collaboratore; specifica maggiorazione del compenso in caso di clausola di esclusiva; tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio.
2.44. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Gribaudo.
Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: di monocommittenza o;
b) sostituire le parole da: nonché del diritto a un compenso fino alla fine della lettera, con le seguenti: , prevedendo che:
1) il rapporto di collaborazione continuativa dell'avvocato sia soggetto alle norme sul lavoro autonomo di cui al Titolo III del libro quinto del codice civile ed alle norme sulla tutela del lavoro autonomo di cui al Capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81;
2) il contratto di collaborazione continuativa dell'avvocato sia stipulato in forma scritta e debba indicare la durata del rapporto;
3) il rapporto di collaborazione continuativa dell'avvocato debba prevedere il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;
4) il divieto di clausole che prevedono un diritto di esclusiva a favore del committente o prevedono condizioni di prestazione dell'attività tali da pregiudicare la possibilità per l'avvocato collaborazione di creare e sviluppare una clientela personale;
5) nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo;.
2.45. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: o di collaborazione continuativa;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché stabilendo in particolare che:
1) il contratto di collaborazione professionale tra il collaboratore monocommittente e il committente sia stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e contenga, Pag. 33ai fini della prova, i seguenti elementi: la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale; il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso; la disciplina del rimborso delle spese; il periodo di prova durante il quale lo stesso può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore monocommittente alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate; la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti;
2) nei casi di maternità, di adozione, di malattia e di infortunio del collaboratore monocommittente con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimanga sospeso, senza erogazione del corrispettivo e riprenda il suo corso alla fine del periodo.
2.46. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: o di collaborazione continuativa.
2.47. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole da: con salvaguardia fino alla fine della lettera, con le seguenti: , prevedendo:
1) che nello svolgimento del rapporto siano salvaguardati l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato collaboratore, nonché il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;
2) che il contratto di collaborazione continuativa dell'avvocato sia stipulato in forma scritta e debba indicare la durata del rapporto;
3) il divieto di clausole che stabiliscono un diritto di esclusiva a favore del committente o condizioni di prestazione dell'attività tali da pregiudicare la possibilità per l'avvocato collaboratore di creare e sviluppare una clientela personale;
4) che nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente ed il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2.48. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che:
1) è avvocato monocommittente l'avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile;
2) la disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al numero 1 è stabilita con un regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense, sentito il Ministro della giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell'incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con previsione della pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato monocommittente, e con attribuzione ai Consigli dell'ordine degli avvocati, territorialmente competenti, di poteri di controllo e di verifica del contenuto del contratto medesimo;
3) il regolamento di cui al numero 2 deve disciplinare la durata del rapporto, i criteri di quantificazione e le modalità di Pag. 34corresponsione del compenso, il rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione, anche specialistica, e per la stipula della polizza assicurativa professionale, il diritto di recesso per entrambe le parti a fronte di un congruo preavviso ovvero il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva, il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio, il patto di non concorrenza, il patto di esclusività, l'obbligo di riservatezza, la valenza delle prestazioni svolte a favore del committente ai fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione;
4) la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con modifiche introdotte al Regolamento unico della previdenza forense, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, riconosce ai soggetti iscritti alla Cassa forense il diritto di dedurre l'ammontare dei contributi integrativi corrisposti in pagamento di fatture ricevute da avvocati in regime di monocommittenza al fine di evitare la duplicazione della contribuzione integrativa.
2.49. Romano.
(Inammissibile per carenza di compensazione limitatamente al numero 4))
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo in particolare:
1) che nella disciplina organica sia stabilita la definizione di avvocato monocommittente quale avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presti la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile;
2) che la disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al numero 1 sia stabilita con un regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense, sentito il Ministro della giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell'incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con previsione della pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato monocommittente, e con attribuzione ai Consigli dell'ordine degli avvocati, territorialmente competenti, di poteri di controllo e di verifica del contenuto del contratto medesimo;
3) che il regolamento di cui al numero 2 disciplini la durata del rapporto, i criteri di quantificazione e le modalità di corresponsione del compenso, il rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione, anche specialistica, e per la stipula della polizza assicurativa professionale, il diritto di recesso per entrambe le parti a fronte di un congruo preavviso ovvero il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva, il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio, il patto di non concorrenza, il patto di esclusività, l'obbligo di riservatezza, la valenza delle prestazioni svolte a favore del committente ai fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.
2.50. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con modifiche introdotte al Regolamento unico della previdenza forense, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, riconosca ai soggetti iscritti alla medesima Cassa il diritto di dedurre l'ammontare dei contributi integrativi corrispostiPag. 35 in pagamento di fatture ricevute da avvocati in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa al fine di evitare la duplicazione della contribuzione integrativa;.
2.51. Matone, Morrone, Sudano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con modifiche introdotte al Regolamento unico della previdenza forense, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, riconosca ai soggetti iscritti alla medesima Cassa il diritto di dedurre l'ammontare dei contributi integrativi corrisposti in pagamento di fatture ricevute da avvocati in regime di monocommittenza al fine di evitare la duplicazione della contribuzione integrativa;
2.52. Raimondo, Pellicini, Michelotti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che, nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, sia vietato il recesso da parte del committente.
2.53. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire la parola: trimestre con la seguente: semestre.
2.54. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: , sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, con le seguenti: in ruolo.
2.55. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera m), numero 4), sostituire le parole: disciplini la gestione e l'organizzazione con le seguenti: fissi il monte ore minimo e gli standard qualitativi dell'insegnamento.
2.56. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: su proposta dell'ordine territoriale presso il quale lo specializzando è iscritto.
2.57. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera o), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere da parte dei Consigli dell'ordine territoriali;.
2.58. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera o), numero 4), sostituire le parole da: garantendo fino alla fine del numero con le seguenti: prevedendo che sia articolato in una sezione in cui sono pubblicate le massime anonimizzate accessibili a tutti ed una sezione in cui siano pubblicate le decisioni integrali con accesso riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di previdenza e assistenza forense;.
2.59. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera o), numero 5), sostituire le parole: al Consiglio nazionale Pag. 36forense con le seguenti: alla sezione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense;.
2.60. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera o), numero 9), sostituire le parole: determinando i requisiti e le modalità di iscrizione del medesimo con le seguenti: dando rilievo, quale requisito per l'iscrizione, all'anzianità continuativa di iscrizione all'albo per quindici anni;.
2.61. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere che, fermi restando i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione forense sia incompatibile esclusivamente con le seguenti attività:
1) qualsiasi attività di lavoro subordinato, fatta eccezione per l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazioni pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché fermo restando quanto previsto alla lettera q) della presente legge;
2) l'esercizio di funzioni notarili;
3) qualsiasi attività che comporti un effettivo conflitto di interessi con l'attività di difesa, consulenza o assistenza legale, ovvero che comprometta l'autonomia, l'indipendenza e la libertà intellettuale del professionista. A tal proposito, l'avvocato è tenuto a dichiarare preventivamente all'ordine di appartenenza e al cliente l'esistenza di eventuali interessi personali, finanziari o familiari che potrebbero interferire con l'incarico, adottando le misure necessarie per evitare condizionamenti o interferenze.
2.62. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera p), numero 1), dopo la parola: incompatibile aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal numero 2.8-bis),.
Conseguentemente, alla medesima lettera p), dopo il numero 2.8), aggiungere il seguente:
2.8-bis). l'esercizio della professione forense in qualità di lavoratore dipendente di altro avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, a condizione che l'attività lavorativa sia svolta esclusivamente nell'ambito delle prestazioni proprie della professione forense e nel rispetto dei princìpi di autonomia, indipendenza e responsabilità personale;.
2.63. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Gribaudo.
Al comma 1, lettera p), sostituire il numero 1.2) con il seguente:
1.2) l'esercizio dell'attività di notaio e con il ruolo di magistrato di carriera o di uditore giudiziario;.
2.64. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera p), numero 2.1), sostituire le parole: artistico e culturale con le seguenti: artistico, sportivo e culturale.
2.65. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera p), numero 2.8), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ovvero l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.
2.66. Tremaglia.
Al comma 1, lettera q), numero 1), sostituire le parole: trattamento economico con le seguenti: trattamento stipendiale ricomprendente i compensi professionali corrisposti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-Pag. 37legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e.
2.67. Bellomo.
Al comma 1, alla lettera q), numero 3), sostituire le parole: dell'ordine con le seguenti: distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine.
*2.68. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.
*2.69. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , senza alcuna dipendenza dallo Stato o altre autorità pubbliche e che ad essi si applicano le sole disposizioni legislative poste per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente e specificatamente.
2.70. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera s), numero 1), sostituire le parole: sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento con le seguenti: sull'assolvimento.
2.71. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera s), numero 1), dopo le parole: organi competenti aggiungere le seguenti: e partecipando attivamente all'organizzazione giudiziaria secondo le modalità previste dalle norme primarie e secondarie dell'ordinamento giudiziario in stretto collegamento con gli avvocati componenti dei consigli giudiziari.
2.72. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera s), numero 2): sopprimere le parole: e ulteriori contributi ordinari e straordinari.
2.73. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera s), numero 7.2), sostituire la parola: triennale con la seguente: quadriennale.
2.75. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, il seguente numero:
7.4-bis) Il Comitato pari opportunità degli avvocati, che abbia funzioni propositive e propulsive, consultive, di organizzazione di eventi ed iniziative, nell'ambito della materia delle pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione, sia all'interno dell'Avvocatura che nella società, che sia eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento, e del quale possono fare parte uno o più Consiglieri dell'Ordine, con funzione di collegamento con il Consiglio stesso, prevedendo che la carica di Presidente del Comitato debba essere assunta da un componente eletto;.
2.74. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:
t) prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga tra il 1° ottobre e il 30 novembre dell'anno di scadenza del Consiglio in carica, previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il consiglio neoeletto si insedi il 1° gennaio successivo allo svolgimento delle elezioni;.
2.76. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera t), dopo le parole: si svolga aggiungere le seguenti: tra il primo ottobre ed il 30 novembre dell'anno di scadenza del Consiglio in carica, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il Consiglio neoeletto si insedi il primo gennaio successivo allo svolgimento delle elezioni;.
2.77. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera u), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) che ammetta candidature individuali e garantendo la tutela della parità di genere.
Conseguentemente, alla medesima lettera u):
al numero 7), sopprimere le parole: nonché l'eventuale raggruppamento in liste;
al numero 8), sopprimere le parole da: ovvero il nome della lista, fino alla fine del numero;
al numero 13), sopprimere le parole: sulla formazione delle liste.
2.78. Lucaselli.
Al comma 1, lettera u), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) che ammetta esclusivamente candidature individuali;
Conseguentemente, alla medesima lettera u):
al numero 7), sopprimere le parole: nonché l'eventuale raggruppamento in liste;
al numero 8),sopprimere le parole da: ovvero il nome della lista, fino alla fine del numero;
al numero 13), sopprimere le parole: sulla formazione delle liste.
2.79. Morrone.
Al comma 1, lettera u), numero 4, sostituire le parole: definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia con le seguenti: , anche non definitiva, per reati dolosi puniti con la pena non inferiore nel massimo a tre anni;.
2.80. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, alla lettera u), sopprimere il numero 15).
Conseguentemente, alla medesima lettera u), sostituire il numero 16) con il seguente:
16) che preveda che, in attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le procedure elettorali per la composizione degli organi forensi, ivi compresi i Consigli dell'Ordine circondariali, i Consigli distrettuali di disciplina e il Consiglio nazionale forense, possano svolgersi, anche in via esclusiva, con modalità telematiche da remoto; a tal fine il Consiglio nazionale forense, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della presente legge, emana, previa approvazione del Ministero della giustizia, un regolamento che disciplini il voto telematico da remoto, assicurando:
16.1) l'identificazione certa dell'elettore tramite sistemi di identità digitale qualificata (SPID, CIE, CNS o equivalenti);
16.2) la segretezza, l'unicità e la non riconducibilità del voto al singolo elettore, la tracciabilità delle operazioni e l'integrità dei risultati;
16.3) l'accessibilità del sistema anche per gli iscritti con disabilità, nel rispetto della normativa in materia di accessibilità digitale;
16.4) la possibilità di svolgimento in forma mista, in presenza e da remoto, ove necessario;
16.5) la conservazione, la pubblicità e la verificabilità dei verbali e dei risultati, nonché l'audit indipendente del Pag. 39sistema da parte dei candidati e degli aventi diritto al voto.
2.81. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera u), sostituire il numero 15) con il seguente:
15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, della durata ciascuno di quattro anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura decorso almeno lo stesso periodo di durata dei mandati precedenti già eseguiti.
2.82. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera u), numero 15), sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
2.83. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera u), numero 16) sostituire le parole: al Consiglio nazionale forense con le seguenti: alla sezione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense.
2.84. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente:
v) con riferimento al Consiglio nazionale forense:
1) prevedere che esso duri in carica quattro anni e che i suoi componenti, avvocati con anzianità continuativa di iscrizione all'albo pari a 15 anni, non possano essere eletti consecutivamente più di due volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;
2) prevedere che si articoli in una sezione amministrativa ed una sezione giurisdizionale e che ciascun componente possa far parte esclusivamente di una delle due sezioni, con divieto di passaggio da una sezione all'altra e che esso elegga il presidente, il segretario e che ciascuna sezione elegga un vicepresidente che ne presiede i lavori; prevedere che il presidente, il segretario, il tesoriere e i due vicepresidenti formino il Consiglio di presidenza;
3) prevedere che la sezione amministrativa sia composta da un numero di consiglieri variabile, assicurando almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo l'elezione di un ulteriore consigliere, garantendo la rappresentanza tra i generi, nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi sia pari o superiore a diecimila; disciplinare il sistema elettorale dei suoi componenti prevedendo che l'elettorato passivo sia riservato ad avvocati con anzianità continuativa di iscrizione all'albo pari a 15 anni iscritti in uno degli albi tenuti dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata dal Presidente del Consiglio dell'ordine distrettuale per lo svolgimento delle elezioni e che l'elettorato attivo sia riservato ai consiglieri degli ordini degli avvocati del distretto consentendo l'espressione di una preferenza nei distretti nei quali debba eleggersi un solo componente e di due preferenze nei distretti nei quali debbano eleggersi due componenti a condizione che esse siano espresse in favore di candidati di entrambi i generi;
4) attribuire alla sezione amministrativa il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametriPag. 40 per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; partecipare attivamente all'organizzazione giudiziaria secondo le modalità previste dalle norme primarie e secondarie dell'ordinamento giudiziario, provvedendo altresì a formare gli avvocati che vengono nominati nei consigli giudiziari; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nelle materia di competenza destinata alle associazioni specialistiche;
5) prevedere che il Consiglio nazionale forense eserciti i poteri regolamentari di cui al punto precedente o comunque i poteri regolamentari attribuitigli dall'ordinamento forense, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative;
6) prevedere che la sezione amministrativa sia autorizzata, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, posto a carico degli iscritti e riscosso dagli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;
7) prevedere che la sezione giurisdizionale sia composta da un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e disciplinare il sistema elettorale dei suoi componenti prevedendo che l'elettorato passivo sia riservato ad avvocati con anzianità continuativa di iscrizione all'albo pari a 15 anni iscritti in uno degli albi tenuti dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata dal Presidente del Consiglio dell'ordine distrettuale per lo svolgimento delle elezioni e che l'elettorato attivo sia riservato ai consiglieri degli ordini degli avvocati del distretto consentendo l'espressione di una sola preferenza, introducendo un meccanismo che assicuri, nella composizione della sezione, la rappresentanza di almeno un terzo al genere meno rappresentato;
8) prevedere che la sezione giurisdizionale eserciti la giurisdizione mediante collegi formati da tre componenti e sia competente a esaminare i reclami avverso i provvedimenti disciplinari, in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e i conflitti di competenza tra ordini circondariali;
9) prevedere che possano essere candidati alla carica di consigliere del Consiglio nazionale forense solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale, anche non definitiva, per reati dolosi puniti con una pena nel massimoPag. 41 non inferiore a tre anni e che siano di condotta specchiata; prevedere, altresì, il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine e di componente del Consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina, ivi comprese le conseguenze dell'incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione;
10) prevedere che i bilanci preventivo e consuntivo vengano pubblicati in apposita sezione del portale istituzionale accessibile a tutti.
2.85. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera v), sopprimere le parole da: , che resta previsto e disciplinato fino alla fine dell'alinea;
Conseguentemente:
alla medesima lettera v):
al numero 1) sostituire le parole da: avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori fino alla fine del numero, con le seguenti: avvocati con anzianità continuativa di iscrizione all'albo pari a 15 anni, non possano essere eletti consecutivamente più di due volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;
dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) prevedere che si articoli in una sezione amministrativa ed una sezione giurisdizionale e che vengano assegnati a quest'ultima i consiglieri eletti con maggiore anzianità di iscrizione alla professione e, in caso di parità, coloro con età anagrafica maggiore;
sostituire il numero 5) con i seguenti:
5) prevedere che esso elegga il presidente, il segretario e che ciascuna sezione elegga un vicepresidente che ne presiede i lavori e che il presidente, il segretario, il tesoriere e i due vicepresidenti formino il Consiglio di presidenza;
5-bis) prevedere che ciascuna sezione possa nominare i componenti di sottocommissioni e altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;
sostituire il numero 6) con i seguenti:
6) attribuire alla sezione amministrativa il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nelle materie di competenza destinata alle associazioni specialistiche;
Pag. 426-bis) prevedere che il Consiglio nazionale forense eserciti i poteri regolamentari di cui al numero precedente o comunque i poteri regolamentari attribuitigli dall'ordinamento forense, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative;
sopprimere il numero 7);
al numero 8), sostituire le parole: che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione con le seguenti: che la sezione amministrativa sia autorizzata, nei limiti necessari per coprire le spese della gestione del Consiglio nazionale forense;
sostituire il numero 9) con il seguente:
9) prevedere che la sezione giurisdizionale sia competente a esaminare i reclami avverso i provvedimenti disciplinari, in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e i conflitti di competenza tra ordini circondariali;
b) dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
v-bis) con riferimento ai comitati pari opportunità, prevedere l'istituzione di un comitato circondariale delle pari opportunità presso ciascun ordine territoriale forense e di un comitato nazionale delle pari opportunità presso il Consiglio nazionale forense, con autonomia patrimoniale e organizzativa. Il funzionamento e le attribuzioni dei comitati per le pari opportunità circondariali e nazionali sono disciplinati con regolamento del Consiglio nazionale forense.
2.86. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera v), sopprimere le parole: , che resta previsto e disciplinato fino alla fine dell'alinea.
2.87. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) prevedere che esso duri in carica quattro anni a decorrere dal primo giugno successivo allo svolgimento delle elezioni dei consigli degli ordini circondariali e che i suoi componenti non possano essere eletti consecutivamente più di due volte, consentendo esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a due anni, per qualsiasi causa;.
2.88. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole da: avvocati abilitati fino alla fine del numero, con le seguenti: non possano essere eletti consecutivamente più di due volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;.
2.89. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, con le seguenti: avvocati con anzianità continuativa di iscrizione all'albo pari a 15 anni.
2.90. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni, le parole: tre volte con le seguenti: due volte, le parole: quarto mandato con le seguenti: terzo mandato e le Pag. 43parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
2.91. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: tre volte con le seguenti: due volte, le parole: quarto mandato con le seguenti: terzo mandato e le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
2.92. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri variabile, assicurando almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo l'elezione di un ulteriore consigliere nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi sia pari o superiore a diecimila;
Conseguentemente, alla medesima lettera v), al numero 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: disciplinare il procedimento elettorale dei suoi componenti prevedendo che:
3.1) l'elettorato passivo sia riservato ad avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori iscritti in uno degli albi tenuti dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata dal Presidente del Consiglio dell'ordine distrettuale per lo svolgimento delle elezioni;
3.2) l'elettorato attivo sia riservato ai soli consiglieri degli ordini degli avvocati del distretto consentendo l'espressione di una preferenza nei distretti nei quali debba eleggersi un solo componente e di due preferenze nei distretti nei quali debbano eleggersi due componenti a condizione che siano espresse nel rispetto della parità di genere.
2.93. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) prevedere che il Consiglio nazionale forense sia composto da un numero variabile di consiglieri, garantendo almeno un componente per ciascun distretto di Corte d'appello e prevedendo ulteriori consiglieri, da eleggere nel rispetto dell'equilibrio di genere, in numero pari ad uno per ogni cinquemila iscritti agli albi;.
2.94. Matone.
Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) prevedere che esso sia composto da un numero variabile di consiglieri, garantendo almeno un componente per ciascun distretto di Corte d'appello e prevedendo ulteriori consiglieri, da eleggere nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, in numero pari ad uno per ogni diecimila iscritti agli albi, fino a un massimo complessivo di dieci consiglieri per distretto;.
2.95. Palombi, Pulciani, Trancassini, Perissa, Ciocchetti, Milani, Volpi, Ruspandini, Angelo Rossi.
Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) prevedere che esso sia composto da un numero variabile di consiglieri, garantendo almeno un componente per ciascun distretto di Corte d'appello e prevedendo ulteriori consiglieri, da eleggere nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, in numero pari ad uno per ogni diecimila iscritti agli albi;.
2.96. Romano.
Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) prevedere che possano essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale, anche non definitiva, per reati dolosi puniti con una pena nel massimo non inferiore a tre anni e che siano di condotta specchiata;.
2.97. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera v), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) prevedere che si articoli in una sezione amministrativa ed una sezione giurisdizionale e che vengano assegnati a quest'ultima i consiglieri eletti con maggiore anzianità di iscrizione alla professione e, in caso di parità, coloro con età anagrafica maggiore;.
2.98. Perantoni, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera v), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) prevedere che esso si articoli in una sezione amministrativa e in una sezione giurisdizionale e che i componenti eletti vengano assegnati all'una o all'altra sezione mediante sorteggio, con divieto di passaggio da una sezione all'altra;.
2.99. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 5) con il seguente:
5) prevedere che esso elegga il presidente, il segretario e che ciascuna sezione elegga un vicepresidente che ne presiede i lavori; prevedere che il presidente, il segretario, il tesoriere e i due vicepresidenti formino il consiglio di presidenza;.
2.100. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera v), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis) prevedere che ciascuna sezione possa nominare i componenti di sottocommissioni e altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;.
2.101. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera v), numero 6), dopo le parole: l'amministrazione della giustizia; aggiungere il seguente periodo: partecipazione attiva all'organizzazione giudiziaria secondo le modalità previste dalle norme primarie e secondarie dell'ordinamento giudiziario, provvedendo altresì a formare gli avvocati che vengono nominati nei consigli giudiziari;.
2.103. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
6-bis) prevedere che il Consiglio nazionale forense eserciti i poteri regolamentari di cui al numero precedente o comunque i poteri regolamentari attribuitigli dall'ordinamento forense, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative;.
2.104. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 7).
2.105. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera v), numero 8), sostituire le parole: esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione con le seguenti: la sezione amministrativa sia autorizzata, nei limiti necessari per coprire le spese della gestione del Consiglio nazionale forense.
2.106. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera v), numero 8), dopo le parole: ordini circondariali, sono aggiunte le seguenti: da determinarsi in misura proporzionale al numero dei consiglieri eletti nel Consiglio nazionale forense,.
2.107. Palombi, Pulciani, Trancassini, Perissa, Ciocchetti, Milani, Volpi, Ruspandini, Angelo Rossi.
Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 9) con il seguente:
9) prevedere che i bilanci preventivo e consuntivo siano sottoposti all'approvazione di apposita assemblea dei consigli dell'ordine previa presentazione agli stessi con congruo anticipo non inferiore a trenta giorni nonché che esso eserciti, mediante apposita sezione, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e assicurando la possibilità di applicare l'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari ed in materia di albi, elenchi e registri, e rilascio di certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare nonché che:
9.1) la sezione che esercita la giurisdizione sia composta da un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello;
9.2) disciplinare il procedimento elettorale dei suoi componenti prevedendo che:
9.3) l'elettorato passivo sia riservato ad avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori iscritti in uno degli albi tenuti dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata dal presidente del consiglio dell'ordine distrettuale per lo svolgimento delle elezioni;
9.4) l'elettorato attivo sia riservato ai soli consiglieri degli ordini degli avvocati del distretto consentendo l'espressione di una sola preferenza;
9.5) prevedere l'ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, ivi comprese le conseguenze dell'incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione;.
2.108. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 9) con il seguente:
9) prevedere che la sezione giurisdizionale sia competente a esaminare i reclami avverso i provvedimenti disciplinari, in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità Pag. 46e i conflitti di competenza tra ordini circondariali.
2.109. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:
v-bis) con riferimento ai comitati pari opportunità, prevedere l'istituzione di un comitato circondariale delle pari opportunità presso ciascun ordine territoriale forense e di un comitato nazionale delle pari opportunità presso il Consiglio nazionale forense, con autonomia patrimoniale e organizzativa. Il funzionamento e le attribuzioni dei comitati per le pari opportunità circondariali e nazionali sono disciplinati con regolamento del Consiglio nazionale forense;.
2.110. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente:
z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni due anni; che il congresso deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative ed elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata biennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti non possano rivestire la carica di consiglieri del Consiglio nazionale forense, consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina e siano ineleggibili dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo; prevedere che l'organismo congressuale forense presieda il congresso nazionale forense e ne determini l'ordine dei lavori, rappresenti l'avvocatura a livello nazionale e promuova i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, istituisca e disciplini, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccolga dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali, designi rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;.
*2.111. Matone, Morrone, Sudano.
*2.112. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, alla lettera z) sostituire le parole: il Congresso nazionale forense almeno ogni tre anni con le seguenti: almeno ogni tre anni il Congresso nazionale forense, quale massima assise dell'avvocatura italiana, e dia attuazione alle deliberazioni congressuali e che il congresso nazionale forense deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, e sopprimere le parole: i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo.
2.113. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera aa), sostituire il numero 2), con il seguente:
2) che il tirocinio si articoli nella pratica svolta presso lo studio di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione all'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, a cui può aggiungersi facoltativamente la frequenza con profitto per un periodo non inferiore a 18 mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense.
Pag. 47 Conseguentemente, sopprimere il numero 8).
2.114. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera aa), numero 2), sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.
Conseguentemente, alla medesima lettera aa), numero 3.4), sostituire le parole da: nel territorio fino alla fine del numero con le seguenti: a livello nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a commissioni presso i consigli dell'ordine territoriali composte da avvocati, magistrati anche in pensione e docenti universitari anche in pensione.
2.115. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera aa), numero 2), sostituire le parole: non inferiore a diciotto mesi con le seguenti: di dodici mesi.
2.116. Dori.
Al comma 1, lettera aa), numero 3), dopo le parole: sostenibilità economica dei corsi aggiungere le seguenti: , ivi compresa la gratuità degli stessi per i praticanti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a una soglia individuata dal Consiglio nazionale forense, aggiornata con cadenza biennale.
2.117. Dori.
Al comma 1, lettera aa), numero 4), sostituire le parole: , nonché la possibilità di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea con le seguenti: . Per non più di sei mesi il tirocinio può essere svolto dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato tutti gli esami previsti dal corso di studio per il conseguimento della laurea.
2.118. Dori.
Al comma 1, lettera aa), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
7-bis) che il praticante debba obbligatoriamente essere retribuito durante tutta la durata del tirocinio, con un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni rese e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;.
2.119. Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera aa), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
7-bis) che al tirocinante avvocato sia sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio e, decorso il primo semestre di tirocinio, sia riconosciuto, altresì, un'indennità o un compenso commisurati alla quantità e alla qualità dell'apporto professionale reso dal tirocinante e, comunque, non inferiori nel minimo agli importi stabiliti annualmente, con proprio decreto, dal Ministro della giustizia.
2.120. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera aa), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
7-bis) che al praticante avvocato sia riconosciuto un compenso mensile commisurato all'effettivo apporto professionale;.
2.121. Dori.
Al comma 1, lettera aa), sostituire il numero 8) con il seguente:
8) che i consiglieri degli ordini forensi svolgano un'attività di tutoraggio mediante colloqui semestrali con i praticanti avvocati nei quali sono esaminati e discussi gli atti redatti nello svolgimento del tirocinio. All'esito di ciascun colloquio il tutor redige una relazione in cui certifica l'adeguatezza e la varietà dell'apprendimento teorico e pratico, indicando, ove necessario, le criticità riscontrate e i suggerimenti utili al loro superamento. Al termine del periodoPag. 48 di tirocinio professionale, il tutor redige una relazione finale, da consegnare al praticante avvocato, in cui certifica le conoscenze e le esperienze maturate nello svolgimento della pratica.
2.122. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera aa), numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo obbligatoriamente una sessione di recupero da fissarsi entro il 15 ottobre di ogni anno per chi non ha superato la prova finale.
2.123. Dori.
Al comma 1, lettera bb), numero 1), sostituire le parole: due prove scritte con le seguenti: una prova scritta.
Conseguentemente, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) le modalità di svolgimento della prova scritta, stabilendo che essa consista nella redazione in presenza e in modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un atto giudiziario, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia a scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
*2.124. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
*2.125. Dori.
Al comma 1, lettera bb), numero 1), sostituire le parole: dei codici annotati con la giurisprudenza con le seguenti: dei testi, indicati tassativamente dal Ministero della giustizia entro il 30 settembre di ogni anno, contenenti le leggi, i decreti dello Stato e i codici, anche quelli commentati esclusivamente con la giurisprudenza.
2.126. Dori.
Al comma 1, lettera bb), numero 3), sostituire le parole: e il diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi con le seguenti: il diritto tributario, il diritto dei consumatori, il diritto d'autore e il diritto dell'ambiente e un quesito in materia di ordinamento giudiziario e penitenziario, nonché in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
2.127. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera bb), numero 3), dopo le parole: diritto ecclesiastico aggiungere le seguenti: , il diritto internazionale privato e processuale.
*2.128. Cavo, Romano.
*2.129. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera bb), numero 3), dopo le parole: diritto ecclesiastico aggiungere le seguenti: , il diritto internazionale privato.
2.130. Dori.
Al comma 1, lettera bb), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In occasione della prova scritta viene altresì estratta la lettera per determinare l'ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale.
2.131. Dori.
Al comma 1, lettera bb), numero 4), dopo le parole: da avvocati aggiungere le seguenti: iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: che le commissioni siano presiedute dall'avvocato con maggiore anzianità nella professione;.
2.132. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera bb), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
6) che la commissione di esame annoti sulla prova scritta le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, utilizzando le linee guida elaborate dal Ministero della giustizia e rese pubbliche al termine della prova scritta e che il voto sia obbligatoriamente corredato da una motivazione complessiva dell'elaborato ed assegnato secondo i parametri di cui al numero 5) mediante una griglia di valutazione pubblicata contestualmente alle linee guida.
2.133. Dori.
Al comma 1), lettera cc), sostituire il numero 1.1) con il seguente:
1.1) che il mandato dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina abbia durata quadriennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di due volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a due anni, per qualsiasi causa;.
Conseguentemente, alla medesima lettera cc):
al numero 1.2) aggiungere infine le seguenti parole: nonché coloro che abbiano compiuto il secondo mandato consecutivo da meno di due anni;
sostituire il numero 2.1) con il seguente:
2.1) che il Presidente del consiglio distrettuale di disciplina disponga l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza e la nomina del consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale dell'incolpato;
al numero 2.2) dopo la parola: archiviazione aggiungere le seguenti: o di applicazione del richiamo verbale;
al numero 2.3) dopo la parola: sanzione aggiungere le seguenti: o il richiamo verbale;
al numero 3), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, dei consigli dell'ordine territoriali degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche e pubblicazione sul proprio sito internet dei pareri rilasciati e successiva approvazione della proposta di regolamento da parte di un'assemblea dei consigli dell'ordine appositamente convocata;
al numero 5.1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o viene disposto un rinvio per legittimo impedimento della parte;
sopprimere il numero 7);
al numero 9.9) dopo la parola: difensore aggiungere le seguenti: ovvero commessi nell'esercizio dell'attività professionale.
2.134. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera cc), numero 1.1), sostituire la parola: triennale con la parola: quadriennale e le parole: tre volte con le seguenti: due volte;.
2.135. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera cc), numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché coloro che abbiano riportato una condanna penale, anche non definitiva, per reati dolosi puniti con una pena nel massimo non inferiore a tre anni;.
2.136. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera cc), sostituire il numero 2.1) con il seguente:
2.1) che il presidente del consiglio distrettuale di disciplina disponga l'assegnazionePag. 50 di procedimenti alle sezioni secondo principi di automaticità, rotazione, trasparenza, nonché la nomina del consigliere istruttore, avendo cura che il collegio sia composto in modo tale che non vi sieda alcun consigliere che appartenga al medesimo ordine circondariale dell'incolpato;.
2.137. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera cc), numero 2.2), dopo la parola ovvero aggiungere le seguenti: proponga il richiamo verbale, ovvero formuli il capo di incolpazione, provvedendo alla citazione dell'incolpato.
2.138. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera cc), numero 2.3), dopo le parole: dell'istruzione dibattimentale, aggiungere le seguenti: applichi il richiamo formale,.
2.139. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera cc), numero 3) sostituire le parole: cariche istituzionali con le seguenti: la carica di consigliere di un ordine circondariale, di componente di un comitato pari opportunità, di componente di consiglio distrettuale di disciplina e sopprimere l'ultimo periodo.
2.140. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera cc), numero 3) sostituire la parola: al con le seguenti: alla sezione giurisdizionale del.
2.141. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera cc), sopprimere il numero 7).
2.142. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera cc), sopprimere il numero 9.4).
2.143. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera cc), numero 9.8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino a novanta giorni.
2.144. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera cc), numero 9.9), sostituire le parole da: in primo grado fino alla fine del capoverso, con le seguenti: , anche non definitiva, per reati dolosi puniti nel massimo con una pena non inferiore a tre anni, nonché per reati propri del difensore.
2.145. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.
Al comma 1, lettera cc), numero 9.11), sostituire le parole sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima con le seguenti: divenute esecutive sia eseguita prima quella più grave e sopprimere le parole: e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto.
2.146. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Perantoni.
Al comma 2, dopo le parole: le disposizioni aggiungere le seguenti: dell'ordinamento forense e dopo le parole: nonché quelle aggiungere le seguenti: del medesimo ordinamento.
*2.147. Bellomo.
*2.148. Billi, Matone, Morrone, Sudano.
*2.149. Varchi.
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui alla lettera s), numero 7.2, relative alla durata in carica dei consigli dell'ordine circondariali forensi,Pag. 51 di cui alla lettera u), numero 15, relative al numero massimo dei mandati consecutivi da consigliere di ordine circondariale e alla durata dei mandati, di cui alla lettera v), numero 1, relative alla durata della carica ed al numero massimo di mandati consecutivi da consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché di cui alla lettera cc), numero 1.1), relative alla durata della carica ed al numero massimo di mandati consecutivi da componente del Consiglio distrettuale di disciplina, trovano applicazione solo rispetto ai componenti e agli organismi eletti in epoca successiva alla entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della presente legge delega.
2.150. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine territoriali degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative con le seguenti: previa acquisizione del parere della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, dei consigli dell'ordine territoriali degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche e pubblicazione sul proprio sito internet dei pareri rilasciati e successiva approvazione della proposta di regolamento da parte di un'assemblea dei consigli dell'ordine appositamente convocata.
2.151. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Delega al Governo per il riassetto formale e sostanziale del percorso di studi nelle materie giuridiche e procedura per il suo esercizio)
1. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e sentito il Ministro per la pubblica amministrazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
4. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere un corso di laurea, di primo livello, di durata triennale, idoneo al conseguimento del diploma di laurea in scienze giuridiche, necessario per l'accesso ai concorsi della pubblica amministrazione, procedendo alla riforma e all'aggiornamento delle materie da inserire nel piano di studi, alla luce delle nuove competenze, anche digitali, richieste nella pubblica amministrazione;
b) prevedere un corso di laurea di secondo livello, di ulteriore durata biennale, idoneo al conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, necessario per Pag. 52accedere alle professioni legali. In relazione a tale corso di laurea:
1) favorire l'approfondimento nelle materie fondamentali, in numero non inferiore a otto materie;
2) prevedere che in ogni materia l'esame si articoli in una prova scritta, nella forma del parere o dell'atto giudiziario, e in una prova orale;
3) prevedere l'accesso alla prova orale per i soli studenti che abbiano superato la prova scritta;
4) fissare un numero massimo di tentativi per il superamento delle prove scritte e orali, prevedendo, altresì, che il giudizio sulla prova scritta, quando al di sotto della sufficienza, sia corredato da motivazione che evidenzi gli errori di diritto o i vizi di ragionamento;
5) prevedere l'obbligatorietà del tirocinio da svolgere in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea durante i primi diciotto mesi. Il tirocinio si svolge in periodi di durata semestrale per ciascun profilo professionale, ossia avvocato, magistrato e notaio;
6) procedere alla ricognizione, al riordino, al coordinamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, in coerenza con l'esercizio della delega di cui al comma 1.
2.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.