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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2026
616.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 16

ALLEGATO

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. C. 2754 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2754, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance;

   evidenziato che:

    il provvedimento proroga, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (articolo 1, comma 1); consente l'ulteriore rinnovo, fino al 4 marzo 2027 e su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022 (articolo 1, comma 2); prevede l'obbligo di formazione sui temi della sicurezza dei giornalisti iscritti al relativo Ordine che esercitano la professione in forma autonoma, se inviati in zone di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, nonché l'obbligo di copertura assicurativa dei medesimi da parte degli editori da cui hanno ricevuto tale incarico (articolo 2, comma 1); riconosce in via sperimentale, per l'anno 2026, un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione dei giornalisti, concesso su istanza dell'editore interessato, entro specifici limiti di spesa (articolo 2, comma 2), prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri (articolo 2, comma 3); disciplina la propria entrata in vigore (articolo 3);

   ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del provvedimento sono riconducibili sia alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», sia alla materia «difesa e Forze armate», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e d), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.