ALLEGATO
DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. C. 2754 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.1. Fratoianni.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini in materia di permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini;
sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
1.2. Lomuti, Francesco Silvestri, Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Perantoni.
Al comma 1, dopo le parole: equipaggiamenti militari aggiungere le seguenti: e di difesa civile.
Conseguentemente:
alla rubrica, sopprimere la parola: militari;
al titolo del decreto-legge, sopprimere la parola: militari.
1.3. Zoffili, Ciaburro, Saccani Jotti, Carfagna.
Al comma 1, sostituire le parole: con priorità per quelli con la seguente: nonché.
1.4. Rosato, Onori.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
1-quater. L'allegato contenente l'elenco di cui al comma 1-ter è pubblicato integralmente unitamente ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1.5. Pellegrini, Francesco Silvestri, Lomuti, Riccardo Ricciardi, Perantoni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimonoPag. 11 mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai membri delle Camere che ne facciano richiesta.
1.6. Lomuti, Francesco Silvestri, Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Perantoni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
1.7. Pellegrini, Francesco Silvestri, Lomuti, Riccardo Ricciardi, Perantoni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta.
1.8. Francesco Silvestri, Lomuti, Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Perantoni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
1-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis deve essere pubblicato integralmente unitamente ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1.9. Fratoianni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1.10. Perantoni, Francesco Silvestri, Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Lomuti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta.
1.11. Riccardo Ricciardi, Lomuti, Francesco Silvestri, Pellegrini, Perantoni.
ART. 2.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui al comma 3, è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2026.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.1. Orrico, Caso, Amato, Lomuti, Francesco Silvestri, Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Perantoni.