ALLEGATO
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2753, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,
premesso che:
l'articolo 1, comma 7, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di mancato versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni inerenti ai dipendenti pubblici e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione;
l'articolo 1, comma 10, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie nell'ambito della giustizia sportiva;
l'articolo 2, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la localizzazione, realizzazione e ampliamento di punti di crisi (hotspot) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti;
l'articolo 4, commi 1 e 3, posticipa di un anno, fino al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore, rispettivamente, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo n. 173 del 2024) e del testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo n. 175 del 2024);
l'articolo 4, comma 6, proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2026, la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
l'articolo 4, comma 11, proroga di nove mesi, fino al 30 settembre 2026, l'applicabilità delle norme relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali;
l'articolo 5, comma 3, lettera b), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine di applicazione del cosiddetto «scudo penale sanitario», previsto dall'articolo 4, comma 8-septies e 8-octies, del decreto-legge n. 215 del 2023;
l'articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 1° dicembre 2026, il termine per l'adozione da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto relativo all'aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, da applicare a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo;
l'articolo 12 proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministero della giustizia con riguardo:
a) alla proroga della disciplina in materia di mobilità volontaria;
b) al divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni per Pag. 44il personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia;
c) alla validità della graduatoria del concorso per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022;
d) alla data a partire dalla quale – per i procedimenti penali iscritti successivamente – occorrerà avvalersi delle cosiddette infrastrutture digitali interdistrettuali per le operazioni di intercettazione;
e) alla possibilità, per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di esercitare le facoltà assunzionali per la copertura dei posti vacanti all'interno della dotazione organica;
l'articolo 16, comma 2, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2026, il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole imprese e le microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive,
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PARERE FAVOREVOLE.